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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/01/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2378/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Alessandra Aragno Consigliere dott.ssa Anna Ferrari Consigliere relatore ed estensore nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado di appello tra:
(C.F.: e Parte_1 P.IVA_1
P.IVA n. ) e (C.F. n. P.IVA_2 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Savino Genovese, C.F._1
elettivamente domiciliata in Rho (Mi), via Costantino, n. 5 presso lo studio dell'avv. Bruno Samueli
APPELLANTE contro
(codice fiscale e partita IVA ) con il Controparte_1 P.IVA_3
patrocinio degli avv.ti Paolo Bassilana, Nicola Barbaro e Alberto Conti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via San Senatore n.
10
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale di Monza, n. 1088/2021, pubblicata il 27/05/2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Parte appellante, In via preliminare, chiede la remissione in istruttoria del presente giudizio per una integrazione della ctu contabile per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione in appello. In via subordinata e nel merito, parte appellante: a) chiede il rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e dell'appello incidentale di controparte perchè infondato per tutte le ragioni che saranno indicate in conclusionale;
b) precisa le conclusioni come di seguito e chiede che il giudizio sia assunto in decisione previa concessione dei termini per deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 cpc. Tanto premesso, parte appellante, all'esito della detta integrazione istruttoria, ed in ogni caso a prescindere dalla stessa, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In accoglimento del PRIMO MOTIVO di appello si chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: 1.1 accertare e dichiarare l'omessa pattuizione, nei contratti del 01/07/2005 e del 28/09/2005 dei tassi di interesse ultralegali riferibili alla linea di credito per anticipi sbf come dimostrata dagli estratti conto del conto corrente n. 30193 a partire dal 28/09/2005 e fino al 29/11/2013 e, per l'effetto, 1.2 calcolare il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di giudizio alla data dell'ultimo estratto conto depositato (31/12/2018) in atti con l'applicazione dei tassi di interesse di sostituzione previsti dall'art. 117 c. 7° del tub con riferimento alle linee di credito prive della pattuizione dei tassi di interesse ultralegali e limitatamente al periodo di applicazione dei contratti privi della detta pattuizione. In accoglimento del SECONDO MOTIVO di appello, subordinato al mancato accoglimento del primo, si chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: 2.1 Accertare e dichiarare la omessa indicazione nel contratto del 28/09/2005 e nel documento di sintesi ivi contenuto del TAE e del TAEG/ISC con riferimento al fido per anticipi sbf contrattualizzato nel detto contratto anche se con riferimento al cc n. 10704 e, per l'effetto, 2.2 nella sola ipotesi nella quale il Giudice di Appello dovesse ritenere tale pattuizione contrattuale idonea a disciplinare la linea di credito per anticipi sbf
2 accordata invece sul conto oggetto di giudizio n. 30193, calcolare il saldo del rapporto con applicazione dei tassi di interesse ex art. 117 c. 7° del tub con riferimento al periodo di vigenza del contratto interessato dalla omessa indicazione e limitatamente alle linee di credito interessate dalla stessa. 3 In accoglimento del TERZO MOTIVO di appello, subordinato al mancato accoglimento del primo e del secondo, si chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: 3.1 Accertare a dichiarare che con riferimento al periodo intercorrente tra l'inizio documentato del rapporto ed il 31/12/2013, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi del correntista derivanti dal fido sbf accordato nel contratto del 28/09/2005 con riferimento al conto n. 10704, è avvenuta al tasso previsto per il fido per elasticità di cassa e, per l'effetto, 3.2 nella sola ipotesi nella quale il Giudice di Appello dovesse ritenere tale pattuizione contrattuale idonea a disciplinare la linea di credito per anticipi sbf accordata invece sul conto oggetto di giudizio n. 30193, accertare e dichiarare la errata indicazione in contratto del tasso previsto per le operazioni di anticipo sbf e, per l'effetto, 3.3 calcolare il saldo del rapporto con applicazione dei tassi di interesse ex art. 117 c. 7° del tub fino alla data del 31/12/2013. 4 In accoglimento del MOTIVO di appello si chiede CP_2
l'accoglimento delle segu LUSIONI: 4.1 Accertare a dichiarare la natura usuraria della pattuizione dei tassi di interesse ultralegali contenuta nei contratti di concessione di fido in narrativa indicati e, per l'effetto,
4.2 calcolare il saldo del rapporti di conto corrente oggetto di giudizio alla data dell'ultimo estratto conto depositato (31/12/2018) in atti senza alcun onere in applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815 c. 2° del c.c. con riferimento alle linee di credito attinte dalla pattuizione in usura e limitatamente al periodo di applicazione dei contratti contenenti la detta pattuizione. In accoglimento del QUINTO MOTIVO di appello si chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI:
5.1 Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 118 del tub derivante dalla variazione dei tassi di interesse pattuiti nel contratto del 28/09/2005 per la linea di credito per anticipi sbf (ove ritenuti applicabili al cc oggetto di giudizio) verificatasi nel corso del rapporto di conto corrente e fino al contratto del 26/11/2013 sia per l'assenza della formale comunicazione imposta dalla norma di riferimento che per l'assenza del giustificato motivo sia oggettivo che soggettivo e, per l'effetto, 5.2 Accertare e dichiarare la invalidità delle contestate variazione dei tassi applicati alla linea di credito per anticipi sbf in essere sul conto corrente oggetto di giudizio dal 28/09/2005 fino al 26/11/2013 calcolando i saldi del rapporto con riferimento al detto lasso di tempo con applicazione dei tassi di interesse di sostituzione ex art. 117 c. 7° del tub o, in subordine, del tasso di interesse pattuito nel contratto del 28/09/2005 (ove ritenuto applicabile).
3 In accoglimento anche di uno soltanto dei motivi di appello indicati in narrativa si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 6 accertare e dichiarare il saldo del rapporto alla data dell'ultimo estratto conto in atti e 7 condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di appello con distrazione delle stesse in favore dello scrivente procuratore anticipatario. Per l'appellata e appellante incidentale IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni di cui in narrativa, respingere l'appello proposto da
[...]
e da in quanto Parte_1 Parte_1
IN VIA INCIDENTALE:
1. IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: riformare la sentenza n. 1088 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 27 maggio 2021, sezione prima civile, Giudice Dr. Mirko Buratti accertando e dichiarando l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità delle domande avanzate da e Parte_1 da essendo riferite ad un conto corrente aperto al Parte_1 mo ione del giudizio;
2. IN ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE E SUBORDINATAMENTE AL MANCATO ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE: riformare la sentenza n. 1088 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 27 maggio 2021, sezione prima civile, Giudice Dr. Mirko Buratti accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione dell'azione di restituzione esercitata dall'attrice, con riferimento a tutte le somme da questa richieste e riferite ad un tempo antecedente i 10 anni precedenti alla notifica dell'atto di citazione secondo i criteri indicati al paragrafo 8.2. della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di o di Controparte_3 qualunque ulteriore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
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3. IN ACCOGLIMENTO DEL TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: riformare la sentenza n. 1088 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 27 maggio 2021, sezione prima civile, Giudice Dr. Mirko Buratti accertando e dichiarando l'inammissibilità della seconda memoria 183, comma 6, c.p.c. depositata da unitamente ai documenti ivi allegati in Pt_1 quanto irrituali con conseguen zione dal fascicolo di causa;
4. IN ACCOGLIMENTO DEL QUARTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: riformare la sentenza n. 1088 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 27 maggio 2021, sezione prima civile, Giudice Dr. Mirko Buratti modificando il saldo finale di conto corrente in euro (-) 298.362,02. IN OGNI CASO: (i) respingere le istanze istruttorie dell'appellante; (ii) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado.
1.1 Parte attrice Parte_1 CP_4 Parte_1
con atto di citazione datato 10 aprile 2018 deduceva:
[...]
- di aver intrattenuto un rapporto contrattuale di conto corrente con
[...]
– ancora aperto al momento dell'instaurazione del procedimento1 CP_1
– identificato con il n. 30193 sul quale operava un'apertura di credito in conto corrente a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società ; Pt_1
- che la aveva violato gli articoli 1283 c.c. e 120 TUB per l'illegittima CP_5
capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione a partire dal gennaio 2014 ed aveva illegittimamente applicato la commissione di massimo scoperto relativamente agli anni 2005 e 2009;
- che la aveva violato l'art. 644 c.p. e la legge 108/1996 in ragione CP_5
dell'annotazione sul conto corrente n. 30193 di interessi ed oneri usurari.
A fronte delle violazioni descritte, l'attrice chiedeva di accertare:
- l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della correntista dal 31/12/2013 in poi;
- l'illegittimo addebito delle c.m.s.
- l'illegittimo addebito di interessi e competenze usurari per n. 4 trimestri a partire dal 2012;
- il saldo del conto corrente “dalla relativa apertura sino alla relativa chiusura ovvero dal primo sino all'ultimo estratto conto in atti” (pag. 20 e 21 atto di citazione).
L'attrice concludeva chiedendo la conseguente condanna della alla CP_5
restituzione di quanto indebitamente versato. 1.2 Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 12 settembre 2018, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto.
In particolare, all'udienza del 4 ottobre 2018, la chiedeva la declaratoria CP_5
di nullità dell'atto di citazione “per indeterminatezza dei contenuti ed assenza dei documenti a supporto, in violazione del diritto di difesa” in quanto l'attrice aveva depositato l'atto di citazione senza allegare alcun documento. Inoltre, la CP_5
eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda rispetto agli asseriti indebiti verificatisi oltre i 10 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.
Il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
e con la Parte_1 Parte_1
seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. produceva nuovi documenti e articolava ulteriormente la domanda attorea con riguardo all'ulteriore conto corrente n. 10704.
La con la terza memoria 183, comma 6, c.p.c., contestava CP_5
l'ammissibilità della produzione documentale e delle domande attoree come determinate nella seconda memoria depositata da controparte.
Il Giudice dava ingresso alla fase istruttoria ammettendo consulenza tecnico contabile inerente il conto corrente n. 30193 disponendo che il CTU: “
1. indichi quanto sia l'ammontare degli interessi passivi contrattualmente previsti e addebitati trimestralmente sul conto corrente dall'inizio del rapporto (dal primo estratto disponibile) sino al giorno della chiusura ovvero alla data della perizia, se ancora in corso;
2. sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione, così pure a partire dal 2014, fatta salva l'espressa pattuizione dal 2016;
3. successivamente alla data del 1.7.2000, conteggi, sul saldo capitale rideterminato all'esito delle operazioni indicate nel presente quesito, la capitalizzazione degli interessi passivi con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca;
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4. provveda, altresì, a scorporare le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e non ne tenga conto per le verifiche di cui appresso, verificando la legittima pattuizione ed applicazione delle nuove commissioni stabilite successivamente al 2009;
5. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso convenzionale ed, in mancanza: a) il tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92 – entrata in vigore
L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338). b) per il periodo successivo, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92 –ex art.11 preleggi e art.161 n.6 TUB) e, successivamente, a quello dei 12 mesi precedenti ogni singola chiusura trimestrale (o annuale);
6. ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori
a) al tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92) b) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) e, successivamente, a quello dei 12 mesi precedenti ogni singola chiusura trimestrale (o annuale);
7. verifichi se, con decorrenza dal 1.04.1997 ovvero dalla prima rilevazione dei tassi soglia di cui alla l. 108/96, e secondo i criteri dettati dalle istruzioni della vigenti Org_1
pro tempore per le rilevazioni periodiche e, in alternativa, secondo la formula del TAEG ( o
ISC) includendo nella stessa commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riconducibili all'erogazione del finanziamento, vi sia stato superamento del ridetto tasso soglia al momento della pattuizione, con riferimento a ciascun contratto, ovvero per i periodi successivi (solo in caso di nuove pattuizioni riconducibili al jus variandi), quantificandolo;
calcoli il tasso concretamente applicato;
8. nel caso in cui vi sia stato superamento del tasso soglia al momento delle singole pattuizioni, provveda ad espungere tutti gli interessi, competenze bancarie e oneri vari, mentre ove il superamento sia l'effetto del fisiologico evolvere del rapporto e dell'oscillazione dei tassi, riconduca gli interessi entro il limite;
7
9. all'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di chiusura (o alla data della perizia, se il conto è ancora aperto) e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla ”. CP_5
In data 18 giugno 2020, la depositava “istanza di rimessione in termini per il CP_5
deposito delle osservazioni alla CTU”, istanza che veniva rigettata dal Tribunale con la seguente motivazione: “il mancato deposito è dipeso da fatto esclusivamente imputabile al CTP”.
1.3 Con sentenza n. 1088/2021, pubblicata il 27 maggio 2021, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte attrice avverso il CP_1
Tribunale così decideva: “1) disattesa ogni altra domanda, determina il nuovo saldo del conto corrente n. 30193 alla data del 31 dicembre 2018 in misura di € 258.749,19 a debito di Parte_1
2) condanna a ricostituire la provvista sul suddetto conto corrente per Controparte_1
l'importo di € 39.098,26 in favore della Società correntista, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2019 al saldo;
3) condanna a rimborsare alle parti attrici le spese di lite che liquida in Controparte_1
complessivi € 8.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di CP_1
[...]
5) con sentenza esecutiva”.
A tale decisione il Tribunale di Monza addiveniva percorrendo il seguente iter motivazionale.
Preliminarmente, il giudice di prime cure reputava inammissibili, per tardività, le domande attoree formulate per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.2. Secondo il Tribunale, si era verificato un inammissibile ampliamento dell'oggetto della controversia (Cass. n. 9395/2011), trattandosi di allegazioni in fatto nuove con corrispondenti nuovi motivi di nullità.
Ancora preliminarmente, sulla prescrizione eccepita dalla il giudice CP_5
rilevava che la relazione di consulenza ha “evidenziato l'esistenza di partite solutorie che hanno pagato la somma di € 162,26 di competenze la cui ripetibilità è risultata prescritta”.
Nel merito, il Tribunale sulla domanda inerente la capitalizzazione degli interessi passivi così statuiva: “il consulente tecnico d'ufficio, di conseguenza, come richiesto nel quesito, ha provveduto a rettificare i saldi di conto corrente, espungendo gli interessi maturati nelle annualità dal 2014 e sino alla prima pattuizione riscontrata in atti del 12.04.2017, data dopo la quale la capitalizzazione è stata portata ad annuale come concordato”.
Sulla c.m.s., il giudice di prime cure evidenziava che la commissione di massimo scoperto non era prevista nelle condizioni economiche e contrattuali fino al 2006. Pertanto, dal saldo finale di conto corrente -in adesione alle risultanze della consulenza tecnico contabile svolta- il Tribunale espungeva la somma di euro 2.047,18 a titolo di indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto.
Sugli interessi e competenze usurari, il Tribunale rigettava la domanda attorea precisando che: “il superamento dei limiti del tasso soglia antiusura va riguardato, dunque, con riferimento al momento genetico del singolo rapporto bancario e deve essere specificamente denunciato” e, nel caso di specie, l'attrice “si è sottratta persino all'onere minimo di allegazione del fatto che gli interessi pattuiti al momento della conclusione delle singole tipologie contrattuali superassero il tasso soglia in quel momento vigente”.
Quanto al saldo ricalcolato, il giudice -in linea con le risultanze della consulenza tecnico contabile- statuiva che “alla data della chiusura
- della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'inizio del rapporto (1° settembre
2005, sino al 31 dicembre 2013);
- dell'applicazione di tassi usurari “in alcuni dei contratti oggetto del giudizio”.
9 dell'elaborazione del saldo (31 dicembre 2018), il saldo ricalcolato individua un importo a debito della correntista di € 258.749,19 a fronte del saldo finale evidenziato dalla di CP_5
€ 297.847,46, sempre a debito. La differenza da riconoscere a favore di
[...]
ammonta ad € 39.098,26” (cfr. sentenza Parte_1
impugnata).
