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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 178/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Tommaso Colella, con cui elettivamente domicilia in Capodrise alla via F.lli Cervi n. 11
RICORRENTE
E
Controparte_1
P. IVA in persona del l.r.p.t., rapp.to e
[...] P.IVA_1 difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Veronica Perrone, con cui elettivamente domiciliai presso la sede legale del in Curti alla Via CP_1
Fosse Ardeatine n. 1
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2116 comma 2 codice civile per mancata prestazione contributiva
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 13.01.2021 parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato dal 01.12.2003 al 30.09.2018 alle dipendenze del con qualifica di Controparte_1 impiegato di contabilità livello QUINTO A del C.C.N.L. di categoria;
di avere promosso controversia giudiziaria nei confronti del datore di lavoro, e dell' al CP_2 fine di ottenere la regolarizzazione dei periodi contributivi riguardanti gli anni 2008,
1 2009 e 2016 stante il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del
C.U.B. all' competente degli oneri previdenziali;
che con sentenza n. CP_2
2747/2020 pubblicata il 28.10.2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva: “si deve osservare che i contributi degli anni 2008 e 2009 risultano ormai prescritti, risalendo il primo atto interruttivo all'anno 2017. Ne consegue che per il credito contributivo riferibile al periodo 2008 e 2009, l'Istituto non è più ammesso a ricevere la contribuzione per l'avvenuto decorso del quinquennio. In relazione a tale periodo non è stata avanzata dal ricorrete alcuna domanda di condanna al risarcimento dei danni, che non può pronunciarsi d'ufficio. Residua, allora, unicamente l'annualità 2016, in relazione alla quale non risulta decorsa alcuna prescrizione e per la quale allora, accertata la sussistenza del rapporto e l'omissione contributiva, è possibile condannare il datore di lavoro alla regolarizzazione, mediante versamento all'ente previdenziale della somma da questi calcolata. Invero, la giurisprudenza di legittimità pacificamente ammette la possibilità di condanna generica alla regolarizzazione contributiva (Cass. n. 26990/05)”; che la predetta sentenza, non impugnata, evidenziava la natura subordinata e continuativa del rapporto di lavoro alle dipendenze di detto . Sulla scorta della predetta CP_1 pronuncia concludeva chiedendo preliminarmente accertarsi il diritto di esso ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2116 comma 2 c.c. relativamente alla posizione contributiva ed inerenti alle annualità 2008 e 2009 come da seguente schema: Parte_2 [...]
declamarsi il diritto Controparte_3 dell'istante alla erogazione della somma risarcitoria per la mancata prestazione contributiva così come richiesto ritualmente avendone – per legge – tutti i requisiti;
conseguentemente condannarsi il convenuto Controparte_1
, in persona del suo commissario liquidatore p.t., al
[...] pagamento della somma di euro 10.062,83 ovvero a quella somma che emergerà in corso di causa quale risarcimento del danno ex art. 2116 comma 2 codice civile vigente a causa della suddetta e mancata regolarizzazione di tutti i contributi omessi per il periodo in questione e così come sopra analiticamente indicati in favore di esso ricorrente. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva il Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e delle relative domande per carenza dei requisiti di legge stante il mancato raggiungimento dell'età pensionabile del ricorrente. Eccepiva, altresì, la carenza di interesse ad agire di parte
2 ricorrente avendo esso provveduto a regolarizzare la posizione CP_1 contributiva del Sig. dal periodo decorrente da Agosto 2009 fino Parte_1 alla data di cessazione del rapporto di lavoro, come da estratto contributivo allegato.
In ogni caso, contestava i conteggi effettuati da parte ricorrente in quanto errati poiché non conformi all'algoritmo previsto dalla norma per quantizzare il risarcimento del danno. Tanto dedotto, concludeva chiedendo dichiararsi nulla e/o inammissibile la domanda proposta dal Sig. ; dichiararsi nullo e/o Parte_1 inammissibile e/o rigettarsi il ricorso proposto dal ricorrente per carenza di interesse ad agire. Vinte le spese.
