Sentenza breve 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 12/05/2026, n. 8729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8729 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08729/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Funivie Seggiovie San Martino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Filippis, Andrea Marega, Riccardo Maraga e Carlotta Carta, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Marega in Roma, via Venti Settembre 1;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LL AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Fedrizzi e Remo Tarolli, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
Funivie Seceda Spa, Il Kaberlaba S.r.l., Tofana S.r.l., non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
TE AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Lukas Harder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AL RE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Michele Di Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo (il “Ministero” o il “Ministero del Turismo”) prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”;
- del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi;
- qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da RO AL S.P.A. il 31 marzo 2026:
per l’annullamento
a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG ALorizzazione - REG _ GEN – 264763);
b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG ALorizzazione - REG _ GEN – 267769);
c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG ALorizzazione - REG _ GEN – 264380).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FUNIVIE SEGGIOVIE SAN MARTINO S.R.L. il 9 aprile 2026:
per l’annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare ovvero, in subordine, della misura di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a.,
- dei provvedimenti e degli atti già impugnati con il ricorso principale, ossia:
- del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”;
- qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024;
- qualora occorra, della menzionata nota del Ministero, prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024;
- nonché dei provvedimenti ostesi dal Ministero il 4 febbraio 2026 e impugnati con i presenti motivi aggiunti, ossia:
- dei verbali della selezione n. 1 dell’11 marzo 2025, n. 2 del 19 marzo 2025, n. 3 del 4 giugno 2025, n. 4 dell’11 giugno 2025, n. 5 del 2 luglio 2025, n. 6 del 17 luglio 2025 (Doc. n. 6), n. 7 del 17 luglio 2025;
- della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del Rup e allegata graduatoria;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LL AL S.p.A. e del Ministero del turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa CA NT YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la Società Funivie Seggiovie San Martino S.r.l. ha partecipato alla procedura indetta dal Ministero del turismo con l’avviso i cui estremi sono indicati in epigrafe, finalizzata all’erogazione di contributi “ per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale ”, presentando domanda (contraddistinta dal n. 43919) per il finanziamento di un progetto localizzato in area Alpi;
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Società è insorta avverso i provvedimenti menzionati in epigrafe, con cui, a conclusione della procedura, è stata approvata la graduatoria delle imprese ammesse a finanziamento, tali essendo quelle con punteggio minimo di 65 punti, avendo la propria domanda conseguito un punteggio finale pari a 60/100;
- si è costituito in giudizio il Ministero del turismo, producendo documentazione e memoria (depositata in data 4 febbraio 2026) con la quale ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso in ragione della genericità e indeterminatezza dei motivi, non contenendo il medesimo alcuna censura specifica avverso i provvedimenti impugnati, i quali comunque recepiscono i punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica;
- la controinteressata LL AL si è costituita in giudizio con memoria del 17 febbraio 2026 al fine di resistere al gravame, e in data 19 marzo 2026 ha notificato ricorso incidentale, deducendo vizi di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e rivendicando l’attribuzione di un maggior punteggio per la propria domanda (comunque ammessa al finanziamento con 65 punti, collocandosi in posizione utile al 26° posto della graduatoria), al fine di ottenere una migliore collocazione;
