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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6981 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
La Corte, così composta
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott. Giuseppe Molfese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 2279 del 2024 pendente tra C.F. 1 ), cittadino maliano, nato in Parte_1 (C.F.
Costa D'Avorio il 1.01.1993, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Russo, giusta procura allegata all'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Roma, Via della Giuliana n. 32;
APPELLANTE
e ,in persona del Ministro pro tempore, nel Controparte_1
domicilio eletto ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
e
, persona del Questore pro tempore, nel domicilio Controparte_2 in eletto ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
e
Controparte_3
[...] di Trapani, in persona del Presidente pro tempore, nel domicilio eletto ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
APPELLATI CONTUMACI
nonché
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di
APPELLO di ROMA
FATTO
Il Sig. Parte_1 cittadino maliano nato in [...] e giunto in Italia il
17.06.2011, presentava domanda di Protezione Internazionale in data
18.07.2011; il 04.10.2011, la Controparte_4 gli riconosceva la protezione umanitaria ex art. 5 c. 6 D.lgs. 286/1998.
L'11.10.2022, la Questura di Roma, considerato il vincolante parere negativo espresso, come espresso dalla Commissione territorale di Trapani, rigettava la richiesta del Sig. Pt_1 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 19 commi 1 e 1.1 D.lgs
286/1998 necessari, a norma dell'art. 1 c. 8 del D.L.113/2019, per il permesso di cui all'art. 32 c. 3 D.lgs. 25/2008. Con ricorso depositato il 09.11.2022, Sig. Pt_1 impugnava il provvedimento del Questore dinanzi al Tribunale di Roma, domandando al Giudice di riconoscere il proprio diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, c. 3 D.lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 130/2020.
In data 19.03.2024, depositava comparsa di costituzione il nuovo difensore del ricorrente, domandando in via principiale una delle protezioni superiori (nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria), e, solo in via subordinata, la protezione speciale.
Con ordinanza depositata il 28.03.2024, il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di protezione internazionale formulata in via principale, in quanto “nel presente procedimento, che ha per oggetto l'impugnazione del rifiuto di rinnovo del permesso umanitario emesso dalla Questura di Roma, non può essere chiesto il riconoscimento di alcuna delle protezioni c.d. maggiori, tanto più che non v'è traccia in atti di una nuova richiesta di protezione internazionale dopo la decisione in data 4.10.2011 della [...] Controparte_4 che ha riconosciuto al ricorrente la protezione umanitaria”. Il
Giudice riconosceva, tuttavia, il diritto del richiedente alla protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 D.lgs. 25/08, come modificato dal D.L. 130/2020, ritenuto applicabile ratione temporis.
In data 23.04.2024, il Sig. Pt_1 proponeva reclamo avverso l'ordinanza dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità della richiesta di protezione internazionale;
domandava di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, oppure, in subordine, di confermare l'ordinanza impugnata.
Il Collegio, dichiarata in data 26.11.2024 la contumacia della controparte, con ordinanza comunicata il 14.07.2025 fissava l'udienza di rimessione in decisione del 20.11.2025, assegnando i termini antecedenti all'udienza di cui all'art. 352
c.p.c.; sottoponeva altresì al reclamante la questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione proposta. In data 30.09.2025, il difensore depositava note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2025, riportandosi alle deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate negli atti difensivi e insistendo nelle richieste;
DIRITTO
L'appello è inammissibile, in quanto la materia è sottratta alla cognizione di questo Giudice in secondo grado.
Il reclamante ha impugnato dinanzi a questa Corte un'ordinanza pronunciata, in composizione collegiale, dalla sezione specializzata per l'immigrazione del
Tribunale di Roma ex artt. 19-ter D.lgs. n. 150 del 2011 e 3, comma 1, lett. d) e d)-bis), del D.L. n.13/2018, così come modificato dalla L. n. 46/2017; ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso da lui proposto avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, gli era stato riconosciuto il diritto al rilascio della protezione speciale, mentre veniva ritenuta inammissibile la sua richiesta di una delle protezione maggiori.