Rinviata per la discussione, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c. per mancata regolarizzazione contributiva, così come riconosciuta dalla sentenza emessa da questo Tribunale per le annualità 2008 (mesi agosto- settembre e dicembre) e 2009 (mesi da gennaio a dicembre).
Parte resistente eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per non aver maturato ancora l'istante l'età pensionabile, presupposto fondante il diritto al risarcimento del danno per omissione contributiva.
E' opportuno, al riguardo, costruire il quadro normativo di riferimento, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nei confronti del datore, e dopo raggiunta l'età pensionabile, la perdita totale o parziale della pensione da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c. Quanto al momento in cui sorge il diritto al risarcimento ossia in cui ai sensi dell'art. 2935 c.c. inizia a decorrere la prescrizione, la giurisprudenza di questa Corte oscilla fra il momento di maturazione della prescrizione del diritto dell'ente assicuratore ai contributi (Cass. 6 maggio 1975 n. 1744) o della definitiva perdita della pensione
(Sez. un. 18 dicembre 1979 n. 6568; Sez. Lav. Cass. 19 dicembre 1991 n. 13715, 25 ottobre 1997 n. 10528) o, ancora, dell'emanazione del provvedimento negativo da parte dell'ente (Cass. 4 giugno 1988 n. 3970).
Diversa è l'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui l'istante non ha ancora raggiunto l'età pensionabile. La giurisprudenza di legittimità ritiene che nei confronti del datore e prima di raggiungere l'età pensionabile, ancor prima dell'avveramento
3 del danno a causa della prescrizione del diritto ai contributi, il lavoratore possa chiedere una condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Si tratta non già del danno da perdita della pensione, del quale non è ancora accertata la sussistenza (cfr. art. 278, primo comma, c.p.c.), ma del danno da irregolarità contributiva.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal giudicante, ha ritenuto che
“Nel caso di omissione contributiva, se è vero che il diritto al risarcimento del danno non può sorgere prima del verificarsi di un pregiudizio, è altrettanto vero che il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962
n. 1338”. (cfr. Cass. n. 22751 del 3.12.2004; conf. Cass. n. 2630/2014).
Ebbene osserva la giudicante come parte ricorrente abbia esperito l'azione risarcitoria di cui al comma 2 dell'art. 1226 c.c. e non già una domanda di condanna generica al risarcimento dei danni.
La domanda risarcitoria si basa, tuttavia, su un presupposto rappresentato dall'omissione contributiva nella specie mancante.
La parte resistente, costituendosi in giudizio, ha prodotto documentazione attestante il versamento della contribuzione negli anni richiesti (tre mesi anno 2008 e interamente anno 2009) con la conseguenza che non può più sussistere alcun interesse ad agire in tal senso da parte del ricorrente.
Non sono suffragate giuridicamente le ragioni della parte istante che insiste nella richiesta risarcitoria ex art. 2216 co. 2 c.c. non solo priva del presupposto fondante cioè l'omissione contributiva ma anche carente della prova dell'evento dannoso
(rappresentato dalla differenza tra quanto percepito dal lavoratore dall'ente previdenziale e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati – stante il mancato raggiungimento dell'età pensionabile).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda non può che essere respinta.
Venendo al governo delle spese di lite osserva la giudicante che le stesse, nonostante la soccombenza dell'istante, debbano essere compensate stante la condotta della resistente che ha proceduto solo tardivamente alla regolarizzazione contributiva e
4 all'infondatezza della domanda del ricorrente attivata nelle forme dell'art. 2116 co. 2
c.c. ma non al momento dell'età pensionabile (e non già all'attualità); l'istante avrebbe potuto al più chiedere il risarcimento del danno nelle forme della condanna generica per la tutela della propria aspettativa giuridicamente rilevante (cfr. Cass.
n. 2630 del 05/02/2014), non ricorrente nella specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22 maggio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 178/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Tommaso Colella, con cui elettivamente domicilia in Capodrise alla via F.lli Cervi n. 11
RICORRENTE
E
Controparte_1
P. IVA in persona del l.r.p.t., rapp.to e
[...] P.IVA_1 difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Veronica Perrone, con cui elettivamente domiciliai presso la sede legale del in Curti alla Via CP_1
Fosse Ardeatine n. 1
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2116 comma 2 codice civile per mancata prestazione contributiva
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 13.01.2021 parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato dal 01.12.2003 al 30.09.2018 alle dipendenze del con qualifica di Controparte_1 impiegato di contabilità livello QUINTO A del C.C.N.L. di categoria;
di avere promosso controversia giudiziaria nei confronti del datore di lavoro, e dell' al CP_2 fine di ottenere la regolarizzazione dei periodi contributivi riguardanti gli anni 2008,
1 2009 e 2016 stante il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del
C.U.B. all' competente degli oneri previdenziali;
che con sentenza n. CP_2
2747/2020 pubblicata il 28.10.2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva: “si deve osservare che i contributi degli anni 2008 e 2009 risultano ormai prescritti, risalendo il primo atto interruttivo all'anno 2017. Ne consegue che per il credito contributivo riferibile al periodo 2008 e 2009, l'Istituto non è più ammesso a ricevere la contribuzione per l'avvenuto decorso del quinquennio. In relazione a tale periodo non è stata avanzata dal ricorrete alcuna domanda di condanna al risarcimento dei danni, che non può pronunciarsi d'ufficio. Residua, allora, unicamente l'annualità 2016, in relazione alla quale non risulta decorsa alcuna prescrizione e per la quale allora, accertata la sussistenza del rapporto e l'omissione contributiva, è possibile condannare il datore di lavoro alla regolarizzazione, mediante versamento all'ente previdenziale della somma da questi calcolata. Invero, la giurisprudenza di legittimità pacificamente ammette la possibilità di condanna generica alla regolarizzazione contributiva (Cass. n. 26990/05)”; che la predetta sentenza, non impugnata, evidenziava la natura subordinata e continuativa del rapporto di lavoro alle dipendenze di detto . Sulla scorta della predetta CP_1 pronuncia concludeva chiedendo preliminarmente accertarsi il diritto di esso ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2116 comma 2 c.c. relativamente alla posizione contributiva ed inerenti alle annualità 2008 e 2009 come da seguente schema: Parte_2 [...]
declamarsi il diritto Controparte_3 dell'istante alla erogazione della somma risarcitoria per la mancata prestazione contributiva così come richiesto ritualmente avendone – per legge – tutti i requisiti;
conseguentemente condannarsi il convenuto Controparte_1
, in persona del suo commissario liquidatore p.t., al
[...] pagamento della somma di euro 10.062,83 ovvero a quella somma che emergerà in corso di causa quale risarcimento del danno ex art. 2116 comma 2 codice civile vigente a causa della suddetta e mancata regolarizzazione di tutti i contributi omessi per il periodo in questione e così come sopra analiticamente indicati in favore di esso ricorrente. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva il Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e delle relative domande per carenza dei requisiti di legge stante il mancato raggiungimento dell'età pensionabile del ricorrente. Eccepiva, altresì, la carenza di interesse ad agire di parte
2 ricorrente avendo esso provveduto a regolarizzare la posizione CP_1 contributiva del Sig. dal periodo decorrente da Agosto 2009 fino Parte_1 alla data di cessazione del rapporto di lavoro, come da estratto contributivo allegato.
In ogni caso, contestava i conteggi effettuati da parte ricorrente in quanto errati poiché non conformi all'algoritmo previsto dalla norma per quantizzare il risarcimento del danno. Tanto dedotto, concludeva chiedendo dichiararsi nulla e/o inammissibile la domanda proposta dal Sig. ; dichiararsi nullo e/o Parte_1 inammissibile e/o rigettarsi il ricorso proposto dal ricorrente per carenza di interesse ad agire. Vinte le spese.
