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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/04/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE di PATTI
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, prima sezione civile, dott Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1311 2020 R.G.
E' comparso, per la parte opponente, l'avv. SICILIA ANTONELLA per delega dell'Avv. CINGARI DANIELA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza,
eccezione o difesa.
E' comparso, per la parte opposta, l'avv. SCARCELLA ENZA al quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1311/2020 R.G., all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
D A
CF. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Cingari
e Marco Lanaia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio postale di Patti,
Via Giuseppe Garibaldi n. 10, come da procura in atti
OPPONENTE
C O N T R O
nata a [...] il [...] (codice Controparte_1 fiscale ) e nata a [...] il 31 agosto C.F._1 Parte_2
1956 (codice fiscale , elettivamente domiciliate in Via C.F._2
Trieste, 26 Patti presso lo studio dell'Avv. SCARCELLA ENZA e
SCARCELLA ATTILIO che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti n.
273/2020 reso nell'ambito del procedimento n. 768/2020 del 24 luglio 2020.
2 TRIBUNALE di PATTI
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8 settembre 2023 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 273/2020 R.G. del Tribunale di
Patti in data 24 luglio 2020, ha contestato l'erronea Controparte_2 applicazione – per i buoni postali fruttiferi posseduti dalle opposte – di tassi di interessi errati per la loro liquidazione. Nello specifico, ha dedotto che per i buoni oggetto del presente giudizio, buoni fruttiferi postali, serie P, emessi, rispettivamente, il 26.03.1985, 24.09.1985, 24.10.1985 e 26.08.1985, doveva applicarsi il disposto del DM del 13 giugno 1986 pubblicato in GU n. 148 del 28 giugno 1986 e con effetto dal 1° luglio 1986, con la trasformazione di detti beni in serie Q. Ha contestato, invece, l'applicazione dei tassi di interesse indicati sul retro del singolo buono fruttifero postale. Ha specificato che l'intervento del Decreto Ministeriale in corso di rapporto fosse possibile per la natura pubblicistica dei buoni fruttiferi postali, in quanto soggetti alle politiche di bilancio dello Stato. Ha, dunque, indicato la somma di € 6.629,77 quale quantificazione del valore del rimborso dei titoli richiesto da parte opposta, chiedendo quindi che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si sono costituite le opposte, deducendo di essere titolari di quattro buoni fruttiferi postali: il primo n. O-000.645, dell'importo £. 100.000 (centomila lire), emesso il 26.03.1985; il secondo n. O-000568, dell'importo di £. 200.000
(duecento mila lire), emesso in data 24.09.1985; il terzo n. O-000585 dell'importo di £. 200.000 (duecento mila lire), emesso in data 24.10.1985; il quarto n. O-000560, dell'importo di £. 200.000 (duecento mila lire), emesso in data 26.08.1985, tutti presso l di Marina di Patti (ME). Hanno Org_1 dedotto di aver presentato ricorso per decreto ingiuntivo in quanto CP_2 non aveva correttamente riconosciuto il loro diritto alla liquidazione della somma di € 13.900,23 quale quantificazione di capitale e degli interessi indicati sul retro di ogni buono fruttifero postale, non già riconosciuti da parte opponente. Hanno eccepito l'infondatezza dell'opposizione spiegata, contestando l'applicazione del DM 13 giugno 1986 per i buoni fruttiferi oggetto del presente giudizio e con prevalenza del saggio degli interessi apposti sul titolo. Hanno ribadito l'applicazione delle condizioni ivi previste, non modificate, ed hanno eccepito la violazione degli obblighi di informazione ai 3 TRIBUNALE di PATTI danni dei risparmiatori. Hanno concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari e condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa, documentalmente e riassegnata allo scrivente ex DP 50/2022, nonché visto il provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022, viene odiernamente decisa.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 27809/2005, condivisa sul punto anche da Cass. SU. 13979/2007) e di merito (Trib. Roma 22.2.2013; Trib. Bologna
14.1.2013; Trib. L'Aquila 26.5.2010) è costante nell'affermare che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 156/1973 non sono titoli di credito ma meri titoli di legittimazione. Ad essi non si applicano, pertanto, i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità che caratterizzano i titoli di credito, ma sono soggetti alla normativa speciale di settore anche nell'ipotesi in cui nei documenti cartacei non vi sia un espresso richiamo in tal senso, con la conseguenza che eventuali successive determinazioni ministeriali in tema di interessi prevalgono sul tenore letterale dei buoni.
