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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1878/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1878/2017, riservata in decisione all'udienza del 25.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 19.05.2025;
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza Parte_1
di procura allegata in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Raffaele Agliata e Paolo Giannarini, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Cercola, al C.so Riccardi 98;
APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Rosa Iossa dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via
S.Lucia 81
- APPELLATA -
NONCHE'
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Ilaria Piccolo, in forza di procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, unitamente alla quale elettivamente domicilia in alla Via Pino Amato n. 55, “P.co Volturno” CP_2
-APPELLATA
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo CP_3
grado, dagli avv.ti Michela Izzo e Teresa Nuzzo, unitamente alle quali elettivamente domicilia in alla via Vivaldi n.15. CP_2
-APPELLATO
- 1 -
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 4018/2016
Conclusioni: come da come da atti di causa e da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025.
Svolgimento del processo
1. Con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato, l' ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 4018/2016 resa dal Giudice di Pace di Nola in data 02.08.2016, con cui, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva in capo alla e al Controparte_1 CP_2
condannò la predetta società al pagamento in favore dell'attore della somma,
[...] CP_3
determinata ex art 1226 c.c., di euro 50 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio, determinate in complessivi euro 100 con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
2. In particolare, con l'azione promossa innanzi al giudice di prime cure, lamentò CP_3
l'illegittimità delle fatture n.20080000063935 del 30/06/2008 e n.200800000211643 del 14/11/2008; anno 2009: n. 20090000118390 del 04/05/2009; anno 2011: n. 20110000327757 del 10/11/2011; anno 2012: n. 20120000013493 del 07/05/2012 e n. 20120000063742 del 02/11/2012 con cui era stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 156,72 a titolo di canone per i servizi di fognatura e depurazione da parte della concessionaria per la riscossione per la Parte_1
asseritamente non dovuto a fronte dell'inattività degli impianti di depurazione Controparte_1
nel territorio del Comune di CP_2
A fondamento della pretesa l'attore assunse la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 con cui il giudice delle leggi dichiarò la non debenza della quota tariffa di depurazione in caso di mancanza o non funzionamento degli impianti di depurazione.
1.2 All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Nola, con la sentenza impugnata condannò ex art 2033 c.c. la società alla restituzione delle somme indebitamente Parte_1
corrisposte dal , determinate in via equitativa a fronte dell'impossibilità di addivenire ad una CP_3 precisa quantificazione dell'importo corrisposto a titolo di servizio di depurazione, mai erogato e soggetto a restituzione, rispetto al servizio fognario, non contestato e non oggetto di giudizio, in quanto fatturati congiuntamente.
2. Avverso tali statuizioni la società soccombente ha interposto appello, lamentando: la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione relativamente alla parte in cui il giudice di pace di Nola ha travalicato il limite della domanda attorea erroneamente qualificata, non come azione di accertamento negativo del credito, bensì come azione di ripetizione dell'indebito, così disponendo la restituzione delle somme versate a titolo di canone di fognatura e depurazione;
errata valutazione del thema probandum e del thema decidendum, stante la carenza di legittimazione passiva della convenuta
- 2 -
società, mera mandataria per la riscossione della nonché il difetto di prova in Controparte_1
ordine al mancato funzionamento degli impianti di depurazione in uno con, da un lato la circostanza che le fatture n. 20090000333422 del 05.11.2009 - n. 20100000122002 del 06.05.2010 - n.
20100000324626 del 08.11.2010 hanno ad oggetto esclusivamente il canone di fognatura e non anche quello di depurazione e, dall'altro, la debenza degli importi indicati nelle fatture n. 20110000122920 del 06.05.2011 n. 20138000012922 del 29.04.2013 n. 20138000065999 del 30.10.2013 relative al contestato servizio di depurazione, atteso il corretto funzionamento degli impianti attestato dalla CTU redatta a cura dell'Ing. nell'ambito di un altro procedimento avente lo stesso oggetto;
CP_4
l'erronea applicazione dell'art. 1226 c.c.. Ha così chiesto l'integrale riforma della sentenza appellata con declaratoria di nullità nella parte in cui condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di canone di depurazione, vinte le spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3. Ha resistito al gravame la , eccependo, in via preliminare l'inammissibilità CP_3 dell'appello ex art. 342 c.p.c.; l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'odierna appallante ed, in particolare, l'insussistenza del vizio di ultra-petizione per aver ritualmente precisato la domanda in prima udienza nonché la legittimazione passiva della mandataria. Ha insistito, dunque, per la conferma dell'impugnata pronuncia, con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4. Hanno resistito al gravame anche il e la insistendo per il Controparte_2 Controparte_1 rigetto dell'appello proposto.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata dal giudice istruttore allora titolare del presente procedimento per precisazione conclusioni, dapprima all'udienza del 28.03.2019 e, successivamente, a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale riorganizzazione del ruolo, all'udienza del 24.09.2024.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024), la causa è stata nuovamente rinviata all'udienza del 25.02.2025 - per l'esigenza di garantire il prioritario smaltimento delle cause ante 2016 (assegnate a questo giudice con decreto Presidenziale di scardinamento del ruolo dei colleghi del 9 luglio 2024) entro il 30 dicembre 2024 in vista del raggiungimento del primo degli obiettivi del PNRR - e ivi trattenuta in decisone con assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
1. In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi
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impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I,
08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince chiaramente che oggetto di censura
è la statuizione del giudice di pace che disposto la condanna della sola alla Parte_1
restituzione di una somma di denaro equitativamente determinata incorrendo, vuoi in una erronea qualificazione della domanda e nel vizio di ultrapetizione, vuoi in una erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto provata la non debenza delle somme corrisposte dall'attore (cfr.
Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
3. Nel merito l'appello è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Come innanzi anticipato, con il primo motivo di gravame parte appellante ha denunciato l'erronea pronuncia di condanna emessa dal primo giudice, il quale, dopo aver dichiarato non dovute le somme richieste con le fatture impugnate, ha statuito la condanna della alla restituzione Parte_1
della complessiva somma di € 50,00 oltre interessi, rilevando come tale pronuncia fosse affetta da ultrapetizione, dal momento che l'istante, , aveva proposto in primo grado una mera CP_3
azione di accertamento in merito alla legittimità o meno della richiesta di corresponsione delle somme vantate a titolo di canoni di fognatura e depurazione, senza domandare la restituzione delle somme a tale titolo versate.
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Ebbene, muovendo dalla disamina dell'atto introduttivo in primo grado emerge che l'attore così concludeva “accogliere la presente domanda e accertato il comportamento illegittimo del convenuto in quanto elusivo della normativa vigente come sopra illustrato quale inadempimento contrattuale dell' in solido con la concessionaria Gestione in plrpt, ed il CP_5 Parte_1 [...]
dichiarare non dovute le somme richieste con la fattura impugnata”, vinte le spese di lite CP_2
(cfr. pag. 5 atto di citazione).
Finanche a verbale di prima udienza dinanzi al Giudice di Pace, l'attore ha domandato l'accoglimento della “domanda di accertamento negativo del credito del canone” (cfr. verbale di udienza del
10.06.2014), reiterando le medesime conclusioni della citazione in comparsa conclusionale, depositata all'udienza fissata in proseguo precisazione delle conclusioni del 02.05.2016.
A fronte, allora, della domanda testualmente proposta in citazione (limitata all'accertamento del
“comportamento illegittimo del convenuto in quanto elusivo della normativa vigente (…) quale inadempimento contrattuale dell' in solido con la concessionaria Gestione Acquedotti CP_5
S.c.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., ed il ” ed alla declaratoria di non debenza Controparte_2 delle “somme richieste con la fattura impugnata” -rectius, fatture-), pare evidente che la pronuncia del primo giudice, di condanna della alla restituzione, in favore dell'attore, della Parte_1
somma di euro 50,00 oltre interessi, integri il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato o cd. ultrapetizione, vietata dall'art. 112 c.p.c., mancando in atti una domanda di condanna alla restituzione dell'indebito.
Giova, infatti, rammentare che «Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all'articolo 112 del
Cpc, ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)» (Cassazione civile sez. III, 09.4.2024,
n. 9589).
Per le esposte ragioni, merita accoglimento il primo motivo d'appello e la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui “condanna l' al pagamento in favore del Controparte_6 [...]
della somma di € 50 oltre interessi”, nulla dovendo la stessa restituire. CP_3
3.2. Acclarato, dunque, che la domanda esperita dal debba essere qualificata come azione di CP_3
accertamento negativo del credito, al fine di procedere all'esame degli ulteriori motivi di gravame, è necessario premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
Al riguardo, occorre rilevare che, con sentenza n. 335 del 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31
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luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies comma 2 del decreto legge n. 208/08, convertito con legge n. 13/2009, ha previsto espressamente:
“In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Del resto, la disposizione normativa in questione è coerente con la natura giuridica della tariffa del servizio idrico integrato. In effetti, quest'ultima si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, che chiarito che la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione;
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo
(Consiglio di Stato sez. V, 30/06/2011, n. 3920; Cassazione civile sez. VI, 14/12/2015, n. 25112).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che ciò che rende indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è indifferentemente la “mancanza” degli impianti di depurazione, ovvero la loro “temporanea inattività”; quest'ultima evenienza, nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo
“fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza
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dell'impianto e, quindi, la sua inidoneità al funzionamento (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/02/2020,
n. 3314).
3.3. Alla luce di tale premessa, si può analizzare il secondo motivo d'appello, con cui la Parte_1
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la
[...] Controparte_1
è proprietaria e gestore dell'impianto di depurazione, nonché destinataria delle somme riscosse dalla
Parte_1
Sebbene il giudice di pace abbia erroneamente qualificato la domanda proposta da parte attrice come azione di ripetizione dell'indebito anziché come di mero accertamento negativo del credito, correttamente ha escluso la legittimazione passiva della e del Controparte_1 Controparte_2
ritenendola sussistente solo in capo alla soluzione che non è destinata a mutare Parte_1
neppure a fronte della compiuta riqualificazione della domanda operata in questa sede.
