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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2196/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FELICE DOMENICO RETEZ;
-opponente- nei confronti di rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO Controparte_1
POSTERINO ed ANGELA CARBONE;
-opposto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'08.05.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- (nel prosieguo ha Parte_1 Pt_1 impugnato l'atto di precetto, notificatole in data 05.07.2024, con il quale intimava il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di euro 18.709,70, oltre interessi maturati e maturandi dalla notifica al saldo, in forza del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-RC/2024/0121 dell'11.03.2024, emesso dall' d'Area Metropolitana per il CP_2 Controparte_3 predetto importo, quali differenze retributive dovute da essa opponente pagina1 di 4
in favore dell'opposto, all'epoca suo dipendente (inquadrato “con il livello C1 del CCNL del settore Cooperative Sociali con la mansione di
“Autista soccorritore o mansioni equivalenti previste per lo stesso livello d'inquadramento”), avendo il datore di lavoro applicato al rapporto in questione il CCNL-Cooperative Sociali, anziché il CCNL
AIOP-ARIS-Fondazione Don HI, come avrebbe dovuto, in ragione del capitolato del contratto di appalto, stipulato dalla con l' Pt_1 [...] ed avente ad oggetto l'affidamento alla prima del Controparte_4 servizio di supporto alla struttura SUEM-118.
A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente ha rappresentato che, indipendentemente dalle indicazioni contenute nel contratto di appalto stipulato con l'Azienda, aveva Controparte_1 sottoscritto un verbale d'accordo aziendale, concluso in data
14.12.2017 tra essa opponente ed il rappresentante sindacale della UIL, con il quale era stato pattuito che, in ragione dell'avvenuta
Cont stipulazione dell'appalto con l' , a tutti i lavoratori interessati da detto contratto fosse applicato il CCNL Cooperative Sociali.
Ha, altresì, dedotto che in pari data il stipulava con essa CP_1 opponente il contratto di lavoro, nel quale il prestatore di lavoro veniva assunto a tempo indeterminato, con la categoria professionale di socio lavoratore, inquadrato con il livello C1 del C.C.N.L. del settore Cooperative Sociali in quanto applicato dall'azienda, con la mansione di soccorritore o mansioni equivalenti previste per Pt_2 lo stesso livello di inquadramento.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
Ha, altresì, dedotto, da un lato, che il CCNL di riferimento in ragione delle specifiche mansioni convenute nel contratto di lavoro fosse il
CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'ARIS, all'AIOP od alla fondazione Don Carlo HI e, d'altro canto, che, in ragione del richiamo contenuto nel contratto di appalto concluso tra la società opponente e l' , la Controparte_4 Pt_1 non potesse, comunque, applicare al rapporto di lavoro il CCNL
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Cooperative Sociali.
1.2.- All'udienza del 09.01.2025 parte resistente ha evidenziato che, nelle more del procedimento, la società ricorrente è stata posta in liquidazione e che il mandato alle liti, rilasciato al difensore di quest'ultima, era stato sottoscritto dal precedente rappresentante legale della società.
2.- L'opposizione è fondata.
3.- L'eccezione sollevata dal resistente, con la quale si ritiene priva di efficacia la procura alle liti rilasciata dal precedente rappresentante legale della , in ragione dell'apertura della fase Pt_1 di liquidazione della società, non è fondata, posto che la messa in liquidazione è avvenuta con atto del 23.08.2024 e, quindi, successivo alla costituzione in giudizio della in data 02.08.2024, in forza Pt_1 di procura alle liti, sottoscritta dall'allora rappresentante legale.
4.- Unico elemento in contestazione fra le parti attiene alla corretta applicazione del CCNL Cooperative sociali, in luogo del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'ARIS.
In particolare, la società opponente invoca la libertà di applicazione, da parte di un'impresa appaltatrice, di un CCNL differente rispetto a quello individuato nel disciplinare di gara, ma comunque attinente alla prestazione richiesta dalla stazione appaltante, al contrario del lavoratore opposto che ritiene vincolata la società opponente all'applicazione del CCNL individuato nel disciplinare, ritenuto fra l'altro coerente con le mansioni in concreto svolte.
5.- Le argomentazioni del non tengono conto della circostanza CP_1 che lo stesso aveva sottoscritto un verbale d'accordo aziendale, concluso in data 14.12.2017 tra la società ed il rappresentante Pt_1 sindacale della UIL, con il quale era stato pattuito che, in ragione
Cont dell'avvenuta stipulazione dell'appalto con l' a tutti i lavoratori interessati da detto contratto fosse applicato il CCNL Cooperative
Sociali.
Il riferimento nel disciplinare di gara al CCNL Do. Gn. concerne
Cont unicamente i rapporti tra la società e l' , Pt_1 Controparte_3
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ma non pone alcun obbligo del datore di lavoro nei confronti del dipendente, il cui rapporto è disciplinato unicamente dalle previsioni del contratto individuale, non potendosi, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione da parte del lavoratore del verbale del 14.12.2017, ritenersi, peraltro, leso un eventuale legittimo affidamento del dipendente in ordine all'applicazione del CCNL AIOP-ARIS-Fondazione
Don HI.
6.- E' da ritenersi, inoltre, infondata l'ulteriore contestazione, mossa dall'opposto in ordine alla non applicabilità del CCNL
Cooperative sociali in ragione delle mansioni svolte di “autista soccorritore”. Infatti, il predetto CCNL fa rientrare nella categoria
C, livello C1, il profilo di “autista soccorritore”.
7.- Pertanto, deve essere dichiarata l'insussistenza del credito oggetto della diffida accertativa.
8.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate, come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
- DICHIARA l'insussistenza del credito indicato nella diffida accertativa opposta;
PONE in capo all'opposto le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 118,50 a titolo di spese documentate ed euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palmi, 09/05/2025
Il giudice
Luca Coppola
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