I buoni postali fruttiferi, in quanto titoli del debito pubblico, mirano, quindi, a contemperare due distinte esigenze: la tutela del risparmiatore e l'interesse generale alla programmazione economica.
Siffatto bilanciamento è astrattamente disciplinato dall'art. 173 d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 (c.d. codice postale) che – nel testo novellato dal d.l. 30 settembre
1974, n. 460 ratione temporis applicabile – prevede la possibilità di estendere le variazioni del tasso d'interesse disposte con decreto del Ministro per il tesoro concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, anche ai buoni emessi prima dell'emanazione del provvedimento ministeriale. Orbene, la giurisprudenza si è espressa in merito alla questione relativa all'equiparazione dei buoni appartenenti alla serie P a quelli della successiva
Serie Q (artt. 5 e 6 del DM 148/1986).
Invero, è stata ribadita ribadito la prevalenza sul tenore letterale delle successive determinazioni ministeriali poiché il buono fruttifero postale non si annovera tra i titoli di credito ma afferisce, piuttosto, alla categoria dei documenti di legittimazione i quali, ai sensi dell'art. 2002 c.c, servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (sul punto vedi Cass.
27809/2005 richiamata anche da Cass. SS UU. 3963/2019 e Cass n. 4748/2022). 4 TRIBUNALE di PATTI
Infatti, “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 d.p.r. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7,
3° comma, d.leg. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 cit. d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”. (Cass. n. 3963/2019). Tale giurisprudenza è stata avvalorata dall'intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020 che ha ritenuto “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 d.p.r. 156/73, come modificato dall'art. 1 d.l. 460/74, conv., con modif., in l. 588/74, e successivamente abrogato dall'art. 7, d.leg. 284/99, nella parte in cui “consentiva di estendere, con decreto del ministro ... le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”, sollevata, in riferimento agli art. 43 e 97 cost.; in particolare: a) la norma, al 2° comma, dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, “si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato” e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente;
vale a dire che la variazione sfavorevole non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo per il futuro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la disponga;
il che esclude la retroattività in senso proprio, erroneamente attribuita alla norma denunciata;
b) pertanto, la censura secondo cui l'art. 173 cit. - consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 5 TRIBUNALE di PATTI
d.leg. n. 284 del 1999) di "estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione" (nella specie, le modificazioni in peius introdotte col d.m. del 1986) - avrebbe irragionevolmente leso l'"affidamento", riposto dai risparmiatori, sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva dell'asserito suo carattere retroattivo;
c) con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, l'evoluzione della natura giuridica delle poste ha comportato la qualificazione dei buoni come "titoli di legittimazione"; il che ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito;
ciò ha portato a ritenere che la modificazione - demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) - trovasse ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339 del c.c.: non sussiste quindi disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse;
d) dalla detta erroneità del carattere retroattivo delle variazioni sfavorevoli del saggio di interesse che il denunciato art. 173 consentirebbe, discende anche l'infondatezza della censura relativa al contrasto con l'art. 47 cost. relativa all'"assoluto scoraggiamento del risparmio (nella specie: postale)"; e) va inoltre considerato come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati'.
Tanto premesso, e calando i principi alla controversia qui in esame, occorre ribadire come i buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa, emessi da , non sono titoli di credito né titoli di debito pubblico, ma CP_2 6 TRIBUNALE di PATTI documenti di legittimazione, e ciò esclude l'applicabilità dell'art. 1992, primo comma, c.c.
