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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1918/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ) e in persona Parte_1 C.F._1 Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, corrente in Martellago (VE), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to Michele Maturi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia,
Cannaregio n. 3604/a, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1 in Milano, e per essa, quale mandataria rappresentata e difesa in giudizio CP_2
1 dall'avv.to Federico Scanferlato, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, via Daniele
Manin n. 54, in forza di procura generale alle liti in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 7 luglio 2025, avverso la sentenza n. 1439/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 26 luglio 2024.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI
“Voglia la Corte di Appello di Venezia riformare la sentenza del Tribunale di Treviso e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accertare e dichiarare che l'azione dell'odierna convenuta fu proposta ad avvenuta decadenza dal termine di cui all'art. 1957 del cc;
accertare e dichiarare che tra e (già Controparte_3 Parte_3 denominata, , indicata dalla prima come mandataria e rappresentante generale per il CP_4 credito è stata stipulata una vera e propria cessione del credito, mai ritualmente notificata agli odierni appellanti, in violazione degli artt. 1260 e 1264 del cc e, di conseguenza, dichiarare che l'odierna appellata non è titolare del diritto di credito reclamato e comunque non è legittimata alla proposizione della domanda di simulazione;
accertare e dichiarare che la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai sensi dell'art. 58 del TUB dell'avvenuta cessione in blocco di crediti tra , originario creditore, e il cessionario, non è idonea ai fini di CP_5 comprovare l'effettiva avvenuta cessione del credito reclamato e non può sostituire la produzione del contratto di cessione e, comunque, non può giustificare la proposizione di azioni, quale quella promossa dall'odierna appellata, volta ad ottenere una sentenza di accertamento della simulazione assoluta di una compravendita volta poi all'esercizio di un'azione esecutiva immobiliare per il recupero del credito vantato contro il fideiussore del debitore principale ceduto. Con conseguente ordine al dirigente del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Treviso dell'Agenzia del Territorio (già conservatoria dei registri immobiliari) di cancellare l'annotazione della sentenza impugnata ove essa sia stata eseguita dall'odierna appellata. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
2 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Nel merito, rigettare in toto le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1439/2024 emessa dal Tribunale di Treviso pubblicata il
26.7.2024. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e con atto di citazione del 14 novembre 2024 Parte_1 Parte_2 regolarmente notificato, hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n.
1439/2024, pubblicata il 26.7.2024, con cui è stata accolta la domanda promossa da
[...]
e per essa dalla mandataria quale cessionaria del credito vantato Controparte_1 CP_2 da nei confronti dell'alienante di accertamento della simulazione CP_5 Parte_1 assoluta del contratto di compravendita concluso tra le medesime parti odierne appellanti in data
13 luglio 2010, avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà di compendio immobiliare sito in Motta di Livenza (TV).
Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso, dopo avere Controparte_1 allegato, a mente della L.n. 130/1999 ed in forza di cessione in blocco, di essere titolare del credito vantato da verso certa Immobiliare Nord Est srl, cessione oggetto di CP_5 pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale di data 8 agosto 2017, e che di detta esposizione doveva rispondere verso la banca cedente il fideiussore rappresentava che la Parte_1 creditrice già prima della cessione del credito, aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. CP_5
3478/2010 nei confronti di ridetti debitori per l'importo di euro 495.185,52.=, oltre interessi e spese, e che, a seguito di opposizione proposta dai medesimi, il Tribunale di Treviso, revocando il provvedimento monitorio, aveva riconosciuto il credito di euro 542.674,92.=, oltre interessi e spese, al cui pagamento debitrice principale e fideiussore erano condannati.
Inoltre, l'attrice rappresentava che, intervenuto il fallimento della debitrice principale,
aveva fatto valere le sue ragioni insinuandosi al relativo passivo, senza tuttavia CP_5
3 ottenere alcuna soddisfazione, e che il fideiussore, con rogito del 13 luglio 2017, aveva alienato la nuda proprietà di tutti i suoi beni immobili ad e che detta cessione Parte_2 doveva considerarsi simulata in modo assoluto, non avendo in realtà parti inteso trasferire alcunché.
e si costituivano dinanzi al Tribunale di Treviso, Parte_1 Parte_2 eccependo, in primo luogo, l'incompetenza del Giudice adito, dovendo la domanda di accertamento della simulazione essere proposta dianzi al Tribunale fallimentare di Vasto che l'insolvenza di Immobiliare Nord Est srl aveva dichiarato. Nel merito, i convenuti eccepivano, come loro unica difesa, la falsità della sottoscrizione di apposta sul contratto di Parte_1 fideiussione, non sussistendo così alcuna ragione creditoria verso l'alienante da tutelare con l'azione di simulazione. Peraltro, solo in sede di replica alla comparsa conclusionale avversaria, i convenuti affermavano che la carenza di legittimazione attiva di quale mandataria CP_2 della cessionaria dovendosi ritenere sussistente in realtà una vera e propria cessione di CP_1 credito, tuttavia mai notificata ai sensi dell'art. 1260 cc e mai accettata. Inoltre, sempre in sede di replica alla conclusionale di controparte, i convenuti eccepivano che l'avviso della cessione di credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale non avrebbe presentato, quanto all'oggetto della cessione, i requisiti di certezza e determinatezza, essendo così onere dell'affermata creditrice produrre copia dell'atto di cessione e dovendo risultare da esso le posizioni creditorie vantante dalla banca nei confronti del debitore ceduto, in tal modo difettando ancora una volta CP_1 di legittimazione attiva, anche al fine di far valere la simulazione dell'atto dispositivo oggetto di lite.
Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale di Treviso rigettava l'eccezione di incompetenza;
riteneva che la questione inerente all'affermata falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione fosse coperta dal giudicato intervenuto in forza della definitività della sentenza relativa all'accertamento del credito vantato da CP_5 verso il fideiussore;
dichiarava inammissibile e comunque infondata la questione relativa all'affermato difetto di legittimazione attiva dell'attrice, essendo stata la medesima sollevata solo
4 in sede di scritture conclusionali di replica, con conseguente sottrazione al contraddittorio;
riteneva fondata la domanda di accertamento della simulazione assoluta, sulla scorta degli elementi documentali e presuntivi forniti in giudizio da parte attrice;
condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
Come accennato, avverso la pronuncia in questione, e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello, chiedendone preliminarmente la sospensione dell'efficacia
[...] esecutiva e, nel merito, insistendo per il rigetto della domanda di simulazione.
Con il primo motivo di gravame, gli impugnanti hanno censurato la sentenza del
Tribunale di Treviso, asserendo che il primo Giudice avrebbe scorrettamente omesso di rilevare d'ufficio che l'attrice doveva considerarsi decaduta dal proporre Controparte_1
l'azione di simulazione, ai sensi dell'art. 1957 cc, atteso che la stessa era stata introdotta solo nel settembre 2020, ovvero quasi dieci anni dopo che il debito principale era scaduto. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto inammissibile l'eccezione, anch'essa rilevabile d'ufficio, relativa all'affermata carenza di legittimazione ad agire di sia sotto il profilo della mancata notifica dell'atto CP_1 di cessione del credito asseritamente intervenuto tra la stessa e sia in riferimento CP_2 alla cessione di credito pubblicata in Gazzetta Ufficiale che non avrebbe avuto i requisiti di certezza e determinatezza quanto all'oggetto e non avendo controparte assolto all'onere di produrre l'atto di cessione onde accertare se la pretesa vantata da fosse stata ceduta a CP_5 in quanto ricompresa nella cessione in blocco. CP_1
A sua volta, l'appellata si è costituita in giudizio, contestando i motivi di gravame, peraltro non riguardanti l'accertamento della simulazione assoluta del contratto, così chiedendo il rigetto dell'appello ed il rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, istanza su cui la Corte ha provveduto con ordinanza del 18 marzo 2025, rimettendo la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc.
*****
5 1 – Va premesso che gli impugnati non hanno mosso alcuna censura al capo della sentenza di prime cure che ha rigettato l'eccezione di incompetenza, così come non hanno proposto nessun motivo di gravame in ordine a quanto affermato dal Tribunale circa l'inammissibilità della difesa relativa all'affermato difetto di veridicità della sottoscrizione apposta da sul Parte_1 contratto di fideiussione che lo ha reso garante delle pretese creditorie a tutela delle quali l'odierna appellata ha agito in giudizio con l'azione di simulazione esercitata verso il proprio debitore simulato alienante e nei confronti del simulato acquirente, a norma dell'art. 1416 comma 2 cc. Peraltro, come già evidenziato, gli appellanti neppure muovono doglianza alcuna circa l'accertata simulazione assoluta del contratto con cui ha ceduto la nuda Parte_1 proprietà del suo compendio immobiliare ad Il thema decidedum Parte_2 dell'odierno giudizio di impugnazione è, dunque, segnato dalla doglianza secondo la quale erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di rilevare d'ufficio alcune eccezioni che avrebbero comportato, a dire degli appellanti, il doveroso rigetto della domanda.
2 – Il primo motivo di gravame è inammissibile e per tale deve essere dichiarato, a prescindere dal suo esame nel merito. A detta di ed la questione relativa alla Parte_1 Parte_2 decadenza sancita dall'art. 1957 cc, secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal Giudice, posto che avrebbe esercitato l'azione di simulazione dopo circa CP_1 dieci anni dalla scadenza del credito vantato da verso la debitrice principale CP_5
Immobiliare Nord Est srl. Come correttamente fatto notare dall'appellata, l'art. 2969 cc, prevede che la decadenza, quale deve essere qualificata quella a carico del creditore a norma della disposizione richiamata, non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il Giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione. Nel caso di specie, è pacifico in giurisprudenza che la decadenza in questione non è sottratta alla disponibilità delle parti, ben potendo la disciplina in questione
6 essere derogata dalla volontà delle medesime (ex multis Cass. n. 13078/2008) e ben potendo il garante rinunciare a far valere la decadenza (Cass. n. 394/2006 e Cass. n. 3989/2025). Peraltro, è affermato, anche da ultimo, che la decadenza prevista dall'art. 1957 cc configura un'eccezione in senso stretto, dovendo la medesima essere sollevata tempestivamente in giudizio ove il fideiussore intenda essere liberato dall'obbligo di garanzia (Cass. n. 14194/2022 e Cass. n.
835/2025). L'art. 345 comma 2 cpc dispone che, nel giudizio di appello, non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio, cosicché deve reputarsi inammissibile l'eccezione di decadenza sollevata per la prima volta solo nella presente sede di gravame e volta ad escludere che quale cessionaria della pretesa di pagamento vantata da CP_1 CP_5 possa reputarsi creditrice verso il garante così come è parimenti inammissibile Parte_1 il motivo di gravame fondato su detta eccezione nuova.
3 – Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello, va subito evidenziato che le difese sottese all'impugnazione, relative al fatto che , in realtà, non sarebbe mandante di CP_1 CP_2 che avrebbe agito quale mandataria, ma sarebbe cedente il credito a quest'ultima, cessione inefficace in quanto non notificata ed accettata dal debitore ceduto nonché Parte_1 relative al fatto che non si avrebbe contezza che sia effettivamente cessionaria del CP_1 credito già vantato da mancando l'individuazione della posizione specifica ricompresa CP_5 nella cessione in blocco, non attengono propriamente a questioni inerenti alla legittimazione attiva dell'odierna appellata, questioni che certamente sarebbero rilevabili d'ufficio, afferendo esse correttamente a questioni inerenti la titolarità del credito vantato verso il simulato alienante e posto a fondamento della domanda attorea. In altre parole, nel proprio atto CP_1 introduttivo del giudizio, in forza della cessione del credito da parte di azionato in CP_5 giudizio dalla mandataria in nome e per suo conto della mandante, si è professata CP_2 creditrice delle pretese di pagamento verso l'asserito simulato alienante, facendo valere, secondo la propria specifica prospettazione, un diritto indicato come proprio, laddove il difetto di legittimazione attiva sarebbe stato riscontrabile e rilevabile d'ufficio unicamente ove l'attrice avesse agito facendo valere la simulazione prospettando un credito affermato come non
7 appartenetegli, in contrasto con quanto disposto dell'art. 81 cpc, secondo cui nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. In realtà, la difesa relativa al fatto che Fino
1, per le ragioni già indicate e diversamente da quanto dalla stessa prospettato non sarebbe creditrice del simulato alienante introduce una contestazione di merito circa la titolarità del credito. La distinzione della legittimazione attiva, da valutarsi secondo il principio della prospettazione (Cass. n. 15080/2000), dalla titolarità in concreto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio assume notevole rilevanza, giacché la legittimazione in senso proprio attiene alla regolare instaurazione del giudizio e costituisce una condizione dell'azione, con la conseguenza che il suo difetto è rilevabile d'ufficio, mentre la verifica della titolarità effettiva della situazione prospettata attiene al merito della lite ed è rimessa alla disponibilità delle parti (Cass. n.
14468/2008 e Cass. n. 355/2008). La conseguenza è che detto difetto di titolarità deve essere fatto valere tempestivamente nel corso della causa, dovendosi altrimenti ritenere la questione non contestata e comprovata detta titolarità, a mente degli art. 115 comma 1 e 167 comma 1 cpc.
Come già evidenziato, le odierne appellanti, nel corso del giudizio di prime cure, hanno inammissibilmente contestato la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in capo all'odierna appellata solo con le memoria di replica alla conclusionale avversaria, cosicché detta titolarità per come prospettata doveva considerarsi come non contestata nelle tempestive difese dei convenuti e, come tale, da reputarsi pacifica. Conseguentemente, il Tribunale correttamente non ha rilevato d'ufficio il difetto in questione, come pretenderebbe infondatamente parte impugnante. Anche il secondo ed il terzo motivo di gravame debbono considerarsi infondati.
4 – Per quanto sinora detto, l'appello va respinto, dovendosi condannare
[...] al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Controparte_6 parte appellata, da liquidarsi a valore indeterminato a complessità bassa, secondo il D.M. n.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuti gli appellanti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità del primo motivo di gravame proposto da e Parte_1 avverso la sentenza n. 1439/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata Parte_2 in data 26 luglio 2024;
2. rigetta i restanti motivi di appello proposti dagli impugnanti avverso la sentenza n.
1439/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 26 luglio 2024;
3. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
4. condanna gli appellanti alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
6. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 9 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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