Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 28/11/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del decreto in data 8 agosto 2025 con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 22 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. ND De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente espone in fatto:
- di essere entrato regolarmente in Italia sulla base del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- in data 22 maggio 2024;
- che la stipula del contratto di soggiorno non si sarebbe perfezionata a causa della mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione del 18 febbraio 2025, appuntamento del quale egli afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione;
- che - a seguito del preavviso di revoca del titolo di soggiorno fondato sulla mancata produzione della necessaria documentazione (asseverazione ex art. 44 d.l. n. 73/2022, DURC, idoneità alloggiativa e documento identificativo del datore di lavoro) - egli ha presentato osservazioni procedimentali, chiedendo la fissazione di un nuovo appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno o, quantomeno, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- che, ciò nondimeno, la Prefettura di -OMISSIS- con il provvedimento impugnato ha disposto la revoca del suddetto nulla-osta.
2. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, la Prefettura, lette le controdeduzioni del ricorrente, non le ha considerate idonee ad impedire la revoca del nulla osta perché: A) quanto alla mancata presentazione all’appuntamento del lavoratore, « è circostanza a lui imputabile in quanto questo Ufficio ha inoltrato la convocazione al legale (che al momento dell’invio della comunicazione era diverso dall’attuale) del lavoratore; quindi, il lavoratore non poteva non esserne a conoscenza, eppure non si è presentato »; B) quanto all’eccepita carenza documentale, « non è stata in alcun modo superata e rende l’istanza totalmente inidonea » e C) quanto alla richiesta di rilascio di un permesso per attesa occupazione, tale titolo « è previsto all’art. 22 comma 11, secondo cui “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore" e quindi la disposizione in esame riguarda coloro che sono già titolari di un regolare permesso di soggiorno e che perdono il posto di lavoro, ipotesi non applicabile al caso in oggetto ». La Prefettura ha, infine, evidenziato che l’istituto dell’attesa occupazione « non è mai stata modalità di sanatoria di un’istanza totalmente mancante dei requisiti, altrimenti si legittimerebbe la possibilità di inserire istanze fittizie al solo scopo di aggirare la normativa sul decreto flussi» , e che esso « non si applica per espressa disposizione di legge alle istanze di lavoro stagionale » e ciò al di là dei dubbi sulla buona fede del lavoratore che «non si è presentato a sportello nonostante la convocazione ».
3. Del suddetto provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, affidando la propria domanda ad un unico, articolato gruppo di censure così rubricato « Violazione dell’articolo 42 d.l. n. 73/2022 e degli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in relazione alla mancata presentazione all’appuntamento; violazione dell’articolo 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 per il mancato rilascio del permesso per attesa occupazione ».
Non sussistono i presupposti per la revoca del nulla-osta, poiché: A) la mancata presentazione all’appuntamento non è imputabile all’interessato e lo Sportello Unico avrebbe dovuto convocarlo nuovamente; B) l’Amministrazione non ha considerato la documentazione prodotta con le osservazioni procediemntali, né verificato la responsabilità del datore di lavoro per la mancata produzione dei documenti richiesti (asseverazione, DURC e idoneità alloggiativa). Inoltre sussistono i presupposti per il rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché la mancata costituzione del rapporto di lavoro è dipesa da circostanze non imputabili al ricorrente, bensì al datore di lavoro.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mera forma in data 8 novembre 2025 e, con memoria difensiva del 21 novembre corredata da pertinente documentazione, ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Il ricorrente ha affidato le repliche ad un’“ istanza di passaggio in decisione ” depositata in data 25 novembre 2025, insistendo per l’accoglimento della propria domanda.
6. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art.60 c.p.a.. La causa quindi è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Sempre in rito e in via preliminare, il Collegio ritiene che il ricorrente con l’istanza di passaggio in decisione depositata il 25 novembre 2025 abbia surrettiziamente introdotto nel presente giudizio un atto avente natura di memoria difensiva, volta a contestare, nel merito, la memoria versata in atti dall’Amministrazione resistente e a ribadire quanto già dedotto in ricorso.
Riqualificando il suddetto atto come una memoria difensiva, lo stesso risulta tardivo e, pertanto, inutilizzabile ai fini del decidere. Difatti l’art. 55, comma 5, c.p.a. dispone che “… Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio ”.
3. Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Quanto alla mancata convocazione del ricorrente presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, il profilo di censura è smentito in punto di fatto dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente da cui si evince che l’avviso di convocazione era stato inviato all’allora difensore e domiciliatario del ricorrente, entrando così nella sfera di conoscibilità del ricorrente medesimo.
La Prefettura, inoltre, ha accertato l’incompletezza della documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini del rilascio del nulla-osta e, in particolare, dell’asseverazione ex art. 44 d.l. n. 73/2022 e il DURC.
Le eccepite carenze documentali (tranne l’attestazione di idoneità alloggiativa acquisita in sede procedimentale) costituiscono, ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, elementi ostativi tipizzati e tali da imporre, senza alcun margine di discrezionalità, la revoca del nulla osta rilasciato a favore dello straniero.
Pertanto, anche a voler prescindere dalla contestata mancata presentazione del ricorrente all’appuntamento del 18 febbraio 2025, il provvedimento impugnato risulta sorretto da una motivazione autonomamente sufficiente a giustificarne l’adozione.
4. Deve, quindi essere esaminata l’ulteriore questione sottoposta al vaglio del Collegio, che concerne la pretesa del ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, perché la mancata conclusione della procedura deriva dalla condotta del datore di lavoro, che non si è presentato per la stipula del contratto di soggiorno.
Tale pretesa non è fondata.
Ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, “ la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell’ art. articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b) ”.
Questo Tribunale in altra occasione (T.A.R. Veneto, Sez. III, 17 novembre 2025, n. 2092) ha chiarito che il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 ha natura eccezionale, costituisce un titolo accessorio rispetto al permesso per lavoro subordinato e presuppone necessariamente che il rapporto di lavoro sia stato almeno una volta validamente instaurato, ossia che il lavoratore abbia già ottenuto un permesso per lavoro o abbia stipulato il contratto di soggiorno.
In particolare il Tribunale - richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 7186/2025 - ha precisato che « La perdita del posto di lavoro rilevante ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la preesistenza di un rapporto effettivo e formalizzato, non potendo il titolo per attesa occupazione sopperire alla mancata conclusione del contratto di soggiorno. Le circolari ministeriali del 2007 e del 2010 non introducono ipotesi aggiuntive di soggiorno, ma forniscono meri indirizzi interpretativi, privi di efficacia innovativa dell’ordinamento». Diversamente opinando, «si perverrebbe a un’estensione analogica di un istituto che la legge configura in modo tassativo, ammettendo la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato soltanto in continuità con un precedente rapporto regolare di lavoro e non anche nella fase antecedente alla stipula del contratto di soggiorno» (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 2092/2025 cit.).
5. Una volta chiarito che la funzione dell’istituto è di consentire la permanenza temporanea in Italia al lavoratore già inserito nel mercato del lavoro, e non di regolarizzare situazioni in cui il rapporto non si è mai perfezionato, il Collegio rileva che nel caso in esame: A) il contratto di soggiorno non è mai stato stipulato; B) il ricorrente non ha mai ottenuto un permesso per lavoro subordinato; C) il rapporto di lavoro non è mai venuto ad esistenza né ha avuto un principio di esecuzione.
Manca, in definitiva, il presupposto indefettibile per il rilascio del permesso per attesa occupazione, ossia l’esistenza di un contratto di lavoro in essere. Ne consegue che la revoca del nulla osta resiste, anche sotto questo profilo, alle censure dedotte dal ricorrente.
6. Per le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, respinto.
7. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, atteso il recente consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale sull’impossibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione in casi come quello in esame .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR RI, Presidente
ND De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND De Col | AR RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.