Sentenza 11 febbraio 2009
Massime • 2
Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione; ne consegue che l'Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale.
Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto.
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- 1. Il decreto ingiuntivo ex art. 50 TUBAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 marzo 2022
ISSN 2385-1376 a cura di Felice Iorio ed Enrico Olivieri ([1]) ***** 1.Il quadro normativo storico L'importanza e la delicatezza delle funzioni esercitate dagli istituti di credito ha sempre giustificato un occhio di riguardo del legislatore per la loro attività e – ove ragionevole – un trattamento di favore. Rientrava tra i canoni della ragionevolezza l'art. 102 della precedente legge bancaria ([2]), secondo cui «L'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 3 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1531 anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti …
Leggi di più… - 2. Danno alla salute, risarcimento, valutazione, criterio equitativo, liquidazione, criterio di legge, misura standard, personalizzazione in aumento, conseguenze…Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2009, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12512/2006 proposto da:
TO IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO N. 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI AUGUSTO, rappresentata e difesa dall'avvocato GRISI LUCIANO giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ZEVIO, in persona del sindaco pro tempore avv. Tezza Maria Luisa, elettivamente domiciliato in (ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato PUCCIONI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIAMENTI ANGELO, CHIAMENTI ALESSANDRO giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, prima sezione civile, emessa il 13/10/2005, depositata il 03/01/2006, R.G. 1682/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2008 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. IA AS, con ricorso depositato l'11 novembre 1998, proponeva opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, dal Comune di Zevio per il pagamento della somma di L.
68.040.000, relativa alle spese sostenute per gli interventi igienico - sanitari eseguiti su di un immobile di proprietà di essa opponente, adibito a canile, a seguito di un provvedimento contingibile ed urgente adottato dal Sindaco di quel Comune. A fondamento dell'opposizione la AS eccepiva il difetto delle condizioni di ammissibilità della procedura di cui al detto regio decreto.
Il Comune in via riconvenzionale chiedeva "accertarsi comunque la responsabilità della AS per le causali oggetto della lite e condannarsi la stessa al pagamento della detta somma". La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ed il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione. Sull'appello della AS la Corte d'Appello di Venezia, pur dichiarando inesistenti le condizioni per l'emissione del provvedimento ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, accoglieva la riconvenzionale del Comune.
p.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AS, affidandolo a cinque motivi, che si concludono del tutto inutilmente con la formulazione di quesiti di diritto, ancorché l'art. 366 bis c.p.c., non sia applicabile alla vicenda, tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato pronunciato il 3 gennaio 2006 (si veda il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2). Ha resistito con controricorso il Comune.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 36 c.p.c., del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2 e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", assumendosi che erroneamente la Corte d'Appello, dopo avere ritenuto illegittimo il ricorso alla procedura di detto R.D., avrebbe considerato ammissibile la domanda riconvenzionale del Comune. Il motivo è sostenuto con l'assunto che la giurisprudenza di questa Corte che ha considerato ammissibile la riconvenzionale della P.A. in sede di opposizione all'ordinanza di cui al R.D. n. 639 del 1910, nel caso di illegittimo ricorso alla procedura di cui ad esso, non sarebbe condivisibile, tenuto conto che la giurisprudenza di questa stessa Corte reputa invece inammissibile la riconvenzionale dell'opposto nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
p.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha, di recente, statuito che "a differenza del giudizio che s'instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in cui solo l'opponente, assumendo la posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, in quanto l'opposto riveste la qualità sostanziale di attore, nel giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, è l'opponente ad assumere la qualità