Il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di questi titoli ed in forza del quale è tenuta a restituire il capitale con gli interessi CP_2
(artt. 171, 178, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è di natura contrattuale (in questi termini, espressamente, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979) ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento (si rimanda ancora alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite ora richiamata); già al tempo dell'emissione dei titoli per cui è causa una fonte di rango legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza del rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero modificate (in teoria, non necessariamente in peius per il risparmiatore) con decreto ministeriale.
Tale previsione era contenuta nel c.d. codice postale del 1973, ossia nel d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni” (in G.U., 3 maggio 1973, n. 113, serie ordinaria), non nel testo originario ma in quello modificato nel 1974 - l. 25 novembre 1974, n.588), sotto la rubrica "Tabelle degli interessi - Variazioni", disponeva infatti che: “Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. /Ai soli fini del calcolo degli interessi,
i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo./Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. 7 TRIBUNALE di PATTI
Dunque, nel caso di modifica dei tassi successiva all'emissione dei titoli, per espressa previsione di legge la tabella riportata sul retro dei buoni postali fruttiferi si doveva ritenere integrata (ossia, modificata) dalla tabella, messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali (art. 173, 3° co., d.p.r. n.
156/1973), quale risultante dal decreto ministeriale;
e non si tratta di modifica retroattiva, perché destinata ad operare in corso di rapporto non ancora esaurito e a produrre effetto in un momento successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale comportante la variazione del saggio di interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art.173, comma 2, d.p.r. n. 156/1973.
E benché non menzionate sul documento consegnato al momento della sottoscrizione dei buoni (ma a quel tempo nessuna norma lo imponeva), queste disposizioni, proprio perché di rango legislativo, devono ritenersi conosciute dai risparmiatori (in base a quanto disposto dall'art. 173, d.p.r. n. 156/1973 e dunque da una fonte di rango legislativo, il decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante
'Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio'
(in Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1986, n. 148); e quel regime è rimasto immutato nel tempo quanto alle serie precedenti alla entrata in vigore del d.m.
13 giugno 1986 (si vedano i successivi decreti ministeriali).
Il 17 agosto 1989 è entrato in vigore il d.p.r. 1 giugno 1989, n. 256, recante
'Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)' (in Gazzetta Ufficiale, 18 luglio
1989, suppl. ordinario n. 50); e benché abrogato con l'entrata in vigore del d.m.
19 dicembre 2000, recante 'Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni' (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300), così come previsto dalla riforma del 1999 in tema di riordino della Cassa depositi e prestiti, l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156
(come modificato) è rimasto in vigore quanto ai rapporti pregressi e così continua a regolare quelli sorti con l'emissione e la sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa (art. 7, 3° co., d.lgs. 30 luglio
1999, n. 284: "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro
III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei
8 TRIBUNALE di PATTI medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori"; cfr. anche
Corte cost., ord. 7 novembre 2003, n. 333).
La normativa di riferimento prevede inoltre che come avviene la "pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori": 'Poste italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Controparte_2 le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel
[...] comma precedente. Le comunicazioni della depositi e prestiti ai titolari CP_3 dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico').
È, dunque, possibile affermare che ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 284/99, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/73 (abrogato per il futuro) continua ad applicarsi ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (27/12/2000).
In base a tale norma era possibile che, con decreto del Ministro del Tesoro, il rendimento dei buoni fruttiferi postali riportato sul retro degli stessi venisse modificato in peius, anche con riferimento ai buoni emessi prima dell'approvazione di siffatto decreto.
Ciò comporta che il rimborso dei predetti buoni non deve avvenire secondo il piano di rimborso stampato sul retro degli stessi, ma alla luce della citata variazione introdotta con decreto ministeriale.
I titoli oggetto del presente giudizio rientrano, come da produzione documentale in atti, nella categoria dei buoni postali “serie P/O”, già istituiti con DM 16 giugno 1984, che all'art. 5 ha disposto che Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie P/O", l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi.
Successivamente, il decreto ministeriale del 1986 sopra indicato ha modificato i saggi di interessi su libretti e buoni postali di risparmio, ha stabilito all'art. 6 che
Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella 9 TRIBUNALE di PATTI contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987
e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni.
Ed invero, la possibilità di una modifica successiva all'emissione e sottoscrizione del buono fruttifero postale è confermata anche dalla sentenza n.
13979 del 2007, richiamata in atti. In quest'ultimo caso, la giurisprudenza ha affrontato la questione di buoni fruttiferi postali sottoscritti successivamente all'entrata in vigore di un decreto ministeriale di modifica (DM 16 giugno 1984) ma con l'indicazione dei tassi previsti prima di detta riforma. Come affermato dalla Cassazione, infatti, il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. Tale ipotesi, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie che rientra nella più diffusa ipotesi di modificazione del tasso successivamente alla sottoscrizione del buono.
Pertanto, nella specie, va considerata non fondata la richiesta di ingiunzione della somma quantificata a titolo di ulteriori interessi non già riconosciuti da parte opponente.
Va, dunque, accolta l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Al contempo, parte opponente ha comunque riconosciuto la sua posizione debitoria per la somma di € 6.629,77.
10 TRIBUNALE di PATTI
Va, dunque, tenuto conto che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. 15186/2004; Cass
5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
Da un lato, va, quindi, condannata l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 6.629,77. Difatti, la richiesta nel decreto ingiuntivo è, comunque, relativa all'intera liquidazione dei buoni postali che – allo stato – non risultano ancora liquidati.
Dall'altro deve, però, evidenziarsi come la somma di euro 6.629,77 (come anche ammesso da parte opposta) era già stata offerta da poste italiane alle opposte le quali, invece, hanno preferito instaurare un contenzioso per il riconoscimento del proprio diritto a ricevere interessi che, nella realtà e per le motivazioni di cui sopra, non sono dovuti. Se quindi non vi è prova dell'avvenuto pagamento della somma comunque riconosciuta, la richiesta della somma maggiore indicata dalle opposte non ha trovato fondamento.
Ciò, dunque, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 273/2020; 11 TRIBUNALE di PATTI
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta della somma di € 6.629,77 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 12/04/2024
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
12
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, prima sezione civile, dott Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1311 2020 R.G.
E' comparso, per la parte opponente, l'avv. SICILIA ANTONELLA per delega dell'Avv. CINGARI DANIELA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza,
eccezione o difesa.
E' comparso, per la parte opposta, l'avv. SCARCELLA ENZA al quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1311/2020 R.G., all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
D A
CF. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Cingari
e Marco Lanaia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio postale di Patti,
Via Giuseppe Garibaldi n. 10, come da procura in atti
OPPONENTE
C O N T R O
nata a [...] il [...] (codice Controparte_1 fiscale ) e nata a [...] il 31 agosto C.F._1 Parte_2
1956 (codice fiscale , elettivamente domiciliate in Via C.F._2
Trieste, 26 Patti presso lo studio dell'Avv. SCARCELLA ENZA e
SCARCELLA ATTILIO che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti n.
273/2020 reso nell'ambito del procedimento n. 768/2020 del 24 luglio 2020.
