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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6578/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230003095662000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 30/05/2023 all'Agenzia delle entrate CO (di seguito AdER), qui inviato il 20/10/2023 e iscritto al n. 6578/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2023 00030956 62, dell'importo di €.21.888,83=, notificata il 10/04/2023, relativa a IRPEF e IVA, periodi d'imposta 2017 e 2018, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972, deducendone la nullità per: a) decadenza dell'azione di riscossione ex art. 25 DPR 602/1973; b) omessa notifica della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario), con conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. Si costituiva in giudizio in data 16/12/2024 l'AdER, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai profili di merito della pretesa tributaria, contestando il ricorso e provvedendo alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate al fine di consentirle di spiegare le proprie difese.
§3. L'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) si costituiva volontariamente in causa in data 19/02/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992, e concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto fondata su imposte dichiarate e non versate, nonché su indebito utilizzo di crediti IVA, senza necessità di previa comunicazione di irregolarità.
§4. Con successiva memoria, depositata in data 22/12/2025, il ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, ribadendo l'intervenuta decadenza e rilevando che la sospensione emergenziale per COVID19 del termine di decadenza non trovava applicazione nella fattispecie, poiché, non essendo in contestazione una pretesa in scadenza durante il periodo pandemico, la sospensione emergenziale non poteva spiegare effetti anche sui successivi anni nei quali l'emergenza era cessata”.
§5. All'odierna udienza era presente soltanto il rappresentante dell'AE che insisteva nelle proprie deduzioni e contestava il contenuto delle memorie depositate in data 22/12/2025, rappresentando che alla presente fattispecie non trovava applicazione la previsione dell'art. 157 D.L. n. 34/2020, trattandosi di cartella di pagamento e non già di atto di accertamento. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. Va premesso che la cartella di pagamento impugnata trae origine da controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 e dell'art. 54-bis DPR 633/1972, avente ad oggetto per l'anno d'imposta 2018: omesso versamento di IRPEF e addizionali dichiarate a debito nel modello Redditi;
per l'anno d'imposta 2017: indebita compensazione IVA, derivante dall'utilizzo di un credito non spettante, in quanto la dichiarazione IVA 2016 risultava a debito. Trattasi, dunque, di recupero di somme direttamente emergenti dalle dichiarazioni del contribuente, senza alcuna rettifica degli imponibili.
§8. Ciò posto, osserva il Collegio che non ha fondamento il motivo sub b), da esaminarsi preliminarmente per priorità logica, con cui il ricorrente lamenta l'omessa comunicazione di irregolarità. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'invio della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973 non costituisce un adempimento generalizzato, ma è dovuto solo quando dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, ovvero sussistano incertezze su aspetti rilevanti. Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato a richiedere il pagamento di imposte dichiarate e non versate, nonché a disconoscere un credito IVA non spettante sulla base dei dati dichiarativi, senza alcuna attività valutativa o accertativa.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito anche recentemente che:
“In tema di riscossione delle imposte, l'omessa comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella di pagamento quando l'iscrizione a ruolo concerna somme dichiarate e non versate, poiché in tali ipotesi l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo”. (Cass., sez. V, n. 14577/2018; n. 9463/2017; n. 7076/2020; n. 16986/2021). Peraltro, è stato ulteriormente chiarito che l'omissione dell'avviso bonario integra, al più, una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti sull'atto impositivo (Cass. n. 22351/2018; n. 13759/2016).
Pertanto, la doglianza del ricorrente deve essere respinta.
§9. Parimenti infondata è la censura sul preteso diritto alla riduzione delle sanzioni.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, D.Lgs.
462/1997 non spetta nei casi di omesso o tardivo versamento ed è comunque esercitabile, ove dovuta, anche dopo la notifica della cartella, senza che l'omessa comunicazione ne precluda l'accesso (cfr.,
Cass. n. 3366/2016, n. 12023/2015, n. 13759/2016).
§10. Quanto alla lamentata decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, motivo sub a), lo stesso non ha pregio.
Dagli atti risulta che la dichiarazione IVA 2017 è stata presentata il 30 aprile 2018; la dichiarazione Redditi
PF 2018 è stata presentata il 2 dicembre 2019. La cartella di pagamento è stata notificata il 10/04/2023 e dunque entro il termine triennale (31/12/2022) previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973, tenuto altresì conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale
COVID-19 (D.L. 18/2020 e successive proroghe).
§11. Giova in proposito evidenziare come in materia – diversamente da quanto sostenuto nelle memorie illustrative dal ricorrente – abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Ne consegue la piena tempestività della notifica.
§12. Ancora, va soggiunto che il ricorrente non contesta nel merito la debenza delle somme richieste, né prova l'avvenuto pagamento, ma fonda il ricorso esclusivamente su vizi procedurali non sussistenti.
L'operato dell'Amministrazione finanziaria risulta conforme alla legge e ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
§13. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso. §14. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate CO, che liquida in euro
1.500,00= per ciascuno, oltre accessori di legge.
Catania, 19.01.2026.
Il Presidente Estensore
CO UL
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6578/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230003095662000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 30/05/2023 all'Agenzia delle entrate CO (di seguito AdER), qui inviato il 20/10/2023 e iscritto al n. 6578/2023 R.G.R., Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 293 2023 00030956 62, dell'importo di €.21.888,83=, notificata il 10/04/2023, relativa a IRPEF e IVA, periodi d'imposta 2017 e 2018, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972, deducendone la nullità per: a) decadenza dell'azione di riscossione ex art. 25 DPR 602/1973; b) omessa notifica della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario), con conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. Si costituiva in giudizio in data 16/12/2024 l'AdER, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai profili di merito della pretesa tributaria, contestando il ricorso e provvedendo alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate al fine di consentirle di spiegare le proprie difese.
§3. L'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) si costituiva volontariamente in causa in data 19/02/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992, e concludeva per il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto fondata su imposte dichiarate e non versate, nonché su indebito utilizzo di crediti IVA, senza necessità di previa comunicazione di irregolarità.
§4. Con successiva memoria, depositata in data 22/12/2025, il ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, ribadendo l'intervenuta decadenza e rilevando che la sospensione emergenziale per COVID19 del termine di decadenza non trovava applicazione nella fattispecie, poiché, non essendo in contestazione una pretesa in scadenza durante il periodo pandemico, la sospensione emergenziale non poteva spiegare effetti anche sui successivi anni nei quali l'emergenza era cessata”.
§5. All'odierna udienza era presente soltanto il rappresentante dell'AE che insisteva nelle proprie deduzioni e contestava il contenuto delle memorie depositate in data 22/12/2025, rappresentando che alla presente fattispecie non trovava applicazione la previsione dell'art. 157 D.L. n. 34/2020, trattandosi di cartella di pagamento e non già di atto di accertamento. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. Va premesso che la cartella di pagamento impugnata trae origine da controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 e dell'art. 54-bis DPR 633/1972, avente ad oggetto per l'anno d'imposta 2018: omesso versamento di IRPEF e addizionali dichiarate a debito nel modello Redditi;
per l'anno d'imposta 2017: indebita compensazione IVA, derivante dall'utilizzo di un credito non spettante, in quanto la dichiarazione IVA 2016 risultava a debito. Trattasi, dunque, di recupero di somme direttamente emergenti dalle dichiarazioni del contribuente, senza alcuna rettifica degli imponibili.
§8. Ciò posto, osserva il Collegio che non ha fondamento il motivo sub b), da esaminarsi preliminarmente per priorità logica, con cui il ricorrente lamenta l'omessa comunicazione di irregolarità. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'invio della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973 non costituisce un adempimento generalizzato, ma è dovuto solo quando dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, ovvero sussistano incertezze su aspetti rilevanti. Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato a richiedere il pagamento di imposte dichiarate e non versate, nonché a disconoscere un credito IVA non spettante sulla base dei dati dichiarativi, senza alcuna attività valutativa o accertativa.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito anche recentemente che:
“In tema di riscossione delle imposte, l'omessa comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella di pagamento quando l'iscrizione a ruolo concerna somme dichiarate e non versate, poiché in tali ipotesi l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo”. (Cass., sez. V, n. 14577/2018; n. 9463/2017; n. 7076/2020; n. 16986/2021). Peraltro, è stato ulteriormente chiarito che l'omissione dell'avviso bonario integra, al più, una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti sull'atto impositivo (Cass. n. 22351/2018; n. 13759/2016).
Pertanto, la doglianza del ricorrente deve essere respinta.
§9. Parimenti infondata è la censura sul preteso diritto alla riduzione delle sanzioni.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, D.Lgs.
462/1997 non spetta nei casi di omesso o tardivo versamento ed è comunque esercitabile, ove dovuta, anche dopo la notifica della cartella, senza che l'omessa comunicazione ne precluda l'accesso (cfr.,
Cass. n. 3366/2016, n. 12023/2015, n. 13759/2016).
§10. Quanto alla lamentata decadenza ex art. 25 DPR 602/1973, motivo sub a), lo stesso non ha pregio.
Dagli atti risulta che la dichiarazione IVA 2017 è stata presentata il 30 aprile 2018; la dichiarazione Redditi
PF 2018 è stata presentata il 2 dicembre 2019. La cartella di pagamento è stata notificata il 10/04/2023 e dunque entro il termine triennale (31/12/2022) previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973, tenuto altresì conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dalla normativa emergenziale
COVID-19 (D.L. 18/2020 e successive proroghe).
§11. Giova in proposito evidenziare come in materia – diversamente da quanto sostenuto nelle memorie illustrative dal ricorrente – abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Ne consegue la piena tempestività della notifica.
§12. Ancora, va soggiunto che il ricorrente non contesta nel merito la debenza delle somme richieste, né prova l'avvenuto pagamento, ma fonda il ricorso esclusivamente su vizi procedurali non sussistenti.
L'operato dell'Amministrazione finanziaria risulta conforme alla legge e ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
§13. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso. §14. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate CO, che liquida in euro
1.500,00= per ciascuno, oltre accessori di legge.
Catania, 19.01.2026.
Il Presidente Estensore
CO UL