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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. CE S. CA Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore dott. MA RT Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 901/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Arsita (Te) al Viale Parte_1
San CE, n.12, presso la sede legale dello Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Wania Della Vigna del Foro di Teramo, giusta procura ad litem rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t. della Regionale, rappresentata e difesa, Controparte_1 CP_2 in forza di procura in calce alla comparsa di riposta, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con uffici siti in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC;
Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da
[...] procura in calce alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fabio Pasquali
1 e dall'avv. Sandro Pasquali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'avv. Fabio
Pasquali, sito in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n. 71
in persona del suo legale rappresentante in carica, rappr., Controparte_4 dif. ed elett.te dom.ta presso lo Studio legale dell'Avv. Mario Antonio Rossi in L'Aquila, Via Verdi
n° 29, giusta procura spillata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa giusta procura del 9 febbraio 2018 allegata alla comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale de L'Aquila dagli Avvocati Professor Eugenio Barcellona, Mario
CA, LE CA e UI ZZ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Vado di Sole, 12, 67100, L'Aquila
APPELLATI
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, Controparte_9 Controparte_10 [...]
Controparte_11
[...] Controparte_12
ALTRI APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 96/2022 pubblicata il 3.3.2022 nel procedimento civile n. 1828/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: IN VIA ISTRUTTORIA: a) In riferimento alle successive condizioni di vita dell'attrice e perdita degli oggetti personali: ammettersi la prova testimoniale articolata nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. 2° termine depositate nel fascicolo riunito recante il N.1827/2017 R.G. in particolare i seguenti capitoli: 4) E' vero che sotto le macerie,
ha perso otto amici e tutti i suoi beni personali come da lista che viene mostrata. Parte_1
5) E' vero che da quel momento ha presentato gravi lesioni, non è riuscito più a condurre una vita regolare. 6) E' vero che si è sottoposto a cure, fin dal momento in cui è tornato nel suo paese di residenza, ma, nonostante lunghi mesi di terapia e di supporto medico-specialistico - psicologo,
2 psichiatra, neurologo…- le sue condizioni di salute risultano gravemente ed irrimediabilmente compromesse a causa dei postumi permanenti riferiti al Disturbo da Stress Cronico complicato da un persistente disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico, grave”. 7) E' vero che da allora la sua prestazione universitaria è peggiorata notevolmente: ha perso la Borsa di Studio,
é stato costretto a trasferirsi in altra città universitaria e che per laurearsi ha impiegato 6 anni in più. 8) E' vero che le abitudini di vita dell'attore si sono modificate in quanto dopo l'evento, non ha più intrattenuto rapporti con il contesto sociale di appartenenza, conducendo una vita di isolamento, evitando di partecipare a tutte le attività di routine quotidiana. 9) E' vero che in famiglia ha difficoltà
a comunicare il suo stato d'animo, tende ad isolarsi non conversa più come prima del 6 aprile 2009, perché considera che gli altri non sono in grado di comprendere il suo disagio. 10) E' vero che ha interrotto molti rapporti amicali e presenta sbalzi di umore. 11) E' vero che rifiuta spesso proposte degli amici di partecipare a feste o semplici uscite settimanali, non riesce a progettare, organizzare e decide sempre all'ultimo momento, avvertendo la precarietà di ogni giorno. 12) E' vero che frequenta raramente luoghi dove prima era solita andare quali il cinema, la chiesa e i locali chiusi.
13) E' vero che durante la frequenza a corsi universitari anche in biblioteca è costretto ad uscire spesso dall'aula. 14) E' vero che ha timore a soggiornare per molto tempo in spazi chiusi, con senso di claustrofobia, tanto sente il bisogno di uscire frequentemente in luoghi aperti. TESTI: • Tes_1
, residente a [...]; • , residente a [...]
[...] Testimone_2
(AQ) via Michele Carusi n.52; • residente a [...]drive 155, Witney (UK) Controparte_13
OX285LP; • residente a [...]; • , CP_14 CP_15 residente a [...]; • residente a [...]
(AQ) via della Torre n.30. NEL MERITO: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa, accogliere le seguenti richieste e conclusioni 1. Accertare e dichiarare che il crollo dell'edificio Casa dello Studente, sito in L'Aquila alla via XX Settembre, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è imputabile per colpa e responsabilità ai convenuti, come segue: - alla , in persona Controparte_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., sotto ogni e qualsiasi profilo di responsabilità extracontrattuale delineato in narrativa del presente atto: ai sensi degli artt. 2043 c.c. ovvero 2051
c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero 2053 c.c.; - all' Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t, per colpa e responsabilità sia di natura
[...]
3 contrattuale che extracontrattuale -ovvero concorso di responsabilità - in riferimento agli artt. 1218,
1575 1576 e 1578 c.c. per quanto concerne la responsabilità contrattuale;
in riferimento all'art.2043
c.c. ovvero 2051 c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero 2053 c.c. per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale, come esposto in narrativa del presente atto;
- ai sigg. , Controparte_9
, e , la cui responsabilità civile “ex delicto” è Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 determinata dal combinato disposto degli artt. 185, comma 2, c.p., da un lato, ed artt. 2043 e 2059
c.c., dall'altro; conseguentemente 2. Condannare, in solido, la , in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., l' Controparte_17
in persona del legale rappresentante p.t., , ,
[...] Controparte_9 Controparte_7
e , all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, Controparte_6 Controparte_8 subiti dall'attore: a) In riferimento al danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale): sulla base della valutazione espressi dai cc.tt.uu. il danno non patrimoniale attribuibile al Sig.
deve essere quantificato come segue: ... Importo totale danno: 20.768,00 € ovvero Parte_1 in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. c) In riferimento al danno patrimoniale (perdita degli effetti personali): liquidazione equitativa nell'ammontare ritenuto di giustizia. Il tutto (danni patrimoniali e non patrimoniali) con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dell'evento (06/04/2009) all'effettivo soddisfo. Con condanna ei convenuti alla rifusione delle spese di lite del 1° e del 2° grado del giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.>>
Appellata Controparte_1
<<voglia l'ecc.ma corte d'appello, in accoglimento delle esposte tesi difensive, ogni avversa eccezione disattesa, confermare la sentenza n. 96 2022 del tribunale di l'aquila. via subordine, nel caso cui si ritenesse poter accogliere l'avversa domanda acquisizione materiale probatorio formatosi nell'ambito procedimento penale relativo ai medesimi fatti per è causa, alla ricerca responsabilità dell'occorso, accertare e dichiarare: - che l'avverso diritto irrimediabilmente prescritto;
il nesso eziologico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa forza maggiore rappresentata dal sisma;
l'amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, difetto manutentivo imputabile unicamente gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto degli stessi
è chiesta la condanna in via principale, oltre che, subordinatamente, in via di regresso escludendo,
4 per l'effetto, qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a carico di PA , Controparte_9 Controparte_6
e l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti da parte Controparte_7 Controparte_8 istante che dagli istanti. Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso, escludere CP_3 la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine all'occorso. In via di ulteriore subordine, per il caso di reiezione dell'eccepita prescrizione ed esclusione di responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte: accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della , in Controparte_1 relazione alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
limitare percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione, disponendone la condanna solidale con l' e gli ingegneri CP_3 [...]
, e . Limitare, in ogni Controparte_9 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 caso, la condanna che dovesse essere disposta espungendo dalla quantificazione della stessa le somme riconosciute a titolo di provvisionale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>
Appellata ADSU
<<voglia l'ecc.ma corte d'appello, in accoglimento delle esposte tesi difensive, ogni avversa eccezione disattesa, confermare la sentenza n. 96 2022 del tribunale di l'aquila. via subordine, nel caso cui si ritenesse poter accogliere l'avversa domanda acquisizione materiale probatorio formatosi nell'ambito procedimento penale relativo ai medesimi fatti per è causa, alla ricerca responsabilità dell'occorso, accertare e dichiarare: - che l'avverso diritto irrimediabilmente prescritto;
il nesso eziologico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa forza maggiore rappresentata dal sisma;
l'amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, difetto manutentivo imputabile unicamente gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto degli stessi
>.
Appellata Controparte_4
<<piaccia a questa ill.ma corte, contrariis reiectis, rigettare l'appello interposto, siccome del tutto infondato in fatto e diritto, con tutte le richieste istruttorie ivi formulate, confermando integralmente
5 la sentenza impugnata e condannando di conseguenza l'appellante al rimborso delle spese legali dello scrivente, da liquidarsi giusta parcella che sarà prodotta in prosieguo ovvero in via equitativa;
nella surreale e denegata ipotesi di accoglimento parziale o totale dell'appello, voglia comunque rigettare la richiesta garanzia assicurativa in favore dell , siccome del tutto infondata in fatto e CP_3 diritto, condannando di conseguenza quest'ultima al rimborso di tutte le spese legali del presente giudizio, giusta parcella che verrà prodotta in prosieguo di causa ovvero equitativamente>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda dell'attore e per l'effetto, lo condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_18 Controparte_4
(quale assicuratore di quest'ultima), che liquida in euro 5.885 oltre accessori di legge per
[...] ciascuna delle predette parti;
respinge le domande proposte da e Controparte_1 CP_3 [...]
nei confronti di e Controparte_3 Controparte_18 Controparte_5 quelle proposte da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_19 [...]
; per l'effetto condanna e Controparte_20 Controparte_1 [...]
