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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.-
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18989 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. COSSU IRENE presso Parte_1
cui elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROCCO Controparte_1
ROSALBA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 22/06/2009 e che dall'unione erano nati il 5.9.2009 e il 21.4.2012, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi Per_1 Per_2
al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 2489/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli, pubbl. il 12.3.20, resa nel procedimento RG n. 32625/2015 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Per l'udienza del 24.12.24, pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti con allegata dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti, i quali si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiaravano di non volersi riconciliare. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto definirsi i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1)I coniugi convengono l'affidamento condiviso dei figli minori e i quali Per_1 Per_2 manterranno la loro residenza privilegiata presso il domicilio materno in Napoli, alla Via Vecchia Comunale a Capodichino n.2 ;
2) Il IG. incontrerà e alle seguenti modalità: Pt_1 Per_1 Per_2
a) Week end alternati ovvero dal venerdì al termine delle lezioni sino al lunedì mattina allorquando si curerà di accompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici frequentati dai minori. Nel periodo di sospensione scolastica i minori saranno prelevati dal padre presso il domicilio materno alle ore 13.30 del venerdì e saranno riaccompagnati dal padre presso il domicilio materno alle ore 09.00 del lunedì;
b) Nel corso delle settimane che non coincidono con il pernottamento previsto per il week end presso il domicilio paterno, il IG. potrà vedere e trattenere con sé i figli il martedì, il Parte_1 mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola sino all'orario di cena ovvero per le h. 21.30 con la precisazione che ceneranno con il padre, avendo cura di riaccompagnarli presso il domicilio materno. Nel periodo di sospensione scolastica i minori saranno prelevati dal padre presso il domicilio materno alle ore 13.30.
c) Nella settimana che coincide con il week end di pertinenza del padre, il reale si tratterrà con i figli il lunedì dalla uscita di scuola alle h. 21.30. Nei periodi di sospensione scolastica i minori saranno prelevati dal padre presso il domicilio materno alle ore 13.30.
d) trascorrerà in compagnia dei figli tutte le ricorrenze che lo riguardano ovvero Parte_1 compleanno, onomastico, festa del papà anche se tale ricorrenza dovesse cadere nei giorni in cui è prevista la permanenza presso il domicilio materno.
e) analogamente trascorrerà in compagnia dei figli tutte le ricorrenze che la Persona_3 riguardano ovvero compleanno, onomastico, festa del papà anche se tale ricorrenza dovesse cadere nei giorni in cui è prevista la permanenza presso il domicilio paterno.
2 f) Quanto alle ricorrenze dei figli e ( ossia compleanni ed onomastici) questi Per_1 Per_2 festeggeranno le sopra menzionate ricorrenze un anno con il padre ed un anno con la madre secondo il criterio dell'alternanza.
g) Nel corso delle festività natalizie e trascorreranno ad anni alterni con ciascun Per_1 Per_2 genitore dall'inizio della sospensione scolastica al 30 dicembre alle ore 20,00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso alle ore 20,00. Sarà cura del padre prelevare i figli dal domicilio materno e riaccompagnarli ivi;
h) e trascorreranno le vacanze pasquali, le vacanze di carnevale e i ponti scolastici Per_1 Per_2 con i rispettivi genitori secondo il criterio dell'alternanza con la precisazione che sarà cura del padre, secondo l'anno di competenza, prendere i bambini l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e riaccompagnarli a scuola alla ripresa.
i) Durante il periodo di sospensione scolastica i minori trascorreranno con il padre un periodo di sette giorni continuativi nel mese di giugno a decorrere dalla fine della scuola (indicativamente dal
10 al 16 giugno) e un periodo continuativo di sette giorni nel mese di settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico ( indicativamente dal 3 al 10 settembre).
Sarà cura del padre prelevare i bambini alle ore 9.30 presso il domicilio materno e riaccompagnarli ivi alle ore 21.30 dell'ultimo giorno. Per gli anni in cui i bambini frequenteranno ancora la scuola privata, terminando il 30 giugno, trascorreranno con il padre comunque sette giorni consecutivi nel mese di giugno: sarà cura del padre prelevare i bambini all'uscita di scuola e riaccompagnarli la mattina nuovamente a scuola.
l) Per le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni a luglio ( per tale mese anche non continuativi) e un periodo di quindici giorni ad agosto. Il calendario delle vacanze sarà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno con qualsiasi mezzo anche tramite sms/WhatsApp. In mancanza di accordo, ad anni alterni, i bambini staranno con il padre dal 1° luglio al 15 luglio e dal 1°agosto al 16 agosto ovvero, l'anno successivo dal 16 al 31 luglio e dal 16 agosto al 31 agosto.
Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro la località turistica prescelta con indirizzo completo e numero della struttura, nonché a garantire un contatto telefonico quotidiano con il genitore non collocatario.
3) Considerati i tempi di gestione dei figli il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , Pt_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 466,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli. Detto assegno di mantenimento sarà adeguato annualmente alla stregua delle variazioni in aumento che saranno registrate dall'indice ISTAT.
4)Le spese straordinarie occorrenti per i figli saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore facendo riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse al Protocollo d'Intesa IGlato dal Tribunale di Napoli in data 7.3.2018.
5) L'assegno unico per e sarà ripartito al 50% a favore di ciascun genitore Per_1 Per_2
6) La IG.ra si dichiara economicamente autosufficiente e pertanto nessuna richiesta CP_1 avanza per assegno divorzile.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai ricorrenti a NAPOLI il 22/06/2009 (atto n. 34, parte II, s. A, sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 03/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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