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Decreto 30 marzo 2025
Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Proc. n. 1110-1/2015 V.G.
Il Giudice Tutelare, visti gli atti al fascicolo relativo alla beneficiaria sig.ra ; CP_1
rilevato che l'Avv. Carmela Grillo, nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra
[...]
, ha presentato istanza per essere autorizzato alla vendita dell'immobile sito in Malfa CP_1
(ME) (isole Eolie), alla via Roma 1, foglio 11 particella 315 di cui la beneficiaria è proprietaria per 1/7, pervenuto a seguito della successione del sig. , zio della defunta Persona_1
madre, sig.ra ; Parte_1
rilevato che il G.T. con provvedimento del 18.12.2024 ha invitato l'amministratore di sostegno a comunicare la data del previsto rogito;
letta la successiva integrazione del 17.03.2025; rilevato che l'immobile di cui la beneficiaria è comproprietaria è tale da non consentirgli né un adeguato godimento diretto (vivendo in altra regione – Umbria) né un apprezzabile sfruttamento economico non essendo concesso in locazione e rappresentando al contempo fonte di spese
(imposte e manutenzione); considerato che è pervenuta proposta di acquisto per euro 200.000,00 come da perizia di stima e che la quota della beneficiaria è pari ad euro 30.769,23;
considerato che
i comproprietari sono addivenuti all'alienazione della loro quota (come da mail); rilevato che anche la beneficiaria ha manifestato la volontà di alienare la sua quota e che la vendita risulta evidentemente utile per la persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno in quanto le consentirebbe di apportare liquidità e consentire di ottenere disponibilità economica per provvedere al pagamento delle cure e sostentamento;
ritenuta, pertanto, l'opportunità che la vendita avvenga a trattativa privata e non all'incanto, in quanto in quest'ultimo caso la durata della procedura di incanto non consentirebbe alla persona beneficiaria di avere il corrispettivo della vendita in tempi brevi;
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considerato che
la previsione della stipula del contratto definitivo era stato fissato per il
28.02.2025, poi slittato per motivi di salute della beneficiaria, e che non residuano dubbi che lo stesso avverrà in breve tempo;
vista la L. 26-11-23-21 n.206 e il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149; visto l'art. 374 c.c. (Autorizzazione del giudice tutelare): Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
visto l'Art. 376 c.c. (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la vendita dei beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo."
AUTORIZZA
l'amministratore di sostegno alla vendita dell'immobile sito in Malfa (ME) (isole Eolie), alla via
Roma 1, foglio 11 particella 315 di cui la beneficiaria è proprietaria per 1/7 al prezzo non inferiore ad euro 200.000,00 e a svolgere tutte le formalità legate al compimento di tale atto.
Dispone che la quota di spettanza della beneficiaria ricavata della vendita (pari ad euro
30.769,23) dell'immobile venga depositata sul conto corrente postale alla stessa intestato.
Pone le spese per l'atto di compravendita e successive occorrende a carico dell'acquirente, con esonero per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni ingerenza e responsabilità a riguardo.
Dispone che l'amministratore presenti rendicontazione della avvenuta vendita allegando ricevuta di versamento della quota di spettanza sul conto corrente postale della beneficiaria.
Visto l'art. 741 cpc dispone che il presente decreto abbia efficacia immediata.
Perugia, 30.03.2025
Il Giudice Tutelare
dr.ssa Antonietta Martino
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