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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 465 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Daniela Corso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
appellante
nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valerio Flore, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'11 aprile 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari,
appellata pagina 1 di 4 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse congiunto delle parti: voglia la Corte d'appello adita dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., convenne in Parte_1
giudizio l'ex coniuge , al fine di ottenerne la condanna al CP_1
pagamento della somma complessiva di euro 13.276,91 di cui:
• euro 10.186,11 da lui indebitamente corrisposti a titolo di mantenimento della negli anni 2013-2017; CP_1
• euro 1.090,80 da lui indebitamente corrisposti alla a CP_1
titolo di mantenimento di loro figlio negli anni 2013-2017 Per_1
a fronte della revoca dell'assegno di mantenimento in favore del predetto figlio disposta con decreto n. 1744 del 26.11.2019 dal
Tribunale di Cagliari, con effetto dal 18.10.2016;
• euro 2.000,00 per oneri condominiali da lui sostenuti per la casa coniugale in comproprietà (assegnata in via esclusiva alla a far data dal 1997) in ottemperanza al decreto ingiuntivo CP_1
n. 1211/18 del Giudice di Pace di Cagliari ottenuto dal
Condominio di Via Chopin n. 7 (Quartu Sant'Elena).
resistette e propose domanda riconvenzionale (cui rinunciò in CP_1
sede di precisazione delle conclusioni) e, in via subordinata, sollevò eccezione di compensazione.
pagina 2 di 4 Con ordinanza n. 2785, pubblicata il 22 novembre 2022, il Tribunale
Pt_ dichiarò estinto per compensazione il credito riconosciuto al pari a euro
2.878,15 (euro 1.090,80 per il mantenimento del figlio ed euro + euro 1.787,35
per rifusione delle spese condominiali) a fronte del maggior credito della pari a euro 7.200,00 (euro 200 x 36 mensilità), e lo condannò al CP_1
pagamento delle spese del giudizio.
*
Pt_ 2. Avverso questa ordinanza, ha proposto appello il il quale ha contestato il provvedimento per:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., per aver il
Tribunale ricostruito la sua domanda di ripetizione d'indebito alla stregua di un'istanza di modifica delle condizioni di divorzio;
2. provveduto alla compensazione del credito opposto dalla;
CP_1
3. disposto la condanna delle spese a suo carico.
ha resistito. CP_1
Spedita la causa a sentenza, con autonome coincidenti istanze depositate il
14 aprile 2025, le parti hanno prodotto un atto intitolato di transazione e
conciliazione giudiziale e hanno chiesto di rimettere la causa in lettura perché
la Corte prendesse atto del loro accordo e adottasse i conseguenti provvedimenti.
All'udienza 9 maggio 2025, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese compensate.
***
3. In conformità alle domande delle parti e tenuto conto del citato accordo pagina 3 di 4 transattivo prodotto in atti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stata ritualmente acquisita al processo la circostanza che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto e che, comunque,
non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Avendo le parti regolato anche il profilo delle spese, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata, in ragione dell'accordo transattivo tra le parti,
la materia del contendere in ordine alla domanda di ripetizione proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2. dichiara l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Cagliari, 16 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 465 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Daniela Corso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
appellante
nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valerio Flore, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'11 aprile 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari,
appellata pagina 1 di 4 La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse congiunto delle parti: voglia la Corte d'appello adita dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., convenne in Parte_1
giudizio l'ex coniuge , al fine di ottenerne la condanna al CP_1
pagamento della somma complessiva di euro 13.276,91 di cui:
• euro 10.186,11 da lui indebitamente corrisposti a titolo di mantenimento della negli anni 2013-2017; CP_1
• euro 1.090,80 da lui indebitamente corrisposti alla a CP_1
titolo di mantenimento di loro figlio negli anni 2013-2017 Per_1
a fronte della revoca dell'assegno di mantenimento in favore del predetto figlio disposta con decreto n. 1744 del 26.11.2019 dal
Tribunale di Cagliari, con effetto dal 18.10.2016;
• euro 2.000,00 per oneri condominiali da lui sostenuti per la casa coniugale in comproprietà (assegnata in via esclusiva alla a far data dal 1997) in ottemperanza al decreto ingiuntivo CP_1
n. 1211/18 del Giudice di Pace di Cagliari ottenuto dal
Condominio di Via Chopin n. 7 (Quartu Sant'Elena).
resistette e propose domanda riconvenzionale (cui rinunciò in CP_1
sede di precisazione delle conclusioni) e, in via subordinata, sollevò eccezione di compensazione.
pagina 2 di 4 Con ordinanza n. 2785, pubblicata il 22 novembre 2022, il Tribunale
Pt_ dichiarò estinto per compensazione il credito riconosciuto al pari a euro
2.878,15 (euro 1.090,80 per il mantenimento del figlio ed euro + euro 1.787,35
per rifusione delle spese condominiali) a fronte del maggior credito della pari a euro 7.200,00 (euro 200 x 36 mensilità), e lo condannò al CP_1
pagamento delle spese del giudizio.
*
Pt_ 2. Avverso questa ordinanza, ha proposto appello il il quale ha contestato il provvedimento per:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., per aver il
Tribunale ricostruito la sua domanda di ripetizione d'indebito alla stregua di un'istanza di modifica delle condizioni di divorzio;
2. provveduto alla compensazione del credito opposto dalla;
CP_1
3. disposto la condanna delle spese a suo carico.
ha resistito. CP_1
Spedita la causa a sentenza, con autonome coincidenti istanze depositate il
14 aprile 2025, le parti hanno prodotto un atto intitolato di transazione e
conciliazione giudiziale e hanno chiesto di rimettere la causa in lettura perché
la Corte prendesse atto del loro accordo e adottasse i conseguenti provvedimenti.
All'udienza 9 maggio 2025, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese compensate.
***
3. In conformità alle domande delle parti e tenuto conto del citato accordo pagina 3 di 4 transattivo prodotto in atti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stata ritualmente acquisita al processo la circostanza che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto e che, comunque,
non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Avendo le parti regolato anche il profilo delle spese, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata, in ragione dell'accordo transattivo tra le parti,
la materia del contendere in ordine alla domanda di ripetizione proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2. dichiara l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Cagliari, 16 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 4 di 4