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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/05/2024, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
7528/2021 in data 02/12/2021 promossa da
- (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SALVALAGGIO CATIA attrice opponente
contro
- (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE
convenuto opposto
***
avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/02/2023, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI Per parte opponente:
“Ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta.
Accertato che ha commesso un gravissimo atto CP_1
illecito nei confronti dell'opponente, riconducibile alla
fattispecie di violenza sessuale aggravata di cui all'art.
609 bis, secondo comma, c.p., e accertato altresì che ciò
facendo ha cagionato un grave danno non patrimoniale alla
sig.ra , che può essere liquidato in via equitativa Pt_1
ex artt. 2056 e 1226 c.c. nella somma di almeno € 45.000,00
o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre rivalutazione e interessi legali e compensativi ex
artt. 1224 e 1282 c.c. e oltre alle spese della consulenza
tossicologica, pari ad € 974,00, dichiarare inefficace o
nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e
in ogni caso respingere la richiesta di restituzione
formulata da in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto.
In via riconvenzionale:
In ogni caso condannare a risarcire alla sig.ra CP_1
tutti i danni non patrimoniali da questa Parte_1
patiti in conseguenza del grave fatto illecito dal primo
commesso ai suoi danni, quantificati in via equitativa ex
artt. 2056 e 1226 c.c. nella misura di almeno € 45.000,00 o
nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione e interessi legali e compensativi ex artt.
Pag. 2 di 10 tossicologica, pari ad € 974,00, autorizzando l'attrice a
trattenere quanto già ricevuto a titolo di provvisionale.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui dovesse
essere accolta anche solo in parte la pretesa del Sig.
autorizzare la Sig.ra a Parte_2 Parte_1
compensare la somma che risulterà a lei dovuta a titolo di
risarcimento danni con quanto risulterà in ipotesi dovuto a
ovvero a ridurre corrispettivamente le somme da CP_1
questi pretese a titolo di ripetizione di quanto versato in
favore della sig.ra Parte_1
Spese, competenze ed onorari di lite interamente rifusi”
Per parte opposta:
“Previa concessione della provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo opposto, si chiede che la opposizione
sia respinta. Si chiede che ogni domanda proposta da
sia respinta, e che sia dichiarato che la Parte_1
stessa sia tenuta alla restituzione della somma di €
30.000,00 oltre interessi in favore di CP_1
Con vittoria di spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto con il Parte_1
quale il Tribunale di Treviso le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 30.000 in favore di a CP_1
restituzione di quanto versatole dal a titolo di CP_1
Pag. 3 di 10 provvisionale disposta dal giudice penale;
la provvisionale era stata disposta in favore della signora quale Pt_1
parte civile, dalla sentenza di condanna del per il CP_1
delitto di violenza sessuale commesso a San Vendemiano il
26/6/2014; provvisionale che andava restituita perché la sentenza era stata annullata dalla Cassazione (per la descrizione del fatto contestato al si veda CP_1
l'imputazione nel doc. 5 allegato alla citazione).
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del al pagamento di almeno 45.000 euro a CP_1
titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della violenza sessuale subita, evidenziando come la sentenza di condanna penale fosse stata annullata per mancanza della querela.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi l'opposizione e ogni domanda dell'opponente,
previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo: il titolo giudiziale in forza del quale il aveva pagato i 30.000 euro alla signora era CP_1 Pt_1
stato annullato;
dunque si trattava di un pagamento indebito che andava restituito;
egli non aveva commesso la lamentata violenza sessuale e non c'era quindi danno da risarcire.
Il giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Pag. 4 di 10 La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova testimoniale;
veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
[...]
pagò i 30.000 euro quale risarcimento dei danni CP_1
patiti dalla signora a causa della violenza sessuale Pt_1
subita a San Vendemiano il 24/6/2014.
All'epoca del decreto ingiuntivo effettivamente il CP_1
non era debitore di nulla, perché il titolo giudiziale in forza del quale era avvenuto il pagamento dei 30.000 euro era stato annullato e non v'era altra statuizione che ne avesse accertato la responsabilità e lo avesse condannato a risarcire il danno;
dunque egli aveva diritto alla restituzione di quanto pagato.
Ciò non toglie che nel presente procedimento debba essere comunque valutata la pretesa risarcitoria avanzata dalla signora , considerato che l'annullamento della Pt_1
sentenza di condanna, con relativa provvisionale, è
motivato dalla mancanza di tempestiva querela di parte
(doc. 21 di parte opponente).
La domanda risarcitoria avanzata dalla signora è Pt_1
fondata sugli artt 185 c.p.- 2059 c.c.; occorre allora accertare, sulla base della documentazione depositata in giudizio e della prova testimoniale assunta, se sussistano gli estremi del reato lamentato dalla signora Pt_1
Pag. 5 di 10 L'illecito commesso dal sig. risulta nel presente CP_1
giudizio sufficientemente provato.
Innanzitutto vanno valorizzate, perché utilizzabili quali prove atipiche, le sentenza penali che hanno esaminato il merito, i relativi verbali di udienza, i verbali di sit.
Sulla base degli atti penali, e considerato quanto emerso dall'istruttoria orale svolta nel presente giudizio, si può
affermare con certezza che vi sia stato il rapporto sessuale in discussione;
che la signora la sera del Pt_1
fatto avesse esagerato nel bere, tanto da cadere all'interno del locale e da vomitare;
che la signora Org_1
tanto si sentiva male da chiedere al di Pt_1 CP_1
portarla all'ospedale; che invece lui la portò in pizzeria:
un tanto è stato confermato dallo stesso al GIP CP_1
all'udienza del 13/2/2017 (doc. 10 di parte attrice).
E' inverosimile la versione del , secondo cui nello CP_1
spogliatoio della pizzeria (dove lui, come detto , la aveva portata di sua iniziativa per metterla sotto la doccia;
comportamento inspiegabile se non con l'intento di abusare della ragazza) sarebbe stata lei a prendere consapevole iniziativa del rapporto sessuale: la in realtà Pt_1
neppure stava in piedi da quanto aveva bevuto e stava così
male che aveva chiesto di essere portata all'ospedale.
Altro aspetto inverosimile del racconto del , poi, è CP_1
che la abbia flirtato con lui per due anni senza che Pt_1
Pag. 6 di 10 vi siano stati rapporti sessuali completi tra i due (così
ha sostanzialmente dichiarato in sede penale)per poi decidere di avere un rapporto completo nello spogliatoio della pizzeria in stato di ubriachezza.
E' invece credibile la ricostruzione dei fatti prospettata dalla nonostante lei stesse male e volesse andare Pt_1
in ospedale, lui la condusse di sua iniziativa alla pizzeria per spogliarla, metterla sotto la doccia ,
denudarsi a sua volta e consumare un rapporto sessuale con la incapace di prestare consenso e di difendersi Pt_1
perché in stato di semi incoscienza perfettamente percepibile, e anzi nota, al . CP_1
La perizia tossicologica allegata alla citazione quale doc.
4 conferma l'ubriachezza della : il tasso alcolemico Pt_1
al momento del fatto era compreso tra i 2.45 e i 2.65 g/l,
per arrivare anche ai 3.00 nelle ore precedenti, livello
“che può essere associato ad una situazione di sedazione
molto profonda, di torpore" .
Il limite di tale stima è di essere fondata su quanto riferito dalla;
ma il racconto della sulla Pt_1 Pt_1
sua condizione di pesante ubriachezza (oltre ad essere in linea con la descrizione del comportamento della Pt_1
offerta al GIP dallo stesso ) è suffragato dalla CP_1
testimonianza resa dalla di lei sorella nel presente giudizio.
Pag. 7 di 10 La teste ha confermato lo stato di Testimone_1
malessere della sorella: quando rientrò a casa, la sorella
“stava male e barcollava e diceva di avere bevuto;
si è
subito messa a letto perché stava veramente male”; e poi:
“mia sorella verso le 12 stava ancora male, si vedeva che
aveva postumi della bevuta”.
La teste ha anche riferito il racconto allora fattole dalla sorella circa l'accaduto, racconto che coincide con quanto poi denunciato;
e ha riferito dei “lividi sul corpo, sulle
gambe, su un gomito;
e aveva segni anche sulle parti
intime”.
La non denunciò subito l'accaduto; ne parlò alla Pt_1
sorella e si rivolse poi al centro antiviolenza (v deposizione della psicoterapeuta e allo Tes_2
psicoterapeuta presso l'Università di Ferrara che lei frequentava (v deposizione del teste;
chiese Testimone_3
aiuto all'ex compagno di università e poi sovrintendente di polizia (anch'egli ha deposto nel Persona_1
presente giudizio); si vedano anche i verbali di sit rese da tali soggetti in sede di indagini preliminari.
Va aggiunta un'ulteriore considerazione. Non emerge alcuna ragione , né il convenuto offre alcun utile spunto al riguardo, per la quale la , dipendente del con Pt_1 CP_1
il quale- anche se alle volte infastidita dalle indesiderate avances- andava sostanzialmente d'accordo,
Pag. 8 di 10 debba avere inventato la storia dell'abuso rischiando la calunnia e dovendo affrontare la faticosa vicenda giudiziaria.
Il quadro che emerge è quello di una ragazza spaventata che non ha il coraggio di reagire immediatamente con una denuncia o di affrontare personalmente il , suo CP_1
datore di lavoro;
che prova vergogna e senso di colpa e teme di non essere creduta;
il che non ne compromette certo la credibilità.
Il danno consistente nella lesione alla libertà sessuale della vittima deve essere liquidato in via equitativa;
gli elementi di cui si tiene conto nella valutazione sono la gravità del reato, la conseguente necessità della di Pt_1
rivolgersi allo psicoterapeuta, il fatto che l'abuso sia stato commesso da persona di cui la vittima si fidava e alla quale aveva chiesto aiuto;
elementi tutti che evidenziano un elevato grado di sofferenza nella vittima.
Il danno viene quindi liquidato in euro 52.000
all'attualità.
In definitiva, considerato che il ha già versato CP_1
30.000 euro, lo stesso va ora condannato a pagare il residuo pari ad euro 22.000; vanno inoltre corrisposti gli interessi da calcolare sulla somma di euro 52.000
devalutata alla data del fatto e annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT fino alla data del versamento dei
Pag. 9 di 10 30.000 euro;
e poi sulla somma di euro 22.000 fino al saldo.
A parte attrice vanno rifuse le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e va rifusa la spesa sostenuta per la consulenza tossicologica pari ad euro 974, quale spesa utile per la difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa nr. 7526/2021 RG, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo;
2. condanna al pagamento di euro 22.000 in CP_1
favore di oltre agli interessi come in Parte_1
motivazione; oltre ad euro 974;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite CP_1
in favore di spese che si liquidano in Parte_1
euro 14.103 complessivamente per compenso professionale,
oltre ad euro 286 per spese;
oltre rimborso spese generali,
IVA e CP come per legge.
Così deciso a Treviso, il 15/05/2024.
Il giudice
- Dott.ssa Susanna Menegazzi -
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1224 e 1282 c.c. oltre alle spese della consulenza