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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 68/2025
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 08.05.2025, alle ore 11:02, davanti al Giudice Sofia Gancitano, chiamata la causa civile n. 68/2025 R.G., è comparsa l'Avv. Nunzia Grimaldi in sostituzione dell'Avv.
AR MÌ per l'appellante; per l'appellato nessuno compare.
È presente altresì il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
L'Avv. Grimaldi chiede che venga dichiarata la contumacia del Controparte_1
, insiste per l'accoglimento dell'appello per i motivi ivi indicati e delle conclusioni
[...]
rassegnate. Chiede anche un breve termine per memorie conclusive.
Il Giudice non concede tale termine, posto che la causa era chiamata oggi per la discussione.
L'Avv. Grimaldi dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 11:08 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Successivamente, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Sofia Gancitano
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado d'appello al n.r.g. 68/2025 promossa da
(C.F. ) costituita in giudizio personalmente ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Badia Polesine (RO), Via
Carducci n. 73/5
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
sindaco pro tempore, con sede in Piazzale Guglielmo Marconi, 1
APPELLATO
Oggetto: appello – opposizione a ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione art. 126 bis, D.lgs. n. 285/1992, c.d. “Codice della Strada”).
Conclusioni delle parti: parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza del
08.05.2025; parte appellata, rimasta contumace, non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15.01.2025, AR MÌ ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 182/2024, pubblicata il 23.07.2024, con la quale il Giudice di Pace di
Rovigo aveva rigettato l'opposizione avente ad oggetto i verbali di accertamento nn. H-2119
(Prot. 2330905) conseguente al verbale n. X-2163 (Prot. 2302163); H-2131 (Prot. 2330917) conseguente al verbale n. X-6256 (Prot. 2306256); H-2132 (Prot. 2330918) conseguente al verbale n. X-14569 (Prot. 2314569) con i quali si contestava all'odierna appellata, proprietaria dell'autoveicolo MASERATI M156 1L4 5APD Targa GH315MF, l'omessa comunicazione all'organo di polizia dei dati del conducente al momento della commessa violazione, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di contestazione o notificazione del verbale di origine.
2 La ricorrente aveva dedotto dinanzi al primo Giudice che con sentenza n. 99/2024 resa nel procedimento 4859/2023 R.G. il Giudice di Pace di Rovigo aveva accolto il ricorso proposto avverso i verbali delle infrazioni originarie emessi per violazione dell'art. 142 co. 7 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) e che pertanto, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema
Corte, dovessero essere annullati anche i verbali conseguenti e le relative sanzioni accessorie.
Costituitosi in giudizio, il , sulla base della giurisprudenza Controparte_1 di segno contrario, aveva resistito all'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 182/2024 il Giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione, compensando tra le parti le spese processuali e ritenendo condivisibile il riferimento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il verbale di omessa comunicazione non costituirebbe una sanzione accessoria bensì una sanzione autonoma. Sul punto, in motivazione, aveva osservato che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
1.1. Avverso detta sentenza AR MÌ ha promosso appello, formulando richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ed esponendo, quale unico motivo di gravame, la carente ed erronea motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo Giudice non ha tenuto conto del mutato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla Pubblica Amministrazione debba considerarsi attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma separatamente sanzionato.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente declaratoria di nullità dei verbali impugnati, nonché la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio.
Con decreto del 24.01.2025 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza e ha fissato udienza per la comparizione delle parti e la discussione della causa.
All'udienza del 26.03.2025 il Giudice, rilevando che la notificazione dell'atto di appello era stata fatta, in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, e pertanto era affetta da nullità, ha ordinato la rinnovazione della notifica, differendo l'udienza al giorno 08.05.2025.
3 A seguito della rinnovazione della notifica, il è rimasto contumace;
parte appellante CP_1 ha discusso la causa oralmente, successivamente il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha dato lettura della sentenza.
2. L'appello è fondato e merita integrale accoglimento.
L'oggetto del gravame riguarda la erronea applicazione della normativa di riferimento da parte del Giudice di prime cure, che non ha tenuto in considerazione il mutato indirizzo giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 126 bis, comma 2, D. Lgs. n. 285/1992, il quale dispone che “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione (…)”.
2.1. Un primo orientamento della Cassazione aveva affermato che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, Codice della Strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito (cfr.
Cass. civ. 18027/2018).
