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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2506/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240011088962000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1391/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate ON ed alla Regione Calabria in data 1° ottobre
2024 e depositato il 2 ottobre 2024, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 030-2024-00110889-62-000, di €. 838,93 relativa a Tassa automobilistica- anno 2019, notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate – ON in data 12 luglio 2024.
La ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) MANCANZA ATTO PRESUPPOSTO.
b) INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA.
Si è costituito in giudizio l'A.R. il 16 ottobre 2024, con controdeduzioni con allegati documenti, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. Chiede che il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio il 10 novembre 2024, evidenziando che ha provveduto a sgravare la cartella di pagamento oggetto di opposizione. Allega provvedimento di discarico regolarmente comunicato all'avvocato del ricorrente con pec del 09/10/2024 e chiede che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame dei documenti depositati emerge che effettivamente l'atto impugnato ha formato oggetto di discarico con provvedimento comunicato il 9/10/2024.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 46 D.lvo n. 546/1992 per la declaratoria di estinzione del processo con cessazione della materia del contendere.
Sussistono eccezionali e gravi ragioni, attesa la complessità della vicenda, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2506/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240011088962000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1391/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate ON ed alla Regione Calabria in data 1° ottobre
2024 e depositato il 2 ottobre 2024, il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 030-2024-00110889-62-000, di €. 838,93 relativa a Tassa automobilistica- anno 2019, notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate – ON in data 12 luglio 2024.
La ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
a) MANCANZA ATTO PRESUPPOSTO.
b) INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA.
Si è costituito in giudizio l'A.R. il 16 ottobre 2024, con controdeduzioni con allegati documenti, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. Chiede che il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
La Regione Calabria si è costituita in giudizio il 10 novembre 2024, evidenziando che ha provveduto a sgravare la cartella di pagamento oggetto di opposizione. Allega provvedimento di discarico regolarmente comunicato all'avvocato del ricorrente con pec del 09/10/2024 e chiede che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame dei documenti depositati emerge che effettivamente l'atto impugnato ha formato oggetto di discarico con provvedimento comunicato il 9/10/2024.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 46 D.lvo n. 546/1992 per la declaratoria di estinzione del processo con cessazione della materia del contendere.
Sussistono eccezionali e gravi ragioni, attesa la complessità della vicenda, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.