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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/09/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.172 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di UR in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.172 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. , nato a [...] il [...] e ivi residente, fraz. Trasanni, via Parte_1
Urbinate n. 199, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Dall'Acqua
e dall'Avv. Federico Cangini,
E
La sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]
(PU), fraz. Trasanni, via Urbinate n. 199, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabrina Cosima Fortunato.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16 aprile 2025, i ricorrenti, esponevano: - gli stessi hanno contratto matrimonio in UR (PU) il 6 dicembre 2009, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2009, Ufficio
1;
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nate in UR (PU) le figlie il 20.04.2013, cod. Persona_1
fisc. , e il 10.06.2016, cod. fisc. CodiceFiscale_1 Persona_2 C.F._2
, entrambe minorenni e studentesse;
[...]
- non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e pertanto questi hanno deciso di separarsi;
- i ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
- gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., intendono anche proporre domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi del citato articolo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970;
- in tale prospettiva, essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della futura cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
- il IG. è dipendente, con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1
indeterminato, presso la (P.IVA ) e il suo reddito, negli Controparte_2 P.IVA_1
ultimi tre anni, è stato pari a:
• euro 23.517,00 nell'anno 2023;
• euro 21.257,00 nell'anno 2022;
• euro 21.674,00 nell'anno 2021;
- il patrimonio e la situazione finanziaria del IG. sono così riassumibili: Parte_1
• rapporto di conto corrente IBAN n. [...] presso la Banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di UR con saldo di euro 1.947,20 al 31.12.2024;
• rapporto di conto corrente cointestato con la coniuge IBAN n.
[...] presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di
UR con saldo di euro 1.432,21 al 31.12.2024; • comproprietà al 50% con la coniuge dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in
UR (PU), fraz. Trasanni, via Urbinate n. 199, distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al F. 75, mapp. 393, sub. 1, cat. A/3, cl. 2, rendita euro 570,68;
• comproprietà al 50% con la coniuge dei terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di detto Comune al F. 75, mapp.li 228, 395 e 396, partita 6536;
• proprietà dell'autovettura Suzuki Jimny targata FC917PN, telaio n.
JSAFJB53V00312035;
• contitolarità con la coniuge del rapporto di mutuo, erogato in data 29.03.2011 e con durata di 30 anni, per l'importo di euro 155.637,00 con rate mensili di cui si fanno carico al 50% ciascuno;
• contitolarità con la coniuge del rapporto di finanziamento, erogato in data 09.03.2022 e con durata di 10 anni, per l'importo di euro 30.000,00 con rate mensili di cui si fanno carico al 50% ciascuno;
• titolarità del rapporto di finanziamento, erogato in data 12.07.2024 e con durata di 8 anni, per l'importo di euro 8.500,00 con rate mensili di cui si fa esclusivamente carico;
- la IG.ra è coadiutrice, con contratto del 15.01.2009 a tempo Controparte_1
indeterminato (fino alla scadenza della licenza di esercizio del titolare ai sensi della circolare n. 04/437 del 1° giugno 1981), presso la AC ON D'NG (cod. fisc.
) e il suo reddito, negli ultimi tre anni, è stato pari a: CodiceFiscale_3
• euro 24.928,00 nell'anno 2023;
• euro 25.629,00 nell'anno 2022;
• euro 26.939,00 nell'anno 2021;
- il patrimonio e la situazione finanziaria della IG.ra sono così Controparte_1
riassumibili:
• rapporto di conto corrente IBAN n. [...] presso la Banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di UR con saldo di euro 4.578,61 al 31.12.2024;
• titolare di libretto postale presso Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Postale di UR con saldo di euro 2.380,34;
• titolare di Buoni Fruttiferi Postali presso Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Postale di UR per un valore complessivo di euro 45.000,00 (interessi non calcolati); • rapporto di conto corrente cointestato con il coniuge IBAN n.
[...] presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di
UR con saldo di euro 1.432,21 al 31.12.2024;
• comproprietà al 50% con il coniuge dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in
UR (PU), fraz. Trasanni, via Urbinate n. 199, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al F. 75, mapp. 393, sub. 1, cat. A/3, cl. 2, rendita euro
570,68;
• comproprietà al 50% con il coniuge dei terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di detto
Comune al F. 75, mapp.li 228, 395 e 396, partita 6536;
• proprietà dell'autovettura Opel Mokka X targata FW795WS, telaio n.
W0VJD7EZXK4204928;
• contitolarità con il coniuge del rapporto di mutuo, erogato in data 29.03.2011 e con durata di 30 anni, per l'importo di euro 155.637,00 con rate mensili di cui si fanno carico al 50% ciascuno;
• contitolarità con il coniuge del rapporto di finanziamento, erogato in data 09.03.2022 e con durata di 10 anni, per l'importo di euro 30.000,00 con rate mensili di cui si fanno carico al 50% ciascuno;
- i genitori, richiamato l'art. 473 bis 4, ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto delle minori.”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di pronunciare ed omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di seguito indicate:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Le figlie minorenni e vengono affidate in modalità condivisa ad entrambi ER Per_2
i genitori, con esercizio congiunto della potestà genitoriale, e collocate presso la madre.
3. Le visite del IG. on le figlie verranno disciplinate come da ménage Parte_1
familiare già in uso tra le parti. In particolare si precisa che per una migliore gestione delle necessità delle figlie, i ricorrenti sono coadiuvati, per esigenze lavorative, anche dai rispettivi genitori (nonni delle minori): a. il IG. trascorrerà con le figlie almeno Pt_1
due giorni alla settimana: le bambine saranno prelevate all'uscita di scuola e/o alla fermata dell'autobus dalla madre che le accompagnerà a casa dei nonni paterni alle ore 16:00 circa e passerà a riprenderle nel medesimo domicilio alle ore 19:30 circa del giorno stesso;
b. le figlie e saranno collocate dal padre a fine settimana alterni: le ER Per_2
bambine saranno prelevate il venerdì all'uscita di scuola e/o alla fermata dell'autobus dalla madre che le accompagnerà a casa dei nonni paterni alle ore 16:00 circa e saranno riaccompagnate al domicilio materno entro le ore 19:30 della domenica (pernottamenti inclusi);
c. relativamente alle festività natalizie, e trascorreranno la vigilia di Natale ER Per_2
(24 dicembre) con un genitore nonché il giorno di Natale e il giorno di Santo AN (25 e
26 dicembre) con l'altro genitore, ad anni alterni. L'alternanza annuale avrà riguardo anche per quanto riguarda le festività del 31 dicembre e del 1° gennaio;
d. relativamente alle festività pasquali e trascorreranno il giorno di Pasqua ER Per_2
con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
e. relativamente alle singole festività annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, compleanni), le figlie trascorreranno le stesse alternativamente con ciascun genitore;
f. relativamente al periodo estivo, le minori trascorreranno 10 giorni consecutivi con il padre. Il periodo di permanenza sarà stabilito dalle parti previo accordo in base agli impegni personali e consentendo ad entrambi i genitori di pianificare con adeguato preavviso i periodi di vacanza.
4. Il IG. e la IG.ra sono concordi nel gestire con un Parte_1 Controparte_1
ragionevole margine di flessibilità eventuali modifiche di giorni e/o orari relativi alla frequentazione delle figlie, rispetto ai giorni e ai periodi stabiliti nel caso in cui uno dei due genitori avesse imprevisti e/o necessità particolari.
Il genitore impossibilitato si impegna ad avvisare l'altro con un preavviso di almeno 24 ore.
5. Per la serena esperibilità della modalità di affidamento condiviso, i genitori di e ER
si impegnano a mantenere fra loro rapporti di collaborazione e di dialogo per tutto Per_2
ciò che concerne le figlie. In particolare, gli stessi convengono di assumere di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per gli stessi: di vita, scuola, salute, svago, connesse e collegate. L'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro.
6. Il IG. provvederà al mantenimento ordinario delle figlie minorenni Parte_1
e versando mensilmente l'importo di euro 300,00 (trecento/00) per ER Per_2
ciascuna figlia sul conto corrente intestato alla IG.ra (IBAN Controparte_1
[...]) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Per quanto concerne le spese straordinarie riguardanti le figlie minorenni, queste saranno suddivise al 50% fra i genitori.
7. I ricorrenti concordano che gli assegni per il nucleo familiare vengano incassati da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
Altresì le detrazioni fiscali ai fini Irpef saranno operate dai genitori al 50% ciascuno.