Il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 19-ter del D.lgs. 4 marzo 2011, n. 150 e successive modificazioni, norma che definisce la procedura applicabile per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d- bis) del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, ossia, per quanto qui d'interesse, alle controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25 (di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 17 febbraio
2017, n. 13). L'articolo 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008 stabilisce che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la CP_4 trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale
[...]
che reca la dicitura "protezione speciale" (...) Il permesso di soggiorno di cui al presente della Controparte_4 (...)". comma è rinnovabile, previo parere
In particolare, il comma 6 del sopracitato art. 19-ter stabilisce espressamente, per le controversie indicate dal comma 1, la non esperibilità del giudizio di appello, contemplando quale mezzo di impugnazione il solo ricorso per
Cassazione, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitorio.
La ratio del riservare alla Suprema Corte la cognizione esclusiva della materia in seconda istanza si lega ai propositi di semplificazione che hanno animato il legislatore, spingendolo ad accelerare l'iter giudiziario in una disciplina — quella riguardante le controversie in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale che richiede non tanto un riesame esteso del merito, quanto un
-
controllo giurisdizionale finalizzato a verificare la corretta applicazione della norma di legge e la regolarità del procedimento;
al contempo, tale scelta incoraggia l'uniformità interpretativa nel grado di legittimità.
La norma in parola si applica alle controversie sorte dopo l'entrata in vigore della stessa, ossia dal 17 agosto 2017, dunque anche alla fattispecie in esame, risultando il provvedimento impugnato successivo a tale data.
Pertanto, si deve concludere che il presente gravame è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte d'Appello, essendo esperibile il solo ricorso alla cognizione del giudice di legittimità ai sensi dell'art. 19 ter, comma 6 del D.lgs. n. 150/2011.
Quanto alle spese relative a questo grado di giudizio, nulla è dovuto, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni convenute.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile l'appello;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Giuseppe Molfese Dott.ssa Anna Maria Pagliari
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
La Corte, così composta
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott. Giuseppe Molfese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 2279 del 2024 pendente tra C.F. 1 ), cittadino maliano, nato in Parte_1 (C.F.
Costa D'Avorio il 1.01.1993, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Russo, giusta procura allegata all'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Roma, Via della Giuliana n. 32;
APPELLANTE
e ,in persona del Ministro pro tempore, nel Controparte_1
domicilio eletto ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
e
, persona del Questore pro tempore, nel domicilio Controparte_2 in eletto ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
e
Controparte_3
[...] di Trapani, in persona del Presidente pro tempore, nel domicilio eletto ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
APPELLATI CONTUMACI
nonché
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di
APPELLO di ROMA
FATTO
Il Sig. Parte_1 cittadino maliano nato in [...] e giunto in Italia il
17.06.2011, presentava domanda di Protezione Internazionale in data
18.07.2011; il 04.10.2011, la Controparte_4 gli riconosceva la protezione umanitaria ex art. 5 c. 6 D.lgs. 286/1998.
L'11.10.2022, la Questura di Roma, considerato il vincolante parere negativo espresso, come espresso dalla Commissione territorale di Trapani, rigettava la richiesta del Sig. Pt_1 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 19 commi 1 e 1.1 D.lgs
286/1998 necessari, a norma dell'art. 1 c. 8 del D.L.113/2019, per il permesso di cui all'art. 32 c. 3 D.lgs. 25/2008. Con ricorso depositato il 09.11.2022, Sig. Pt_1 impugnava il provvedimento del Questore dinanzi al Tribunale di Roma, domandando al Giudice di riconoscere il proprio diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, c. 3 D.lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 130/2020.
In data 19.03.2024, depositava comparsa di costituzione il nuovo difensore del ricorrente, domandando in via principiale una delle protezioni superiori (nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria), e, solo in via subordinata, la protezione speciale.