sostanziale e processuale di attore, mentre l'Amministrazione riveste quella di convenuta, con la conseguenza che ben può, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre anche domande riconvenzionali" (Cass. n. 1054 del 2006). Il principio di diritto è da condividere, anche se appare necessario soffermarsi sulle sue giustificazioni, in considerazione del fatto che nella giurisprudenza della Corte parrebbero emergere principi che sembrerebbero non del tutto in sintonia con quello sopra riportato. Altra decisione di questa Corte ha, infatti, poco tempo prima di quella ricordata, affermato che "nell'ambito dell'opposizione ad una ingiunzione fiscale, di cui al R.D. n. 639 del 1910, l'Amministrazione, non diversamente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assume la posizione dell'attore in senso sostanziale e la sua domanda è costituita dall'ingiunzione fiscale notificata al destinatario, della quale abbia chiesto la conferma nel giudizio. Nel caso in cui il giudice di merito abbia confermato nell'an la pretesa fiscale, e si sia risolto a determinarne il quantum in una misura inferiore a quella ingiunta, egli non ha bisogno di un'apposita e ulteriore domanda dell'Amministrazione poiché questa, secondo i principi generali, avendo fatto richiesta del tutto, ove non abbia rinunciato all'istanza, va considerata come richiedente la minor somma determinata proprio a seguito del giudizio instaurato a istanza dell'opponente, nel principio di diritto appena riprodotto sono spiegate sinteticamente le ragioni per cui il parallelismo proposto dalla ricorrente è privo di qualsiasi giustificazione" (Cass. n. 10132 del 2005). Un'altra decisione ha a sua volta statuito che "la funzione di accertamento, riconosciuta all'ingiunzione fiscale, in mancanza di un precedente atto di accertamento non impugnato, comporta, in mancanza di opposizione, la definitività di quanto in essa dichiarato come accertato e posto a base della pretesa fiscale. Ma nel relativo giudizio di opposizione - che integra una domanda - diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, nel quale l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale - tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione finanziaria, mentre l'opponente resta soggetto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa" (Cass. n. 4394 del 2004). Per converso Cass. n. 6487 del 2004 ha affermato che "in tema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori, disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nel relativo procedimento monitorio, in cui la presunzione di legittimità assiste il credito - come attestato dallo Stato o dall'ente pubblico - e dalla vidimazione pretoria è impressa efficacia esecutiva al provvedimento ingiuntivo, l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo e si qualifica come esercizio di un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione. Ne consegue che l'opponente, assumendo la veste sostanziale e formale di attore, da un lato non può dedurre nel corso del giudizio motivi di illegittimità dell'ingiunzione fondati su fatti nuovi e del tutto diversi da quelli fatti valere con l'atto originario - che introducano un nuovo "thema decidendum" -, e, dall'altro, ha l'onere di provare l'infondatezza dell'avversa pretesa".
Come si vede, nelle richiamate decisioni emergono dissonanze sulla qualificazione della posizione dell'opponente all'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, posto che talvolta la si definisce come di attore sostanziale e formale e talaltra solo di attore in senso formale.
In realtà, una volta condivisa la qualificazione dell'opposizione di cui al R.D. come azione di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento dalla P.A., non è dubbio che la posizione dell'opponente debba essere qualificata come quella di attore in senso formale, posto che è l'opponente che introduce il giudizio, il quale prima della proposizione dell'opposizione non ha avuto corso nemmeno con una forma speciale. Ma non è meno dubbio che l'opponente rivesta anche la qualità di attore in senso sostanziale e ciò proprio perché è lui che inizia il giudizio e, quindi, postula la tutela giurisdizionale. Ne consegue che l'onere della prova, secondo il criterio di cui all'art. 2697 c.c., grava su di lui. Senonché, tale onere si correlerà in concreto al modo in cui è stata manifestata la pretesa di cui all'ordinanza - ingiunzione:
se essa è stata manifestata, fondandone i fatti costitutivi su documenti o atti che, una volta prodotti in giudizio dalla P.A., potranno rivestire forza probatoria secondo le normali regole probatorie, è evidente che l'onere di allegazione e probatorio dell'opponente - ferma la mancanza anche in tal caso, per il sol fatto dell'opposizione, di carattere autoritativo dell'ingiunzione in punto di accertamento della pretesa - dovrà articolarsi o - con difese tendenti ad incrinare l'efficacia probatoria di quei documenti o atti (si pensi al caso in cui - la P.A. fondi la pretesa su una scrittura privata sottoscritta dall'opponente: occorrerà disconoscerne la sottoscrizione) o con la deduzione e la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'efficacia dei fatti costitutivi della pretesa della P.A. Naturalmente in vista dell'eventuale produzione in giudizio di quei documenti o atti da parte della P.A. Se, invece, la pretesa della P.A. si sia manifestata senza fondarsi su documenti o atti aventi forza probatoria, è di tutta evidenza che l'onere probatorio dell'opponente non diverrà attuale se non quando, costituendosi, la P.A. offra dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa, dovendosi escludere (nuovamente) ogni valore di accertamento autoritativo al provvedimento opposto in sè e per sè considerato. Lo stesso onere di allegazione dell'opponente potrà limitarsi alla deduzione che la P.A. ha manifestato con il provvedimento una pretesa sfornita di dimostrazione quanto ai suoi fatti costitutivi. E semmai dovrà divenire più specifico in replica alla costituzione della P.A. ed alla allegazione da parte di essa di prove a sostegno della sa pretesa.
In sostanza, ciò che si deve ritenere è che l'azione di opposizione di cui al citato R.D. è regolata, quanto ad oneri di allegazione e prova dell'opponente nel modo in cui è regolata una normale azione di accertamento negativo di una pretesa altrui: se tale pretesa è stata manifestata senza prova (o meglio senza invocazione di ciò che, una volta fatto valere in giudizio, potrà assumere il valore di prova), l'essere l'opponente attore in senso formale e sostanziale comporterà la deduzione che la pretesa avversa è infondata perché priva di prova. E semmai l'onere di replica scatterà a carico dell'opponente solo quando la parte convenuta si costituisca e offra prova della sua pretesa. Al contrario, se la pretesa è stata esercitata con una manifestazione accompagnata dalla postulazione che i suoi fatti costitutivi sarebbero dimostrati da atti che si presentano suscettibili, se fatti valere in giudizio di assumere il valore di prova, chi esercita l'azione di accertamento negativo ha l'onere, nell'individuare i suoi fatti costitutivi di farsi carico della specificità della manifestazione della pretesa. In definitiva, in riferimento all'azione di opposizione al R.D. n.639 del 1910, va, dunque, accolto il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 4394 del 2004 in punto di oneri di allegazione e probatori delle parti, ma con la precisazione che la posizione dell'opponente è quella di attore in senso sia formale che sostanziale.
Poste queste precisazioni, può essere ribadito come sia privo di fondamento ogni parallelismo fra l'opposizione di cui al R.D. e l'opposizione a decreto ingiuntivo, in punto di ammissibilità della riconvenzionale della parte opposta.
Ciò per le seguenti ragioni.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposizione rappresenta il mezzo di difesa apprestato a favore dell'opponente, convenuto rispetto alla pretesa eccezionalmente riconosciuta inaudita altera parte dal giudice del decreto ingiuntivo, per esercitare le facoltà di difesa che, ove la pretesa stessa fosse stata esercitata con un atto di citazione, si sarebbero potute esercitare con la comparsa di risposta (o comunque, nel caso di soggezione del giudizio a rito speciale, con l'atto difensivo previsto dal rito speciale). La sostanziale posizione di convenuto dell'opponente discende dal riflesso che la posizione di attore è stata acquisita dal creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, il quale con il ricorso monitorio agisce in giudizio e, quindi, si fa attore utilizzando una forma di tutela giurisdizionale speciale rispetto a quella che potrebbe utilizzare secondo le regole della cognizione ordinaria. Viceversa, l'opposizione di cui al citato r.d. rappresenta la forma di esercizio necessaria della tutela giurisdizionale a cognizione piena di fronte ad un provvedimento della P.A. di carattere autoritativo e, quindi, alla manifestazione di una pretesa, cui viene riconosciuta autotutela fintanto che non sia opposto (ed anzi conservativo di un effetto autoritativo parziale sub specie di esecutività, sospendibile soltanto da parte del giudice: art. 3, cit. R.D.) e che l'ordinamento prevede possa essere posta in discussione con la forma giurisdizionale speciale di un'opposizione, equivalente ad un atto di esercizio di un'azione di accertamento negativo della fondatezza della pretesa. L'opponente è, dunque, un attore che - essendone onerato - esercita la tutela giurisdizionale di accertamento negativo in una forma speciale, discendente dal riconoscimento all'ingiunzione - quale atto di manifestazione della pretesa avversaria - di carattere autoritativo fino a che non sia opposta.
