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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 6563/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. SACCHETTO ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. SACCHETTO ELISABETTA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
la responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando la figlia si trova presso di sé.
3. I genitori danno altresì atto della raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne , Per_2 residente presso la abitazione familiare con la madre.
1 4. - così come il figlio - manterrà residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, che Per_1 Per_2 resta assegnata alla madre con i mobili e gli arredi;
i coniugi danno atto che il marito, sig , si è già Parte_1 di fatto trasferito presso la nuova abitazione in Salò, alla via dei colli n.30;
5. I genitori concordano libere frequentazioni tra ed il padre, sia in funzione delle esigenze di Per_1
stessa, sia in relazione all'attività lavorativa del padre. Per_1
Comunque il padre terrà con sé quantomeno a fine settimana alternati, oltre a festività. Per_1
6. I genitori concordano che ciascuno provvederà al mantenimento diretto della figlia;
il padre si onera di versare direttamente alla figlia – quasi maggiorenne – la somma di €.100,00 mensili nonché di rimborsare alla madre il 50% delle spese ordinarie relative a vestiario e necessità accessorie per la figlia . Per_1
Inoltre il padre si accolla in via integrale ogni spesa relativa alle utenze domestiche per la abitazione familiare – spesa valutata circa €.500,00/600,00 mensili – che provvederà a corrispondere direttamente stante l'intestazione.
Resteranno di competenza della sig.ra – quale assegnataria dell'abitazione familiare – le ordinarie spese Pt_2 condominiali e le tasse ordinarie (TARI e TASI); mentre ogni spesa straordinaria relativa all'immobile sarà da suddividere al 50% tra i coniugi comproprietari.
Il sig. si accollerà altresì integralmente ogni spesa non compresa nel mantenimento ordinario sia per la Pt_1 salute della figlia sia relative alle spese scolastiche necessarie.
7. Pertanto, quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario - come da criteri stabiliti nel
Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia che i genitori danno atto di conoscere - resteranno a carico in via esclusiva del sig. quelle mediche e quelle scolastiche necessarie. Pt_1
Graveranno invece su entrambi i genitori – che ne valuteranno la rispettiva percentuale, in proporzione ai redditi percepiti – le ulteriori spese non comprese nel mantenimento ordinario e quindi le scolastiche non necessarie e quelle voluttuarie e sportive.
L'assegno unico universale – e comunque gli assegni familiari – resteranno di esclusiva competenza della madre in ragione del 100%;
8. A definizione dei rapporti patrimoniali, al fine della risoluzione delle questioni economiche esistenti tra le parti e quale elemento funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n.
74/87, i coniugi concordano quanto segue:
A. Quanto al mutuo gravante sull'abitazione familiare (per residuo di €.158.000,00 circa, di competenza dei coniugi in ragione del 50%) resterà esclusivamente a carico del marito, sig , fino all'integrale Parte_1 estinzione;
accollandosi pertanto anche la quota di competenza della sig.ra senza alcun richiesta di Pt_2 ripetizione.
Il sig. provvederà quindi mensilmente a corrispondere l'intera quota dei mutui gravanti sulla abitazione Pt_1 familiare di proprietà comune, per la somma mensile di circa €.1.000,00 di cui il 50% di competenza della sig.ra
Pt_2
B. Il marito, sig. , si accolla altresì le spese mediche della moglie in quanto oggetto di rimborso Fasi Pt_1 al marito medesimo;
il quale pertanto si onera di provvedere al rimborso alla moglie di quanto riconosciutogli quale spesa medica;
2 C. In relazione agli automezzi in uso alla famiglia le parti concordano quanto segue:
- quanto all'autovettura Mercedes SKL anno 1999 targata ER39412: la sig.ra Parte_2 promette di cederla al sig , che promette di accettarne l'intera quota di sua proprietà. Parte_1
- quanto alla moto Benelli 125 anno 2019 targata BC741WX: la sig.ra promette di cederla Parte_2 al sig. . Parte_3
9. Con l'esatta definizione di quanto concordato al punto precedente le parti null'altro avranno di pretendere reciprocamente.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/07/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 269 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AN NE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 6563/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. SACCHETTO ELISABETTA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. SACCHETTO ELISABETTA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
la responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando la figlia si trova presso di sé.