2.2. Tuttavia, occorre considerare che con un nuovo e diverso indirizzo interpretativo, la
Suprema Corte, con la sentenza del 01.02.2024 n. 3022, ha dato continuità a quanto già espresso dalla Corte stessa con la pronuncia n. 24012/2022, secondo cui il termine per la comunicazione dei dati del conducente non decorre dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, ma dalla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il
4 verbale relativo alla precedente infrazione. In sostanza, la Cassazione ha stabilito che, fino alla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, il destinatario dell'invito non è tenuto a fornire i dati richiesti. Nello specifico, la recente sentenza ha precisato che “È da dare pertanto continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 C.d.S. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.
d. s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”. Alla luce di quanto esposto è evidente che nessuna comunicazione poteva essere pretesa dal prima della definizione del CP_1 procedimento giudiziale riguardante i verbali delle infrazioni originarie avverso i quali l'appellata aveva proposto opposizione in data 28.07.2023.
2.3. In ogni caso, risulta documentalmente provato che medio tempore, con la sentenza 99/2024
(cfr. doc. 3), il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto il ricorso proposto avverso i verbali delle infrazioni originarie ex art. 142 Codice della Strada nn. X-5334, X-1856, X-2163, X-3831, X-
6256, X-14569 e dunque la sentenza di primo grado deve essere riformata anche in virtù del fatto che i verbali relativi alla mancata comunicazione dei dati del conducente all'organo di polizia non potrebbero sussistere in difetto di una preesistente condotta illecita, e dunque, di un verbale principale che nel caso di specie è stato giudizialmente annullato in data 03.05.2024.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello.
3. Le spese processuali, ex art. 92, comma 2, c.p.c., devono essere interamente compensate tra le parti per il doppio grado di giudizio, atteso il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore;
2. accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza n. 182/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo e pubblicata in data 23.07.2024, dichiarando nulli i verbali nn. H-2119 (Prot.
5 2330905); H-2131 (Prot. 2330917); H-2132 (Prot. 2330918) della Polizia Locale di CP_1
con per omessa comunicazione dei dati del conducente;
CP_1
3. compensa tra le parti le spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rovigo, in data 08.05.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
6
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 08.05.2025, alle ore 11:02, davanti al Giudice Sofia Gancitano, chiamata la causa civile n. 68/2025 R.G., è comparsa l'Avv. Nunzia Grimaldi in sostituzione dell'Avv.
AR MÌ per l'appellante; per l'appellato nessuno compare.
È presente altresì il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
L'Avv. Grimaldi chiede che venga dichiarata la contumacia del Controparte_1
, insiste per l'accoglimento dell'appello per i motivi ivi indicati e delle conclusioni
[...]
rassegnate. Chiede anche un breve termine per memorie conclusive.
Il Giudice non concede tale termine, posto che la causa era chiamata oggi per la discussione.
L'Avv. Grimaldi dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 11:08 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Successivamente, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Sofia Gancitano
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado d'appello al n.r.g. 68/2025 promossa da
(C.F. ) costituita in giudizio personalmente ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Badia Polesine (RO), Via
Carducci n. 73/5
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
sindaco pro tempore, con sede in Piazzale Guglielmo Marconi, 1
APPELLATO
Oggetto: appello – opposizione a ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione art. 126 bis, D.lgs. n. 285/1992, c.d. “Codice della Strada”).
Conclusioni delle parti: parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza del
08.05.2025; parte appellata, rimasta contumace, non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15.01.2025, AR MÌ ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 182/2024, pubblicata il 23.07.2024, con la quale il Giudice di Pace di
Rovigo aveva rigettato l'opposizione avente ad oggetto i verbali di accertamento nn. H-2119
(Prot. 2330905) conseguente al verbale n. X-2163 (Prot. 2302163); H-2131 (Prot. 2330917) conseguente al verbale n. X-6256 (Prot. 2306256); H-2132 (Prot. 2330918) conseguente al verbale n. X-14569 (Prot. 2314569) con i quali si contestava all'odierna appellata, proprietaria dell'autoveicolo MASERATI M156 1L4 5APD Targa GH315MF, l'omessa comunicazione all'organo di polizia dei dati del conducente al momento della commessa violazione, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di contestazione o notificazione del verbale di origine.
2 La ricorrente aveva dedotto dinanzi al primo Giudice che con sentenza n. 99/2024 resa nel procedimento 4859/2023 R.G. il Giudice di Pace di Rovigo aveva accolto il ricorso proposto avverso i verbali delle infrazioni originarie emessi per violazione dell'art. 142 co. 7 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) e che pertanto, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema
Corte, dovessero essere annullati anche i verbali conseguenti e le relative sanzioni accessorie.
Costituitosi in giudizio, il , sulla base della giurisprudenza Controparte_1 di segno contrario, aveva resistito all'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 182/2024 il Giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione, compensando tra le parti le spese processuali e ritenendo condivisibile il riferimento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il verbale di omessa comunicazione non costituirebbe una sanzione accessoria bensì una sanzione autonoma. Sul punto, in motivazione, aveva osservato che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
1.1. Avverso detta sentenza AR MÌ ha promosso appello, formulando richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ed esponendo, quale unico motivo di gravame, la carente ed erronea motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo Giudice non ha tenuto conto del mutato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla Pubblica Amministrazione debba considerarsi attinente ad un dovere di collaborazione di natura autonoma separatamente sanzionato.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente declaratoria di nullità dei verbali impugnati, nonché la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio.
Con decreto del 24.01.2025 il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza e ha fissato udienza per la comparizione delle parti e la discussione della causa.
All'udienza del 26.03.2025 il Giudice, rilevando che la notificazione dell'atto di appello era stata fatta, in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, e pertanto era affetta da nullità, ha ordinato la rinnovazione della notifica, differendo l'udienza al giorno 08.05.2025.
3 A seguito della rinnovazione della notifica, il è rimasto contumace;
parte appellante CP_1 ha discusso la causa oralmente, successivamente il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha dato lettura della sentenza.
2. L'appello è fondato e merita integrale accoglimento.
L'oggetto del gravame riguarda la erronea applicazione della normativa di riferimento da parte del Giudice di prime cure, che non ha tenuto in considerazione il mutato indirizzo giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 126 bis, comma 2, D. Lgs. n. 285/1992, il quale dispone che “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione (…)”.
2.1. Un primo orientamento della Cassazione aveva affermato che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, Codice della Strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito (cfr.
Cass. civ. 18027/2018).
2.2. Tuttavia, occorre considerare che con un nuovo e diverso indirizzo interpretativo, la
Suprema Corte, con la sentenza del 01.02.2024 n. 3022, ha dato continuità a quanto già espresso dalla Corte stessa con la pronuncia n. 24012/2022, secondo cui il termine per la comunicazione dei dati del conducente non decorre dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, ma dalla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il
4 verbale relativo alla precedente infrazione. In sostanza, la Cassazione ha stabilito che, fino alla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, il destinatario dell'invito non è tenuto a fornire i dati richiesti. Nello specifico, la recente sentenza ha precisato che “È da dare pertanto continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 C.d.S. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.
d. s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”. Alla luce di quanto esposto è evidente che nessuna comunicazione poteva essere pretesa dal prima della definizione del CP_1 procedimento giudiziale riguardante i verbali delle infrazioni originarie avverso i quali l'appellata aveva proposto opposizione in data 28.07.2023.
2.3. In ogni caso, risulta documentalmente provato che medio tempore, con la sentenza 99/2024
(cfr. doc. 3), il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto il ricorso proposto avverso i verbali delle infrazioni originarie ex art. 142 Codice della Strada nn. X-5334, X-1856, X-2163, X-3831, X-
6256, X-14569 e dunque la sentenza di primo grado deve essere riformata anche in virtù del fatto che i verbali relativi alla mancata comunicazione dei dati del conducente all'organo di polizia non potrebbero sussistere in difetto di una preesistente condotta illecita, e dunque, di un verbale principale che nel caso di specie è stato giudizialmente annullato in data 03.05.2024.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello.
3. Le spese processuali, ex art. 92, comma 2, c.p.c., devono essere interamente compensate tra le parti per il doppio grado di giudizio, atteso il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore;
2. accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza n. 182/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo e pubblicata in data 23.07.2024, dichiarando nulli i verbali nn. H-2119 (Prot.
5 2330905); H-2131 (Prot. 2330917); H-2132 (Prot. 2330918) della Polizia Locale di CP_1
con per omessa comunicazione dei dati del conducente;
CP_1
3. compensa tra le parti le spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rovigo, in data 08.05.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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