Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2018, n. 13070
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Sentenza 25 maggio 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 24 gennaio 2018, presieduta dalla Dott.ssa Maria Margherita Chiarini. Le parti in causa erano una ricorrente, che chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, e una convenuta, che eccepiva la prescrizione dell'azione. La ricorrente sosteneva che la notifica di un atto di citazione precedente avesse interrotto la prescrizione, mentre la convenuta contestava tale interruzione, sostenendo che la notifica fosse nulla e quindi inidonea a produrre effetti interruttivi.

Il giudice ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo impedisce l'interruzione della prescrizione, in base agli articoli 2943 e 2945 c.c. La Corte ha argomentato che, nonostante la giurisprudenza precedente potesse suggerire un'interpretazione diversa, la nullità della notifica non consente di considerare l'atto come idoneo a interrompere il decorso della prescrizione. Pertanto, la domanda della ricorrente è stata accolta, mentre il ricorso incidentale della convenuta è stato dichiarato inammissibile. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame.

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Massime1

La nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 2016), il cui insegnamento, incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2043 e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla.

Commentario1

  • 1Rinnovazione della notifica nulla dell’atto di citazione e interruzione della prescrizioneAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 9 giugno 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2018, n. 13070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13070
Data del deposito : 25 maggio 2018

Testo completo