Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa HI Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2709/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PISCAGLIA DEBORA ed elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Flaminia, n.
171/B, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MANDOLESI ANDREA e dell'avv. ANDREANI LINDA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/10/2024, domandava la parziale Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla separazione omologata con decreto Cron. n. 9706/2019 del
10/09/2019 - R.G. 1872/2019 del Tribunale di Rimini, con la quale le parti avevano concordato l'affidamento condiviso delle figlie e HI e l'obbligo paterno di versamento di un Per_1
contributo mensile al loro mantenimento, unitamente al mantenimento del figlio , di euro Per_2
900,00 omnicomprensivo sino a maggio 2019 e successivamente di euro 700,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In tale sede, il ricorrente rappresentava l'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e chiedeva la revoca del contributo al suo mantenimento. Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1
le richieste formulate dal e formulando domanda riconvenzionale di modifica delle Parte_1 condizioni di separazione quanto all'accertamento dei vizi del consenso intervenuti all'atto di stipula del contratto di finanziamento AGOS n. 56858026 R, contratto dalle parti durante il matrimonio.
All'udienza del 13/02/2025, il Giudice delegato per la trattazione del procedimento proponeva alle parti di accordarsi sul contributo economico a favore del figlio , con rinuncia alle ulteriori Per_2
domande; disposto un rinvio di udienza per consentire alle parti di valutare la proposta, all'udienza del 12/03/2025 i procuratori delle parti rappresentavano il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di modifica ed insistevano per la fissazione di altra udienza, da sostituirsi con il deposito di note scritte, al fine di formalizzare le condizioni congiunte.
Con ordinanza del 26/03/2025, il Giudice, dato atto dell'avvenuto deposito delle note scritte contenente la precisazione congiunta delle conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, il Tribunale rileva che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico, come di seguito trascritte:
“1) Le parti, a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto n. cronol. 9706/2019 del
10/09/2019 pronunciato nel procedimento R.G. n. 1872/2019 - Tribunale di Rimini - Sezione Unica
Civile, concordano nella revoca del contributo di mantenimento posto a carico del IG.
[...]
per l'importo di Euro 233,00 (duecentotrentatre/00) e relativo al figlio Parte_1
maggiorenne , soggetto autosufficiente, a far data dal mese di ottobre 2024 compreso in Per_2
poi e, pertanto, dalla data di deposito del ricorso di cui è causa, avvenuto in data 19.10.2024.
2) Le parti, con efficacia dall'omologa dell'accordo con sentenza, a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto n. cronol. 9706/2019 del 10/09/2019 pronunciato nel procedimento R.G. n.
1872/2019 - Tribunale di Rimini - Sezione Unica Civile, concordano nella riduzione del contributo al mantenimento ordinario delle figlie HI e nell'importo di complessivi Euro 400,00 Per_1
(quattrocento/00) mensili, somma rivalutabile annualmente a far data dall'anno successivo, rispetto al precedente importo di Euro 467,00 (quattrocentosessantasette/00), con la precisazione che al raggiungimento dell'indipendenza economica di , il contributo al mantenimento Per_1 ordinario della figlia HI verrà corrisposto nell'importo di Euro 400,00 sino all'indipendenza economica di quest'ultima. Permarranno invariate le pattuizioni relative alle spese straordinarie concordate in sede di accordo di separazione omologato.
3) Le parti, a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto n. cronol. 9706/2019 del 10/09/2019 pronunciato nel procedimento R.G. n. 1872/2019 - Tribunale di Rimini - Sezione Unica Civile, concordano che il IG. si accolli integralmente -subentrando Parte_1 pertanto in via esclusiva nella posizione della IG.ra l'obbligazione Controparte_1
contrattuale avente ad oggetto il pagamento delle rate mensili dei bollettini di importo parti ad
Euro 235,20 e relative al contratto di finanziamento AGOS n. 56858026 R a far data dalla prossima scadenza del 01/04/2025 e fino all'estinzione integrale del finanziamento medesimo, con totale ed ampia liberatoria per la IG.ra a far data dalla scadenza del Controparte_1
01/04/2025, la quale dichiara di accollarsi unicamente l'obbligazione contrattuale avente ad oggetto il pagamento delle due rate mensili dei bollettini relative al contratto di finanziamento
AGOS n. 56858026 R di importo pari ad Euro 235,20 scadute il 01/02/2025 e il 01/03/2025.
4) Ogni ulteriore domanda e/o richiesta avanzata dalla IG.ra , ivi compresa Controparte_1
la richiesta di pagamento, da parte del IG. , delle somme non corrisposte a far data dal Parte_1 mese di giugno dell'anno 2023 e fino al mese di dicembre 2024 per una somma complessiva pari ad
Euro 3.250,00 (di cui Euro 2.550,00 a titolo di obbligazione di mantenimento verso i figli ed Euro
700,00 a titolo di contributo di mantenimento previsto per (euro 233,00) e relativo alle Per_2
mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2024, così come ogni richiesta di rifusione della somma eccedente l'importo erogato tramite il finanziamento AGOS n. 56858026 R e utilizzato per l'acquisto della vettura, devono intendersi irrevocabilmente e definitivamente rinunciate dalla
IG.ra . Controparte_1
5) Le parti danno atto di avere così risolto ogni altra questione di carattere economico, tra loro intercorsa, in ordine al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , per Persona_3
cui dichiarano di non avere più nulla a pretendere a tale titolo per qualsivoglia motivo e/o ragione l'una dall'altra, oltre a quanto previsto nel presente atto.
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti e sottoscrivono il presente accordo anche i Procuratori delle Parti, ai soli fini dell'autentica della firma dei rispettivi assistiti e della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, Legge Prof. Forense.”
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Rimini Cron. n. 9706/2019 del 10/09/2019 – R.G.
1872/2019:
- dispone che e si attengano alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa HI Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi