Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
07.05.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 28028/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Gennaro Vesuviano (NA) via Ottaviano n. 254, presso lo studio dell'avv. Gaetano Danilo Prisco, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
18.12.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
4533/24) per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'ottenimento dell'assegno mensile di assistenza, relativamente alla domanda amministrativa del 07.10.2021.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott.
[...] nelle conclusioni dell'elaborato peritale, aveva accertato che: “La natura ed il Persona_1 grado delle patologie nel loro complesso, hanno un'incidenza funzionale tale da ritenere la 1
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando che le patologie sofferte giustificavano la retrodatazione dell'accertamento del requisito sanitario già a partire dalla data della domanda amministrativa, come da documentazione medica prodotta.
Tanto premesso, con la presente opposizione, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in CP_ funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti per ottenere l'assegno mensile di assistenza sin dalla data della domanda amministrativa del 7/10/2021 o in subordine da data meglio individuata dall'Ill.mo Giudice o in subordine dalla data individuata dal ctu nella fase di atp del 1/7/2024 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto.”.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, e disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, l'udienza del 07.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente diagnosticava in capo alla sig.ra in modo Pt_1 esauriente, le seguenti patologie: “1.1 Pregressa colecistectomia.
1.2. Pregresso intervento di cataratta OD.
1.3. Disfonia secondaria ad esiti di intervento su corde vocali.
1.4. Cistocele grado
III con incontinenza da stress.
1.5. Asma bronchiale allergico.
1.6. Sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve.
1.7. Artropatia polidistrettuale.
1.8. Calcolosi renale. 1.9.
2 Ipertensione artriosa.
1.10. Ernia iatale con MRGE.
1.11. Ipotiroidismo.
1.12. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
1.13. Diabete mellito tipo 2. 1.14. IVC arti inferiori”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dalla perizianda, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sulle singole affezioni diagnosticate, riconoscendo che:
“[…] La pregressa colecistectomia riveste carattere anamnestico e non è determinante nel calcolo della invalidità. • Il pregresso intervento di cataratta OD riveste carattere anamnestico e non è determinante nel calcolo della invalidità. • La disfonia è secondaria ad interventi chirurgici per prolasso della corda vocale destra nel 2013 e della corda vocale sinistra nel 2020.
Durante l'eloquio sono state rilevate modificazioni della voce parlata, descritte nell'esame obiettivo, realizzante disfonia. Con l'ausilio della scala GRBAS la disfonia si valuta di grado medio. Pertanto si attribuisce una percentuale invalidante del 15% (cod. 3104). • Il cistocele è una patologia caratterizzata dal prolasso della vescica verso la vagina. Nel caso specifico, il cistocele è stato giudicato grado III, quindi severo. I sintomi sono rappresentati da infezioni ricorrenti delle vie urinarie, presenza di residuo vescicale, dispareunia, incontinenza urinaria da sforzo. Per analogia si valuta con una percentuale invalidante del 20% (cod. 6203) • La patologia bronchiale cronica come si evince dalla documentazione allegata, è di natura allergica. La patologia, rilevabile dall'esame clinico, è caratterizzata ba broncostenosi con lieve riduzione della saturazione di ossigeno. Si attribuisce una percentuale invalidante del 30% (cod.
6003). • La patologia neuro-psicologica rilevata all'esame psichico con la tecnica del libero colloquio è caratterizzata da momenti di tristezza sproporzionata all'argomento motivo del dialogo e spunti melanconici e può essere valutata di grado lieve e ben stabilizzata dalla terapia farmacologica. La percentuale invalidante è pari a 10% (cod. 2204) • La patologia osteoarticolare è rappresentata da una gonartrosi del ginocchio destro in assenza di limitazioni funzionali significative. Un maggiore interessamento è rilevabile a carico del rachide lombare con frequenti lombosciatalgie. Gli esami strumentali mostrano la presenza di severa discoartrosi da L3-L4, L4-L5, L5-S1 con protrusioni discali e sofferenza radicolare da L4 a S1 diagnosticata nell'agosto del 2023. La progressione della patologia ha provocato con il tempo la stenosi del canale vertebrale che ha reso necessario l'intervento chirurgico di correzione e stabilizzazione vertebrale nel luglio 2024. Gli esiti sono rappresentati da una completa rigidità del rachide lombare. Si attribuisce una percentuale invalidante del 40% (cod. 7009) dal luglio del 2024. Si precisa che all'epoca della visita da parte della Commissione medica la patologia vertebrale, in relazione all'anamnesi ed agli gli esami strumentali, poteva essere valutata con una percentuale invalidante del 11% utilizzando il criterio analogico (riferimento ICD9-CM 724.8 classe funzionale 1 tabelle allegate L. 102 del 03-08- 2009). • La nefrolitiasi è caratterizzata dalla presenza di microcalcoli renali bilateralmente con presenza di “kinkig” ureterali. Si può attribuire una percentuale invalidante del 21% (cod. 6463). • L'ipertensione arteriosa è in trattamento con singolo farmaco con controllo dei valori pressori ottimale. Dalla
3 documentazione agli atti e dall'esame obiettivo non emergono segni di complicanze. Quindi, utilizzando il criterio analogico la percentuale invalidante può essere valutata 10% (riferimento
ICD9-CM 401 classe funzionale 1 tabelle allegate L. 102 del 03-08-2009). • Il reflusso gastroesofageo, anche se non documentato strumentalmente, non è determinante ai fini della valutazione della invalidità. • La patologia endocrinologica è rappresentata da un ipotiroidismo in trattamento sostitutivo con L-tiroxina. Allo stato non sono presenti segni di scompenso metabolico. Pertanto, non è determinante ai fini della valutazione della invalidità. • L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale è stata certificata di grado lieve e come tale non è determinante ai fini della valutazione della invalidità. • Il diabete mellito tipo 2, è in trattamento farmacologico con ipoglicemizzanti orali e non sono presenti, allo stato, segni clinici di scompenso metabolico e/o idroelettrolitico. Non sono presenti complicanze ad altri organi. Pertanto, utilizzando il criterio analogico la percentuale invalidante attribuibile è del 5% (riferimento ICD9-CM 250.00 classe funzionale 1 tabelle allegate L. 102 del 03-08-2009), quindi non determinante ai fini della valutazione della invalidità. • L'insufficienza venosa agli arti inferiori, di grado lieve, non determina segni clinici evidenti né limitazioni funzionali significative. Quindi si ritiene non influente ai fini della valutazione della invalidità.”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità deambulativa della perizianda, accertando che: “[…] Tutte le patologie che concorrono nel determinare l'invalidità sono da considerarsi a carattere permanente ed erano già presenti all'epoca della presentazione della domanda amministrativa. Un peggioramento delle limitazioni funzionali è rilevabile dal luglio del 2024. 3. La natura ed il grado delle patologie nel loro complesso, hanno un'incidenza funzionale tale da ritenere la Sig.ra Parte_2 invalida al 65% (sessantacinquepercento) alla data della domanda amministrativa e, per il peggioramento della patologia vertebrale, ed applicando il calcolo riduzionistico, invalida civile al 80% (ottantapercento) dal luglio del 2024”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio, nella fase sommaria, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del
23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
4 Viene in rilievo, in particolare, quanto accertato dal consulente in ordine al peggioramento delle patologie diagnosticate in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa: “[…] Tutte le suddette patologie, dopo un'attenta analisi della documentazione sanitaria e clinica, sono da considerarsi a carattere permanente ed erano già presenti alla data di presentazione della domanda amministrativa. Il peggioramento delle limitazioni funzionali a carico del rachide vertebrale è diagnosticabile dal luglio del 2024”.
Il ricorso in opposizione, peraltro, appare essere una mera ripetizione di quanto affermato nelle relazioni mediche allegate, non emergendo elementi da cui desumere la sussistenza del requisito sanitario in epoca precedente a quanto accertato dal consulente (luglio 2024).
In conseguenza di tutte le considerazioni suesposte, il ricorso in opposizione va rigettato e va dichiarato in capo alla sig.ra un'invalidità in misura dell'80%, con diritto alla Parte_1 percezione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal luglio 2024.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1,
2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio. CP_ Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara in capo a la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza a partire dal 1° luglio 2024;
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, il 06.06.2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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