, in solido, alla rifusione delle spese di lite in Controparte_18 favore di e , che liquida in euro 5.885 oltre accessori Controparte_5 Controparte_12 di legge per ciascuna delle predette parti;
condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di e Controparte_19 Controparte_20
, che liquida in euro 5.885 oltre accessori di legge per
[...] Controparte_4 ciascuna delle predette parti.>>
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come puntualmente sintetizzati dal
Primo Giudice.
< Con atto di citazione notificato il 06.07.17, studente dell'Università di L'Aquila Parte_1 assegnatario di posto letto presso l'edificio sito in L'Aquila, via XX Settembre e denominato “Casa dello Studente”, assente da L'Aquila la notte del terremoto del 6.09.2009 per essere rientrato a casa propria in LA già da alcuni giorni, conveniva in giudizio la e l' , Controparte_1 CP_3
Fchiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali (beni personali presenti
6 nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapacità lavorativa ) e non patrimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) quantificati in euro 260.000 o altra ritenuta di giustizia.
Esponeva di essersi costituito parte civile nel processo penale svoltosi con rito abbreviato avanti al
G.U.P. del Tribunale di L'Aquila (R.G.N.R. 2314/09; R.G. G.I.P. 243/10) a carico, tra gli altri, di
, , , imputati per i Controparte_9 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 reati di cui agli artt.113, 434 commi 1 e 2 (in relazione all'art.449), 589, 590 commi n.3 e 5 c.p. , per avere, in cooperazione colposa tra loro, cagionato il crollo dell'edificio sopra detto in occasione del noto sisma del 6.04.09 e così causato la morte e le lesioni di diversi soggetti, tra lui le lesioni psichiche consistenti in sindrome post-traumatica da stress dell'odierno attore;
in tale sede, esclusi i responsabili civili , , , in Controparte_1 CP_3 CP_21 Controparte_5 CP_11 ragione dell'opzione per il rito abbreviato, i predetti imputati venivano condannanti per i reati loro ascritti nonché , in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dal la cui liquidazione Parte_1 veniva rimessa al giudice civile (vd. sentenza n.38/13, confermata, per quanto qui interessa, in appello R.G. Dib. 2142/14, sent. n.963/15 Corte d'appello di L'Aquila, e divenuta definitiva a seguito della sent. n. 6604/17 della Corte di Cassazione, in atti).
In questa sede la parte attrice postula:
- la responsabilità extracontrattuale della ai sensi degli artt.2043, 2051, Controparte_1
2049, 2053, c.c. in quanto proprietaria dell'edificio al momento del crollo, custode dello stesso, quale responsabile dell'operato dei propri funzionari e dipendenti, nonché quale ente vigilante sull' ; CP_3
- la responsabilità dell' : contrattuale, in quanto locatrice dell'alloggio occupato nella CP_3
“Casa dello Studente” e comunque da contatto sociale col medesimo, extracontrattuale ai sensi degli artt.2043 e art.18, comma 3 D. Lgs. n.81/08, 2051, 2049, 2053, c.c., posto che l'immobile risulta ad essa concesso in uso gratuito con l' obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso (ai sensi dell'art.16, L.R. n.91/1994) nonché quale responsabile ex art.2049,
c.c. dell'operato degli ingegneri e , quali progettisti e, per quanto CP_9 CP_7 CP_6
concerne il primo, anche direttore dei lavori di ristrutturazione deliberati dall' nel 1998 e poi CP_3
7 suddivisi in due stralci, nonché dell'arch. , dipendente dell' e responsabile della Controparte_8 CP_3 relativa area tecnica nonché quale presidente della commissione di collaudo.
Si costituivano tempestivamente entrambe le convenute, che eccepivano la prescrizione dei diritti azionati e contestavano le responsabilità ad esse a vario titolo rispettivamente ascritte, entrambe sottolineando l'assenza dell'attore da L'Aquila al momento del crollo, circostanza escludente il nesso causale tra il crollo ed i danni lamentati, in particolare non patrimoniali, la sussistenza ed entità degli stessi, ciascuna chiedendo in via principale la reiezione delle pretese attoree nei propri confronti e, in subordine, la riduzione del quantum, anche con detrazione di quanto a vario titolo eventualmente percepito a titolo di indennizzo e/o risarcimento e comunque limitando la propria condanna alla quota di danno a ciascuna ascrivibile ex art.2055 c.c., tenendo conto di quanto dovuto dagli altri convenuti e/o chiamati in causa;
entrambe chiamavano in causa la Controparte_5
la chiamava altresì in causa ,
[...] CP_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9
, l' e il
[...] Controparte_8 Controparte_19 Controparte_11
chiedendo di essere da costoro tenuta indenne in caso di propria
[...] CP_11 condanna o che, affermatane la corresponsabilità, si ripartisse percentualmente il risarcimento.
L' chiamava altresì in causa , CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9 nonché il proprio assicuratore per la r.c., domandando, in via
[...] Controparte_4 subordinata e per la denegata ipotesi di accertamento di una propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, di essere tenuta indenne dai terzi da essa chiamati nonché della ciascuno CP_1 per la propria parte e per il proprio titolo.
Costituitisi in giudizio, l' contestava la sussistenza della copertura assicurativa Controparte_4 invocata dall' e, nel merito, faceva proprie le deduzioni di quest'ultima riguardo alle pretese CP_3 attoree;
chiedeva quindi la reiezione della domanda di garanzia svolta dall' nei propri CP_3 confronti.
Si costituiva l' (in breve, ), la quale rilevava la propria Controparte_19 CP_21 carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza di qualsivoglia proprio titolo di responsabilità in ordine ai fatti di causa;
contestava comunque le pretese attoree in punto di an e quantum, deduceva l'eccezionalità dell'evento sismico, come tale interruttivo del nesso eziologico, nonché alla conformazione/vulnerabilità della zona, che avrebbe reso più vulnerabili gli edifici, l' inutilizzabilità del materiale probatorio formatosi nel processo penale in assenza di contraddittorio coi responsabili
8 civili, la carenza di prova in ordine alla sussistenza ed entità delle varie voci di danno lamentate;
chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., per esserne tenuta indenne in Controparte_4 caso di propria condanna.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo preteso dalla chiamante , l'insussistenza della garanzia assicurativa per i fatti oggetto del CP_19 giudizio;
contestava la responsabilità della propria assicurata per gli stessi e, più in CP_21 generale, la domanda attorea poiché non provata, evidenziando come l'attore fosse assente L'Aquila al momento del crollo;
deduceva l'interruzione del nesso eziologico, dovendo considerarsi il sisma del 2009 evento imprevedibile ed inevitabile;
contestava l'utilizzabilità dei materiali istruttori raccolti in assenza di contraddittorio con ed chiedeva quindi dichiararsi CP_21 Controparte_4
l'intervenuta prescrizione e, in subordine, l'inoperatività della garanzia in favore di;
il CP_21 rigetto della domanda principale e, in subordine, delle domande formulate nei suoi confronti da in subordine, in caso di riconoscimento di responsabilità in capo ad , graduarne CP_1 CP_21 la responsabilità in concorso con gli altri convenuti e terzi chiamati, riducendo proporzionalmente l'obbligazione di e contenendola comunque nei limiti del massimale contrattuale. Si Controparte_4 costituiva altresì la che contestava la sussistenza di qualsivoglia proprio Controparte_5 titolo, contrattuale o extracontrattuale, di responsabilità, anche in ragione della riconducibilità del crollo ai soli interventi sull'edificio eseguiti su iniziativa dell'ADSU; eccepiva la prescrizione dei diritti vantati dalla parte attrice e contestava la fondatezza della sua domanda, la sussistenza ed entità degli stessi e del nesso causale tra i danni lamentati e il crollo, osservando come i danni non patrimoniali erano stati dall'attore quantificati, nel costituirsi parte civile, in soli euro 7000; chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., chiedendo la reiezione Controparte_12 delle pretese svolte nei propri confronti nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche propria responsabilità, di essere tenuta indenne dalla predetta
Compagnia.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima contestava l'operatività della garanzia assicurativa per i fatti in ordine ai quali veniva invocata, accaduti ben prima della stipula del contratto;
chiedeva pertanto la reiezione della domanda di garanzia.
Si costituiva il contestando la propria legittimazione passiva, la domanda attorea e di quella CP_11 di manleva, la configurabilità di qualsivoglia propria responsabilità per i fatti di causa e, in ogni
9 caso, la prescrizione dei diritti nei suoi confronti azionati da contestava comunque la CP_1 fondatezza delle pretese attoree, stante l'eccezionalità del sisma e la mancanza di prova in ordine ai danni lamentati, con detrazione dal risarcimento eventualmente riconosciuto di quanto percepito e percepibile a titolo di indennizzo ex dell'art. 3 OPCM 3789/09 per i danni patrimoniali;
in subordine, ove fosse riconosciuta una qualche responsabilità del , procedersi a graduazione delle CP_20 concorrenti responsabilità ai fini dell'eventuale regresso, non eccedendo la misura dell'1% con riguardo al medesimo. CP_20
Alla prima udienza di comparizione, del 18/06/18 si dichiarava la contumacia di PA, CP_6 quali chiamati in causa da;
e quali chiamati in CP_7 CP_3 CP_6 CP_7 CP_8 causa da si disponeva la rinnovazione della chiamata in causa da parte di a PA, CP_1 CP_1 dichiarato contumace all'udienza del 18/11/18 ed in pari data la causa veniva riunita al procedimento R.G. 1827/17 e si assegnavano termini ex art.183 VI comma c.p.c.; all'esito, ritenute superflue le prove richieste per il presente procedimento, se ne disponeva la separazione, si fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art.190 c.p.c..>>
All'esito il Tribunale rigettava la domanda della Parte_1
3. La sentenza è stata impugnata dal (che ne ha chiesto l'integrale riforma) sulla base di Parte_1 tre motivi. La , l' e la (garante della seconda), costituitesi, in via Controparte_1 CP_3 CP_4 principale hanno tutte resistito all'appello. Si è costituita anche la , solo per Controparte_5 evidenziare la sua estraneità alle ragioni del gravame. Gli altri appellati sono rimasti contumaci contumaci. Con ordinanza del 9.7.2025 questa Corte, dopo aver disposto espletamento di CTU medica sulla persona dell'appellante, ha riservato la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc (nella formulazione ante legge d.lgs. 149/2022 applicabile ratione temporis).
4. Giova premettere che il Tribunale ha deciso la controversia, in ordine ai danni non patrimoniali reclamati, attenendosi al principio della ragione più liquida, ovvero evitando di pronunciarsi sull'an della responsabilità di e e ritenendo quanto di seguito trascritto: CP_1 CP_3
<< Ciò detto, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva quanto segue.
La parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non patrimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese
10 mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapacità lavorativa).
In ordine al danno alla salute psichica, con le connesse ricadute sul piano morale e relazionale,
l'attore ha prodotto due relazioni a firma del Dott. : una del 12/06/2009 in cui, a seguito di CP_22 una visita eseguita in pari data, si diagnostica un disturbo post-traumatico da stress e disturbo depressivo ansioso reattivo, ed una del 5/10/2015 in cui, sempre a seguito di visita eseguita in pari data, si diagnostica un disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso ed ansia, che viene stimato nel 30% di invalidità permanente.
Premessa l'insufficienza di tale documentazione ad attestare l'effettiva sussistenza delle patologie psichiche in questione (le diagnosi vengono espresse esclusivamente sulla base di due singole visite;
non vi è ulteriore certificazione, test, attestazioni di terapie farmacologiche o psicoterapiche pur indicate come necessarie nella prima relazione, la cui mancata esecuzione rende peraltro inverosimile che l'attore possa effettivamente aver patito disturbi psichici gravi ed invalidanti, posto che, se così fosse stato, avrebbe ragionevolmente cercato di porvi un argine ricorrendo alle cure disponibili), esse non potrebbero comunque integrare un danno risarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.).
E' pacifico che la parte attrice non si trovasse a L'Aquila al momento in cui avvenne il crollo dell'edificio, avendo da giorni fatto rientro a casa propria in altro Comune.
Il crollo in sé, pertanto, non ha in alcun modo attinto la sua persona o costituito una minaccia alla sua incolumità; egli non ha pertanto personalmente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasto del tutto estraneo. In sostanza,
l'attore non si è visto crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche, anche qualora non si accompagni a lesioni fisiche), ha semplicemente avuto notizia di quanto accaduto, al pari di chiunque altro (in Italia o nel mondo).
L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumatica che l'attore pacificamente non ha mai vissuto.
Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'attore sia rimasto moralmente sconvolto dalla notizia del crollo, sviluppando a seguito di ciò dei disturbi psichici, essi costituirebbero comunque danni non risarcibili ai sensi degli artt.1223, 2056 c.c.. Ciò che differenzia la posizione dell'attore rispetto alla
11 generalità indistinta di coloro che hanno avuto notizia di quanto accaduto alla Casa dello Studente
è il fatto che egli era assegnatario di una stanza nell'edificio crollato, che ivi avesse lasciato cose di sua proprietà e che – come riportato nell'atto di citazione, nell'atto di costituzione di parte civile, nella relazione del 5/10/2015, in cui tra l'altro si afferma che la mattina del 6 aprile l'attore si recò
a L'Aquila e assistette all'estrazione della macerie del palazzo del cadavere un suo caro amico – perse degli amici a seguito del crollo.
L'esperienza traumatica che può in ipotesi dirsi vissuta dall'attore, in astratto potenzialmente idonea a generare patologie psichiche, non sarebbe dunque il crollo dell'edificio in sé, ma la morte dei suoi amici (restando palesemente escluso che una patologia psichica possa sorgere dalla lesione del suo diritto di credito e/o di proprietà: anche al di là del fatto che la tutela di tali diritti si arresta al piano patrimoniale, il dispiacere per la perdita di un alloggio per sua natura temporaneo e di beni personali comunque facilmente sostituibili, è del tutto insuscettibile, secondo un criterio di regolarità causale, ad involvere sino a tradursi in malessere psichico); tuttavia, la relazione amicale non è costituzionalmente protetta - né esistono espresse di legge che la tutelino, consentendo il ristoro dei danni non patrimoniali prodotti dalla lesione di essa - sicché il crollo non ha leso direttamente un diritto facente capo all'attore. Ne deriva che, quand'anche l'attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto, si tratterebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stregua dei citati articoli 1223, 2056 c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, derivando piuttosto delle conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi;
si tratta dunque di un danno indiretto e mediato e pertanto estraneo al novero di quelli risarcibili.
Conclusivamente deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e delle sue allegate ricadute sul piano morale e dinamico relazionale;
va conseguentemente escluso il danno patrimoniale per spese mediche, peraltro in alcun modo documentate, e quello per il postulato ritardo, dovuto alle patologie, nella ripresa degli studi e nel conseguimento dalle laurea;
non provato il danno patrimoniale da perdita di chance per futura incapacità lavorativa (del tutto genericamente allegato, senza che si indichi specificamente l'attività lavorativa, i presumibili guadagni, l'entità della riduzione, e comunque anch'esso imputato alla postulata lesione alla salute).
Quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice non ha fornito alcun elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore dei beni perduti (ad esempio reperendo anche on line
12 prezzi medi di beni almeno similari per marca o modello a quelli che si affermano perduti, dei libri di testo, computer, strumenti musicali ecc.) sicché ogni liquidazione al riguardo risulterebbe, più che equitativa, sostanzialmente casuale e arbitraria.
Conclusivamente, la domanda attorea deve essere respinta.>>
Dunque, con la sopra trascritta motivazione il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta attorea di risarcimento del danno in questione.
4.1. Ha, di poi, con motivazione non impugnata e, pertanto, passata in giudicato, opinato quanto appresso.
<< Quanto alle domande subordinate proposte dai convenuti verso i terzi chiamati costituitisi in giudizio, la cui disamina rimane utile ai soli fini della pronuncia sulle spese (non risulta rilevante la rinuncia di ADSU alla domanda verso poiché compiuta solo in comparsa Controparte_5 conclusionale), restando assorbite quelle verso i chiamati contumaci, si osserva: sono infondate la domande verso la stessa non era proprietaria dell'edificio al momento Controparte_5 del crollo, non può essere chiamata a rispondere ex art.2049, c.c. del fatto del progettista originario
, risultando al riguardo configurabile un rapporto di lavoro autonomo incompatibile con la Per_1 predetta norma, né quale originario committente della costruzione, non risultando ingerenze nell'attività dell'appaltatore dell'epoca né potendo essa fondarsi sulla normativa urbanistica all'epoca vigente (art.31, l. n.1150/42; vd. Cass., n.3308/84); restano pertanto assorbite le questioni inerenti l'operatività della garanzia assicurativa di sussiste il difetto di CP_12 legittimazione passiva dell' , soggetto alieno e distinto dalla preesistente Opera Controparte_19 universitaria, ente munito di autonoma personalità giuridica (vd. art.189, R.D. 31.08.52,
SS.UU.2175/81), cui succedette la risultando pertanto la stessa del tutto estranea alle CP_1 vicende inerenti l'edificio destinato ad ospitare gli studenti e dovendo pertanto escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, di essa per i fatti di causa;
restano quindi assorbite anche le questioni inerenti il rapporto col suo assicuratore chiamato in causa;
va poi rigettata la domanda verso il posto che l'unico posto in essere dal in CP_11 CP_20 ordine ai fatti di causa - di aver autorizzato con proprio atto del 21.04.1979, l'acquisto dell'edificio di Via XX settembre deliberato dal C.d.A. dell' non si pone in nesso causale col Controparte_23 crollo e coi danni ad esso imputati.>>
13 5. L'appello, quindi, è rivolto contro la decisione di rigetto della domanda favorevole alla CP_1 all' (garantita da e ai quattro tecnici, e CP_3 CP_4 CP_6 CP_7 CP_9 CP_8 questi ultimi per le ragioni di cui al secondo motivo di appello. Non riguarda, quindi, la posizione, definitivamente accertata, della , dell' , del Controparte_5 Controparte_10
, della (in Controparte_11 Controparte_4 quanto garante dell'Università) e delle assicuratrici di . Controparte_12 Controparte_5
Immediata conseguenza del rilievo è che nei confronti di quest'ultima, costituitasi pur in assenza di domanda e quindi in maniera superflua, non può esservi soccombenza, né vittoria, per cui le spese vanno compensate.
6. Tutto ciò premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualificazione giuridica della domanda;
ammissibilità della prova assunta nel procedimento penale.
6.1. L'appellante lamenta l'erronea qualificazione della domanda con cui l'attore non aveva voluto conferire alla sentenza penale del Tribunale di L'Aquila autorità di giudicato verso i convenuti e, deducendo l'erroneità della affermazione per cui l'accertamento penale fosse avvenuto in assenza di contraddittorio tra le part, censura questo passaggio motivazionale: << Giova premettere che il giudicato penale non è in alcun modo vincolante nei confronti dei soggetti già citati quali responsabili civili ( , , e tuttavia poi CP_1 CP_3 CP_21 CP_11 Controparte_5 esclusi ex art.87 c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato (art.651 c.p.p.), posto che tali soggetti non hanno potuto - per effetto della stessa previsione di legge, che esclude automaticamente i responsabili civili ove si proceda con detto rito alternativo – partecipare a detto giudizio ed ivi esercitare il proprio diritto di difesa... ne consegue che l'accertamento svolto in sede penale è radicalmente inopponibile (artt.24 II comma e 111, I e II comma, Cost.) ai predetti soggetti...>>
6.2. Si evidenzia che tale motivazione costituisce, invero, una mera premessa, in quanto il primo giudice non ha in concreto vagliato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi degli illeciti, extracontrattuali e contrattuali, posti a fondamento della domanda attorea, avendo rigettato la domanda per la ragione più liquida che è consistita nella inconfigurabilità di nesso causale tra il crollo della casa dello studente (a chiunque fosse imputabile civilmente) e la invalidità psichica lamentata dall'attrice.
14 6.3. Ciò posto, secondo l'appellante, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di e non scaturiva dalla applicazione dell'art. 651 c.p.p. (Efficacia della sentenza Controparte_1 CP_3 penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno), essendosi limitato a chiedere a chiedere, sul piano probatorio, di avvalersi della prova acquisita nel processo penale (perizia Porf.
e della relativa sentenza. Detti documenti, quindi, potevano e dovevano essere liberamente Per_2 valutati ed apprezzati come prove atipiche.
6.4. La censura è inammissibile in quanto priva del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” in quanto non è spiegato il riflesso dell'asserito vizio motivazionale sul contenuto della decisione e, quindi, in altri termini in che modo dovessero essere apprezzate la perizia e la Per_2 sentenza penale per reputare civilmente responsabili la e l' CP_1 CP_3
6.5. in ogni caso, valga quanto si andrà a rilevare nell'esame del terzo motivo, la cui infondatezza, si premette, costituisce anche in questo grado ragione più liquida per decidere la controversia.
7. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualificazione della chiamata dei terzi;
insussistenza della qualificazione di “garanzia impropria”; violazione ed erronea applicazione delle norme di diritto: estensione automatica;
comunanza di causa tra convenuti e terzi: obbligo del giudice di accertare a carico di chi (tra convenuti e terzi grava l'obbligo risarcitorio.
7.1. Il Tribunale, questa la motivazione impugnata, ebbe a ritenere quanto segue.
<< Va poi osservato che la parte attrice ha scelto di non agire in questa sede per la liquidazione del danno nei confronti dei quattro tecnici - e - già condannati CP_6 CP_7 CP_9 CP_8 in sede penale, convenendo in giudizio esclusivamente e;
deve escludersi l'estensione CP_1 CP_3 automatica della pretesa attorea in forza delle chiamate in causa da parte di e , posto CP_1 CP_3 che costoro hanno effettuato le chiamate in via subordinata e per l'ipotesi di una propria condanna, sicché si verte nell'ambito della garanzia impropria, la quale ultima esige che la parte attrice espressamente estenda al terzo chiamato la propria domanda, cosa che nella specie non è avvenuta
(cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018 Rv. 651852 - 01; all'udienza effettiva di prima comparizione, dopo la rinnovazione della notifica al convenuto chiamato PA, la parte attrice non ha espressamente chiesto di estendere la domanda ai predetti soggetti, tutti contumaci, né termine per la notifica nei loro confronti;
nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.1 conclude esclusivamente nei confronti degli originari convenuti ed;
la richiesta di condanna CP_1 CP_3
15 dei predetti tecnici formulata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile poiché tardiva.>>.
7.2. Secondo l'appellante, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
7.3. L'esame di tale censura è assorbito dalla delibazione del terzo motivo di appello su cui infra.
8. TERZO MOTIVO DI APPELLO: error in procedendo e error in iudicando per vizio motivazionale: per aver il giudice di primo grado preso in esame la questione afferente alla sussistenza dei danni non patrimoniali (lesioni alla salute psichica con nesso di causalità) e l'abbia risolta in modo non corretto eludendo il ricorso alla CTU richiesta all'attrice (sic).
8.1. Il Tribunale, come già sopra evidenziato, ebbe a ritenere quanto segue.
<< La parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non patrimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapacità lavorativa).
In ordine al danno alla salute psichica, con le connesse ricadute sul piano morale e relazionale,
l'attore ha prodotto due relazioni a firma del Dott. : una del 12/06/2009 in cui, a seguito di CP_22 una visita eseguita in pari data, si diagnostica un disturbo post-traumatico da stress e disturbo depressivo ansioso reattivo, ed una del 5/10/2015 in cui, sempre a seguito di visita eseguita in pari data, si diagnostica un disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso ed ansia, che viene stimato nel 30% di invalidità permanente.
Premessa l'insufficienza di tale documentazione ad attestare l'effettiva sussistenza delle patologie psichiche in questione (le diagnosi vengono espresse esclusivamente sulla base di due singole visite;
non vi è ulteriore certificazione, test, attestazioni di terapie farmacologiche o psicoterapiche pur indicate come necessarie nella prima relazione, la cui mancata esecuzione rende peraltro inverosimile che l'attore possa effettivamente aver patito disturbi psichici gravi ed invalidanti, posto
16 che, se così fosse stato, avrebbe ragionevolmente cercato di porvi un argine ricorrendo alle cure disponibili), esse non potrebbero comunque integrare un danno risarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.).
E' pacifico che la parte attrice non si trovasse a L'Aquila al momento in cui avvenne il crollo dell'edificio, avendo da giorni fatto rientro a casa propria in altro Comune.
Il crollo in sé, pertanto, non ha in alcun modo attinto la sua persona o costituito una minaccia alla sua incolumità; egli non ha pertanto personalmente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasto del tutto estraneo. In sostanza,
l'attore non si è visto crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche, anche qualora non si accompagni a lesioni fisiche), ha semplicemente avuto notizia di quanto accaduto, al pari di chiunque altro (in Italia o nel mondo).
L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumatica che l'attore pacificamente non ha mai vissuto.
Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'attore sia rimasto moralmente sconvolto dalla notizia del crollo, sviluppando a seguito di ciò dei disturbi psichici, essi costituirebbero comunque danni non risarcibili ai sensi degli artt.1223, 2056 c.c.. Ciò che differenzia la posizione dell'attore rispetto alla generalità indistinta di coloro che hanno avuto notizia di quanto accaduto alla Casa dello Studente
è il fatto che egli era assegnatario di una stanza nell'edificio crollato, che ivi avesse lasciato cose di sua proprietà e che – come riportato nell'atto di citazione, nell'atto di costituzione di parte civile, nella relazione del 5/10/2015, in cui tra l'altro si afferma che la mattina del 6 aprile l'attore si recò
a L'Aquila e assistette all'estrazione della macerie del palazzo del cadavere un suo caro amico – perse degli amici a seguito del crollo.
L'esperienza traumatica che può in ipotesi dirsi vissuta dall'attore, in astratto potenzialmente idonea a generare patologie psichiche, non sarebbe dunque il crollo dell'edificio in sé, ma la morte dei suoi amici (restando palesemente escluso che una patologia psichica possa sorgere dalla lesione del suo diritto di credito e/o di proprietà: anche al di là del fatto che la tutela di tali diritti si arresta al piano patrimoniale, il dispiacere per la perdita di un alloggio per sua natura temporaneo e di beni personali comunque facilmente sostituibili, è del tutto insuscettibile, secondo un criterio di regolarità causale, ad involvere sino a tradursi in malessere psichico); tuttavia, la relazione amicale non è
17 costituzionalmente protetta - né esistono espresse di legge che la tutelino, consentendo il ristoro dei danni non patrimoniali prodotti dalla lesione di essa - sicché il crollo non ha leso direttamente un diritto facente capo all'attore. Ne deriva che, quand'anche l'attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto, si tratterebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stregua dei citati articoli 1223, 2056 c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, derivando piuttosto delle conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi;
si tratta dunque di un danno indiretto e mediato e pertanto estraneo al novero di quelli risarcibili. ... >>.
8.2. Si contesta, in appello, al giudice di prime cure di aver disatteso la richiesta di CTU ritenendo l'insufficienza della documentazione sanitaria prodotta ad attestare l'effettiva sussistenza delle patologie psichiche. Inoltre, l'appellante lamenta che il Tribunale ha escluso il nesso causale tra la patologia diagnosticata (relativa a disturbi di ansia e disagio psichico) e i danni, atteso che parte attrice non era presente al momento in cui avveniva il crollo dell'edificio. Quanto al primo profilo l'appellante assume che il giudizio, richiedendo specifiche competenze scientifiche, doveva fondarsi essenzialmente su una C.T.U., poiché, come risultava dalla documentazione medico-sanitaria in atti,
l'attrice aveva subito una malattia di natura psichica, nello specifico il “disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico”, ricollegabile, in termini di causalità, al crollo della Casa dello
Studente dove dimorava, diagnosi che risultava inconfutabilmente da ben due certificati medici specialistici;
a nulla, quindi, poteva valere l'affermazione del Tribunale per cui essa non era presente all'interno della struttura al momento del crollo, in quanto il disturbo dell'adattamento si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico estremo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri. Né essa poteva essere considerata una semplice “spettatrice televisiva” dell'evento crollo, siccome dimorava presso la Casa delle Studente, tutte le sue esperienze di vita erano state vissute all'interno della Casa dello Studente;
anche il suo futuro era compreso all'interno de quell'edificio ed aveva lasciato la stanza, con tutti i suoi beni personali, alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse sismiche che si susseguivano così scampando dal pericolo di morte come conseguenza del crollo. Il tutto al fine di far accertare che le lesioni patite fossero in nesso causale con il crollo della casa dello studente, come, inequivocabilmente, desumibile dalle conclusioni rassegnate anche all'ultima udienza del 9.7.2025
18 ove è stato chiesto di a.certare e dichiarare che il crollo dell'edificio Casa dello Studente, sito in
L'Aquila alla via XX Settembre, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è imputabile per colpa e responsabilità ai convenuti ( CP_1 CP_3 Controparte_9
, e ) dei quali si chiede la condanna
[...] Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali lamentati dal In disparte quanto Parte_1 si dirà in seguito riguardo ai danni patrimoniali (quarto motivo di appello), valga quanto appresso sui danni di natura psichica subiti dall'appellante.
8.4. Orbene, questa Corte, per mere ragioni di completezza istruttoria, con ordinanza del 4.1.2024 ha rimesso in trattazione la causa e disposto procedersi a CTU sui seguenti quesiti:
<< Predisponendo un'unica relazione all'esito di valutazione collegiale, i consulenti tecnici d'ufficio, previo esame degli atti e documenti di causa, visitato l'appellante e compiuti, Parte_1 altresì, tutti gli accertamenti anche strumentali ritenuti necessari ovvero opportuni, i CCTTUU, tenuto conto che il periziato assume di avere subito un danno psichico in termini di “disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso ed ansia”, dicano:
A) se, sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, risulti la preesistenza di uno stato psicopatologico del Parte_1
B) se, sempre sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, possa affermarsi l'insorgenza dello stato psicopatologico lamentato dall'appellante successivamente al terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009 e, previa diagnosi e indicazione della possibile eziologia, se tale stato psicopatologico sia conseguenza diretta del crollo della “Casa dello studente” avvenuto in occasione del sisma e, quindi, causalmente riconducibile al medesimo, anche considerando che l'appellante già alla data del 30 marzo 2009 era tornato nella propria abitazione in LA (AQ); C) se e quali postumi permanenti invalidanti di natura psichica siano dunque conseguiti all'evento oggetto del giudizio, precisando se essi abbiano eventualmente aggravato, e che in misura, lo stato di salute preesistente a tale evento o se siano con esso concorrenti;
D) in caso affermativo, specifichino in che grado percentuale detti postumi invalidanti abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico-fisica del periziato (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale ed, altresì, evidenziando se sussistono particolari incidenze
19 dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del soggetto e/o specifiche incidenze di sofferenza soggettiva>>.
8.4.1. Il Collegio ha nominato consulenti tecnici d'ufficio il Prof. e la Dott.ssa Persona_3
, i quali il 23.3.2025 hanno rimesso la loro relazione dalla quale risultano le Persona_4 seguenti conclusioni.
Sui quesiti A), B) e C)
<< Non risulta documentata né presumibile sulla base degli elementi raccolti e resi disponibili l'esistenza nel sig di un disturbo psicopatologico preesistente all'evento sisma del Parte_1
2009. Il sig. presenta attualmente, dal punto di vista psichiatrico, una condizione Parte_1 diagnosticabile come Disturbo dell'adattamento con ansia, persistente (cronico), di entità lieve- moderata sul piano medico legale. Tale condizione, alla luce della pur limitata documentazione sanitaria versata in atti, ma compatibilmente con la natura del trauma subito ed in accordo con il credibile racconto in prima persona reso, analizzato congiuntamente agli elementi clinici emersi, appare essere l'esito di una condizione psicopatologica a maggiore rilievo clinico-funzionale che risulta essersi inizialmente realizzata a seguito del crollo della casa dello studente dell'Università de L'Aquila.
A riguardo, nonostante risulti una iniziale certificazione di disturbo da stress post traumatico, il riferito dall'esaminato stesso non ha consentito di confermare clinicamente che egli abbia presentato proprio tale condizione, quanto meno se si considerano i criteri diagnostici del DSM-5-TR o, considerando l'epoca del fatto, il DSM-IV-TR. È altresì da rilevare come già nella certificazione del
5.10.2015 del dr. vi fosse riferimento all'evoluzione in un disturbo Persona_5 dell'adattamento.
Appare consistente che egli abbia presentato, nei primi mesi successivi al disastro, una sintomatologia a carattere depressivo con apatia ed ansia, di rilievo clinico ed associata peraltro ad impatto rilevante in termini di disagio soggettivo e di alterazione del funzionamento, che risulta poi essere andata incontro nel tempo ad una riduzione progressiva e significativa, laddove in particolare la componente depressivo-apatica inizialmente riferita non appare essere ad oggi sussistente. Non risultano documentate, né riferite, terapie specifiche, al di là dell'assunzione di una benzodiazepina nei primi anni dopo il terremoto (Alprazolam), ed un breve remoto percorso di tipo psicoterapico, oltre a contatti limitati con psichiatri. Considerando il tempo trascorso la condizione psicopatologica
20 può ritenersi ampiamente stabilizzata e non suscettibile di significative modificazioni migliorative considerando, in particolare, il significativo lasso di tempo già trascorso tra l'evento lesivo e l'attuale valutazione. Allo stato persiste, in particolare, una sintomatologia di natura ansiosa, con tensione emotiva, percezione di minacciosità dall'esterno e di possibile incontrollabilità degli eventi, con possibilità di fenomeni di particolare attivazione ed alterazione dell'assetto emotivo (come peraltro osservato nel corso dell'accertamento), che causano significativo disagio soggettivo e paiono essere causalmente riconducibili ad un evento con forti caratteristiche traumatizzanti soggettive, quali il crollo della casa dello studente presso cui egli non si trovava, apparentemente per motivi casuali, ma rispetto alla quale vi era certamente un forte legame e significato soggettivo così come certamente vi è stato rispetto alla tragica perdita di perdita di figure affettivamente significative occorsa nel medesimo evento disastroso.>>
Sul quesito D)
< I postumi che come sopra precisato sono inquadrabili in un Disturbo dell'adattamento con ansia, persistente (cronico), non complicato dal punto di vista medico legale determinano una menomazione della complessiva integrità psico-fisica dell'interessato valutabile nella misura del 7% (sette) in termini di danno biologico, secondo il sistema tabellare della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni. Non sono emerse ulteriori particolari ripercussioni della malattia e/o dei postumi su specifiche condizioni personali, diverse da quelle comprese e necessarie nella valutazione diagnostica con criteri DSM-5-TR.>>
8.4.2. In risposta alle osservazioni dei CTP delle parti appellate, di poi, i CCTTUU hanno replicato nei termini che seguono. <risposta alle considerazioni della dr.ssa la ctp, nelle proprie osservazioni, pone per_6 sostanzialmente l'attenzione sui seguenti punti:
1) Mancanza di documentazione clinica a supporto della diagnosi.
In relazione all'assenza di documentazione si deve precisare che tale evenienza è di frequente riscontro nelle indagini con finalità medico legale che hanno per oggetto disturbi di natura psichica.
È evidente che in tali casi come quello in esame dovere dei CCTTTU è quello di fornire al Giudicante tutte le informazioni di natura tecnica specialistica che è possibile formulare sulla base dei dati disponibili. D'altra parte, i CCTTU hanno preso atto di tale carenza nel momento in cui hanno elencato i documenti depositati nella bozza di relazione trasmessa alle parti.
21 Nel caso di specie vi è certamente una limitata presenza di documentazione clinica, sebbene le certificazioni in atti risultino specifiche ed assolutamente in linea con un quadro che, come ampiamente descritto nella bozza di CTU, risulta avere mostrato nel corso del tempo un andamento migliorativo. Ciò pur a fronte della persistenza di sintomatologia a carattere psicopatologico clinicamente rilevante, che è stato possibile apprezzare con chiarezza nel corso della valutazione psichiatrica diretta e che appare certamente in rapporto di causalità con il disastro occorso presso la casa dello studente, come già argomentato nella bozza preliminare. D'altronde una presa in carico continuativa, altro argomento richiamato, non costituisce né un fattore necessario né, tantomeno, determinante per il riconoscimento di una condizione psicopatologica o di un danno biologico ad essa associato. È esperienza comune, tra l'altro, ed ampiamente descritta proprio nei soggetti affetti dai più gravi disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti (ad esempio un disturbo da stress postraumatico), come la componente di evitamento fobico della riesperienza del trauma possa associarsi anche all'evitamento di contesti di cura, favorendo tra l'altro una possibile cronicizzazione del quadro. Nel caso del sig. è risultato del tutto evidente, con modalità Parte_1 congrue, non enfatiche ed in assenza di qualsivoglia elemento suggestivo di amplificazione o simulazione dei sintomi, come ad una iniziale ritrosia nell'affrontare in particolare gli aspetti di perdita di persone care decedute nel crollo della casa dello studente, o l'avere scampato per un caso vissuto come fortuito il crollo in modo diretto (che ha portato comunque alla distruzione di una dimensione vitale ritenuta propria), eliciti ancora attualmente un corteo di sintomi rilevanti che appaiono in continuità fenomenica con i quadri inizialmente documentati in atti, pur con minore intensità. Semplicemente non corrisponde al vero, quanto meno dovendo aderire ai criteri DSM-5-
TR, che nel caso del disturbo dell'adattamento “la sofferenza psichica richiede un intervento specialistico”, posto che nel caso di specie ve ne sarebbero comunque stati in epoca remota.
Per quanto attiene la valutazione con MMPI-2, occorre qui premettere il dato piuttosto noto, che la diagnosi psichiatrica sia di natura clinica e che eventuali approfondimenti di natura psicodiagnostica, con test mentali, costituiscono un supporto non indispensabile alla diagnosi, che in questa sede medico legale ha lasciato peraltro emergere una sostanziale concordanza con il dato clinico psichiatrico, contribuendo a sostenere la validità dell'inquadramento posto. Va infatti ricordato come la descrizione del funzionamento personale e sociale ottenuta dalle risposte agli item dell' come di qualsiasi altra prova con caratteristiche simili, può assumere significato Pt_4
22 solamente all'interno del contesto in cui è avvenuta la valutazione psicodiagnostica, essendo compito del clinico, pertanto, confrontare tale descrizione con le motivazioni e gli scopi più o meno consapevoli con cui si è sottoposto alla consultazione, con la sua storia di vita e l'anamnesi patologica, nonché con le risultanze dell'esame clinico per trarne conclusioni diagnostiche più accurate.
Circa gli altri rilievi, premesso che nel testo della bozza è stato scelto di riportare una interpretazione non automatica, ma focalizzata sul quadro complessivo anche per come clinicamente emerso, riteniamo che la dr.ssa non abbia preso visione del report che pur era stato allegato, dove Per_6 naturalmente oltre alle risposte fornite sono presenti tutti gli indici delle varie scale, oltre che una interpretazione automatica delle risposte.
Ultimo punto sollevato riguarda l'asserita assenza di una compromissione funzionale significativa, con riferimento alla dedotta insussistenza di un disturbo dell'adattamento. Orbene, a riguardo, si richiamano qui i criteri diagnostici DSM-5-TR, che proprio nel caso del disturbo dell'adattamento non prevendono la necessità di presenza di compromissione significativa del funzionamento sociale, lavorativo o in altre aree importanti (pur possibile), essendo l'altra possibilità prevista quella della marcata sofferenza soggettiva, qui certamente presente. Preme inoltre rilevare come un soggetto può sembrare funzionare normalmente a livello superficiale, ma questo non implica che non incontri difficoltà psicologiche che possono manifestarsi in modi sottili, come l'irritabilità, la difficoltà nel mantenere relazioni intime, l'insoddisfazione o l'ansia latente. Questi sintomi possono non compromettere in modo visibile o drammatico il funzionamento quotidiano, ma sono comunque indicatori di disagio psicologico e/o emotivo significativo.
Risposta alle osservazioni del dr. Per_7
Il CTP richiama innanzitutto, ed anche in questo caso, la carenza documentale. Fermo restando quanto sopra già affermato, val la pena sottolineare come nel caso di valutazioni medico legali, in particolare laddove come nel caso di specie si consideri una ipotesi di danno biologico psichiatrico, non si può certamente attendersi che essa derivi da una mera trasposizione in termini numerici di quanto prodotto in sede documentale. Spiace rilevare, peraltro, che difformemente da quanto affermato nel caso di specie vi è stata una analisi critica della documentazione in atti in specie laddove si è argomentato rispetto alla impossibilità attuale di confermare, anche anamnesticamente, la sussistenza di un disturbo da stress post traumatico. Per quanto attiene alla valutazione del nesso
23 di causalità, val la pena richiamare la nota circostanza per cui, in caso di danno biologico psichiatrico, l'apprezzamento dello stesso debba andare a considerare -differentemente da quanto accadrebbe, a titolo esemplificativo, per una frattura di femore secondaria ad un sinistro- le componenti psicopatologiche eventualmente emerse da leggersi in relazione agli ipotetici fattori causali, al decorso, ed alle emergenze documentali. Orbene, nel caso di specie, come affermato nella bozza di CTU, vi è netta evidenza della persistente presenza di componenti di significativa e grave attivazione ansiosa, associata a componenti di evitamento, che sono risultate strettamente elicitate e correlate in primis, dalla rievocazione rivelatasi ancora traumatizzante dei vissuti di perdita conseguenti al crollo della casa dello studente, con specifico riferimento sia ai lutti subiti in relazione ai cari ivi deceduti, che ad un più generale vissuti di perdita di una dimensione che fu di sicurezza e condivisione, certamente secondaria al disastro verificatosi e non meramente al sisma. Tali aspetti, appaiono peraltro in continuità fenomenica di tipo psicopatologico con la sintomatologia inizialmente rilevata e diagnosticata, dapprima a breve distanza dal trauma, quindi ad alcuni anni di distanza. Tali eventi costituiscono al di là di ogni dubbio degli stressor ampiamente sufficienti a generare una reazione disadattativa di rilevanza clinica e peraltro rientrerebbero anche pienamente, con riferimento alla morte di persone con cui vi era uno stretto legame affettivo, al criterio A del disturbo da stress postraumatico , che qui non si è diagnosticato semplicemente per la mancanza attuale di tutti i criteri previsti. Per quanto alle eventuali preesistenze/ concorrenze, si precisa che, le stesse, opportunamente indagate anamnesticamente dai CC.TT.UU. siano, sulla scorta di quanto riferito, ma anche deducibile dal funzionamento pregresso, ed in assenza di controdeduzioni probanti da escludersi.>>
9. Tanto premesso, giova svolgere alcune considerazioni giuridiche generali. Specificamente, Cass.,
Sez Un., 15/11/2022, n. 33659 ha avuto occasione di precisare che causalità materiale e causalità giuridica non sono le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno, il quale non è identificabile “se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”, sicché il danno assume rilievo non in quanto cagionato da un evento lesivo né l'evento lesivo è rilevante di per sé,
24 cioè là dove non produce una conseguenza dannosa. Nella citata sentenza, così si sono espresse le
Sezioni Unite: “La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica è un'acquisizione risalente della giurisprudenza di questa Corte. Sul punto vanno richiamati gli arresti delle Sezioni
Unite. Sia Cass. Sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576, che Cass. Sez. U. 11 novembre 2008, n. 26972, entrambe muovendo dall'ipotesi del danno non patrimoniale, hanno differenziato nell'ambito dell'illecito aquiliano la causalità materiale, rilevante ai fini dell'imputazione del danno evento
(dommage o damnum) ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056, la quale, in funzione di selezione delle conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra il danno evento ed il c.d. danno conseguenza (préjudice o praeiudicium), costituente l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. Già prima delle richiamate pronunce delle Sezioni Unite vi erano state
Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, le sentenze gemelle Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003,
Cass. 24 ottobre 2003, n. 16004, tutte quante rese sempre in materia di danno non patrimoniale, e ancora prima Cass. 15 ottobre 1999, n. 11629. Anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la linea evolutiva che va da Corte cost. 14 luglio 1986 n. 184 a Corte cost. 27 ottobre 1994 n. 372, è emersa la distinzione fra danno evento e danno conseguenza. La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica è stata da ultimo ripresa da Corte cost. 15 settembre 2022, n. 205. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria» (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008), così temperando l'originario rigorismo della tesi della causalità giuridica presente nella dottrina che la introdusse.
Secondo questa dottrina la fattispecie della responsabilità risarcitoria si perfeziona con la verificazione del fatto, comprensivo dell'azione e dell'evento, mentre la causalità giuridica interviene solo in funzione selettiva del danno risarcibile all'esito di una responsabilità già accertata. Una simile visione resta nell'alveo della prospettiva pan-penalistica dell'atto antigiuridico (non iure, nel senso di comportamento non giustificato dal diritto), mentre il punto di vista della moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello dell'allocazione del danno contra ius (“ingiusto”, secondo la qualifica dell'art. 2043). Al rigorismo dell'originaria tesi dottrinale va obiettato che in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 cod. civ. non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato
25 guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica. Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell'evento dannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500; reciprocamente, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita. La nozione di danno ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ. rappresenta la sintesi di questi due reciproci vettori.”.
9.1. Alla luce di siffatti principi, si ha che la CTU ha, al limite, accertato che all'appellante residuano postumi invalidanti conseguenti non tanto al crollo della Casa dello studente, ma, si badi bene, alle
“relative conseguenze”, postumi costituiti da un “disturbo dell'adattamento con ansia, persistente
(cronico).” In realtà i consulenti hanno verificato, a loro parere, la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la riscontrata patologia psichica e il decesso di alcune persone, non tra la patologia e il crollo della casa, evento quest'ultimo che, come si è innanzi evidenziato, l'appellante ha, però, sempre unicamente indicato come quello lesivo generatore del danno. Ciò si evince, in particolare, dai rilievi dei CTU secondo i quali: << ... Allo stato persiste, in particolare, una sintomatologia di natura ansiosa, con tensione emotiva, percezione di minacciosità dall'esterno e di possibile incontrollabilità degli eventi, con possibilità di fenomeni di particolare attivazione ed alterazione dell'assetto emotivo
(come peraltro osservato nel corso dell'accertamento), che causano significativo disagio soggettivo e paiono essere causalmente riconducibili ad un evento con forti caratteristiche traumatizzanti
26 soggettive, quali il crollo della casa dello studente presso cui egli non si trovava, apparentemente per motivi casuali, ma rispetto alla quale vi era certamente un forte legame e significato soggettivo così come certamente vi è stato rispetto alla tragica perdita di perdita di figure affettivamente significative occorsa nel medesimo evento disastroso>> (v. p. 16 della relazione) << Nel caso del sig.
è risultato del tutto evidente, con modalità congrue, non enfatiche ed in assenza di Parte_1 qualsivoglia elemento suggestivo di amplificazione o simulazione dei sintomi, come ad una iniziale ritrosia nell'affrontare in particolare gli aspetti di perdita di persone care decedute nel crollo della casa dello studente, o l'avere scampato per un caso vissuto come fortuito il crollo in modo diretto
(che ha portato comunque alla distruzione di una dimensione vitale ritenuta propria), eliciti ancora attualmente un corteo di sintomi rilevanti che appaiono in continuità fenomenica con i quadri inizialmente documentati in atti, pur con minore intensità. Semplicemente non corrisponde al vero, quanto meno dovendo aderire ai criteri DSM-5-TR, che nel caso del disturbo dell'adattamento “la sofferenza psichica richiede un intervento specialistico”, posto che nel caso di specie ve ne sarebbero comunque stati in epoca remota>> (v. P. 18 ibidem). <orbene, nel caso di specie, come affermato nella bozza ctu, vi è netta evidenza della persistente presenza componenti significativa e grave attivazione ansiosa, associata a evitamento, che sono risultate strettamente elicitate correlate in primis, dalla rievocazione rivelatasi ancora traumatizzante dei vissuti perdita conseguenti al crollo casa dello studente, con specifico riferimento sia ai lutti subiti relazione cari ivi deceduti, ad un più generale una dimensione fu sicurezza condivisione, certamente secondaria disastro verificatosi non meramente sisma.
Tali aspetti, appaiono peraltro in continuità fenomenica di tipo psicopatologico con la sintomatologia inizialmente rilevata e diagnosticata, dapprima a breve distanza dal trauma, quindi ad alcuni anni di distanza. Tali eventi costituiscono al di là di ogni dubbio degli stressor ampiamente sufficienti a generare una reazione disadattativa di rilevanza clinica e peraltro rientrerebbero anche pienamente, con riferimento alla morte di persone con cui vi era uno stretto legame affettivo5 , al criterio A del disturbo da stress postraumatico , che qui non si è diagnosticato semplicemente per la mancanza attuale di tutti i criteri previsti>> (p. 20). Del resto, in sede di anamnesi, i CTU hanno così riferito: << ... Proseguendo quindi a parlare con maggiore apertura, ha descritto con precisione la sensazione soggettiva che ebbe a sviluppare dopo il crollo della casa dello studente, di come egli stesso sarebbe potuto morire e di non avervi fatto rientro la sera del terremoto, solamente perché
27 ebbe ad avere una banale discussione con un amico a seguito di una buca ricevuta (“mi sono arrabbiato… ricordo mia madre che poi è andata ad abbracciarlo… per quella sòla di quella sera non ero presente alla casa dello studente”). Ha ricordato di come, accesa la televisione dopo il terremoto la prima immagine che ricordi sia quella “di una casa in via XX settembre crollata”, quindi “dopo un'oretta una immagine con un buco e quella immagine era la mia di stanza, io ricordo la sensazione di voler andare a piedi lì a cercare di aiutare qualcuno”; questa parte del racconto è stata accompagnata da una crisi di pianto difficilmente contenibile. Ha poi ricordato, con particolare pathos, di come alcuni giorni dopo il terremoto ebbe a recarsi nei pressi delle macerie della casa dello studente, avendo ad osservare gli operanti intenti ad “estrarre corpi”. Ha poi specificato di come, negli ultimi mesi il ritmo sonno veglia sarebbe stato sostanzialmente regolare, con circa un episodio al mese di difficoltà nel sonno.>> (v. p. 11 ibidem).
9.2. Crollo e decessi, però, sono due eventi diversi. Quanto al primo, a ben vedere, trattavasi di evento che il aveva, per sua fortuna, previsto e paventato, tanto da avere assunto che, fino al 30 Parte_1 marzo, una scossa di terremoto, di entità leggermente inferiore a quella della notta del 6 aprile 2009, era stata avvertita dalla popolazione aquilana, che quel giorno chiese all'amministrazione una verifica, arrivò l'architetto dello stabile, un sopralluogo durato appena 10 minuti, e se ne andò dicendo che era tutto a posto, nessun pericolo;
che fu allora che il insieme alla sorella in uno Parte_1 Pt_5 stato di ansia reattiva per la situazione, decise di fare ritorno presso la propria abitazione in LA
(AQ) a poche decine di chilometri da L'Aquila; che per tale decisione scampava al crollo del 6 aprile.
Orbene, questo Collegio non può che ritenere che un evento previsto e come tale evitato non può avere avuto alcuna efficacia causale, né materiale, né giuridica, sulla accertata insorgenza del disturbo dell'adattamento con ansia e cronico, perché lo stesso adduce che era già stato colpito, Parte_1 prima del crollo, da uno stato di ansia reattiva alla situazione in essere: casomai la notizia del crollo, da lui prefigurato come possibile, poteva soltanto fargli tirare un sospiro di sollievo per la sua incolumità. Pertanto, oltre che a confermare la chiara impostazione difensiva della correlazione tra l'evento crollo e le conseguenze dannose patite dal appaiono prive di costrutto tutte le Parte_1 decine di pagine di gravame spese solo per assumere che nel crollo della Casa dello Studente sussisteva il nesso di causalità o il nesso di imputazione, in termini di vera e propria certezza, non solo di “elevata probabilità” tra i difetti di costruzione dell'edificio, le successive condotte commissive ed omissive dei soggetti agenti ed il verificarsi dell'evento, del crollo. (artt. 40, 41 c.p.),
28 col rilevare come tutte le consulenze tecniche esperite sull'edificio Casa dello Studente – da quelle espletate su incarico del Pubblico Ministero della Procura aquilana a quella del Tribunale di L'Aquila in sede penale – evidenziano il punctum dolens, consistente in una serie di azioni ed omissioni casualmente rilevanti nella produzione dell'evento. Quanto esposto, dunque, comporta l'infondatezza del motivo di gravame.
9.3. Se, ad ogni modo, si volesse reputare la domanda risarcitoria come volta al ristoro del 6% di IP causata sia dal crollo che dal concomitante decesso di altri studenti (che è ciò che i CTU hanno in pratica ritenuto di avere accertato), questa Corte non può che rilevare l'assenza di causalità giuridica tra l'evento crollo, di certo astrattamente imputabile agli appellati e il danno accertato, siccome dovuto ad altri fattori concausali e, quindi, mediato: le patologie psichiche riscontrate al Parte_1 non sono danni risarcibili ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., in quanto non conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, ma conseguenza di conseguenze lesive che il crollo ha cagionato a terzi. In altri termini, come hanno dedotto le parti appellate, si tratta una conseguenza legata all'elaborazione psicologica di conseguenze subite da altri soggetti, cioè di una ripercussione individuale di un evento dannoso di portata collettiva al quale il soggetto non è stato
(per sua fortuna) esposto. Sul tema così si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile Ord.
Sez. 2 n. 258 /2025): ”Come questa Corte ha avuto modo di affermare, possono essere ricondotti al novero dei danni risarcibili le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità, tali essendo (come si esprimeva già Cass. Corte di cassazione - copia non ufficiale 6 di 9 17/12/1963, n. 3184, sia pure ai fini dell'art. 1223 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale) quelle conseguenze normali od ordinarie originate (ovvero causate) dall'evento dannoso secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, sicché devono ritenersi esclusi quei danni che siano un riflesso lontano dall'inadempimento e non possano a questo essere riallacciati dal necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre cause e circostanze estrinseche, senza le quali il danno ulteriore stesso non si sarebbe verificato, sicché, a mano a mano che la sequenza causale progredisce e si allontana dall'evento che ad essa ha dato origine,
l'intervento di fattori concausali diversi ed ulteriori diviene via via preponderante, fino ad escludere la riferibilità - appunto diretta ed immediata - a quello primigenio (Cass., Sez. 3, 22/12/2017, n.
30921).”
29 9.4. Sul piano fattuale, inoltre, i consulenti hanno dato ampio e fin troppo credito al generico narrato del Questi non ha mai precisato chi fossero gli amici deceduti (né negli scritti difensivi Parte_1 di questo giudizio né, per il vero, durante l'anamnesi dove c'è un vago riferimento a tali “ , con Pt_2 cui aveva più legato, “ e “CE”, con cui era stato affettivamente meno legato), se e Per_8 perché fossero suoi amici e non semplicemente dei colleghi di studio, quali rapporti in concreto avesse avuto con loro e in che cosa si manifestasse la relazione d'amicizia, sicché appare apodittico sostenere che nel disastro si ebbe verificare il decesso “di più figure affettivamente rilevanti”, senza che in realtà gli ausiliari avessero contezza di nulla a riguardo. Ed invero, pur non volendosi di certo escludere in linea di principio la riconoscibilità di una tutela risarcitoria aquiliana anche di relazioni affettive di tipo amicale, occorreva però di sicuro una prova certa della estrema rilevanza di dette relazioni per gli equilibri di vita di quella che assume essere una vittima secondaria, sia pure sul piano del danno biologico. In altri termini, pur nella consapevolezza del fatto che l'appellante non ha domandato il risarcimento di un danno simil-parentale bensì di un danno biologico (disturbo dell'adattamento in conseguenza di un fattore traumatico), egli avrebbe dovuto specificamente allegare e concretamente dimostrate l'esistenza di rapporti particolarmente stretti e intensi con le persone decedute, tali che la loro scomparsa potesse essa sola causare un trauma psichico. Ciò tanto più ove si consideri che i CTU hanno riferito come il per via della compagnia della sorella Parte_1
(la quale, già a partire da ottobre 2008 aveva mostrato lo sviluppo di una spiccata ansietà Pt_5 riguardo al sisma), già viveva una situazione di ansia reattiva (v. p. 7 della relazione) e, d'altro canto, che nel corso degli anni successivi al crollo della Casa dello Studente, la sintomatologia psicopatologica sarebbe andata incontro ad una progressiva e consistente riduzione, mostrando però la propensione a vivere stati di ansia rispetto a situazioni apparentemente prive di rischio attuale
(come la situazione bellica in Ucraina, parallelismo delineato dallo stesso periziato). Assumere, quindi, che il Disturbo dell'adattamento con ansia, persistente (cronico), di entità lieve-moderata sul piano medico legale, diagnosticato all'appellante “ ... alla luce della pur limitata documentazione sanitaria versata in atti, ma compatibilmente con la natura del trauma subito ed in accordo con il credibile racconto in prima persona reso, analizzato congiuntamente agli elementi clinici emersi, appare essere l'esito di una condizione psicopatologica a maggiore rilievo clinico-funzionale che risulta essersi inizialmente realizzata a seguito del crollo della casa dello studente dell'Università de
L'Aquila” (v. p. 15)” è una conclusione che trascura le pregresse condizioni di ansietà, certamente
30 aggravatesi – peraltro, come rilevato dagli ausiliari senza che risultino documentate né riferite terapie specifiche, al di là dell'assunzione di una benzodiazepina nei primi anni dopo il terremoto, ed un breve remoto percorso di tipo psicoterapico, oltre a contatti limitati con psichiatri – ma non determinate dagli eventi luttuosi così genericamente descritti.
9.5. Resta, in ogni caso, il fatto che, come ritenuto in primo grado, “quandanche l'attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto [conoscenti e/o amici che si trovavano nell'edificio al momento del crollo,], si tratterebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stregua dei citati articoli 1223, 2056 c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, derivando piuttosto delle conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi;
si tratterebbe dunque di un danno indiretto e mediato e pertanto estraneo al novero di quelli risarcibili.”: detta motivazione regge anche in esito alle risultanze peritali. Infatti, detta argomentazione deve essere condivisa in quanto, anche a voler riconoscere la causalità materiale tra i decessi e il danno opinato in CTU, danno che rileva solo come evento lesivo, si ha che l'art. 1223
c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., dispone che il risarcimento debba comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo. Deve, quindi, ricorrere anche la causalità giuridica, che consente di risarcire le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione della responsabilità, tali essendo le sole conseguenze normali od ordinarie originate
(ovvero causate) dall'evento: tra simili conseguenze non possono essere ricompresi danni che l'appellante ha patito per una sua personale e del tutto peculiare sensibilità, preesistente all'evento, come tale non eziologicamente collegata sul piano giuridico né al crollo della “Casa dello Studente”, né ai concomitanti decessi, del che, a ben vedere, fa menzione la stessa CTU laddove collega i postumi permanenti, sì, all'evento-crollo e alle sue conseguenze luttuose, ma, si badi bene, innestandoli su un pregresso terreno di stato di ansioso. Non può esservi, in conclusione, causalità giuridica tra l'accertato disturbo, cagionato da elaborazioni luttuose e sensi di colpa, pur ammessi, ma riferiti alla sorte di terzi, e la cattiva progettazione della casa dello studente, che di certo ne ha cagionato il crollo, come pure ha cagionato la morte delle otto persone di cui si fa cenno in primo grado e in appello, ma non può aver cagionato, sul piano giuridico, quelli che, con ogni evidenza, erano e restano danni mediati e indiretti, come tali non risarcibili. Dunque, il motivo va rigettato.
10. QUARTO MOTIVO DI APPELLO: In ordine al danno patrimoniale. Il Tribunale ha respinto la domanda anche sotto questo profilo col reputare che: <quanto ai danni alle cose perdute nel crollo,
31 la parte attrice non ha fornito alcun elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore dei beni perduti (ad esempio reperendo anche on line prezzi medi di beni almeno similari per marca o modello a quelli che si affermano perduti, dei libri di testo, computer, strumenti musicali ecc.) sicché ogni liquidazione al riguardo risulterebbe, più che equitativa, sostanzialmente casuale e arbitraria.>>
10.1. Con il gravame si assume che il aveva dimora abituale a L'Aquila, presso la Casa Parte_1 dello Studente, lontana dalla residenza familiare e aveva portato con sé tutti i suoi beni sicché sotto le macerie egli perdeva tutti i beni personali: i documenti, il libretto universitario, i libri per lo studio, computer, vestiti, scarpe, borse e tutti gli altri oggetti di uso quotidiano. All'atto di citazione in primo grado l'appellante ha allegato un elenco di cose distrutte e/o non recuperate con un presunto loro valore complessivo “intorno” ad € 8.000,00. L'elenco comprende: Computer fisso con schermo piatto da 20 pollici - Chitarra classica - Chitarra elettrica - Amplificatore per chitarra - Libri universitari -
Sistema di casse 5.1 per computer – Trampoli - Trucchi teatrali Abiti di ogni genere - 3 paia di scarpe
- Leggio musicale - 2 poggia chitarra - Album di fotografie - Beni dal valore affettivo - Cuffie -
Macchina fotografica. A conforto della pretesa risarcitoria, il chiedeva e continua a Parte_1 chiedere l'ammissione di prova testimoniale, intesa ad acclarare la perdita dei beni sopra elencati, sulla seguente circostanza: “E' vero che sotto le macerie, ha perso otto amici e tutti Parte_1
i suoi beni personali come da lista che viene mostrata” (il capitolo risulta dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
10.2. Orbene, questa Corte, pur rilevando che i danni di cui si chiede il ristoro sarebbero in effetti in nesso di causalità diretta ed immediata con il crollo dell'edificio e, quindi, ove sussistenti di essi dovrebbero essere chiamati a rispondere i convenuti in epigrafe, non può che confermare la decisione di rigetto. A riguardo, si osserva come risulti del tutto inverosimile che il fuggito per la Parte_1 paura di un possibile crollo dell'edificio dove dimorava e per un periodo non certo breve e non prefigurabile (lo sciame sismico si protraeva da molto tempo e la sua cessazione non era prevedibile come imminente), potesse avere lasciato nella propria camera della Casa dello Studente beni di uso quotidiano, sia per lo studio che per lo svago, e di non modesto valore, tanto più che si trattava di beni non ingombranti da traslocare a breve distanza (circa 35 km per circa 45 minuti di viaggio).
Inoltre, il non ha mai dedotto che avere lasciato L'Aquila per tornare a LA di tutta Parte_1 fretta, ma dopo giorni nei quali era stato indeciso su cosa fare e, quindi, aveva tutto il tempo di
32 raccogliere i pochi effetti personali facilmente trasportabili. In ogni caso, come ritenuto dal giudice di prime cure, la prova testimoniale, per la sua formulazione, era inidonea a dimostrare né con precisione quali fossero i beni asseritamente presenti nella stanza né tanto meno le loro precise caratteristiche in modo da poter acquisire un minimo di elementi per la stima del loro valore. Per di più nessuno dei testimoni indicati ( , residente a [...]
52; ▪ , residente a [...]; ▪ Testimone_2 Controparte_13 residente a Burwell drive 155, Witney (UK) OX285LP; ▪ residente a LA (AQ) via CP_14
Oreste TA n. 147; ▪ residente a [...]; ▪ CP_15
residente a [...]) si trovava in L'Aquila né al Controparte_16 momento del terremoto, né prima e, quindi, non si vede cosa potrebbero sapere di preciso.
11. In conclusione, l'appello va respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
12. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'appellante nei confronti delle parti costituite verso le quali ha insistito con la pretesa risarcitoria, cioè e Controparte_1
nonché, quale sua garante, Esse vengono liquidate, in favore di CP_3 Controparte_4 ciascuna di esse, scaglione conforme al petitum come rideterminato in sede di precisazione delle conclusioni a seguito del deposito della CTU.Infine, si richiama la decisione di compensazione quanto alla . Controparte_5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate , Parte_1 Controparte_1
e le spese del presente grado del Controparte_3 Controparte_4 giudizio liquidate, per ognuna di esse, in € 9.991,00, oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge;
3) compensa le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellata Controparte_5
4) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appello se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA RT CE S. CA
33 34