8. L'immobile adibito a casa coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti al 50% ciascuno, sarà assegnato alla IG.ra che potrà usufruirne solo personalmente e ivi Controparte_1
continuerà a dimorare insieme alle figlie minorenni con obbligo dell'assegnataria di eseguire tutte le manutenzioni ordinarie che si rendessero necessarie per mantenere in buono stato di conservazione l'immobile.
L'assegnataria si farà carico delle spese relative al medesimo (solo per Controparte_1
mera esemplificazione e senza pretesa di esaustività: utenze, manutenzione ordinaria, oneri di smaltimento rifiuti).
Le parti collaboreranno nell'effettuare gli adempimenti per volturare le utenze necessarie, ivi inclusa la scheda SIM a servizio dell'impianto di allarme dell'abitazione, in capo alla
IG.ra . Controparte_1
Il IG. si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria del giardino. Parte_1
9. Gli oggetti e i beni presenti nella casa coniugale rimarranno in uso alla IG.ra CP_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, mentre gli oggetti
[...]
personali del IG. gli attrezzi e utensili da giardinaggio, saranno dallo Parte_1
stesso interamente prelevati in quanto di sua esclusiva proprietà. Le parti concordano che il frigo, la lavatrice e il robot da cucina “Bimby” presenti nella casa coniugale sono di proprietà esclusiva della IG.ra . Controparte_1
10. I ricorrenti continueranno a farsi carico nella misura del 50% ciascuno delle rate del mutuo erogato in data 29.03.2011 e del finanziamento erogato in data 09.03.2022 fino alla loro integrale estinzione e delle spese di conto.
A tal fine i ricorrenti si impegnano ciascuno al versamento di euro 550,00
(cinquecentocinquanta/00) mensili sul conto corrente cointestato IBAN n. [...] presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di
UR, entro e non oltre il giorno 28 (ventotto) di ogni mese.
11. I ricorrenti si impegnano a mettere in vendita da subito la casa coniugale sita in UR
(PU), fraz. Trasanni, via Urbinate n. 199, all'uopo incaricando Agenzie immobiliari ed attivandosi anche con la promozione dell'immobile su siti specializzati.
Al momento dell'incasso del ricavato della vendita della propria quota, il IG. Pt_1
restituirà la somma di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) ottenuta in
[...]
prestito dal suocero, IG. D'NG ON (cod. fisc. ). CodiceFiscale_4
12. Al netto del rimborso suddetto, con la restante parte del ricavato della vendita, i ricorrenti concorreranno in egual misura all'estinzione del mutuo erogato in data
29.03.2011 e del finanziamento erogato in data 09.03.2022, impegnandosi sin d'ora a cessare il rapporto di conto corrente cointestato IBAN n. [...] presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di UR. L'eventuale saldo attivo del predetto conto corrente al momento della chiusura sarà ripartito al 50% ciascuno.
13. Al solo fine di garantire la tutela degli interessi delle figlie minorenni e di non delocalizzarle dal loro contesto amicale e di frequentazione, si precisa che entrambi i genitori attualmente lavorano a Gallo di Petriano, i nonni paterni (dove il padre trasferirà la propria residenza a brevissimo) abitano nello stesso paese e i nonni materni vi esercitano la propria attività di tabaccheria.
14. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e con redditi sostanzialmente paritari nonché dichiarano di aver così regolato ogni loro rapporto patrimoniale e che nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, salvo quanto sopra convenuto.
15. I coniugi si impegnano a comunicare all'altro sempre i propri recapiti, anche telefonici.
16. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e gli avvocati rinunciano alla solidarietà professionale.
17. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.”
Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio. All'esito del deposito delle note scritte congiunte con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data
29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta atteso che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
10.07.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori e ER
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Per_2
Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con le figlie e ER Per_2
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
****
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di UR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
-OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in UR (PU) il 6 dicembre 2009, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2009, Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di UR (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Considerato infine che le parti anno congiuntamente formulato richiesta di divorzio e che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni,
RIMETTE la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio rinvia all'udienza di comparizione del giorno 21.04.2025 disponendo che la stessa venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in UR, il 23.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di UR in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.172 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
Il sig. , nato a [...] il [...] e ivi residente, fraz. Trasanni, via Parte_1
Urbinate n. 199, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Dall'Acqua
e dall'Avv. Federico Cangini,
E
La sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...]
(PU), fraz. Trasanni, via Urbinate n. 199, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabrina Cosima Fortunato.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 16 aprile 2025, i ricorrenti, esponevano: - gli stessi hanno contratto matrimonio in UR (PU) il 6 dicembre 2009, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2009, Ufficio
1;
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nate in UR (PU) le figlie il 20.04.2013, cod. Persona_1
fisc. , e il 10.06.2016, cod. fisc. CodiceFiscale_1 Persona_2 C.F._2
, entrambe minorenni e studentesse;
[...]
- non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e pertanto questi hanno deciso di separarsi;
- i ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
- gli stessi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., intendono anche proporre domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi del citato articolo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970;
- in tale prospettiva, essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della futura cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
- il IG. è dipendente, con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1
indeterminato, presso la (P.IVA ) e il suo reddito, negli Controparte_2 P.IVA_1
ultimi tre anni, è stato pari a:
• euro 23.517,00 nell'anno 2023;
• euro 21.257,00 nell'anno 2022;
• euro 21.674,00 nell'anno 2021;
- il patrimonio e la situazione finanziaria del IG. sono così riassumibili: Parte_1
• rapporto di conto corrente IBAN n. [...] presso la Banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di UR con saldo di euro 1.947,20 al 31.12.2024;
• rapporto di conto corrente cointestato con la coniuge IBAN n.
[...] presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di
UR con saldo di euro 1.432,21 al 31.12.2024; • comproprietà al 50% con la coniuge dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in
UR (PU), fraz. Trasanni, via Urbinate n. 199, distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al F. 75, mapp. 393, sub. 1, cat. A/3, cl. 2, rendita euro 570,68;
• comproprietà al 50% con la coniuge dei terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di detto Comune al F. 75, mapp.li 228, 395 e 396, partita 6536;
• proprietà dell'autovettura Suzuki Jimny targata FC917PN, telaio n.
JSAFJB53V00312035;
• contitolarità con la coniuge del rapporto di mutuo, erogato in data 29.03.2011 e con durata di 30 anni, per l'importo di euro 155.637,00 con rate mensili di cui si fanno carico al 50% ciascuno;
• contitolarità con la coniuge del rapporto di finanziamento, erogato in data 09.03.2022 e con durata di 10 anni, per l'importo di euro 30.000,00 con rate mensili di cui si fanno carico al 50% ciascuno;
• titolarità del rapporto di finanziamento, erogato in data 12.07.2024 e con durata di 8 anni, per l'importo di euro 8.500,00 con rate mensili di cui si fa esclusivamente carico;
- la IG.ra è coadiutrice, con contratto del 15.01.2009 a tempo Controparte_1
indeterminato (fino alla scadenza della licenza di esercizio del titolare ai sensi della circolare n. 04/437 del 1° giugno 1981), presso la AC ON D'NG (cod. fisc.
) e il suo reddito, negli ultimi tre anni, è stato pari a: CodiceFiscale_3
• euro 24.928,00 nell'anno 2023;
• euro 25.629,00 nell'anno 2022;
• euro 26.939,00 nell'anno 2021;
- il patrimonio e la situazione finanziaria della IG.ra sono così Controparte_1
riassumibili:
• rapporto di conto corrente IBAN n. [...] presso la Banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di UR con saldo di euro 4.578,61 al 31.12.2024;
• titolare di libretto postale presso Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Postale di UR con saldo di euro 2.380,34;
• titolare di Buoni Fruttiferi Postali presso Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Postale di UR per un valore complessivo di euro 45.000,00 (interessi non calcolati); • rapporto di conto corrente cointestato con il coniuge IBAN n.
[...] presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di
UR con saldo di euro 1.432,21 al 31.12.2024;
• comproprietà al 50% con il coniuge dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in
UR (PU), fraz. Trasanni, via Urbinate n. 199, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al F. 75, mapp. 393, sub. 1, cat. A/3, cl. 2, rendita euro
570,68;
• comproprietà al 50% con il coniuge dei terreni agricoli distinti al Catasto Terreni di detto
Comune al F. 75, mapp.li 228, 395 e 396, partita 6536;
• proprietà dell'autovettura Opel Mokka X targata FW795WS, telaio n.
W0VJD7EZXK4204928;
• contitolarità con il coniuge del rapporto di mutuo, erogato in data 29.03.2011 e con durata di 30 anni, per l'importo di euro 155.637,00 con rate mensili di cui si fanno carico al 50% ciascuno;
• contitolarità con il coniuge del rapporto di finanziamento, erogato in data 09.03.2022 e con durata di 10 anni, per l'importo di euro 30.000,00 con rate mensili di cui si fanno carico al 50% ciascuno;
- i genitori, richiamato l'art. 473 bis 4, ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto delle minori.”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di pronunciare ed omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di seguito indicate:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Le figlie minorenni e vengono affidate in modalità condivisa ad entrambi ER Per_2
i genitori, con esercizio congiunto della potestà genitoriale, e collocate presso la madre.
3. Le visite del IG. on le figlie verranno disciplinate come da ménage Parte_1
familiare già in uso tra le parti. In particolare si precisa che per una migliore gestione delle necessità delle figlie, i ricorrenti sono coadiuvati, per esigenze lavorative, anche dai rispettivi genitori (nonni delle minori): a. il IG. trascorrerà con le figlie almeno Pt_1
due giorni alla settimana: le bambine saranno prelevate all'uscita di scuola e/o alla fermata dell'autobus dalla madre che le accompagnerà a casa dei nonni paterni alle ore 16:00 circa e passerà a riprenderle nel medesimo domicilio alle ore 19:30 circa del giorno stesso;
b. le figlie e saranno collocate dal padre a fine settimana alterni: le ER Per_2
bambine saranno prelevate il venerdì all'uscita di scuola e/o alla fermata dell'autobus dalla madre che le accompagnerà a casa dei nonni paterni alle ore 16:00 circa e saranno riaccompagnate al domicilio materno entro le ore 19:30 della domenica (pernottamenti inclusi);
c. relativamente alle festività natalizie, e trascorreranno la vigilia di Natale ER Per_2
(24 dicembre) con un genitore nonché il giorno di Natale e il giorno di Santo AN (25 e
26 dicembre) con l'altro genitore, ad anni alterni. L'alternanza annuale avrà riguardo anche per quanto riguarda le festività del 31 dicembre e del 1° gennaio;
d. relativamente alle festività pasquali e trascorreranno il giorno di Pasqua ER Per_2
con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
e. relativamente alle singole festività annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, compleanni), le figlie trascorreranno le stesse alternativamente con ciascun genitore;
f. relativamente al periodo estivo, le minori trascorreranno 10 giorni consecutivi con il padre. Il periodo di permanenza sarà stabilito dalle parti previo accordo in base agli impegni personali e consentendo ad entrambi i genitori di pianificare con adeguato preavviso i periodi di vacanza.
4. Il IG. e la IG.ra sono concordi nel gestire con un Parte_1 Controparte_1
ragionevole margine di flessibilità eventuali modifiche di giorni e/o orari relativi alla frequentazione delle figlie, rispetto ai giorni e ai periodi stabiliti nel caso in cui uno dei due genitori avesse imprevisti e/o necessità particolari.
Il genitore impossibilitato si impegna ad avvisare l'altro con un preavviso di almeno 24 ore.
5. Per la serena esperibilità della modalità di affidamento condiviso, i genitori di e ER
si impegnano a mantenere fra loro rapporti di collaborazione e di dialogo per tutto Per_2
ciò che concerne le figlie. In particolare, gli stessi convengono di assumere di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per gli stessi: di vita, scuola, salute, svago, connesse e collegate. L'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro.
6. Il IG. provvederà al mantenimento ordinario delle figlie minorenni Parte_1
e versando mensilmente l'importo di euro 300,00 (trecento/00) per ER Per_2
ciascuna figlia sul conto corrente intestato alla IG.ra (IBAN Controparte_1
[...]) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Per quanto concerne le spese straordinarie riguardanti le figlie minorenni, queste saranno suddivise al 50% fra i genitori.