2 TRIBUNALE di PATTI
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8 settembre 2023 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 273/2020 R.G. del Tribunale di
Patti in data 24 luglio 2020, ha contestato l'erronea Controparte_2 applicazione – per i buoni postali fruttiferi posseduti dalle opposte – di tassi di interessi errati per la loro liquidazione. Nello specifico, ha dedotto che per i buoni oggetto del presente giudizio, buoni fruttiferi postali, serie P, emessi, rispettivamente, il 26.03.1985, 24.09.1985, 24.10.1985 e 26.08.1985, doveva applicarsi il disposto del DM del 13 giugno 1986 pubblicato in GU n. 148 del 28 giugno 1986 e con effetto dal 1° luglio 1986, con la trasformazione di detti beni in serie Q. Ha contestato, invece, l'applicazione dei tassi di interesse indicati sul retro del singolo buono fruttifero postale. Ha specificato che l'intervento del Decreto Ministeriale in corso di rapporto fosse possibile per la natura pubblicistica dei buoni fruttiferi postali, in quanto soggetti alle politiche di bilancio dello Stato. Ha, dunque, indicato la somma di € 6.629,77 quale quantificazione del valore del rimborso dei titoli richiesto da parte opposta, chiedendo quindi che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si sono costituite le opposte, deducendo di essere titolari di quattro buoni fruttiferi postali: il primo n. O-000.645, dell'importo £. 100.000 (centomila lire), emesso il 26.03.1985; il secondo n. O-000568, dell'importo di £. 200.000
(duecento mila lire), emesso in data 24.09.1985; il terzo n. O-000585 dell'importo di £. 200.000 (duecento mila lire), emesso in data 24.10.1985; il quarto n. O-000560, dell'importo di £. 200.000 (duecento mila lire), emesso in data 26.08.1985, tutti presso l di Marina di Patti (ME). Hanno Org_1 dedotto di aver presentato ricorso per decreto ingiuntivo in quanto CP_2 non aveva correttamente riconosciuto il loro diritto alla liquidazione della somma di € 13.900,23 quale quantificazione di capitale e degli interessi indicati sul retro di ogni buono fruttifero postale, non già riconosciuti da parte opponente. Hanno eccepito l'infondatezza dell'opposizione spiegata, contestando l'applicazione del DM 13 giugno 1986 per i buoni fruttiferi oggetto del presente giudizio e con prevalenza del saggio degli interessi apposti sul titolo. Hanno ribadito l'applicazione delle condizioni ivi previste, non modificate, ed hanno eccepito la violazione degli obblighi di informazione ai 3 TRIBUNALE di PATTI danni dei risparmiatori. Hanno concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari e condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa, documentalmente e riassegnata allo scrivente ex DP 50/2022, nonché visto il provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022, viene odiernamente decisa.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 27809/2005, condivisa sul punto anche da Cass. SU. 13979/2007) e di merito (Trib. Roma 22.2.2013; Trib. Bologna
14.1.2013; Trib. L'Aquila 26.5.2010) è costante nell'affermare che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 156/1973 non sono titoli di credito ma meri titoli di legittimazione. Ad essi non si applicano, pertanto, i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità che caratterizzano i titoli di credito, ma sono soggetti alla normativa speciale di settore anche nell'ipotesi in cui nei documenti cartacei non vi sia un espresso richiamo in tal senso, con la conseguenza che eventuali successive determinazioni ministeriali in tema di interessi prevalgono sul tenore letterale dei buoni.
I buoni postali fruttiferi, in quanto titoli del debito pubblico, mirano, quindi, a contemperare due distinte esigenze: la tutela del risparmiatore e l'interesse generale alla programmazione economica.
Siffatto bilanciamento è astrattamente disciplinato dall'art. 173 d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 (c.d. codice postale) che – nel testo novellato dal d.l. 30 settembre
1974, n. 460 ratione temporis applicabile – prevede la possibilità di estendere le variazioni del tasso d'interesse disposte con decreto del Ministro per il tesoro concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, anche ai buoni emessi prima dell'emanazione del provvedimento ministeriale. Orbene, la giurisprudenza si è espressa in merito alla questione relativa all'equiparazione dei buoni appartenenti alla serie P a quelli della successiva
Serie Q (artt. 5 e 6 del DM 148/1986).
Invero, è stata ribadita ribadito la prevalenza sul tenore letterale delle successive determinazioni ministeriali poiché il buono fruttifero postale non si annovera tra i titoli di credito ma afferisce, piuttosto, alla categoria dei documenti di legittimazione i quali, ai sensi dell'art. 2002 c.c, servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (sul punto vedi Cass.
