CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
Massime • 1
La mancata sottoscrizione dell'ordinanza del tribunale del riesame da parte del presidente del collegio e del giudice è causa di nullità relativa del provvedimento e, non incidendo sulla regolarità del giudizio, né determinando l'inesistenza della decisione, comporta la restituzione degli atti al tribunale affinché provveda nuovamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 33398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33398 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 33398 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SH CA avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 7 novembre 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 164) e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 74, 81, 91, 96 e 116), in quanto indagato per il delitto di associazione per delinquere dedita al narcotraffico, nonché per cinque episodi di acquisto di sostanza stupefacente a fini di spaccio. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SH CA, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 10, e 546, comma 3, cod. proc. pen. Il SH rileva come il provvedimento impugnato sia stato depositato in cancelleria privo della sottoscrizione sia del giudice estensore - da individuarsi, per quanto indicato in intestazione, in un giudice a latere, il cui nominativo è stato, poi, graficamente omesso nell'indicazione presente in calce - che del Presidente del Collegio. Per quanto specificato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, l'indicata mancanza di sottoscrizione determinerebbe la nullità relativa dell'atto impugnato, sanabile mediante la redazione di un nuovo documento. Non essendo avvenuto ciò, l'ordinanza del Tribunale del riesame non sarebbe venuta a giuridica esistenza, e quindi non sarebbe stata depositata nei previsti termini di legge. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura per intervenuta decorrenza del termine di fase, stante la dedotta contestazione a catena, in violazione di quanto disposto dagli artt. 297 e 303 cod. proc. pen. Avrebbe, in particolare, errato il Tribunale del riesame nel non accogliere, con motivazione contraddittoria e illogica, l'istanza di perdita di efficacia della misura cautelare per retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al 28 aprile 2021, data di esecuzione di un'altra ordinanza custodiale 2 nei suoi confronti emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina, e cioè dalla stessa autorità giudiziaria, per fatti indiziariamente commessi nello stesso contesto territoriale, del pari riguardanti violazioni in materia di stupefacenti. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento dell'ulteriore doglianza eccepita. 2. Ed infatti, alla stregua di quanto correttamente dedotto dal SH, l'ordinanza impugnata risulta depositata in cancelleria senza la sottoscrizione sia del giudice estensore che del Presidente del Collegio. Mentre il nome di quest'ultimo è stato, comunque, riportato in calce al provvedimento, sia pur senza l'apposizione grafica di alcuna sua firma, l'indicazione del nominativo dell'estensore è stata perfino omessa, potendosi procedere alla sua individuazione solo in ragione di quanto indicato in intestazione, identificandolo nella persona del giudice a latere dott.ssa Alessia Snnedile. 3. Orbene, le indicate omissioni determinano la nullità del provvedimento impugnato, tempestivamente dedotta dall'indagato attraverso la proposizione del ricorso per cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, esplicato come sia nulla l'ordinanza del Tribunale del riesame non sottoscritta dal Presidente del Collegio decidente, stante il disposto dell'art. 546 cod. proc. pen. - il quale prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore - applicabile anche alle ordinanze;
si tratta di nullità relativa che, tuttavia, non travolge tutti gli atti pregressi del procedimento ed è sanabile mediante rinnovazione della stesura dell'ordinanza dai componenti del collegio decidente sull'istanza di riesame (cfr. Sez. 5, n. 7094 del 29/10/2010, dep. 2011, Cassano, Rv. 249824-01). D'altro canto, la sentenza collegiale priva della sottoscrizione del giudice estensore - in difetto di qualsiasi elemento che consenta, come nel caso di specie, di ritenere che il Presidente potesse aver cumulato anche la figura di estensore o che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., l'estensore 3 fosse impedito alla sottoscrizione - determina una nullità relativa che, non incidendo né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice collegiale affinché provveda, nella fase successiva alla deliberazione, ad una nuova redazione della sentenza e al relativo deposito, con nuova decorrenza dei termini per l'impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 3386 del 17/11/2016, dep. 2017, P., Rv. 268806-01; la quale applica, sul punto, l'insegnamento di Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671-01, per la quale l'unico caso in cui il legislatore ammette una sottoscrizione monosoggettiva è quello in cui l'estensore sia impedito a sottoscrivere e sia fatta menzione di tale impedimento;
al di fuori di tale ipotesi, minutamente disciplinata dall'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., la sottoscrizione monosoggettiva deve ritenersi mancante perché incompleta e produce, pertanto, la nullità della sentenza). 3.1. L'indicata nullità, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta, come detto, l'annullamento della sentenza-documento (in questo caso dell'ordinanza-documento) e la restituzione degli atti al giudice, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione dell'ordinanza-documento che, sottoscritta dal Presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, cit.). Trattasi, insomma, non di una mera irregolarità, ma nemmeno di un caso di inesistenza del provvedimento o di nullità dell'intero procedimento. Ad avviso del Collegio, allora, la ravvisata situazione di nullità relativa, comportante il logico annullamento dell'ordinanza impugnata, non può essere considerata come integrativa di nessuno dei casi espressamente elencati dal testo dell'art. 620 cod. proc. pen., rispetto ai quali è normativamente previsto che il provvedimento di annullamento venga disposto senza rinvio. Conseguentemente, deve trovare applicazione la previsione dell'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., per la quale, «fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622», in ipotesi di annullamento di un'ordinanza, la Suprema Corte è tenuta a disporre che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata. D'altro canto, tale soluzione appare sistematicamente coerente con il dettato della novella del comma 5-bis dell'art. 311 cod. proc. pen., per la quale solo mediante la pronuncia di un annullamento con rinvio è consentito al giudice del riesame di potersi nuovamente pronunciare, nel previsto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, anche determinandosi, ove la decisione o il deposito dell'ordinanza non intervengano entro i prescritti termini, l'eventuale perdita di efficacia della misura cautelare. 4 4. Ne consegue, pertanto, la pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore
si tratta di nullità relativa che, tuttavia, non travolge tutti gli atti pregressi del procedimento ed è sanabile mediante rinnovazione della stesura dell'ordinanza dai componenti del collegio decidente sull'istanza di riesame (cfr. Sez. 5, n. 7094 del 29/10/2010, dep. 2011, Cassano, Rv. 249824-01). D'altro canto, la sentenza collegiale priva della sottoscrizione del giudice estensore - in difetto di qualsiasi elemento che consenta, come nel caso di specie, di ritenere che il Presidente potesse aver cumulato anche la figura di estensore o che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., l'estensore 3 fosse impedito alla sottoscrizione - determina una nullità relativa che, non incidendo né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice collegiale affinché provveda, nella fase successiva alla deliberazione, ad una nuova redazione della sentenza e al relativo deposito, con nuova decorrenza dei termini per l'impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 3386 del 17/11/2016, dep. 2017, P., Rv. 268806-01; la quale applica, sul punto, l'insegnamento di Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671-01, per la quale l'unico caso in cui il legislatore ammette una sottoscrizione monosoggettiva è quello in cui l'estensore sia impedito a sottoscrivere e sia fatta menzione di tale impedimento;
al di fuori di tale ipotesi, minutamente disciplinata dall'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., la sottoscrizione monosoggettiva deve ritenersi mancante perché incompleta e produce, pertanto, la nullità della sentenza). 3.1. L'indicata nullità, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta, come detto, l'annullamento della sentenza-documento (in questo caso dell'ordinanza-documento) e la restituzione degli atti al giudice, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione dell'ordinanza-documento che, sottoscritta dal Presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, cit.). Trattasi, insomma, non di una mera irregolarità, ma nemmeno di un caso di inesistenza del provvedimento o di nullità dell'intero procedimento. Ad avviso del Collegio, allora, la ravvisata situazione di nullità relativa, comportante il logico annullamento dell'ordinanza impugnata, non può essere considerata come integrativa di nessuno dei casi espressamente elencati dal testo dell'art. 620 cod. proc. pen., rispetto ai quali è normativamente previsto che il provvedimento di annullamento venga disposto senza rinvio. Conseguentemente, deve trovare applicazione la previsione dell'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., per la quale, «fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622», in ipotesi di annullamento di un'ordinanza, la Suprema Corte è tenuta a disporre che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata. D'altro canto, tale soluzione appare sistematicamente coerente con il dettato della novella del comma 5-bis dell'art. 311 cod. proc. pen., per la quale solo mediante la pronuncia di un annullamento con rinvio è consentito al giudice del riesame di potersi nuovamente pronunciare, nel previsto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, anche determinandosi, ove la decisione o il deposito dell'ordinanza non intervengano entro i prescritti termini, l'eventuale perdita di efficacia della misura cautelare. 4 4. Ne consegue, pertanto, la pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 5 luglio 2023 Il Consigliere estensore