Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00989/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2024, proposto da
EN PE, IC D'AN, AT IG, AN IE, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EN Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ministero Interno Dip P S Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art.6- bis D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa AR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 4 marzo 2024, i ricorrenti - ex dipendenti della Polizia di Stato collocati a riposo a domanda avendo compiuto il 55° anno di età e avendo prestato servizio per più di 35 anni – espongono di aver inviato all’INPS le istanze per il ricalcolo del TFS con il riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 6 bis del decreto – legge 21 settembre 1987, n. 387 e che l’INPS in data 2 febbraio2024 ha comunicato il proprio diniego.
I ricorrenti denunciano che illegittimamente l’INPS, nel corrispondere il trattamento di fine servizio, non ha riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio…” (comma 1); b) “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile…” (comma 2).
I ricorrenti chiedono pertanto la declaratoria del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute.
Si è costituito in giudizio l’INPS che ha eccepito l’intervenuta decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine di presentazione della domanda entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387; ha eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale, da computare a decorrere dalla cessazione dal servizio (31/10/2016), nei confronti del ricorrente EN PE; ha argomentato per l’infondatezza del ricorso, deducendo anche che l’interpretazione favorevole ai ricorrenti della norma in questione porterebbe alla incostituzionalità dell’art. 6-bis citato, per violazione degli articoli 3 e 81 della Costituzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale da computare a decorrere dalla cessazione dal servizio per i ricorrenti EN PE e AN IE posti in congedo il 1° novembre 2016 e ha argomentato per l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primis, vanno respinte le eccezioni di prescrizione formulate dall’INPS e dal Ministero dell’Interno, considerato che per ormai consolidata e condivisa giurisprudenza del Consiglio di Stato, la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non con quella di cessazione dal servizio (cfr. da ultimo Cons di Stato, sent. n. 9929 del 2025 con la giurisprudenza ivi citata; sent. n. 10559 del 2023; sent. n. 10524 del 2023; sent. n. 3914 del 2023).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto, secondo quanto ritenuto dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, oltretutto riformando anche sentenze di questa sezione, ha aderito alla tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 10353 e n. 10006 del 2023; cfr. anche Cons. di Stato, sentt. 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990).
Inoltre, con riferimento alla questione relativa agli effetti dell’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni diffusamente espresse, tra le altre, nella citata sentenza n. 2982 del 2023.
E pure le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS sono state affrontate e respinte dal Consiglio di Stato che, con sent. n. 3914 del 2023, ha osservato che “ l’estensione di sei scatti stipendiali in favore dell’appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine ” e che “… Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore ”; orientamento ribadito anche con sent. del Consiglio di Stato n. 10916 del 2023, secondo cui “ 14. In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. n. 387/1979 e art. 1191 del C.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.14.1. La giurisprudenza costituzionale ha al riguardo costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988, citate anche da parte appellante).15. Né la ricostruzione risulta in alcun modo inficiata dalla posizione espressa dall’ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, che peraltro, a fronte della evidente mancanza di copertura finanziaria per una spesa che, stante la pregressa (errata) interpretazione del quadro normativo non era stata preventivata, non può che ipotizzare un percorso normativo, che provveda anche a quantificare le somme necessarie e individuarne la possibile “copertura” ”.
Infine, si rileva che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8444 del 2024 ha altresì respinto l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza n. 2159 del 2024 di questo Tar che, adeguandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, aveva accolto il ricorso per il riconoscimento dei sei catti stipendiali. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio orientamento in materia anche con riferimento alla infondatezza della questione di costituzionalità e alla natura non decadenziale del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2.
Pertanto, alla luce della sopra citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla quale per ragioni di economia processuale si fa completo rinvio, il ricorso va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, oltre a interessi legali.
Le spese di giudizio, considerato che la richiesta del ricorrente è stata rigettata dall’INPS dopo che il Consiglio di Stato con numerose sentenze si era già espresso a favore del riconoscimento del beneficio in questione, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riconosce il diritto dei ricorrenti al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi legali.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AT | NT DE |
IL SEGRETARIO