2. Il giudizio di appello.
Controparte_6 Parte_1
hanno affidato l'appello a cinque motivi.
Con il primo, secondo e terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta tardiva la domanda di nullità per mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo
(T.A.E.) e la domanda di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'inizio del rapporto (il primo settembre 2005, sino al 31 dicembre
2013). Secondo l'appellante, il Tribunale ha errato nel ritenere tali domande tardive per essere state proposte solo con il deposito della seconda memoria
183, 6° comma, c.p.c. e non sarebbe maturata alcuna preclusione al riguardo.
2.2 Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda relativa all'applicazione di tassi usurari.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha errato nel ritenere tardiva la domanda in quanto formulata soltanto con la seconda memoria istruttoria di cui all'articolo 183, comma 6, c.c.
2.3 Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha premesso che “questo motivo di appello contiene una domanda mai avanzata in primo grado e quindi non esiste uno specifico capo della sentenza da impugnare sul punto” (cfr. pag. 46 citazione in appello). L'appellante ha lamentato un indebito esercizio dello ius variandi da parte della in punto tassi di interesse applicati. In via istruttoria, CP_5
l'appellante ha chiesto di integrare la consulenza tecnico contabile.
2.4 La si è costituita nel grado. CP_5
10 Preliminarmente, l'appellata ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348bis c.p.c., eccezione non riproposta con la precisazione delle conclusioni;
nel merito ha chiesto la reiezione del gravame.
2.5 Parte appellata, inoltre, ha spiegato appello incidentale per i seguenti motivi.
2.6 Con il primo motivo di appello incidentale, la ha lamentato che la CP_5
sentenza di primo grado non ha statuito alcunché sull'eccezione preliminare di improcedibilità per essere la domanda attrice riferita ad un conto corrente aperto al momento dell'instaurazione del giudizio (il conto corrente è stato estinto solo in corso di causa).
2.7 Con il secondo motivo di appello incidentale, la ha censurato la CP_5
sentenza del Tribunale nel capo in cui ha statuito sull'eccezione di prescrizione da essa spiegata. Secondo l'Istituto di credito, il Tribunale se pur ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla -tanto che sono state CP_5
dichiarate prescritte alcune rimesse per la somma di euro 162,26- tuttavia non ha ritenuto che l'Istituto di credito abbia assolto all'onere probatorio di specificare le rimesse ritenute prescritte.
2.8 Con il terzo motivo di appello incidentale, la ha lamentato che il CP_5
Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda tesa ad espungere dal fascicolo di primo grado la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. in quanto corredata dalla produzione di documenti che sarebbe inammissibile in quanto tardiva.
2.9 Con in quarto motivo di appello incidentale, l' rileva un Controparte_7
errore nella consulenza tecnico contabile svolta quanto al “saldo finale evidenziato dalla pari ad euro 297.847,46 a debito della correntista. CP_5
Secondo l'appellante incidentale, il CTU è incorso in un “errore di lettura” degli estratti conto prodotti in giudizio e ha chiesto che il saldo di riferimento non sia quello indicato nella sentenza di primo grado (euro - 297.847,46), bensì euro -298.362,02.
11 2.10 La causa è stata chiamata per l'udienza di trattazione il 19 gennaio 2022 e rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 giugno 2023, celebrata mediante deposito telematico di note scritte delle parti;
decorsi i termini per gli scritti difensivi finali, è stata decisa alla camera di consiglio del 2 novembre 2023.
Motivi della decisione
3. La decisione della Corte di Appello di Milano.
3.1 Osserva preliminarmente la Corte che deve intendersi rinunciata, in quanto non riproposta con la precisazione delle conclusioni, l'eccezione di inammissibilità dell'appello di cui all'art. 348bis c.p.c spiegata dalla Banca appellata.
3.2 L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Sui motivi di appello principale.
4.1 Il quinto motivo di appello principale.
E' logicamente prioritario l'esame del quinto motivo di appello.
Osserva la Corte che l'appellante ha evidenziato che questo motivo di appello inerisce una domanda3 mai avanzata in primo grado e, corrispondentemente, non vi è un capo della sentenza cui va riferito;
l'appellante insta anche per un approfondimento istruttorio sul punto.
La doglianza, per stessa ammissione dell'appellante, è nuova e, dunque, inammissibile ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. che vieta domande nuove nel giudizio di appello.
Per l'effetto, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria tramite integrazione della consulenza tecnico contabile.
4.2 Il primo, secondo, terzo e quarto motivo di appello principale, essendo intrinsecamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Le censure non meritano accoglimento. 3In tema di ius variandi. 12 In tesi dell'appellante principale, il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardive le domande attoree come rimodulate nella seconda memoria ai sensi dell'articolo 183, comma 6, c.p.c., domande tutt relative al conto corrente n.
10704.
Sul punto, la difesa della sostiene trattarsi di una (inammissibile) mutatio CP_5
libelli, mentre la difesa dell'appellante principale assume che si verta in un'ipotesi (ammissibile) di emendatio libelli.
Osserva la Corte che costituisce circostanza pacifica che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attrice ha determinato l'oggetto del giudizio lamentando l'illegittima applicazione con riferimento al solo conto corrente n. 30193:
- della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per la correntista successivamente al 2014,
- della commissione di massimo scoperto;
- di interessi e competenze usurari per n. 4 trimestri a partire dal 2012 (usura sopravvenuta), chiedendo la condanna della convenuta al pagamento CP_5
dell'indebito come determinato all'esito del saldo ricalcolato.
Circostanza altrettanto pacifica è che siano state dedotte per la prima volta non in citazione, ma nella seconda memoria depositata dall'attrice ex art. 183 comma 6 c.p.c. le seguenti ulteriori domande di declaratoria di nullità afferenti il conto corrente n. 10704:
- della pattuizione di interessi ultralegali stante la mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.);
- della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'inizio del rapporto (1° settembre 2005, sino al 31 dicembre 2013);
- dell'applicazione di tassi usurari “in alcuni dei contratti oggetto del giudizio”.
13 4.2.1 Si premette che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d'ufficio4.
Ancora preliminarmente, si evidenzia che la Suprema Corte ha altresì chiarito che con l'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha l'onere, a pena di nullità della citazione, di allegare i fatti5 e gli elementi di diritto a fondamento della domanda;
tale esposizione consiste nell'affermazione dei fatti costitutivi e lesivi a fondamento della stessa.
Osserva la Corte che tale onere non è stato assolto dalla parte attrice società
. Pt_1
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha allegato circostanze in fatto inerenti esclusivamente il conto corrente n. 30193; soltanto con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ha allegato in fatto di aver acceso altresì il conto corrente n. 10704 rispetto al quale ha lamentato l'applicazione di interessi anatocistici ed interessi usurari.
Orbene, dall'analisi dell'atto di citazione in primo grado -ove non vi è traccia del conto corrente n. 10704 e della relativa domanda di nullità per mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.), per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'inizio del rapporto dal
1° settembre 2005, sino al 31 dicembre 2013 e per l'applicazione di tassi usurari “in alcuni dei contratti oggetto del giudizio”- rispetto al contenuto della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., emerge che in tale ultimo atto ricorre un'allegazione nuova in fatto cui corrisponde nuova causa petendi non prima specificata.
Di tal che, ne risulta compromesso il diritto di difesa della convenuta in CP_5
primo grado, dal momento che essa non ha potuto prendere posizione, sin dai primi atti difensivi, anche su tali allegazioni in fatto. Alcun rilievo officioso può, dunque, sanare il mancato assolvimento dell'onere di allegazione in fatto da parte dell'attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio avuto riguardo al conto corrente n. 10704: l'allegazione in fatto relativa a tale conto corrente è, pertanto, tardiva come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
4.2.2 Pur apparendo assorbenti i superiori rilievi, osserva altresì la Corte che la domanda in punto tassi usurari è anche affetta da palese indeterminatezza.
La società si è, infatti, limitata ad evidenziare di aver eccepito “la Pt_1
natura usuraia delle pattuizioni contenute in alcuni dei contratti oggetto di giudizio”6.
