CASS
Ordinanza 5 maggio 2023
Ordinanza 5 maggio 2023
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 giugno 2023 (reg. ord. n. 121 del 2023), il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)», trasfuso nell'art. 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)». La suddetta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 05/05/2023, n. 11804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11804 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto d’ufficio al R.G.N. 15578-2022 per la correzione di errore materiale dell’ordinanza della Sesta Sezione civile-2 di questa Corte n. 25971/2021 (depositata il 24 settembre 2021) emessa sul ricorso proposto da: CURRIDORI OTTAVIO, rappresentato e difeso dell'avvocato CO CI, giusta procura speciale in atti, contro RR IO, rappresentato e difeso dall'avvocato TI FRONGIA, giusta procura speciale in atti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
Rilevato che: - il Funzionario Giudiziario della Corte di appello di Cagliari, dott. MA CA, con istanza del 21 aprile 2022, ha sollecitato la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 25971/2021 emessa alla udienza del 21/04/2021 dalla Sesta Sezione Civile- Civile Ord. Sez. 2 Num. 11804 Anno 2023 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: POLETTI DIANORA Data pubblicazione: 05/05/2023 Ric. 2022 n. 15578 sez. S2 - ud. 16-02-2023 -2- 2 in camera di consiglio e depositata in data 17.06.2022, con la quale il ricorso proposto da TA RI era stato dichiarato inammissibile e il medesimo era stato condannato al pagamento, in favore del controricorrente IO RR, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
- essendo il controricorrente IO RR stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la fase relativa al giudizio di cassazione, il citato funzionario, sulla premessa che l’Erario aveva pagato per la difesa del suddetto controricorrente avanti a questa Corte l’importo lordo di euro 2.141,27, ha chiesto che il pagamento delle spese venga disposto a favore dello stesso Erario, con la conseguente correzione dell’errore materiale presente nell’indicata ordinanza;
- la suddetta istanza, qualificata per l’appunto come “richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio”, è stata iscritta a ruolo, su disposizione del Presidente titolare della Seconda Sezione Civile in data 23.06.2022; - la stessa è stata ritualmente comunicata dalla Cancelleria, unitamente al decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio;
Considerato: - che l’istanza è meritevole di accoglimento;
- che, infatti, l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 prevede che il provvedimento, con il quale viene posto a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte invece ammessavi (come nel caso di specie), deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
- che, pertanto, la menzionata ordinanza di questa Corte n. 25971/2021 deve essere corretta nel suo dispositivo, nel senso Ric. 2022 n. 15578 sez. S2 - ud. 16-02-2023 -3- che le spese liquidate in favore del controricorrente vanno corrisposte in favore dell’Erario; - che l’eventuale differenza in eccesso rispetto a quanto dall’Erario corrisposto al difensore di IO RR è irrilevante, avendo questa Corte statuito che l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, da parte dello Stato, non determina alcuna locupletazione, ma consente di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (v. Cass. n. 22017/2018 e Cass. n. 11590/2019); - che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287, 288 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. n. 21213/2013 e Cass. n. 12184/2020);
P.Q.M.
la Corte dispone che l’ordinanza n. 25971/21 della Sesta Sezione Civile-2 venga corretta nel dispositivo con l'aggiunta, dopo l'espressione “che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge”, della frase: “con pagamento in favore dell’Erario, essendo il controricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato”. Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione di errore materiale sull’originale dell’ordinanza n. 25971/2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
Rilevato che: - il Funzionario Giudiziario della Corte di appello di Cagliari, dott. MA CA, con istanza del 21 aprile 2022, ha sollecitato la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 25971/2021 emessa alla udienza del 21/04/2021 dalla Sesta Sezione Civile- Civile Ord. Sez. 2 Num. 11804 Anno 2023 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: POLETTI DIANORA Data pubblicazione: 05/05/2023 Ric. 2022 n. 15578 sez. S2 - ud. 16-02-2023 -2- 2 in camera di consiglio e depositata in data 17.06.2022, con la quale il ricorso proposto da TA RI era stato dichiarato inammissibile e il medesimo era stato condannato al pagamento, in favore del controricorrente IO RR, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
- essendo il controricorrente IO RR stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la fase relativa al giudizio di cassazione, il citato funzionario, sulla premessa che l’Erario aveva pagato per la difesa del suddetto controricorrente avanti a questa Corte l’importo lordo di euro 2.141,27, ha chiesto che il pagamento delle spese venga disposto a favore dello stesso Erario, con la conseguente correzione dell’errore materiale presente nell’indicata ordinanza;
- la suddetta istanza, qualificata per l’appunto come “richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio”, è stata iscritta a ruolo, su disposizione del Presidente titolare della Seconda Sezione Civile in data 23.06.2022; - la stessa è stata ritualmente comunicata dalla Cancelleria, unitamente al decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio;
Considerato: - che l’istanza è meritevole di accoglimento;
- che, infatti, l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 prevede che il provvedimento, con il quale viene posto a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte invece ammessavi (come nel caso di specie), deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
- che, pertanto, la menzionata ordinanza di questa Corte n. 25971/2021 deve essere corretta nel suo dispositivo, nel senso Ric. 2022 n. 15578 sez. S2 - ud. 16-02-2023 -3- che le spese liquidate in favore del controricorrente vanno corrisposte in favore dell’Erario; - che l’eventuale differenza in eccesso rispetto a quanto dall’Erario corrisposto al difensore di IO RR è irrilevante, avendo questa Corte statuito che l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, da parte dello Stato, non determina alcuna locupletazione, ma consente di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (v. Cass. n. 22017/2018 e Cass. n. 11590/2019); - che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287, 288 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. n. 21213/2013 e Cass. n. 12184/2020);
P.Q.M.
la Corte dispone che l’ordinanza n. 25971/21 della Sesta Sezione Civile-2 venga corretta nel dispositivo con l'aggiunta, dopo l'espressione “che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge”, della frase: “con pagamento in favore dell’Erario, essendo il controricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato”. Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione di errore materiale sull’originale dell’ordinanza n. 25971/2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda