Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2009, n. 3341
CASS
Sentenza 11 febbraio 2009

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Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione; ne consegue che l'Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale.

Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.; tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2009, n. 3341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3341
Data del deposito : 11 febbraio 2009

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