Con ordinanza depositata il 28.03.2024, il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di protezione internazionale formulata in via principale, in quanto “nel presente procedimento, che ha per oggetto l'impugnazione del rifiuto di rinnovo del permesso umanitario emesso dalla Questura di Roma, non può essere chiesto il riconoscimento di alcuna delle protezioni c.d. maggiori, tanto più che non v'è traccia in atti di una nuova richiesta di protezione internazionale dopo la decisione in data 4.10.2011 della [...] Controparte_4 che ha riconosciuto al ricorrente la protezione umanitaria”. Il
Giudice riconosceva, tuttavia, il diritto del richiedente alla protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 D.lgs. 25/08, come modificato dal D.L. 130/2020, ritenuto applicabile ratione temporis.
In data 23.04.2024, il Sig. Pt_1 proponeva reclamo avverso l'ordinanza dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità della richiesta di protezione internazionale;
domandava di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, oppure, in subordine, di confermare l'ordinanza impugnata.
Il Collegio, dichiarata in data 26.11.2024 la contumacia della controparte, con ordinanza comunicata il 14.07.2025 fissava l'udienza di rimessione in decisione del 20.11.2025, assegnando i termini antecedenti all'udienza di cui all'art. 352
c.p.c.; sottoponeva altresì al reclamante la questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione proposta. In data 30.09.2025, il difensore depositava note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2025, riportandosi alle deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate negli atti difensivi e insistendo nelle richieste;
DIRITTO
L'appello è inammissibile, in quanto la materia è sottratta alla cognizione di questo Giudice in secondo grado.
Il reclamante ha impugnato dinanzi a questa Corte un'ordinanza pronunciata, in composizione collegiale, dalla sezione specializzata per l'immigrazione del
Tribunale di Roma ex artt. 19-ter D.lgs. n. 150 del 2011 e 3, comma 1, lett. d) e d)-bis), del D.L. n.13/2018, così come modificato dalla L. n. 46/2017; ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso da lui proposto avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, gli era stato riconosciuto il diritto al rilascio della protezione speciale, mentre veniva ritenuta inammissibile la sua richiesta di una delle protezione maggiori.
Il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 19-ter del D.lgs. 4 marzo 2011, n. 150 e successive modificazioni, norma che definisce la procedura applicabile per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d- bis) del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, ossia, per quanto qui d'interesse, alle controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25 (di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 17 febbraio
2017, n. 13). L'articolo 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008 stabilisce che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la CP_4 trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale
[...]
che reca la dicitura "protezione speciale" (...) Il permesso di soggiorno di cui al presente della Controparte_4 (...)". comma è rinnovabile, previo parere
In particolare, il comma 6 del sopracitato art. 19-ter stabilisce espressamente, per le controversie indicate dal comma 1, la non esperibilità del giudizio di appello, contemplando quale mezzo di impugnazione il solo ricorso per
Cassazione, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitorio.
La ratio del riservare alla Suprema Corte la cognizione esclusiva della materia in seconda istanza si lega ai propositi di semplificazione che hanno animato il legislatore, spingendolo ad accelerare l'iter giudiziario in una disciplina — quella riguardante le controversie in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale che richiede non tanto un riesame esteso del merito, quanto un
-
controllo giurisdizionale finalizzato a verificare la corretta applicazione della norma di legge e la regolarità del procedimento;
al contempo, tale scelta incoraggia l'uniformità interpretativa nel grado di legittimità.
La norma in parola si applica alle controversie sorte dopo l'entrata in vigore della stessa, ossia dal 17 agosto 2017, dunque anche alla fattispecie in esame, risultando il provvedimento impugnato successivo a tale data.
Pertanto, si deve concludere che il presente gravame è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte d'Appello, essendo esperibile il solo ricorso alla cognizione del giudice di legittimità ai sensi dell'art. 19 ter, comma 6 del D.lgs. n. 150/2011.
Quanto alle spese relative a questo grado di giudizio, nulla è dovuto, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni convenute.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile l'appello;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Giuseppe Molfese Dott.ssa Anna Maria Pagliari