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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/11/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4454/2025 R.G. V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4454/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte_1 e da ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Castellanza presso lo studio dell'avv. Elena Puddu, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti al fine di conseguire la modifica della sentenza Per_ n. 1117/24 con cui erano stati regolati i loro rapporti con i figli e , nati, Persona_1 rispettivamente, nel 2017 e nel 2019 dalla loro relazione sentimentale;
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1. affidare i minori e in via esclusiva alla madre, alla quale viene assegnata la Persona_3 Per_2 casa familiare sita in Castellanza (VA), al Viale Don Minzoni n. 44, fatto salvo il diritto del padre di vedere e tenere con sé i minori, quando farà rientro in Italia, secondo le modalità già in precedenza previste tra le parti e meglio specificate nella sentenza n. 1117/2024 emessa in data 24/09/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata in data 30/09/2024; 2. il sig. si impegna a cedere alla sig.ra , la quale accetta, la propria Parte_1 Parte_2 quota pari 19/20, di proprietà dell'abitazione familiare sita in Castellanza (VA), al Viale Don Minzoni n. 44, acquistata in data 16/12/2016, con atto a firma del Notaio dott.ssa Persona_4
– Repertorio n. 31591 – Raccolta n. 17740, con tutto quanto l'arreda e precisamente:
“appartamento al piano secondo composto da cucina, sala da pranzo, soggiorno, bagno, due camere e balcone, con annessi cantina al piano interrato ed in corpo staccato box autorimessa al piano terra di pertinenza. Quanto sopra risulta distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune [Castellanza] come segue:
- sezione CZ, foglio 7 (sette), mappale 2677, subalterno 5 (cinque), viale Don Minzoni n. 44, piani 2- S1, categoria A/3, classe 1, vani 5,5, superficie catastale mq. 104, rendita catastale Euro 355,06 (trecentocinquantacinque virgola zero sei) (scheda n. 192134 allegata alla denuncia di costituzione presentata all'U.T.E. di Varese in data 18 giugno 1955 al n. 604 di protocollo);
- sezione CZ, foglio 7 (sette), mappale 3042 (tremilaquarantadue), subalterno 2 (due), viale Don Minzoni n. 44, piano T, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 12, superficie catastale mq. 16, rendita catastale Euro 27,89 (ventisette virgola ottantanove) (planimetria allegata alla denuncia di costituzione presentata all'U.T.E. di Varese in data 15 aprile 1982 al n. 64 di protocollo). Confini:
- dell'appartamento: appartamento di terzi, vano scala comune, affaccio su cortile comune su tre lati;
- della cantina: corridoio comune, cantina di terzi, terrapieno su tre lati.
- del box autorimessa: cortile comune, box di terzi, mappale 2164 di catasto terreni, mappale 3043 di catasto terreni. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto e con annesse le proporzionali quote di comproprietà su tutti gli spazi ed enti comuni all'intero fabbricato condominiale, tali per legge, fatto, uso e destinazione, a norma dell'articolo 1117 del Codice Civile, nelle quote millesimali indicate nel regolamento di condominio approvato ed in vigore, che la parte acquirente si obbliga a rispettare.”;
3. il corrispettivo della citata vendita è stato tra le parti concordato, nell'accollo cumulativo, da parte della sig.ra nel residuo del mutuo fondiario attualmente in essere e contratto Parte_2 in data 16/12/2016 con “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza” (oggi Crédit Agricole) con atto registrato con Repertorio n. 31592 – Raccolta n. 17741;
4. per la definitiva cessione della quota di proprietà dell'immobile di cui ai punti che precedono, si darà corso alla stipula di separato atto idoneo ad essere trascritto nei registri immobiliari e tavolari, con richiesta di applicazione delle agevolazioni derivanti dalle esenzioni dovute ex art. 19 L. del 6 marzo 1987 n. 74 in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e, quindi, l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa. I costi relativi al rogito saranno ad esclusivo carico della sig.ra ; Parte_2
5. la sig.ra , a seguito dell'avvenuta cessione della quota di proprietà dell'immobile Parte_2 di cui ai punti che precedono, da parte del sig. , si impegna a Parte_3 trasferire allo stesso, entro una settimana, la proprietà dell'autovettura Kia Sorento, tg. FT984AC, a lei attualmente intestata;
6. confermare le statuizioni in punto di mantenimento, spese straordinarie le quali continueranno ad essere regolate dal protocollo della Corte d'Appello di Milano così come modificato nel maggio 2025 e in relazione all'attribuzione dell'assegno unico alla sig.ra .”; Parte_2
-Acquisito il parere favorevole del P.M.;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
-Osservato che alla luce della natura congiunta del ricorso possono compensarsi tra le parti le spese di lite;
P . Q . M .