4.2.3 In definitiva, le censure di cui ai motivi primo, secondo, terzo e quarto dell'appello principale sono destituite di fondamento.
4.3 In conclusione, l'appello principale va integralmente respinto.
5. Sui motivi di appello incidentale.
5.1 Il primo motivo di appello incidentale concerne la mancata pronuncia sull'eccezione preliminare di improcedibilità dell'atto di citazione in quanto la domanda di condanna riguarda un conto corrente ancora aperto al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado.
La censura non merita accoglimento.
In vero, è pacifico che nel corso del giudizio il conto corrente per cui è causa si sia estinto: ciò ha pienamente consentito il ricalcolo del saldo di conto corrente alla data del 31 dicembre 2018 come da domanda.
5.2 Il secondo motivo di appello incidentale concerne la spiegata eccezione di prescrizione formulata dalla quest'ultima ha lamentato che il giudice CP_5
di prime cure ha ritenuto che l' di credito non abbia assolto all'onere CP_7
della prova su essa aggravante.
Secondo l'orientamento di legittimità consolidatosi in materia “L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme 6 Cfr. pag. 3 appello. 15 indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.” (cfr. Cass. SS. UU. n.15895/2019). L'assunto della appellante CP_5
incidentale è, dunque, fondato.
Purtuttavia, nel caso di specie7, risulta priva di rilievo la pretesa di parte appellante di procedere al ricalcolo delle rimesse solutorie atteso che l'eccezione di prescrizione è stata ritenuta fondata dal giudice di prime cure che, aderendo pienamente sul punto alle risultanze della consulenza tecnico contabile svolta, ha espunto le rimesse ritenute prescritte per un totale di euro
162,26.
5.3 L'appellante incidentale lamenta con il terzo motivo che il Tribunale avrebbe dovuto espungere dal fascicolo i documenti prodotti dall'attore a corredo della memoria di cui all'articolo 183 comma 6, numero 2 c.p.c.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Basti richiamare al riguardo pacifica giurisprudenza di legittimità che ha puntualizzato che il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. segna il limite entro il quale la produzione documentale non è tardiva (V. Cass.
n. 35167/2021). Termine nella fattispecie osservato.
5.4 Con il quarto motivo di appello incidentale l' si duole Controparte_7
di un errore in cui è incorso il consulente tecnico d'ufficio nella determinazione del saldo finale evidenziato dalla il consulente avrebbe CP_5
effettuato un mero errore di lettura degli estratti conto prodotti in giudizio.
Osserva la Corte che la doglianza è tardiva e che avrebbe dovuto essere sollevata nel termine per le osservazioni alla consulenza tecnico contabile.
Da ciò deriva il necessario rigetto del motivo d'appello in questione.
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6. Conclusione.
La Corte d'appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra, respinge l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
7. Spese.
Con riguardo alle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza, si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater DPR numero 115/02, per il versamento sia da parte dell'appellante principale, che incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1 bis DPR numero 11/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello Controparte_6
incidentale proposto da ogni altra domanda ed eccezione Controparte_1
assorbita e/o disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 1088/2021, pubblicata il 27 maggio 2021;
II. compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
III. dà atto che per effetto della presente decisione sussistono in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale i presupposti per l'ulteriore pagamento di cui all'art. 1, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 2 novembre 2023.
17 Il Consigliere relatore
ANNA FERRARI
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Il Presidente
CARLA ROMANA RAINERI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estinto in corso di causa in data 19.7.2019.
5 2 In dettaglio, la domanda di accertamento della nullità con riguardo al conto corrente
10704:
- della pattuizione di interessi ultralegali stante la mancata indicazione del Tasso Annuo
Effettivo (T.A.E.);
8 4 Cfr. Cass. n. 23278/2017. 5 Allegazione dei fatti imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c. (cfr. ex plurimis Cass. n. 7115/2013).
14 7 Così come in precedenti analoghi: cfr. Appello Milano, sentenza n. 400/2023 pubbl. il
06/02/2023, rel. est. Carla R. Raineri.