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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento individuato dal R.G.N. 2316/2023 promossa con ricorso ex art. 473 bis e ss e 473 bis
12 cpc dd. 20.06.2023, notificato il 07.10.2023,
- la sig.ra , cittadina italiana, nata a [...] il [...] (CF. Parte_1
, residente a Fino Mornasco (22073-CO), in via Giuseppe Garibaldi CodiceFiscale_1
n. 14/G, con l'avv. Simona Clerici del Foro di Como
pagina 1 di 5
- sig. , cittadino italiano, nato a [...] il [...] (CF. CP_1 [...]
), residente a [...] h/2, con C.F._2
l'Avv. Francesca Giunchi (C.F. ) del Foro di Udine. CodiceFiscale_3
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario e scelta del regime di comunione legale dei beni in data 27.02.1993, trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Fino
Mornasco al n. 3, parte II, serie A, anno 1993.
Dal suddetto matrimonio è nato il figlio (maggiorenne, economicamente autosufficiente) sig. Per_1
in data 04.07.1993.
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, nelle more del giudizio di separazione, anche a seguito di tentativo di conciliazione attuato dal Giudice all'udienza del 10.12.2024, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni di separazione:
Condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi i quali vivranno separati nel reciproco rispetto, con ogni conseguente statuizione e con rinuncia da parte della sig.ra alla richiesta di addebito della Pt_1
separazione;
2) la sig.ra continuerà ad abitare in via esclusiva l'immobile adibito a casa familiare sito in Pt_1
Fino Mornasco, alla via Giuseppe Garibaldi n. 14/G, in ragione della proprietà esclusiva dello stesso in capo alla medesima;
3) la sig.ra si impegna ed obbliga ad accollarsi integralmente le rate del mutuo cointestato ai Pt_1
coniugi ancora in essere nei confronti della banca erogante INTESA SANPAOLO, filiale di Fino
pagina 2 di 5 Mornasco, sino alla sua estinzione, manlevando il sig. da eventuali richieste che dovessero CP_1
pervenirgli in tal senso;
4) i coniugi si impegnano reciprocamente a contattare gli istituti di credito per cercare di consentire l'estromissione del sig. dal mutuo attualmente cointestato acceso presso INTESA SANPAOLO CP_1
senza che ciò possa interpretarsi come impegno a garantire la “prestazione” del terzo da parte della sig.ra Pt_1
5) si dà atto che il sig. ha provveduto a versare ad INTESA SANPAOLO l'importo di €. 195,00 CP_1
al fine di saldare lo scoperto di conto relativo al conto corrente cointestato;
il medesimo ha altresì
provveduto ad estinguere, con versamento in unica soluzione, il debito nei confronti di INTESA
SANPAOLO e gravante sul conto corrente intestato ad entrambe le parti pari ad € 1.600,00 in linea capitale, debito relativo al fido che era stato concesso a suo tempo alle parti;
6) i coniugi concordano che, a fronte del versamento di €. 195,00 eseguito dal sig. a copertura CP_1
dello scoperto di conto corrente e del versamento di € 1.600,00 dal medesimo effettuato a copertura del fido, gli interessi (negativi) e le competenze di chiusura del conto corrente cointestato a firma disgiunta, verranno corrisposti alla Banca per €. 75,00 dal sig. – che vi ha già provveduto - e CP_1
per l'eventuale restante ulteriore somma richiesta da quest'ultima, dalla sig.ra definiti detti Pt_1
aspetti ed entro dieci giorni dalla copertura del fido e/o del pagamento degli interessi, le parti si impegnano ed obbligano a chiudere il conto corrente cointestato;
7) il sig. si impegna ed obbliga, contestualmente al deposito del presente accordo, a disdire la/le CP_1
polizza/e a suo nome addebitata/e sul conto corrente comune acceso presso INTESA SANPAOLO;
8) a definitiva tacitazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tutti, le parti danno atto che il sig. ha provveduto a trasferire alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € 1.830,00 a CP_1 Pt_1
mezzo bonifico bancario;
pagina 3 di 5 9) le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente accordo e il regolare adempimento degli impegni ivi assunti, avranno definito ogni pendenza economica tra di loro intercorrente e di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento reciproco, rinunciando altresì entrambi alle domande tutte formulate nei rispettivi atti di causa;
10) i coniugi concordano che le spese legali vengano compensate.
Il Giudice all'udienza del 10.12.2024, esperito il tentativo di conciliazione ed in ragione della dichiarata volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha disposto di sostituire l'udienza del
05.03.2025 con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 07.03.2025 il Collegio ha invitato le parti a riformulare la clausola n. 3 degli accordi raggiunti (ciò che è in concreto avvenuto), rimettendo la causa sul ruolo e fissando udienza cartolare per il giorno 30.04.2025.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi pagina 4 di 5 Parte_2
[...
[...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in comunione legale dei beni in data
27.02.1993, trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Fino Mornasco al n. 3, parte
II, serie A, anno 1993,
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle
4) stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
5) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
6) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
7) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fino Mornasco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in COMO, il 30.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
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