27809/2005 richiamata anche da Cass. SS UU. 3963/2019 e Cass n. 4748/2022). 4 TRIBUNALE di PATTI
Infatti, “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 d.p.r. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7,
3° comma, d.leg. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 cit. d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”. (Cass. n. 3963/2019). Tale giurisprudenza è stata avvalorata dall'intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020 che ha ritenuto “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 d.p.r. 156/73, come modificato dall'art. 1 d.l. 460/74, conv., con modif., in l. 588/74, e successivamente abrogato dall'art. 7, d.leg. 284/99, nella parte in cui “consentiva di estendere, con decreto del ministro ... le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”, sollevata, in riferimento agli art. 43 e 97 cost.; in particolare: a) la norma, al 2° comma, dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, “si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato” e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente;
vale a dire che la variazione sfavorevole non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo per il futuro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la disponga;
il che esclude la retroattività in senso proprio, erroneamente attribuita alla norma denunciata;
b) pertanto, la censura secondo cui l'art. 173 cit. - consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 5 TRIBUNALE di PATTI
d.leg. n. 284 del 1999) di "estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione" (nella specie, le modificazioni in peius introdotte col d.m. del 1986) - avrebbe irragionevolmente leso l'"affidamento", riposto dai risparmiatori, sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva dell'asserito suo carattere retroattivo;
c) con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, l'evoluzione della natura giuridica delle poste ha comportato la qualificazione dei buoni come "titoli di legittimazione"; il che ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito;
ciò ha portato a ritenere che la modificazione - demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) - trovasse ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339 del c.c.: non sussiste quindi disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse;
d) dalla detta erroneità del carattere retroattivo delle variazioni sfavorevoli del saggio di interesse che il denunciato art. 173 consentirebbe, discende anche l'infondatezza della censura relativa al contrasto con l'art. 47 cost. relativa all'"assoluto scoraggiamento del risparmio (nella specie: postale)"; e) va inoltre considerato come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati'.
Tanto premesso, e calando i principi alla controversia qui in esame, occorre ribadire come i buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa, emessi da , non sono titoli di credito né titoli di debito pubblico, ma CP_2 6 TRIBUNALE di PATTI documenti di legittimazione, e ciò esclude l'applicabilità dell'art. 1992, primo comma, c.c.
Il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di questi titoli ed in forza del quale è tenuta a restituire il capitale con gli interessi CP_2
(artt. 171, 178, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è di natura contrattuale (in questi termini, espressamente, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979) ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento (si rimanda ancora alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite ora richiamata); già al tempo dell'emissione dei titoli per cui è causa una fonte di rango legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza del rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero modificate (in teoria, non necessariamente in peius per il risparmiatore) con decreto ministeriale.
Tale previsione era contenuta nel c.d. codice postale del 1973, ossia nel d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni” (in G.U., 3 maggio 1973, n. 113, serie ordinaria), non nel testo originario ma in quello modificato nel 1974 - l. 25 novembre 1974, n.588), sotto la rubrica "Tabelle degli interessi - Variazioni", disponeva infatti che: “Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. /Ai soli fini del calcolo degli interessi,
i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo./Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. 7 TRIBUNALE di PATTI
Dunque, nel caso di modifica dei tassi successiva all'emissione dei titoli, per espressa previsione di legge la tabella riportata sul retro dei buoni postali fruttiferi si doveva ritenere integrata (ossia, modificata) dalla tabella, messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali (art. 173, 3° co., d.p.r. n.
156/1973), quale risultante dal decreto ministeriale;
e non si tratta di modifica retroattiva, perché destinata ad operare in corso di rapporto non ancora esaurito e a produrre effetto in un momento successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale comportante la variazione del saggio di interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art.173, comma 2, d.p.r. n. 156/1973.
E benché non menzionate sul documento consegnato al momento della sottoscrizione dei buoni (ma a quel tempo nessuna norma lo imponeva), queste disposizioni, proprio perché di rango legislativo, devono ritenersi conosciute dai risparmiatori (in base a quanto disposto dall'art. 173, d.p.r. n. 156/1973 e dunque da una fonte di rango legislativo, il decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante
'Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio'
(in Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1986, n. 148); e quel regime è rimasto immutato nel tempo quanto alle serie precedenti alla entrata in vigore del d.m.
13 giugno 1986 (si vedano i successivi decreti ministeriali).
Il 17 agosto 1989 è entrato in vigore il d.p.r. 1 giugno 1989, n. 256, recante
'Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)' (in Gazzetta Ufficiale, 18 luglio
1989, suppl. ordinario n. 50); e benché abrogato con l'entrata in vigore del d.m.
19 dicembre 2000, recante 'Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni' (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300), così come previsto dalla riforma del 1999 in tema di riordino della Cassa depositi e prestiti, l'art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156
(come modificato) è rimasto in vigore quanto ai rapporti pregressi e così continua a regolare quelli sorti con l'emissione e la sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa (art. 7, 3° co., d.lgs. 30 luglio
1999, n. 284: "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro
III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei
8 TRIBUNALE di PATTI medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori"; cfr. anche
Corte cost., ord. 7 novembre 2003, n. 333).
La normativa di riferimento prevede inoltre che come avviene la "pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori": 'Poste italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Controparte_2 le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel
[...] comma precedente. Le comunicazioni della depositi e prestiti ai titolari CP_3 dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico').
È, dunque, possibile affermare che ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 284/99, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/73 (abrogato per il futuro) continua ad applicarsi ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (27/12/2000).
In base a tale norma era possibile che, con decreto del Ministro del Tesoro, il rendimento dei buoni fruttiferi postali riportato sul retro degli stessi venisse modificato in peius, anche con riferimento ai buoni emessi prima dell'approvazione di siffatto decreto.
Ciò comporta che il rimborso dei predetti buoni non deve avvenire secondo il piano di rimborso stampato sul retro degli stessi, ma alla luce della citata variazione introdotta con decreto ministeriale.
I titoli oggetto del presente giudizio rientrano, come da produzione documentale in atti, nella categoria dei buoni postali “serie P/O”, già istituiti con DM 16 giugno 1984, che all'art. 5 ha disposto che Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie P/O", l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi.
Successivamente, il decreto ministeriale del 1986 sopra indicato ha modificato i saggi di interessi su libretti e buoni postali di risparmio, ha stabilito all'art. 6 che
Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella 9 TRIBUNALE di PATTI contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987
e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni.
Ed invero, la possibilità di una modifica successiva all'emissione e sottoscrizione del buono fruttifero postale è confermata anche dalla sentenza n.
13979 del 2007, richiamata in atti. In quest'ultimo caso, la giurisprudenza ha affrontato la questione di buoni fruttiferi postali sottoscritti successivamente all'entrata in vigore di un decreto ministeriale di modifica (DM 16 giugno 1984) ma con l'indicazione dei tassi previsti prima di detta riforma. Come affermato dalla Cassazione, infatti, il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. Tale ipotesi, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie che rientra nella più diffusa ipotesi di modificazione del tasso successivamente alla sottoscrizione del buono.
Pertanto, nella specie, va considerata non fondata la richiesta di ingiunzione della somma quantificata a titolo di ulteriori interessi non già riconosciuti da parte opponente.
Va, dunque, accolta l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Al contempo, parte opponente ha comunque riconosciuto la sua posizione debitoria per la somma di € 6.629,77.
10 TRIBUNALE di PATTI
Va, dunque, tenuto conto che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. 15186/2004; Cass
5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
Da un lato, va, quindi, condannata l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 6.629,77. Difatti, la richiesta nel decreto ingiuntivo è, comunque, relativa all'intera liquidazione dei buoni postali che – allo stato – non risultano ancora liquidati.
Dall'altro deve, però, evidenziarsi come la somma di euro 6.629,77 (come anche ammesso da parte opposta) era già stata offerta da poste italiane alle opposte le quali, invece, hanno preferito instaurare un contenzioso per il riconoscimento del proprio diritto a ricevere interessi che, nella realtà e per le motivazioni di cui sopra, non sono dovuti. Se quindi non vi è prova dell'avvenuto pagamento della somma comunque riconosciuta, la richiesta della somma maggiore indicata dalle opposte non ha trovato fondamento.
Ciò, dunque, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 273/2020; 11 TRIBUNALE di PATTI
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta della somma di € 6.629,77 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 12/04/2024
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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