3. I genitori danno altresì atto della raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne , Per_2 residente presso la abitazione familiare con la madre.
1 4. - così come il figlio - manterrà residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, che Per_1 Per_2 resta assegnata alla madre con i mobili e gli arredi;
i coniugi danno atto che il marito, sig , si è già Parte_1 di fatto trasferito presso la nuova abitazione in Salò, alla via dei colli n.30;
5. I genitori concordano libere frequentazioni tra ed il padre, sia in funzione delle esigenze di Per_1
stessa, sia in relazione all'attività lavorativa del padre. Per_1
Comunque il padre terrà con sé quantomeno a fine settimana alternati, oltre a festività. Per_1
6. I genitori concordano che ciascuno provvederà al mantenimento diretto della figlia;
il padre si onera di versare direttamente alla figlia – quasi maggiorenne – la somma di €.100,00 mensili nonché di rimborsare alla madre il 50% delle spese ordinarie relative a vestiario e necessità accessorie per la figlia . Per_1
Inoltre il padre si accolla in via integrale ogni spesa relativa alle utenze domestiche per la abitazione familiare – spesa valutata circa €.500,00/600,00 mensili – che provvederà a corrispondere direttamente stante l'intestazione.
Resteranno di competenza della sig.ra – quale assegnataria dell'abitazione familiare – le ordinarie spese Pt_2 condominiali e le tasse ordinarie (TARI e TASI); mentre ogni spesa straordinaria relativa all'immobile sarà da suddividere al 50% tra i coniugi comproprietari.
Il sig. si accollerà altresì integralmente ogni spesa non compresa nel mantenimento ordinario sia per la Pt_1 salute della figlia sia relative alle spese scolastiche necessarie.
7. Pertanto, quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario - come da criteri stabiliti nel
Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia che i genitori danno atto di conoscere - resteranno a carico in via esclusiva del sig. quelle mediche e quelle scolastiche necessarie. Pt_1
Graveranno invece su entrambi i genitori – che ne valuteranno la rispettiva percentuale, in proporzione ai redditi percepiti – le ulteriori spese non comprese nel mantenimento ordinario e quindi le scolastiche non necessarie e quelle voluttuarie e sportive.
L'assegno unico universale – e comunque gli assegni familiari – resteranno di esclusiva competenza della madre in ragione del 100%;
8. A definizione dei rapporti patrimoniali, al fine della risoluzione delle questioni economiche esistenti tra le parti e quale elemento funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n.
74/87, i coniugi concordano quanto segue:
A. Quanto al mutuo gravante sull'abitazione familiare (per residuo di €.158.000,00 circa, di competenza dei coniugi in ragione del 50%) resterà esclusivamente a carico del marito, sig , fino all'integrale Parte_1 estinzione;
accollandosi pertanto anche la quota di competenza della sig.ra senza alcun richiesta di Pt_2 ripetizione.
Il sig. provvederà quindi mensilmente a corrispondere l'intera quota dei mutui gravanti sulla abitazione Pt_1 familiare di proprietà comune, per la somma mensile di circa €.1.000,00 di cui il 50% di competenza della sig.ra
Pt_2
B. Il marito, sig. , si accolla altresì le spese mediche della moglie in quanto oggetto di rimborso Fasi Pt_1 al marito medesimo;
il quale pertanto si onera di provvedere al rimborso alla moglie di quanto riconosciutogli quale spesa medica;
2 C. In relazione agli automezzi in uso alla famiglia le parti concordano quanto segue:
- quanto all'autovettura Mercedes SKL anno 1999 targata ER39412: la sig.ra Parte_2 promette di cederla al sig , che promette di accettarne l'intera quota di sua proprietà. Parte_1
- quanto alla moto Benelli 125 anno 2019 targata BC741WX: la sig.ra promette di cederla Parte_2 al sig. . Parte_3
9. Con l'esatta definizione di quanto concordato al punto precedente le parti null'altro avranno di pretendere reciprocamente.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/07/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 269 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AN NE
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