È per tale ragione che la P.A., quando si costituisca, specie di fronte alla sussistenza di questioni formali in ordine al provvedimento con cui ha stragiudizialmente esercitato la pretesa (cioè l'ingiunzione) oppure nel caso in cui la pretesa è stata esercitata con le forme del R.D. al di fuori dei presupposti per la sua applicabilità, può svolgere domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento della fondatezza della pretesa e la conseguente tutela condannatoria. La posizione della P.A., infatti, è quella di convenuta (dovendosi nettamente dissentire da Cass. n. 10132 del 2005, laddove ha intravisto nell'ingiunzione una domanda, il che non può essere, atteso che tale atto ha natura amministrativa e si colloca fori dalla pendenza del processo) e come tale Essa può svolgere una domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c., in quanto la basi sui fatti storici posti a fondamento della pretesa manifestata nell'ingiunzione. Ciò, non diversamente da come il convenuto in azione di accertamento negativo può svolgere domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la condanna dell'attore all'adempimento della pretesa oggetto dell'azione di accertamento negativo.
p.
2. Con il secondo motivo si lamenta "violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". La domanda subordinata proposta in via riconvenzionale dal Comune aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità della ricorrente per le spese sostenute per l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal sindaco sull'immobile di sua proprietà. Come tale avrebbe avuto "un fondamento di natura pubblicistica". La Corte d'Appello l'avrebbe accolta, invece, in riferimento all'art. 2051 c.c., e così sarebbe incorsa in extrapetizione.
p.
2.1. Il motivo è inammissibile perché del tutto generico, atteso che non fornisce alcuna spiegazione del preteso fondamento di natura pubblicistica della riconvenzionale della P.A.. Inoltre, la sentenza non ha affatto riconosciuto la responsabilità della ricorrente fondandola sull'art. 2051 c.c., ma ha evocato tale norma solo come norma evocativa del concetto di custodia per giustificare che delle spese sopportate dovesse rispondere la ricorrente quale proprietaria ed in quanto conservante la custodia dell'immobile in difetto di prova del conferimento di una detenzione qualificata ai terzi occupanti. In altri termini, la Corte d'Appello non ha affatto ragionato di una fattispecie di responsabilità per danni al Comune cagionata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma ha solo ravvisato che di spese sopportate dal Comune per effetto dell'intervento effettuato sull'immobile dovesse rispondere la ricorrente quale proprietaria e, quindi, custode del bene. p.
3. Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3": si tratta di motivo che, nel dedurre l'insussistenza dei presupposti per la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., ancora una volta suppone che la responsabilità sia stata riconosciuta ai sensi di detta norma. Anch'esso, quindi, è privo di adeguatezza con la motivazione della sentenza impugnata, giusta quanto osservato sul motivo precedente. Ne consegue la sua inammissibilità. P.
4. Con il quarto motivo si deduce "violazione dell'art. 2051 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", adducendosi nuovamente che la Corte d'Appello avrebbe applicato la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., mentre essa doveva escludersi perché i terzi detentori erano da considerare comodatali e, quindi, detentori qualificati dell'immobile, il che giustificherebbe che dei danni cagionati dall'immobile dovessero rispondersi essi ai sensi di detta norma e non la ricorrente quale proprietaria. Il motivo ancora una volta è inammissibile perché fondato sull'erronea premessa che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente una fattispecie di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. In ogni caso, sarebbe anche infondato, perché non spiega in alcun modo come il fatto della detenzione da parte dei terzi IT AS e AS IO risultasse in atti giustificato da un contratto di comodato, rivelandosi così del tutto apodittico. La sentenza impugnata, del resto, ha escluso che fosse stata provata una detenzione qualificata da parte di terzi.
p.
5. Il quinto motivo denuncia "omessa od insufficiente e comunque illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". Vi si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto quantificabile la pretesa del Comune nella misura accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, considerando generici i rilievi svolti nella conclusionale (non si sa se di primo grado o d'appello) della ricorrente.
Il motivo è inammissibile, atteso che omette, in violazione del principio di autosufficienza, di riportare i passi della consulenza ai quali sarebbero stati riferibili i rilievi della conclusionale, che invece vengono trascritti. Non solo: si omette di dire dove in questa sede la consulenza sarebbe esaminabile, in tal modo impinguendo in un'ulteriore violazione del principio di autosufficienza (cfr. Cass. n. 12239 del 2007). p.
6. Il ricorso è conclusivamente rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
p.
7. Parte resistente, nella memoria depositata ai sensi dell'art.378 c.p.c., ha chiesto liquidarsi le spese relative al procedimento di cui all'art. 373 c.p.c., esperito dinanzi alla Corte d'Appello per la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Alla memoria sono stati allegati copia dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 373 c.p.c., il fascicolo relativo alla costituzione del Comune nel relativo procedimento, copia del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione e la nota spese. L'istanza non può essere accolta, perché i documenti su cui è fondata non sono esaminabili da questa Corte.
Non ignora il Collegio che recentemente una decisione di questa Sezione ha ritenuto che la competenza sulla liquidazione delle spese del procedimento di cui all'art. 373 c.p.c., non competa alla Corte di cassazione ma al giudice della sentenza impugnata. Cass. n. 19138 del 2005 ha, infatti, affermato che "la liquidazione delle spese processuali relative al procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione previsto dall'art. 373 c.p.c., spetta al giudice di appello e non alla Corte di Cassazione dato che, a mente dell'art.372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti è preclusa in seno al giudizio di cassazione. Risulta pertanto impossibile un provvedimento sulle spese da parte del giudice di cassazione che non è in grado di esaminare preliminarmente gli atti documentali concernenti il procedimento incidentale svoltosi davanti al giudice di appello". In tal modo, la sentenza citata si è posta in consapevole contrasto con il pregresso consolidato orientamento secondo cui "l'ordinanza emessa ex art. 373 c.p.c., nel procedimento instaurato con l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di merito è pronuncia provvisoria, condizionata all'esito del giudizio di legittimità. Spetta pertanto alla Corte di cassazione dinanzi alla quale la sentenza venga impugnata liquidare le spese di tale procedimento" (Cass. n. 3738 del 2004; Cass. n. 16 del 2004; Cass. n. 7520 del 2001; Cass. n. 1 3780 del 1987; Cass. n. 6599 del 1983. Cass. n. 2152 del 1985, viceversa, aveva affermato che "fra le spese del giudizio di Cassazione vanno liquidate, ove richieste dall'interessato con specifica e documentata istanza, anche quelle inerenti al procedimento per la sospensione della sentenza impugnata, di cui all'art. 373 c.p.c., quando questo si sia concluso senza una statuizione sulle spese medesime").
Ritiene il Collegio di dover dissentire da Cass. n. 19138 del 2005 e di dove ribadire l'orientamento tradizionale, ma con una precisazione.
Il dissenso da Cass. n. 19138 del 2005 è giustificato dal rilievo che l'evocazione dell'art. 372 c.p.c., non appare condivisibile, volta che si consideri che quella norma, nel negare - con la limitata eccezione di quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata ed all'ammissibilità del ricorso e del controricorso - la produzione di atti e documenti "non prodotti nei precedenti gradi del processo", si riferisce manifestamente ad atti e documenti formatisi, secondo l'interpretazione più lata possibile, necessariamente fin tanto che il processo pendeva nei gradi precedenti. Ed anzi, tenuto conto che un'attività di produzione in essi era possibile fino al momento nel quale le parti potevano contraddire, il riferimento andrebbe interpretato come relativo all'essersi gli atti ed i documenti formati in quel momento (si pensi ad un documento transattivo fra le parti intervenuto nelle more della decisione, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, prodotto con la - conclusionale da una delle parti, ma non dall'altra). Lo fa manifesto il comma 2, della norma quando detta come regola generale per gli atti e documenti eccettuati dal divieto quella della producibilità con il ricorso o il controricorso e, quindi, stabilisce come eccezione che la producibilità successiva possa avvenire solo previa notificazione mediante elenco alle altre parti. È evidente che, se i documenti debbono di regola essere prodotti con il ricorso o il controricorso, sono documenti necessariamente formati già all'atto della proposizione del ricorso o del controricorso, o meglio al momento in cui essi debbono essere depositati. Non solo: il raccordo con il riferimento al non essere stati prodotti nei gradi precedenti palesa che si allude all'essere stati gli atti e i documenti esistenti fino a che in astratto era possibile un'attività di produzione (in contraddittorio) nei gradi precedenti.
Ne consegue che l'art. 372 c.p.c., non è norma che può essere intesa in generale, cioè laddove stabilisce la regola di divieto della produzione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, salve le eccezioni, come relativa ad atti e documenti formatisi successivamente allo scadere del termine per il deposito del ricorso e del controricorso. Inoltre, non è norma che può essere intesa come preclusiva del deposito di atti e documenti formatisi successivamente all'ultimo momento utile per la produzione nei gradi precedenti.
Ora, gli atti relativi al procedimento di cui all'art. 373 c.p.c., possono collocarsi prima della scadenza del termine per il deposito del ricorso solo limitatamente all'istanza (ricorso), cui allude l'art. 373 c.p.c., comma 2, ed all'atto di costituzione del resistente: lo fa manifesto l'art. 131 bis disp. att. c.p.c., che, subordinando l'esame dell'istanza di sospensione alla dimostrazione del deposito del ricorso, evidenzia come essa possa proporsi anche prima del suo deposito e così anche l'atto di costituzione avversaria. Per il resto, tutti gli atti del procedimento non possono che collocarsi dopo. In ogni caso, è di tutta evidenza che anche l'istanza e la costituzione del resistente sono atti che si collocano comunque dopo che è preclusa ogni possibilità di produzione nel grado precedente. Essi non sono, dunque, giusta le considerazioni svolte sopra, ricompresi fra quelli cui allude l'art. 372 c.p.c.. È per questa ragione che la sentenza n. 19138 del 2005 non merita adesione, onde non può intravedesi nell'art. 372 c.p.c., alcun ostacolo alla validità dell'orientamento tradizionale. Piuttosto - ed è questa la precisazione che si intende fare - l'art.372 c.p.c., è norma che, quale unica previsione in qualche modo dettata per la c.d. istruzione in cassazione, dev'essere tenuta presente per individuare in che modo gli atti del procedimento di cui all'art. 372 c.p.c., possono "entrare" nel giudizio di cassazione, ai fini della liquidazione delle spese da parte della Corte (che, peraltro, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe anche essere demandata al giudice di rinvio, unitamente alle spese del giudizio di cassazione). Se il ricorso ai sensi dell'art. 373 c.p.c., comma 2, e la costituzione del resistente avverso di esso siano stati già depositati in un momento anteriore alla scadenza del termine per il deposito del ricorso e del controricorso, bene può avvenire che essi siano depositati unitamente al loro deposito. Altrimenti, il principio desumibile dall'art. 372 c.p.c., comma 2, secondo cui di atti e documenti che vengano prodotti disgiuntamente dal ricorso o dal controricorso deve farsi notifica di elenco indicante la loro produzione alla controparte a garanzia dell'ovvio rispetto del contraddittorio, impone un'analoga soluzione, che, naturalmente dev'essere estesa agli atti del procedimento di cui all'art. 373 c.p.c., nella sua interezza.
La mancata notifica dell'elenco di tali produzioni rende inammissibili le produzioni, a meno che all'udienza di discussione dinanzi alla Corte (o all'adunanza per la camera di consiglio) oppure - nel caso di deposito anteriore alla scadenza del termine per la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. - in quest'ultima, la controparte non accetti di interloquire sulle produzioni stesse. Nella specie, la parte resistente ha depositato gli atti relativi al procedimento ai sensi dell'art. 373 c.p.c., unitamente alla memoria, ma senza notificarne un elenco alla controparte. Quest'ultima non è comparsa all'udienza e, quindi, non ha preso alcuna posizione su di essi. Ne discende che detti atti non sono esaminabili da questa Corte e, pertanto, l'istanza di liquidazione delle spese del detto procedimento è da rigettare per difetto di documentazione alla stregua del seguente principio di diritto: "fra le spese del giudizio di Cassazione vanno liquidate, ove richieste dall'interessato con specifica e documentata istanza, che deve comprendere gli atti relativi, i quali debbono prodursi nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, anche quelle inerenti al procedimento per la sospensione della sentenza impugnata, di cui all'art. 373 c.p.c.. Ciò, salvo il caso di accoglimento del ricorso e rimessione da parte della Corte al giudice di rinvio della statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale eventualità anche le spese del detto procedimento si intendono rimesse al giudice di rinvio".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaseicento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009