CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6326 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Pasquale Ucci Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3449 dell'anno 2009, vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Schettini;
Parte_1
CP_1
e rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Perrotta e dall'Avv. Controparte_2
IE SO, giusta delega presente in atti;
-APPELLATA -
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 9963/2008 (R.G. N. 17786/2007).
Si costituiva l'appellata, resistendo all'impugnazione.
In data 24.9l2014, il giudizio veniva interrotto e nessuna delle parti in causa provvedeva alla sua riassunzione nei termini di legge perentori.
Fissata nuova udienza al 26.11.2025, non venivano depositate da nessuna delle parti note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e la Corte rinviava la causa all'udienza del 03.12.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 03/12/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Michele Caccese