7. I ricorrenti concordano che gli assegni per il nucleo familiare vengano incassati da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
Altresì le detrazioni fiscali ai fini Irpef saranno operate dai genitori al 50% ciascuno.
8. L'immobile adibito a casa coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti al 50% ciascuno, sarà assegnato alla IG.ra che potrà usufruirne solo personalmente e ivi Controparte_1
continuerà a dimorare insieme alle figlie minorenni con obbligo dell'assegnataria di eseguire tutte le manutenzioni ordinarie che si rendessero necessarie per mantenere in buono stato di conservazione l'immobile.
L'assegnataria si farà carico delle spese relative al medesimo (solo per Controparte_1
mera esemplificazione e senza pretesa di esaustività: utenze, manutenzione ordinaria, oneri di smaltimento rifiuti).
Le parti collaboreranno nell'effettuare gli adempimenti per volturare le utenze necessarie, ivi inclusa la scheda SIM a servizio dell'impianto di allarme dell'abitazione, in capo alla
IG.ra . Controparte_1
Il IG. si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria del giardino. Parte_1
9. Gli oggetti e i beni presenti nella casa coniugale rimarranno in uso alla IG.ra CP_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, mentre gli oggetti
[...]
personali del IG. gli attrezzi e utensili da giardinaggio, saranno dallo Parte_1
stesso interamente prelevati in quanto di sua esclusiva proprietà. Le parti concordano che il frigo, la lavatrice e il robot da cucina “Bimby” presenti nella casa coniugale sono di proprietà esclusiva della IG.ra . Controparte_1
10. I ricorrenti continueranno a farsi carico nella misura del 50% ciascuno delle rate del mutuo erogato in data 29.03.2011 e del finanziamento erogato in data 09.03.2022 fino alla loro integrale estinzione e delle spese di conto.
A tal fine i ricorrenti si impegnano ciascuno al versamento di euro 550,00
(cinquecentocinquanta/00) mensili sul conto corrente cointestato IBAN n. [...] presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di
UR, entro e non oltre il giorno 28 (ventotto) di ogni mese.
11. I ricorrenti si impegnano a mettere in vendita da subito la casa coniugale sita in UR
(PU), fraz. Trasanni, via Urbinate n. 199, all'uopo incaricando Agenzie immobiliari ed attivandosi anche con la promozione dell'immobile su siti specializzati.
Al momento dell'incasso del ricavato della vendita della propria quota, il IG. Pt_1
restituirà la somma di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) ottenuta in
[...]
prestito dal suocero, IG. D'NG ON (cod. fisc. ). CodiceFiscale_4
12. Al netto del rimborso suddetto, con la restante parte del ricavato della vendita, i ricorrenti concorreranno in egual misura all'estinzione del mutuo erogato in data
29.03.2011 e del finanziamento erogato in data 09.03.2022, impegnandosi sin d'ora a cessare il rapporto di conto corrente cointestato IBAN n. [...] presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di UR. L'eventuale saldo attivo del predetto conto corrente al momento della chiusura sarà ripartito al 50% ciascuno.
13. Al solo fine di garantire la tutela degli interessi delle figlie minorenni e di non delocalizzarle dal loro contesto amicale e di frequentazione, si precisa che entrambi i genitori attualmente lavorano a Gallo di Petriano, i nonni paterni (dove il padre trasferirà la propria residenza a brevissimo) abitano nello stesso paese e i nonni materni vi esercitano la propria attività di tabaccheria.
14. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e con redditi sostanzialmente paritari nonché dichiarano di aver così regolato ogni loro rapporto patrimoniale e che nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, salvo quanto sopra convenuto.
15. I coniugi si impegnano a comunicare all'altro sempre i propri recapiti, anche telefonici.
16. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e gli avvocati rinunciano alla solidarietà professionale.
17. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.”
Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio. All'esito del deposito delle note scritte congiunte con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data
29.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta atteso che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
10.07.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori e ER
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Per_2
Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con le figlie e ER Per_2
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di UR in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
-OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in UR (PU) il 6 dicembre 2009, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2009, Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di UR (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Considerato infine che le parti anno congiuntamente formulato richiesta di divorzio e che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni,
RIMETTE la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio rinvia all'udienza di comparizione del giorno 21.04.2025 disponendo che la stessa venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in UR, il 23.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone