Ordinanza collegiale 4 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02539/2025REG.PROV.COLL.
N. 05881/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5881 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Martinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ardo Arzeni e Orlando Cassisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti l’avvocato Andrea Pertici, per delega scritta dell’avvocato Enrico Martinetti, e l’avvocato Francesca Fegatelli per delega scritta degli avvocati Ardo Arzeni e Orlando Cassisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente, odierna appellata, chiedeva l’annullamento del verbale n. -OMISSIS-, del verbale n. -OMISSIS-, del verbale n. -OMISSIS- della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria indetta con decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1324 del 19/01/2022.
Il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a e compensando le spese.
Avverso la sentenza impugnata in data 19 luglio 2024 è stato depositato ricorso in appello, chiedendo la parziale riforma della sentenza limitatamente alla statuizione delle spese processuali.
Si sono costituiti in giudizio -OMISSIS- e il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
In data 12 febbraio 2025 ha depositato memoria -OMISSIS-.
In data 14 febbraio 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
In data 24 febbraio 2025 ha depositato memoria di replica -OMISSIS-.
In data 25 febbraio 2025 ha depositato memoria di replica la parte appellante.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, la parte appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata in quanto reiettiva dell’istanza con cui l’allora controinteressata, odierna appellante, ha chiesto la condanna dell’originario ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della medesima controinteressata.
In particolare, l’appellante contesta l’asseritamente errato ed insussistente presupposto “ della peculiarità delle questioni trattate, della sussistenza di orientamenti non unanimi nella giurisprudenza sul tema e dell'esito del giudizio ”, motivi in ragione dei quali il Collegio ha ravvisato “ eccezionali ragioni per compensare le spese dell'odierno giudizio tra le parti ”, in realtà assolutamente insussistenti ad avviso della difesa dell’odierna appellante, sulla base delle seguenti censure:
- IL CONCLAMATO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL G.A. ADITO E L’INSUSSISTENZA DELLE "GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI" CHE SOLO POSSONO CONSENTIRE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE (ART. 92, COMMA 2, C.P.C., RECEPITO DALL'ART. 26 COD. PROC. AMM.)
Con il primo motivo, argomenta l’appellante che nella presente fattispecie: 1) non vi è soccombenza reciproca; 2) non è un caso di assoluta novità della questione trattata; 3) non vi è stato alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; 4) non sussistono altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In particolare, sostiene l’appellante che la difesa del ricorrente ha costretto l’allora controinteressata a resistere davanti al Giudice amministrativo di primo grado, in una causa per la quale quest’ultimo difetta obiettivamente ed incontrovertibilmente di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, avente notoriamente giurisdizione in subiecta materia, come peraltro reiteratamente dichiarato nella materia in esame da plurime sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, oltreché della stessa Corte costituzionale, e dei giudici di merito.
Si sofferma poi l’appellante su talune pronunce della giurisprudenza che hanno escluso il ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese in caso di difetto di giurisdizione non fondato su norme sopravvenute in corso di giudizio, ritenendo altresì, nonostante siano attribuiti al giudice ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, la sindacabilità in sede di appello di tale discrezionalità nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata;
-LA TOTALE E MANIFESTA SOCCOMBENZA DEL RICORRENTE E IL CONSEGUENTE OBBLIGO DI SUO ACCOLLO DELLE SPESE PROCESSUALI.
Con il secondo motivo, sostiene l’appellante che sarebbe di tutta evidenza che nella vicenda processuale che ci occupa la compensazione delle spese costituisce di per sé un ingiusto e grave pregiudizio economico, sol che si consideri che l’appellante – risultata meritoriamente vincitrice di una procedura selettiva obiettivamente scevra da vizi procedimentali di sorta – si è vista pur tuttavia costretta a dover sostenere ingenti spese processuali conseguenti alla necessità di costituirsi in giudizio e difendersi in ben quattro procedimenti (considerando anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) scaturenti da altrettanti ricorsi manifestamente infondati e strumentali azionati da candidati non risultati vittoriosi.
Nel caso che ci occupa siamo di fronte, argomenta l’appellante, ad un caso di soccombenza piena e conclamata, poiché: 1) non è configurabile una soccombenza reciproca nel merito della controversia, come inequivocabilmente evincibile dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza bis, n. -OMISSIS-; 2) la questione trattata non si caratterizza per assoluta novità, giacché anzi la giurisdizione dell’A.G.O. in questa specifica tipologia di controversia è stata affermata e costantemente ribadita da numerose sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sulla scia della nota sentenza n. 324/2010 della Consulta, che ha sancito che l'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto, sicché si verte in materia di rapporti di diritto privato, oltreché da altrettanto numerose sentenze di giudici di merito; 3) non vi sarebbe stato alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, poiché anzi la giurisprudenza è costante e risalente, oltreché recente, nell’affermare la giurisdizione dell’A.G.O. in questo tipo di controversie; 4) non sussisterebbero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, vero essendo il contrario, ovvero che sussistono gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a. in capo al ricorrente.
Nel caso di specie l’eventuale decisione di compensare le spese processuali risulterebbe abnorme o comunque manifestamente ingiusta.
Neppure il necessario onere di motivazione rinforzata è stato assolto, secondo l’appellante, dalla sentenza qui impugnata, laddove essa fornisce una motivazione stereotipata, per di più fondata su presupposti errati, giacché nella fattispecie proprio non sussistevano le “gravi ed eccezionali ragioni” che potessero eventualmente giustificare la compensazione.
Pur a fronte dell’esito pressoché certo e scontato del ricorso alla luce di siffatta univoca e consolidata giurisprudenza, il ricorrente -OMISSIS- ha costretto la controinteressata, secondo l’appellante, a dispiegare non trascurabili energie difensive a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi nel presente procedimento giurisdizionale, che è giunto a definizione del primo grado a due anni di distanza dall’adozione dei provvedimenti impugnati, sebbene manifestamente legittimi;
-LA RESPONSABILITA’ AGGRAVATA DEL RICORRENTE
Sussisterebbero nella fattispecie, argomenta l’appellante, le condizioni e i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a. a carico del ricorrente.
Nel merito, il ricorso del -OMISSIS- sarebbe assistito da motivi manifestamente infondati, i quali ex se giustificano la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controinteressata -OMISSIS-.
-IL DIRITTO AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
In ragione di tutto quanto sopra esposto non si ravviserebbero ragioni di sorta per compensare le spese processuali tra le parti, anche in considerazione del non trascurabile importo del contributo unificato versato dalla odierna appellante.
L’appellante invoca – ai fini della regolamentazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio – il consolidato orientamento in materia secondo cui, a norma dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio.
Conclude l’appellante chiedendo:
-di accogliere il presente appello e per l’effetto riformare l’impugnata sentenza del TAR per il Lazio, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, nella parte in cui ne ha disposto la compensazione tra le parti;
- previo accoglimento dei motivi di appello come dianzi svolti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 c.p.a., dichiarare con sentenza in forma semplificata il presente ricorso in appello manifestamente fondato;
- in ogni caso, nel merito:
- previo ogni necessario incombente istruttorio;
- dichiarare fondato il ricorso di cui in epigrafe;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata del ricorrente -OMISSIS-, odierno appellato, ex art. 96, comma 1, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 26, comma 1, c.p.a., per aver agito in giudizio con colpa grave, per le ragioni diffusamente argomentate nel presente ricorso, e conseguentemente condannare il medesimo al pagamento in favore della controinteressata di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, stante la prospettazione di motivi manifestamente infondati;
- condannare il ricorrente -OMISSIS-, odierno appellato, al pagamento in favore della controinteressata di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., con la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.;
- condannare altresì il ricorrente, -OMISSIS-, odierno appellato, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, stante il fatto che il ricorrente ha agito temerariamente in giudizio;
- e comunque con il favore delle spese e del compenso di causa, per entrambi i gradi di giudizio, e così dunque riconoscere il diritto dell’appellante all’integrale rifusione delle spese processuali e del compenso di causa, compreso il rimborso del contributo unificato versato, oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre a C.P.A. ed I.V.A., tanto per il giudizio di primo grado quanto per il presente giudizio di appello, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., scaglione indeterminato basso (€ 26.000-€ 52.000), come da nota spese allegata quanto al primo grado di giudizio, e come da nota spese alleganda quanto al secondo grado di giudizio, disponendo la condanna a carico del solo ricorrente -OMISSIS-, e con compensazione delle spese tra la controinteressata odierna appellante e il Ministero dell’Istruzione e del Merito appellato.
L’appello è infondato.
Premesso che la statuizione sulle spese rientra nell’esercizio ampiamente discrezionale del giudice, che nel caso di specie risulta aver compiutamente motivato sul punto, il Collegio ritiene di richiamare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), in quanto precedente specifico e conforme (stessa appellante e caso pienamente sovrapponibile), la propria sentenza n. 8218/2024 con la quale si è statuito:
“ (….) Osserva il Collegio, preliminarmente, di non ravvisare motivi di censura nella contestata statuizione sulle spese, tenuto conto dell’ampia discrezionalità riservata al giudice, dell’esplicito riferimento di quest’ultimo alla sussistenza di eccezionali ragioni, esplicitate nella peculiarità delle questioni trattate, nella sussistenza di orientamenti non unanimi nella giurisprudenza sul tema e nell’esito del giudizio.
In tal senso, la contestata statuizione appare in linea con i principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza, per come citati dalla stessa parte appellante in sede di ricorso, e cioè: la sussistenza di eccezionali ragioni e la necessità di adeguata motivazione quali limiti alla discrezionalità del giudice.
Questo Consiglio di Stato ha del pari sempre affermato (Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2023, n. 7890) che la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi, che qui non ricorre, di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso, anche non ricorrente nella fattispecie in esame, che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (inter multis cfr., per l'affermazione del principio e sua declinazione nelle diverse fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2023, n. 2543; 7 febbraio 2023, n. 1298; III, 10 ottobre 2022, n. 8665; 5 settembre 2022, n. 7739; 11 luglio 2022, n. 5802; 6 maggio 2022, n. 3565; 11 aprile 2022, n. 2685; IV, 15 luglio 2022, n. 6036; 17 gennaio 2022, n. 278; VI, 20 gennaio 2022, n. 362; 1 marzo 2021, n. 1720; II, 30 novembre 2021, n. 7962; IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; IV, 10 gennaio 2014, n. 46; cfr., al riguardo, anche i principi affermati da C. cost., 19 aprile 2018, n. 77).
Tanto premesso in merito al primo motivo di appello, quanto al secondo motivo tanto più non può essere accolta la domanda dell’appellante volta ad affermare che l’originario ricorrente abbia agito in giudizio con colpa grave, stante l’insussistenza, ad avviso del Collegio, delle condizioni soggettive previste dall’art. 96 c.p.c., in ogni caso indimostrate e insussistenti per le ragioni sopraindicate.
Va infine dichiarata inammissibile la richiesta di rimborso del contributo unificato, dedotta nel terzo motivo, in quanto la relativa obbligazione segue la soccombenza senza che sia oggetto di specifica dichiarazione da parte del giudice.
Come precisato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 12 maggio 2023, n. 4821 e 12 agosto 2024 n. 7090) l'art. 13 comma 6 bis D.P.R. n. 115 del 2002 prevede espressamente il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa anche in ipotesi di compensazione delle spese di lite e senza necessità di alcuna specifica statuizione in merito, trattandosi di obbligazione ex lege.
La soccombenza nel giudizio della parte origina, dunque, un rapporto obbligatorio di natura civilistica, rimesso alla cognizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza e riguardante il recupero del contributo da parte del soggetto obbligato al versamento. Pertanto, come ritenuto da questo Consiglio di Stato "In caso di compensazione delle spese di lite, in detta compensazione non può ritenersi compresa anche la restituzione del contributo unificato da parte della parte rimasta soccombente nel giudizio, atteso che il contributo in questione, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 2 comma 35 bis lett. e) D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è oggetto di una obbligazione "ex lege" sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare" (Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2014, n. 473)(….)”.
L’appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.