DISPONE la modifica della sopra indicata sentenza secondo le conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente Estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4454/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte_1 e da ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Castellanza presso lo studio dell'avv. Elena Puddu, che li rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti al fine di conseguire la modifica della sentenza Per_ n. 1117/24 con cui erano stati regolati i loro rapporti con i figli e , nati, Persona_1 rispettivamente, nel 2017 e nel 2019 dalla loro relazione sentimentale;
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1. affidare i minori e in via esclusiva alla madre, alla quale viene assegnata la Persona_3 Per_2 casa familiare sita in Castellanza (VA), al Viale Don Minzoni n. 44, fatto salvo il diritto del padre di vedere e tenere con sé i minori, quando farà rientro in Italia, secondo le modalità già in precedenza previste tra le parti e meglio specificate nella sentenza n. 1117/2024 emessa in data 24/09/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata in data 30/09/2024; 2. il sig. si impegna a cedere alla sig.ra , la quale accetta, la propria Parte_1 Parte_2 quota pari 19/20, di proprietà dell'abitazione familiare sita in Castellanza (VA), al Viale Don Minzoni n. 44, acquistata in data 16/12/2016, con atto a firma del Notaio dott.ssa Persona_4
– Repertorio n. 31591 – Raccolta n. 17740, con tutto quanto l'arreda e precisamente:
“appartamento al piano secondo composto da cucina, sala da pranzo, soggiorno, bagno, due camere e balcone, con annessi cantina al piano interrato ed in corpo staccato box autorimessa al piano terra di pertinenza. Quanto sopra risulta distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune [Castellanza] come segue:
- sezione CZ, foglio 7 (sette), mappale 2677, subalterno 5 (cinque), viale Don Minzoni n. 44, piani 2- S1, categoria A/3, classe 1, vani 5,5, superficie catastale mq. 104, rendita catastale Euro 355,06 (trecentocinquantacinque virgola zero sei) (scheda n. 192134 allegata alla denuncia di costituzione presentata all'U.T.E. di Varese in data 18 giugno 1955 al n. 604 di protocollo);
- sezione CZ, foglio 7 (sette), mappale 3042 (tremilaquarantadue), subalterno 2 (due), viale Don Minzoni n. 44, piano T, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 12, superficie catastale mq. 16, rendita catastale Euro 27,89 (ventisette virgola ottantanove) (planimetria allegata alla denuncia di costituzione presentata all'U.T.E. di Varese in data 15 aprile 1982 al n. 64 di protocollo). Confini:
- dell'appartamento: appartamento di terzi, vano scala comune, affaccio su cortile comune su tre lati;
- della cantina: corridoio comune, cantina di terzi, terrapieno su tre lati.
- del box autorimessa: cortile comune, box di terzi, mappale 2164 di catasto terreni, mappale 3043 di catasto terreni. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto e con annesse le proporzionali quote di comproprietà su tutti gli spazi ed enti comuni all'intero fabbricato condominiale, tali per legge, fatto, uso e destinazione, a norma dell'articolo 1117 del Codice Civile, nelle quote millesimali indicate nel regolamento di condominio approvato ed in vigore, che la parte acquirente si obbliga a rispettare.”;
3. il corrispettivo della citata vendita è stato tra le parti concordato, nell'accollo cumulativo, da parte della sig.ra nel residuo del mutuo fondiario attualmente in essere e contratto Parte_2 in data 16/12/2016 con “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza” (oggi Crédit Agricole) con atto registrato con Repertorio n. 31592 – Raccolta n. 17741;
4. per la definitiva cessione della quota di proprietà dell'immobile di cui ai punti che precedono, si darà corso alla stipula di separato atto idoneo ad essere trascritto nei registri immobiliari e tavolari, con richiesta di applicazione delle agevolazioni derivanti dalle esenzioni dovute ex art. 19 L. del 6 marzo 1987 n. 74 in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e, quindi, l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa. I costi relativi al rogito saranno ad esclusivo carico della sig.ra ; Parte_2
5. la sig.ra , a seguito dell'avvenuta cessione della quota di proprietà dell'immobile Parte_2 di cui ai punti che precedono, da parte del sig. , si impegna a Parte_3 trasferire allo stesso, entro una settimana, la proprietà dell'autovettura Kia Sorento, tg. FT984AC, a lei attualmente intestata;
6. confermare le statuizioni in punto di mantenimento, spese straordinarie le quali continueranno ad essere regolate dal protocollo della Corte d'Appello di Milano così come modificato nel maggio 2025 e in relazione all'attribuzione dell'assegno unico alla sig.ra .”; Parte_2
-Acquisito il parere favorevole del P.M.;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
-Osservato che alla luce della natura congiunta del ricorso possono compensarsi tra le parti le spese di lite;
P . Q . M .
DISPONE la modifica della sopra indicata sentenza secondo le conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente Estensore