Rinviata per la discussione, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c. per mancata regolarizzazione contributiva, così come riconosciuta dalla sentenza emessa da questo Tribunale per le annualità 2008 (mesi agosto- settembre e dicembre) e 2009 (mesi da gennaio a dicembre).
Parte resistente eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per non aver maturato ancora l'istante l'età pensionabile, presupposto fondante il diritto al risarcimento del danno per omissione contributiva.
E' opportuno, al riguardo, costruire il quadro normativo di riferimento, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nei confronti del datore, e dopo raggiunta l'età pensionabile, la perdita totale o parziale della pensione da luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c. Quanto al momento in cui sorge il diritto al risarcimento ossia in cui ai sensi dell'art. 2935 c.c. inizia a decorrere la prescrizione, la giurisprudenza di questa Corte oscilla fra il momento di maturazione della prescrizione del diritto dell'ente assicuratore ai contributi (Cass. 6 maggio 1975 n. 1744) o della definitiva perdita della pensione
(Sez. un. 18 dicembre 1979 n. 6568; Sez. Lav. Cass. 19 dicembre 1991 n. 13715, 25 ottobre 1997 n. 10528) o, ancora, dell'emanazione del provvedimento negativo da parte dell'ente (Cass. 4 giugno 1988 n. 3970).
Diversa è l'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui l'istante non ha ancora raggiunto l'età pensionabile. La giurisprudenza di legittimità ritiene che nei confronti del datore e prima di raggiungere l'età pensionabile, ancor prima dell'avveramento
3 del danno a causa della prescrizione del diritto ai contributi, il lavoratore possa chiedere una condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Si tratta non già del danno da perdita della pensione, del quale non è ancora accertata la sussistenza (cfr. art. 278, primo comma, c.p.c.), ma del danno da irregolarità contributiva.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal giudicante, ha ritenuto che
“Nel caso di omissione contributiva, se è vero che il diritto al risarcimento del danno non può sorgere prima del verificarsi di un pregiudizio, è altrettanto vero che il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962
n. 1338”. (cfr. Cass. n. 22751 del 3.12.2004; conf. Cass. n. 2630/2014).
Ebbene osserva la giudicante come parte ricorrente abbia esperito l'azione risarcitoria di cui al comma 2 dell'art. 1226 c.c. e non già una domanda di condanna generica al risarcimento dei danni.
La domanda risarcitoria si basa, tuttavia, su un presupposto rappresentato dall'omissione contributiva nella specie mancante.
La parte resistente, costituendosi in giudizio, ha prodotto documentazione attestante il versamento della contribuzione negli anni richiesti (tre mesi anno 2008 e interamente anno 2009) con la conseguenza che non può più sussistere alcun interesse ad agire in tal senso da parte del ricorrente.
Non sono suffragate giuridicamente le ragioni della parte istante che insiste nella richiesta risarcitoria ex art. 2216 co. 2 c.c. non solo priva del presupposto fondante cioè l'omissione contributiva ma anche carente della prova dell'evento dannoso
(rappresentato dalla differenza tra quanto percepito dal lavoratore dall'ente previdenziale e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati – stante il mancato raggiungimento dell'età pensionabile).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda non può che essere respinta.
Venendo al governo delle spese di lite osserva la giudicante che le stesse, nonostante la soccombenza dell'istante, debbano essere compensate stante la condotta della resistente che ha proceduto solo tardivamente alla regolarizzazione contributiva e
4 all'infondatezza della domanda del ricorrente attivata nelle forme dell'art. 2116 co. 2
c.c. ma non al momento dell'età pensionabile (e non già all'attualità); l'istante avrebbe potuto al più chiedere il risarcimento del danno nelle forme della condanna generica per la tutela della propria aspettativa giuridicamente rilevante (cfr. Cass.
n. 2630 del 05/02/2014), non ricorrente nella specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22 maggio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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