CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2024, n. 9401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9401 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LV nato a NAPOLI il [...] in [...] e quale legale rappresentante delle società Lisar Immobiliare s.r.l. e Smeraldo Immobiliare s.r.l. avverso la ordinanza del 03/10/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori avv. Gino Fulgeri e avv. ON Gallo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello con cui RE LI, indagato per concorso in riciclaggio aggravato, aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9401 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 01/02/2024 chiesto, in proprio e quale legale rappresentante delle società Lisar Immobiliare s.r.l. e Smeraldo Immobiliare s.r.I., la restituzione delle quote sociali, sottoposte a sequestro preventivo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso RE LI, a mezzo dei propri difensori, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, stante la mancanza della motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delitti, del periculum in mora e di tutte le condizioni che legittimavano il sequestro. 2.1. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Pubblico ministero avesse richiesto il sequestro preventivo anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e che vi fosse un difetto di interesse del ricorrente a richiedere una decisione sul sequestro finalizzato alla confisca allargata, sui presupposti della quale, inoltre, quanto alla sussistenza della sproporzione, non vi è stata alcuna motivazione. 2.2. L'ordinanza ha erroneamente affermato che gli elementi dedotti dalla difesa fanno riferimento a somme troppo risalenti nel tempo e che le due società amministrate dal ricorrente versassero in uno stato di grave crisi finanziaria, essendo state salvate dal fallimento grazie all'intervento di ON IA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Quanto al ricorso proposto da RE LI in proprio va rilevato il difetto di legittimazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (v., ad es., Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735-01, nonché Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934-01, Cuppari). 3. Il ricorso proposto da RE LI quale legale rappresentante delle società Lisar Immobiliare s.r.l. e Smeraldo Immobiliare s.r.I., in ordine al fumus del delitto di riciclaggio, per un verso oblitera una serie di ampie argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata e per altro verso propone censure che contestano la correttezza della motivazione, evocando un "travisamento del fatto" e una errata valutazione delle "risultanze probatorie". 2 Si tratta di doglianze non consentite in questa sede, in quanto, il sindacato della Corte di legittimità sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare e apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la costante giurisprudenza riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). Quanto alle esigenze di cautela, correttamente l'ordinanza ha rilevato un difetto di interesse alla decisione sul motivo inerente all'accertamento della sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., considerato che l'appellante non aveva contestato la sussistenza dei diversi titoli sui quali si fondava il sequestro, disposto anche ai fini della confisca facoltativa e quale sequestro "impeditivo". Il Tribunale ha ribadito che le società "servirono e furono destinate a commettere il reato;
sussiste, inoltre, il pericolo reale ed attuale che la disponibilità delle due società da parte dell'indagato possa aggravare le conseguenze del reato o aggravare la commissione di ulteriori reati" (pagg. 9- 10). Neppure in ricorso la violazione di legge viene proposta sotto questo profilo, da solo sufficiente a giustificare la permanenza della misura e, quindi, a rigettare la richiesta di restituzione delle quote sociali. 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori avv. Gino Fulgeri e avv. ON Gallo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello con cui RE LI, indagato per concorso in riciclaggio aggravato, aveva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9401 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 01/02/2024 chiesto, in proprio e quale legale rappresentante delle società Lisar Immobiliare s.r.l. e Smeraldo Immobiliare s.r.I., la restituzione delle quote sociali, sottoposte a sequestro preventivo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso RE LI, a mezzo dei propri difensori, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, stante la mancanza della motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delitti, del periculum in mora e di tutte le condizioni che legittimavano il sequestro. 2.1. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Pubblico ministero avesse richiesto il sequestro preventivo anche ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e che vi fosse un difetto di interesse del ricorrente a richiedere una decisione sul sequestro finalizzato alla confisca allargata, sui presupposti della quale, inoltre, quanto alla sussistenza della sproporzione, non vi è stata alcuna motivazione. 2.2. L'ordinanza ha erroneamente affermato che gli elementi dedotti dalla difesa fanno riferimento a somme troppo risalenti nel tempo e che le due società amministrate dal ricorrente versassero in uno stato di grave crisi finanziaria, essendo state salvate dal fallimento grazie all'intervento di ON IA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Quanto al ricorso proposto da RE LI in proprio va rilevato il difetto di legittimazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (v., ad es., Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735-01, nonché Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934-01, Cuppari). 3. Il ricorso proposto da RE LI quale legale rappresentante delle società Lisar Immobiliare s.r.l. e Smeraldo Immobiliare s.r.I., in ordine al fumus del delitto di riciclaggio, per un verso oblitera una serie di ampie argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata e per altro verso propone censure che contestano la correttezza della motivazione, evocando un "travisamento del fatto" e una errata valutazione delle "risultanze probatorie". 2 Si tratta di doglianze non consentite in questa sede, in quanto, il sindacato della Corte di legittimità sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare e apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la costante giurisprudenza riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). Quanto alle esigenze di cautela, correttamente l'ordinanza ha rilevato un difetto di interesse alla decisione sul motivo inerente all'accertamento della sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., considerato che l'appellante non aveva contestato la sussistenza dei diversi titoli sui quali si fondava il sequestro, disposto anche ai fini della confisca facoltativa e quale sequestro "impeditivo". Il Tribunale ha ribadito che le società "servirono e furono destinate a commettere il reato;
sussiste, inoltre, il pericolo reale ed attuale che la disponibilità delle due società da parte dell'indagato possa aggravare le conseguenze del reato o aggravare la commissione di ulteriori reati" (pagg. 9- 10). Neppure in ricorso la violazione di legge viene proposta sotto questo profilo, da solo sufficiente a giustificare la permanenza della misura e, quindi, a rigettare la richiesta di restituzione delle quote sociali. 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2024.