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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 763/2021 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Benedetto Croce n. 24, presso lo studio dell'avv. Nino Munafò che lo rappresenta e difende (PEC: , Email_1 attore, contro
(p.i.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Moleti n. 53, presso lo studio dell'avv. Antonio Raimondo (con domicilio digitale all'indirizzo pec che la Email_2 rappresenta e difende convenuta,
e nei confronti di
(P. IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Pietro Castelli n. 18 presso lo studio dell'avv. Antonio Salvadore (PEC: , che la Email_3 rappresenta e difende, terza chiamata, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Nino Munafò, l'avv. Antonio Raimondo e l'avv. Antonio Salvatore, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché nelle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione del 21 maggio 2021, ha Parte_1 premesso quanto segue: in data 4 agosto 2019 alle ore 00:30 nel
Comune di Patti, presso il Teatro Greco di Tindari, quasi alla fine dello spettacolo, si trovava sul palcoscenico allestito per la rappresentazione organizzata dall'Associazione “ CP_1
”, intento a prestare la propria attività artistica, quale
[...] cantante;
muovendosi sul palco, egli attore era scivolato a causa della presenza di liquido, presumibilmente condensa o umidità; tale liquido non era visibile costituendo un'insidia ed il palco non era dotato di bande antiscivolo;
a causa dell'incidente, aveva riportato un forte trauma contusivo alla spalla sinistra e cranico-facciale non commotivo;
era stato ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Milazzo e sottoposto ad intervento di riduzione della frattura dell'estremo caudale dell'osso natale ed applicazione di contenzione con tutore e tamponamento nasale;
in data 6 agosto
2019, era stato sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi con chiodo endomidollare Trigen Long. Ciò premesso, ha convenuto in giudizio l'associazione CP_1
per non avere provveduto a mettere in sicurezza la
[...] superficie del palco al fine di evitare cadute o pericoli per gli artisti impegnati nella rappresentazione artistica, mediante, ad esempio, delle bande antiscivolo sulla superficie del palco. L'attore ha, pertanto, chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'associazione convenuta per l'incidente a lui occorso e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 10 settembre 2021, si è costituita in giudizio l'associazione Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2 per essere manlevata in caso di condanna.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di risposta depositata in data 1 aprile 2022, si è costituita la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della garanzia
[...] assicurativa e la decadenza dell'assicurata dai diritti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.1913 c.c. ed 11.1. delle condizioni di polizza, l'inoperatività della polizza con riferimento alle spese legali sostenute dall'associazione. Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto delle domande dell'attore per carenza di responsabilità dell'associazione assicurata. Ammesse ed escusse le prove orali come da ordinanza del 17 luglio
2023 ed espletata la c.t.u., la causa è stata, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attore appare fondata nei termini di cui si dirà. In tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c., applicabile alla specie, secondo una qualificazione giuridica pienamente ammissibile da parte del giudice, al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, l'attore parte lesa deve allegare un elemento estrinseco o intrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico, senza però poter modificare nel corso del giudizio la allegazione iniziale (v. sul punto, Cass., n. 6677/2011). Nel caso di specie, mentre la parte lesa ha allegato l'elemento estrinseco della pavimentazione bagnata, cui è conseguita la rovinosa caduta, confermata dai testimoni presenti sui luoghi, senza misure di cautela a tale fine, assolvendo così all'onere di provare le circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode, per contro, in alcun modo il custode, per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, ha provato il caso fortuito tale da prevenire l'evento dannoso o da ridurne le conseguenze.
Il responsabile di una associazione organizzatrice di eventi che abbia la disponibilità di strutture per l'esercizio delle attività artistiche è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Cp, ed è tenuto anche per il disposto di cui all'articolo 2051 c.c. a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale performance artistica, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso all'artista. In particolare, gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, devono dimostrare di avere predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività espletata (in senso analogo, v. Cass., n. 6877/2024). Dall'istruttoria, è emerso con certezza che l'attore è caduto a causa del pavimento scivoloso per la presenza di liquido non visibile presumibilmente dovuto a condensa per la serata umida, peraltro, circostanza prevedibile e ricorrente al teatro di Tindari, come confermato dai testi escussi (v. dichiarazioni rese dai testi escussi,
e ). Testimone_1 Testimone_2
Ora, il fatto che altri artisti passando dallo stesso luogo non siano caduti non esclude il rapporto di causalità atteso che l'evitamento della caduta può essere dovuto a una pluralità di variabili che non sono neanche valutabili. Il fatto è che l'attore è scivolato a causa della condensa presente sul palco di scena e che nessuna misura di sicurezza (bande antiscivolo, intervento manuale per asciugare il palco) era stata adottata dagli organizzatori dell'evento che avevano la disponibilità della struttura in custodia.
Il custode, infatti, deve prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono, anche in via preventiva (Cass., 2 settembre 2013, n. 20055). L'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi rendeva dunque molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. ad es.
Cass. n. 2660/2013). Alla luce di tali risultanze, deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia della convenuta che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato tale (pavimento scivoloso) da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dalla convenuta, con riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene custodito rappresentando la caduta degli artisti su un palco esterno aperto, in serata estiva, situazione prevedibile, evitabile e, comunque, assoggettabile ad immediata vigilanza, supervisione ed intervento da parte degli organizzatori che avrebbero potuto/dovuto premurarsi di asciugare il palco.
Non si ravvisano, peraltro, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019). Applicando tali princìpi al caso di specie, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo al danneggiato, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una eventuale agevole visibilità della condensa a terra e della possibilità di accorgersi della scivolosità del pavimento, né è emerso un comportamento anomalo del danneggiato che, ad esempio, stesse compiendo attività spropositata sul palco diversa da quella prevista per gli artisti.
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha, altresì, appurato quanto segue: “ , nell'incidente occorsogli il 5 Agosto Parte_1
2019, ha riportato trauma contusivo spalla sx e trauma cranio facciale non commotivo. Orbene per quanto riguarda il trauma patito, in atto residuano esiti permanenti rappresentati da: sintomatologia algica alla spalla sx e limitazione funzionale dei movimenti articolari di abduzione, rotazione interna ed esterna, elevazione e retroposizione dell'arto omolaterale nonché lieve deviazione del setto nasale a sx. Tali esiti sono direttamente collegabili all'incidente riportato. Al termine delle operazioni peritali possiamo concludere sostenendo che nel periziato è emerso un danno biologico, inteso come danno all'integrità psicofisica, nella misura dell'8 % (otto percento) non incidente sulla sua capacità lavorativa. La guarigione clinica è avvenuta in giorni 100 (cento), di cui 30 d'invalidità assoluta , 35 di invalidità parziale al 50% e 35 giorni al 25%”. Ne consegue che la convenuta va ritenuta e dichiarata responsabile della causazione del sinistro occorso all'attore oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 35 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 35 giorni e un danno alla salute permanente pari all'8%. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato, prive di vizi logici e motivazionali, vanno interamente condivise.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020).
Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974
e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato).
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie, – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n.
9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Non può, invece, applicarsi la Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del 13/01/2025, in quanto alla stessa deve farsi ricorso esclusivamente nei casi di risarcimento danni da sinistro stradale e da colpa medica (art. 1). Il danno non patrimoniale, dunque, nel caso di specie, è pari ad euro
22.045,75, di cui euro 15.577,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 29 anni, ed euro 6.468,75 a titolo di danno biologico temporaneo.
Va esclusa la maggiorazione a titolo di danno morale. Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed
è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
“In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III, 12.7.2023 n. 19922).
Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., attesa la diversa ontologia del danno morale, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo.
In base a tale condivisibile orientamento, tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato, che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta, sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, non basta lamentare una generica sofferenza fisica, la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito;
ma altro e diverso aspetto del danno risulta la sofferenza interiore (danno cd. morale) che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sé stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato l'illecito, dalla gravità della condotta dell'agente (cfr. Cass. civ. n. 1126/2015). “Al fine di bandire ogni automatismo occorre però che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - può avvalersi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" (Cass. civ. n. 19189/2020).
Nel caso di specie, il danno morale non è stato affatto specificato. Dalla narrazione del fatto, non risulta, invero, allegata alcuna circostanza sulla sussistenza di una specifica sofferenza soggettiva transeunte, giustificativa del danno morale che, in effetti, va comunque esclusa atteso l'immediato soccorso dell'attore, la lieve entità del danno permanente e la condotta meramente omissiva della convenuta.
Non può, inoltre, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib.
Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136). In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018). Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste.
La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 22.045,75) appare esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di danno patrimoniale che non risulta specificamente allegato, né provato o documentato. Al danno così complessivamente liquidato, costituente debito di valore, va altresì aggiunta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato. Tuttavia, trattandosi di danno non patrimoniale liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 6 giugno 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, per un importo di euro 22.398,48.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, saranno dovuti gli ulteriori interessi, al tasso legale, sulle somme come sopra determinate, fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi dal sinistro. Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n.
22347/07).
Nella specie, manca una richiesta in tal senso, come pure la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria riconosciuta.
Per quanto esposto, la convenuta associazione Controparte_1 va condannata al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dall'attore nella misura di euro 22.398,48, oltre eventuali interessi legali dalla sentenza al soddisfo. L'associazione convenuta ha svolto domanda di manleva nei confronti della terza chiamata.
La terza chiamata, costituita in giudizio, ha eccepito la decadenza dell'assicurata dai diritti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.1913 c.c. ed 11.1. delle condizioni di polizza. L'eccezione appare infondata. Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass., n. 19071/2024). Nella specie, invero, non risulta affatto dimostrato il dolo, ovvero l'intento fraudolento di non comunicare l'accaduto. Né può ritenersi provata la colpa dell'assicurata; peraltro, anche ove potesse ravvisarsi la colpa, l'effetto, non sarebbe quello della decadenza, bensì quello della riduzione dell'indennità in proporzione al danno sofferto dall'Assicuratore per il ritardo nella denuncia del sinistro. Nel caso in esame, nessun pregiudizio per il ritardo è stato allegato e provato dall'Assicurazione, pertanto, la polizza va ritenuta pienamente operativa. Ne consegue che la va condannata a tenere Controparte_2 indenne e manlevare l' , per Controparte_1 quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, all'attore in virtù della presente sentenza. Per quanto attiene alle spese di lite sostenute dall'associazione convenuta, la compagnia assicurativa ha eccepito di non essere tenuta al loro rimborso. Occorre distinguere, al riguardo, le spese che la convenuta sarà tenuta a pagare all'attore che possono costituire oggetto di rivalsa da quelle proprie della convenuta per l'assistenza legale nel rapporto con il danneggiato, diverse ancora dalle spese che potranno essere liquidate giudizialmente nel rapporto tra la convenuta e la terza chiamata secondo il principio della soccombenza. Il rimborso delle proprie spese per assistenza legale nel rapporto con il danneggiato, a prescindere dalle condizioni contrattuali sul punto, va escluso. Invero, tali spese non risultano documentate dall'associazione mediante produzione delle fatture e dei pagamenti in favore del procuratore dello stesso, con conseguente rigetto della domanda per carenza della prova dell'effettivo esborso e dell'entità delle stesse. Nei rapporti tra l'attore e l'associazione convenuta, le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti nella domanda;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Nino
Munafò. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta. Nei rapporti tra l'associazione convenuta e la Controparte_2
le spese di lite, vanno poste a carico della
[...] Controparte_2
vista la posizione contrapposta adottata rispetto alla
[...] convenuta, e liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e il rigetto della domanda di pagamento delle spese legali proprie della convenuta;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv.
Antonio Raimondo.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 763/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione del sinistro occorso a
[...] [...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; Parte_1
- condanna l' al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, della somma di euro 22.398,48, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- rigetta l'eccezione di decadenza proposta da Controparte_2
[...]
- condanna la a tenere indenne e Controparte_2 manlevare l' , per quanto la Controparte_1 stessa sarà tenuta a corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, all'attore in virtù della presente sentenza;
- rigetta la domanda di condanna della terza chiamata al pagamento, in favore della convenuta, delle proprio spese legali di assistenza sostenute dall'Associazione nel rapporto con il danneggiato;
- condanna l' al pagamento, Controparte_1 in favore di , delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
545,00 per esborsi (c.u. e marca da bollo) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Nino Munafò. Pone definitivamente le spese di c.t.u., a carico della convenuta soccombente;
condanna la al pagamento, in favore Controparte_2 dell' , delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 29,84 (notifiche testimoni) per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Raimondo.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 763/2021 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Benedetto Croce n. 24, presso lo studio dell'avv. Nino Munafò che lo rappresenta e difende (PEC: , Email_1 attore, contro
(p.i.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Moleti n. 53, presso lo studio dell'avv. Antonio Raimondo (con domicilio digitale all'indirizzo pec che la Email_2 rappresenta e difende convenuta,
e nei confronti di
(P. IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Pietro Castelli n. 18 presso lo studio dell'avv. Antonio Salvadore (PEC: , che la Email_3 rappresenta e difende, terza chiamata, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Nino Munafò, l'avv. Antonio Raimondo e l'avv. Antonio Salvatore, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché nelle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione del 21 maggio 2021, ha Parte_1 premesso quanto segue: in data 4 agosto 2019 alle ore 00:30 nel
Comune di Patti, presso il Teatro Greco di Tindari, quasi alla fine dello spettacolo, si trovava sul palcoscenico allestito per la rappresentazione organizzata dall'Associazione “ CP_1
”, intento a prestare la propria attività artistica, quale
[...] cantante;
muovendosi sul palco, egli attore era scivolato a causa della presenza di liquido, presumibilmente condensa o umidità; tale liquido non era visibile costituendo un'insidia ed il palco non era dotato di bande antiscivolo;
a causa dell'incidente, aveva riportato un forte trauma contusivo alla spalla sinistra e cranico-facciale non commotivo;
era stato ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Milazzo e sottoposto ad intervento di riduzione della frattura dell'estremo caudale dell'osso natale ed applicazione di contenzione con tutore e tamponamento nasale;
in data 6 agosto
2019, era stato sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi con chiodo endomidollare Trigen Long. Ciò premesso, ha convenuto in giudizio l'associazione CP_1
per non avere provveduto a mettere in sicurezza la
[...] superficie del palco al fine di evitare cadute o pericoli per gli artisti impegnati nella rappresentazione artistica, mediante, ad esempio, delle bande antiscivolo sulla superficie del palco. L'attore ha, pertanto, chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'associazione convenuta per l'incidente a lui occorso e la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 10 settembre 2021, si è costituita in giudizio l'associazione Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2 per essere manlevata in caso di condanna.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di risposta depositata in data 1 aprile 2022, si è costituita la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della garanzia
[...] assicurativa e la decadenza dell'assicurata dai diritti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.1913 c.c. ed 11.1. delle condizioni di polizza, l'inoperatività della polizza con riferimento alle spese legali sostenute dall'associazione. Ha chiesto, in ogni caso, il rigetto delle domande dell'attore per carenza di responsabilità dell'associazione assicurata. Ammesse ed escusse le prove orali come da ordinanza del 17 luglio
2023 ed espletata la c.t.u., la causa è stata, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attore appare fondata nei termini di cui si dirà. In tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c., applicabile alla specie, secondo una qualificazione giuridica pienamente ammissibile da parte del giudice, al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, l'attore parte lesa deve allegare un elemento estrinseco o intrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico, senza però poter modificare nel corso del giudizio la allegazione iniziale (v. sul punto, Cass., n. 6677/2011). Nel caso di specie, mentre la parte lesa ha allegato l'elemento estrinseco della pavimentazione bagnata, cui è conseguita la rovinosa caduta, confermata dai testimoni presenti sui luoghi, senza misure di cautela a tale fine, assolvendo così all'onere di provare le circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode, per contro, in alcun modo il custode, per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, ha provato il caso fortuito tale da prevenire l'evento dannoso o da ridurne le conseguenze.
Il responsabile di una associazione organizzatrice di eventi che abbia la disponibilità di strutture per l'esercizio delle attività artistiche è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Cp, ed è tenuto anche per il disposto di cui all'articolo 2051 c.c. a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale performance artistica, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso all'artista. In particolare, gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, devono dimostrare di avere predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività espletata (in senso analogo, v. Cass., n. 6877/2024). Dall'istruttoria, è emerso con certezza che l'attore è caduto a causa del pavimento scivoloso per la presenza di liquido non visibile presumibilmente dovuto a condensa per la serata umida, peraltro, circostanza prevedibile e ricorrente al teatro di Tindari, come confermato dai testi escussi (v. dichiarazioni rese dai testi escussi,
e ). Testimone_1 Testimone_2
Ora, il fatto che altri artisti passando dallo stesso luogo non siano caduti non esclude il rapporto di causalità atteso che l'evitamento della caduta può essere dovuto a una pluralità di variabili che non sono neanche valutabili. Il fatto è che l'attore è scivolato a causa della condensa presente sul palco di scena e che nessuna misura di sicurezza (bande antiscivolo, intervento manuale per asciugare il palco) era stata adottata dagli organizzatori dell'evento che avevano la disponibilità della struttura in custodia.
Il custode, infatti, deve prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono, anche in via preventiva (Cass., 2 settembre 2013, n. 20055). L'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi rendeva dunque molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. ad es.
Cass. n. 2660/2013). Alla luce di tali risultanze, deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia della convenuta che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato tale (pavimento scivoloso) da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dalla convenuta, con riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene custodito rappresentando la caduta degli artisti su un palco esterno aperto, in serata estiva, situazione prevedibile, evitabile e, comunque, assoggettabile ad immediata vigilanza, supervisione ed intervento da parte degli organizzatori che avrebbero potuto/dovuto premurarsi di asciugare il palco.
Non si ravvisano, peraltro, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019). Applicando tali princìpi al caso di specie, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo al danneggiato, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una eventuale agevole visibilità della condensa a terra e della possibilità di accorgersi della scivolosità del pavimento, né è emerso un comportamento anomalo del danneggiato che, ad esempio, stesse compiendo attività spropositata sul palco diversa da quella prevista per gli artisti.
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha, altresì, appurato quanto segue: “ , nell'incidente occorsogli il 5 Agosto Parte_1
2019, ha riportato trauma contusivo spalla sx e trauma cranio facciale non commotivo. Orbene per quanto riguarda il trauma patito, in atto residuano esiti permanenti rappresentati da: sintomatologia algica alla spalla sx e limitazione funzionale dei movimenti articolari di abduzione, rotazione interna ed esterna, elevazione e retroposizione dell'arto omolaterale nonché lieve deviazione del setto nasale a sx. Tali esiti sono direttamente collegabili all'incidente riportato. Al termine delle operazioni peritali possiamo concludere sostenendo che nel periziato è emerso un danno biologico, inteso come danno all'integrità psicofisica, nella misura dell'8 % (otto percento) non incidente sulla sua capacità lavorativa. La guarigione clinica è avvenuta in giorni 100 (cento), di cui 30 d'invalidità assoluta , 35 di invalidità parziale al 50% e 35 giorni al 25%”. Ne consegue che la convenuta va ritenuta e dichiarata responsabile della causazione del sinistro occorso all'attore oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 35 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 35 giorni e un danno alla salute permanente pari all'8%. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato, prive di vizi logici e motivazionali, vanno interamente condivise.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020).
Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974
e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato).
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie, – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n.
9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Non può, invece, applicarsi la Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del 13/01/2025, in quanto alla stessa deve farsi ricorso esclusivamente nei casi di risarcimento danni da sinistro stradale e da colpa medica (art. 1). Il danno non patrimoniale, dunque, nel caso di specie, è pari ad euro
22.045,75, di cui euro 15.577,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 29 anni, ed euro 6.468,75 a titolo di danno biologico temporaneo.
Va esclusa la maggiorazione a titolo di danno morale. Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed
è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
“In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III, 12.7.2023 n. 19922).
Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., attesa la diversa ontologia del danno morale, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo.
In base a tale condivisibile orientamento, tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato, che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta, sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, non basta lamentare una generica sofferenza fisica, la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito;
ma altro e diverso aspetto del danno risulta la sofferenza interiore (danno cd. morale) che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sé stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato l'illecito, dalla gravità della condotta dell'agente (cfr. Cass. civ. n. 1126/2015). “Al fine di bandire ogni automatismo occorre però che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - può avvalersi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" (Cass. civ. n. 19189/2020).
Nel caso di specie, il danno morale non è stato affatto specificato. Dalla narrazione del fatto, non risulta, invero, allegata alcuna circostanza sulla sussistenza di una specifica sofferenza soggettiva transeunte, giustificativa del danno morale che, in effetti, va comunque esclusa atteso l'immediato soccorso dell'attore, la lieve entità del danno permanente e la condotta meramente omissiva della convenuta.
Non può, inoltre, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib.
Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136). In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018). Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste.
La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 22.045,75) appare esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di danno patrimoniale che non risulta specificamente allegato, né provato o documentato. Al danno così complessivamente liquidato, costituente debito di valore, va altresì aggiunta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato. Tuttavia, trattandosi di danno non patrimoniale liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 6 giugno 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, per un importo di euro 22.398,48.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, saranno dovuti gli ulteriori interessi, al tasso legale, sulle somme come sopra determinate, fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi dal sinistro. Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n.
22347/07).
Nella specie, manca una richiesta in tal senso, come pure la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria riconosciuta.
Per quanto esposto, la convenuta associazione Controparte_1 va condannata al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dall'attore nella misura di euro 22.398,48, oltre eventuali interessi legali dalla sentenza al soddisfo. L'associazione convenuta ha svolto domanda di manleva nei confronti della terza chiamata.
La terza chiamata, costituita in giudizio, ha eccepito la decadenza dell'assicurata dai diritti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.1913 c.c. ed 11.1. delle condizioni di polizza. L'eccezione appare infondata. Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass., n. 19071/2024). Nella specie, invero, non risulta affatto dimostrato il dolo, ovvero l'intento fraudolento di non comunicare l'accaduto. Né può ritenersi provata la colpa dell'assicurata; peraltro, anche ove potesse ravvisarsi la colpa, l'effetto, non sarebbe quello della decadenza, bensì quello della riduzione dell'indennità in proporzione al danno sofferto dall'Assicuratore per il ritardo nella denuncia del sinistro. Nel caso in esame, nessun pregiudizio per il ritardo è stato allegato e provato dall'Assicurazione, pertanto, la polizza va ritenuta pienamente operativa. Ne consegue che la va condannata a tenere Controparte_2 indenne e manlevare l' , per Controparte_1 quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, all'attore in virtù della presente sentenza. Per quanto attiene alle spese di lite sostenute dall'associazione convenuta, la compagnia assicurativa ha eccepito di non essere tenuta al loro rimborso. Occorre distinguere, al riguardo, le spese che la convenuta sarà tenuta a pagare all'attore che possono costituire oggetto di rivalsa da quelle proprie della convenuta per l'assistenza legale nel rapporto con il danneggiato, diverse ancora dalle spese che potranno essere liquidate giudizialmente nel rapporto tra la convenuta e la terza chiamata secondo il principio della soccombenza. Il rimborso delle proprie spese per assistenza legale nel rapporto con il danneggiato, a prescindere dalle condizioni contrattuali sul punto, va escluso. Invero, tali spese non risultano documentate dall'associazione mediante produzione delle fatture e dei pagamenti in favore del procuratore dello stesso, con conseguente rigetto della domanda per carenza della prova dell'effettivo esborso e dell'entità delle stesse. Nei rapporti tra l'attore e l'associazione convenuta, le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti nella domanda;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Nino
Munafò. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta. Nei rapporti tra l'associazione convenuta e la Controparte_2
le spese di lite, vanno poste a carico della
[...] Controparte_2
vista la posizione contrapposta adottata rispetto alla
[...] convenuta, e liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e il rigetto della domanda di pagamento delle spese legali proprie della convenuta;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv.
Antonio Raimondo.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 763/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_1
nella causazione del sinistro occorso a
[...] [...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; Parte_1
- condanna l' al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, della somma di euro 22.398,48, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- rigetta l'eccezione di decadenza proposta da Controparte_2
[...]
- condanna la a tenere indenne e Controparte_2 manlevare l' , per quanto la Controparte_1 stessa sarà tenuta a corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, all'attore in virtù della presente sentenza;
- rigetta la domanda di condanna della terza chiamata al pagamento, in favore della convenuta, delle proprio spese legali di assistenza sostenute dall'Associazione nel rapporto con il danneggiato;
- condanna l' al pagamento, Controparte_1 in favore di , delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
545,00 per esborsi (c.u. e marca da bollo) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Nino Munafò. Pone definitivamente le spese di c.t.u., a carico della convenuta soccombente;
condanna la al pagamento, in favore Controparte_2 dell' , delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 29,84 (notifiche testimoni) per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Raimondo.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)