- in data 3 aprile 2026 la ricorrente ha notificato ricorso per motivi aggiunti, depositato il successivo 9 aprile e corredato da domanda cautelare, con cui chiede l’annullamento “ dei provvedimenti e degli atti già impugnati con il ricorso principale ” nonché “ dei provvedimenti ostesi dal Ministero il 4 febbraio 2026 ” (segnatamente, trattasi dei verbali delle riunioni della Commissione di valutazione e della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del Rup), sollevando i seguenti motivi: I) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 77 DEL R.D. 23.5.1924, N. 827 ”; II) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 13, COMMA 3, DELL’AVVISO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA’ – IRRAGIONEVOLEZZA ”; III) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DELL’AVVISO PUBBLICO – ERRATA MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – ILLOGICITA’ – IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO ”; IV) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13, COMMA 4, DELL’AVVISO PUBBLICO – ERRATA ED OMESSA MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI TRASPARENZA - ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ – IRRAGIONEVOLEZZA ”;
- hanno spiegato intervento ad opponendum le Società TE AR e AL RE, nella loro qualità di soggetti controinteressati pretermessi, sollevando alcune eccezioni pregiudiziali in rito (inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva notificazione a tutte le Società collocate nella graduatoria di cui all’Allegato 1, nonché in subordine inammissibilità in parte qua per omessa tempestiva notificazione diretta del ricorso nei loro confronti, non potendo il suo eventuale accoglimento spiegare effetti pregiudizievoli sulla posizione utile dalle stesse occupata in graduatoria; inammissibilità per genericità del ricorso introduttivo e irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti; inammissibilità per carenza di interesse), e comunque instando per il rigetto dell’impugnativa nel merito;
- alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, è stato dato avviso alle parti, trascritto a verbale ai sensi dell’art. 73, co. 3 cod. proc. amm., della possibile esistenza di profili di inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità, di inammissibilità e in subordine irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti del 9 aprile 2026, di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sia del ricorso incidentale proposto da LL AL S.p.a. sia degli interventi ad opponendum , con ulteriore avviso in merito alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è passata in decisione;
Ritenuto che:
- in limine litis va dato atto dell’inammissibilità della memoria di parte ricorrente depositata in data 5 maggio 2026 alle h 12.35, in quanto prodotta dopo che la causa è stata discussa in sede cautelare e trattenuta in decisione;
- come da avviso trascritto a verbale in occasione dell’odierna camera di consiglio, e in linea peraltro con le eccezioni convergenti sollevate dalla parte resistente e dalle Società controinteressate intervenute ad opponendum , il ricorso introduttivo è inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2 cod. proc. amm., in quanto del tutto privo della indicazione di motivi specifici su cui si fonda il gravame, come invece imposto dal comma 1, lett. d) della medesima disposizione;
- in linea generale si precisa che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, i motivi di ricorso devono essere formulati in modo sufficientemente specifico, tale da consentire l’esatta individuazione dei vizi dedotti e del petitum sostanziale, non essendo a tal fine sufficiente il ricorso a formule generiche o meramente assertive (cfr. T.A.R. Sardegna, 4 maggio 2026, n. 756; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2417; Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242). Il requisito della specificità risulta soddisfatto solo ove le censure rendano intellegibili le tesi sostenute e forniscano un principio di prova idoneo a sorreggere la domanda (Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006; Cons. Stato, sez. VII, 28 ottobre 2022, n. 9332);
- nel caso di specie, trattasi di un’impugnazione articolata in unica sezione “fatto e diritto”, espressamente proposta “al buio” in attesa dell’ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso presentata in data 25 novembre 2025 - non ancora riscontrata dal Ministero alla data di instaurazione del giudizio - e con riserva della ricorrente di proporre motivi aggiunti “ appena avrà cognizione della documentazione richiesta ”, concludendosi con la generica richiesta di annullamento degli atti impugnati e senza indicazione della causa petendi , non essendo stata sviluppata alcuna censura che consenta di comprendere le ragioni della ritenuta illegittimità dei medesimi;
- ciò posto, si precisa che, già con il ricorso introduttivo, la parte ben avrebbe potuto articolare specifici motivi di diritto, sia pure in forma “embrionale” e con possibilità di una loro specificazione e/o integrazione con ricorso per motivi aggiunti, essendo sin da subito percepibili i profili di lesività del decreto ministeriale impugnato, nella misura in cui questo ha escluso la domanda di Funivie Seggiovie San Martino dal novero di quelle ammesse alla fruizione dei contributi di cui all’allegato 1;
- invero, da un lato il decreto del Ministero del Turismo prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 già conteneva, nelle sue premesse, la precisazione in ordine all’avvenuta utilizzazione del criterio del sorteggio quale metodo di selezione delle domande collocatesi ex aequo (“ considerato che la graduatoria trasmessa dal RUP evidenziava situazioni di parità di punteggio tra più istanze e che, in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti dall’Avviso, con nota prot. n. 262568/25 del 14 novembre 2025 è stata convocata una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell’ordine di priorità tra le domande con pari punteggio ”), consentendo dunque di articolare sin da subito le censure (dedotte con l’atto di motivi aggiunti) che si appuntano sulla inutilizzabilità di detto criterio “ in caso di offerte da valutare anche (o esclusivamente, come nel caso di specie) sotto il profilo tecnico ” (cfr. pagg. 3 e 4);
- per altro verso, essendo stato specificamente riportato nel decreto ministeriale il punteggio numerico assegnato a ciascuna domanda (cfr. allegati 1 e 2), sarebbe stato comunque possibile contestare l’illegittimità di quello conseguito dalla ricorrente, che in sostanza, con il terzo e quarto mezzo dei motivi aggiunti, rivendica l’attribuzione di un punteggio più alto in considerazione dei contenuti e della documentazione allegata alla propria proposta progettuale;
- l’inammissibilità del ricorso introduttivo rende inammissibile anche il ricorso per motivi aggiunti, trattandosi di motivi aggiunti cd “propri”, in quanto tesi unicamente a far valere ulteriori censure (“nuove ragioni”) a sostegno delle domande già proposte;
- come noto, l’istituto dei motivi aggiunti propri si connota quale strumento di integrazione dell’oggetto dell’azione di annullamento già proposta, la cui funzione è unicamente quella di ampliare la causa petendi (a differenza dei c.d. motivi aggiunti impropri che, invece, interessano il c.d. petitum ) originariamente posta a sostegno del ricorso, proponendo ulteriori censure derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento della proposizione del ricorso, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale degli atti (ivi incluso il provvedimento impugnato) prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2025, n. 4698; id. 7 febbraio 2020, n. 962; C.G.A.R.S., 28 aprile 2022, n. 543);
- ne deriva l’esistenza di un legame di accessorietà/dipendenza rispetto al ricorso introduttivo, tale per cui l’accertamento, rispetto a quest’ultimo, della sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ostative alla pronuncia nel merito è destinato inevitabilmente a riflettersi sulla “sorte” del successivo atto di motivi aggiunti, precludendone parimenti l’esame nel merito, risentendo quest’ultimo di eventuali profili che viziano, a monte, il gravame introduttivo;
- in subordine, si rileva che il ricorso per motivi aggiunti, nella misura in cui contiene censure che ben avrebbero potuto essere articolate sin da subito e senza attendere l’ostensione degli atti della procedura o, comunque, anche nell’eventualità si volesse attribuire ad esso carattere di ricorso “autonomo”, sarebbe comunque irricevibile per tardività, in quanto notificato ben oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria;
- la sorte in rito dell’impugnativa esperita dal ricorrente rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto da LL AL, teso esclusivamente a rivendicare un punteggio più alto e dunque mosso da un interesse che sarebbe meritevole di apprezzamento solo a fronte di un eventuale accoglimento del ricorso principale;
- ne consegue anche l’improcedibilità degli atti di intervento ad opponendum di TE AR e AL RE;
- in conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile, il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile e in subordine irricevibile per tardività, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e gli interventi ad opponendum di TE AR e AL RE vanno dichiarati anch’essi improcedibili;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, mentre nulla si dispone nei confronti delle controinteressate evocate in giudizio e non costituitesi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile, e in subordine irricevibile per tardività, il ricorso per motivi aggiunti del 9 aprile 2026;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto da LL AL S.p.a.;
- dichiara improcedibili gli atti di intervento ad opponendum di TE AR e AL RE.
Compensa le spese di lite nei confronti di tutte le parti in causa. Nulla spese nei confronti di Funivie Seceda Spa, Il Kaberlaba S.r.l. e Tofana S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON GI, Presidente
CA NT YR, Primo Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CA NT YR | ON GI |
IL SEGRETARIO