Ed invero, rispetto all'azione di cui all'art. 2033 c.c., l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. La chiara formulazione di siffatta disposizione legislativa che esclude che possa ritenersi tenuta alla restituzione la risultando Controparte_1
irrilevante la proprietà degli impianti di depurazione, ha trovato conferma anche in seno alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico per la restituzione delle somme erogate quale quota del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto gestore del rapporto di utenza, ossia il soggetto che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito
(cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n. 20361; Cassazione Civile sez. III, 12/06/2020, n.
11270).
Ugualmente, legittimato passivo dell'azione di accertamento negativo del credito non può che essere la sola l' essendo destituito di fondamento il rilievo secondo cui la predetta società, Parte_1
quale mera delegata alla riscossione delle somme, non avesse alcun ruolo in merito alla legittimità o meno della richiesta di corresponsione posta a fondamento della domanda attorea.
Sul punto, si osserva che è la stessa a qualificatasi espressamente come Parte_1
“mandataria”, deputata alla riscossione dei canoni di depurazione “per conto e nell'interesse” della e del canone fognario per conto del sicché, proprio in qualità Controparte_1 Controparte_2
di mandataria senza rappresentanza della (e del , gli effetti giuridici Controparte_1 CP_2 dell'attività rappresentativa posta in essere non possono che ricadere, come da disciplina codicistica, nella sfera giuridica del mandatario, necessitando di un successivo trasferimento degli stessi al mandante (c.d. rappresentanza indiretta).
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Agendo infatti per conto e nell'interesse della e del Controparte_1 Controparte_2
l'appellante nella qualità di mandataria, in assenza di contemplatio domini, riveste il ruolo di soggetto legittimato passivo della domanda attorea a nulla rilevando i relativi rapporti interni di concessione con i relativi enti locali
Il secondo motivo di appello, pertanto, è infondato.
3.4. Con il terzo motivo d'appello, è stata censurata l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, evidenziato che parte appellata non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante e che, dall'altro lato, l'appellante ha dimostrato il funzionamento del servizio di depurazione.
Con riferimento al primo profilo, si osserva che diversamente da quanto paventato dall'appellante,
l'onere di provare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione grava sul gestore del servizio idrico integrato, ovvero, nella specie, la società Acquedotti. Ciò vale sia nel caso in cui l'utente agisca al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, sia nel caso in cui esperisca una mera azione di accertamento negativo del credito.
Infatti, se da un lato, nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria (cfr. Cassazione civile sez. III,
17/10/2023, n. 28842; Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n. 11270); dall'altro, anche in ipotesi di azione di accertamento negativo del credito (tesa meramente a paralizzare la pretesa creditoria del gestore), le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., “si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio”, sicché, indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, anche l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre sul preteso titolare dello stesso, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo ed è su questi che si riverberano le conseguenze della mancata dimostrazione (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/04/2024, n. 9706).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche è evidente che l'onere di provare il corretto funzionamento degli impianti, quale fatto costitutivo del diritto al corrispettivo, non può che gravare sul gestore del servizio, creditore della prestazione di corresponsione del canone di depurazione, ovvero la società Parte_1
Ciò chiarito, l' per dimostrare l'attivazione e il funzionamento dell'impianto di Parte_1
depurazione, ha richiamato la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 0234205 del 18
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marzo 2009 che attesterebbe “il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, senza soluzione di continuità”; tale nota sembrerebbe confermata da apposita comunicazione fornita da una società terza rispetto al giudizio, ossia la Controparte_7
Ebbene, dalla lettura di siffatti documenti emergono solo vacue e generiche affermazioni sul funzionamento degli impianti di depurazione, prive di qualsiasi concreto riscontro tecnico idoneo a provare l'effettivo e regolare funzionamento nell'intero arco temporale in questione e, dunque,
l'effettiva fruizione del servizio da parte dell'odierno appellato, . CP_3
Ne consegue, il rigetto del terzo motivo di appello.
3.5. Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza sollevata da parte appellante in ordine all'impropria commistione tra canone di depurazione e canone di fognatura asseritamente operata dal Giudice di primo grado, il quale, in tesi, avrebbe dovuto affermare la legittimità della pretesa creditoria in ordine agli importi indicati nelle fatture n. 20090000333422 del 05.11.2009 - n. 20100000122002 del
06.05.2010 - n. 20100000324626 del 08.11.2010, giacché relativi esclusivamente al canone di fognatura e non anche a quello di depurazione, frattanto sospeso.
Sul punto si osserva che il giudice di Pace, pur essendo incorso in una erronea qualificazione della domanda, cui ha fatto seguito il vizio di ultra petizione in violazione dell'art. 112 c.p.c., correttamente ha reputo le fatture de quibus e gli importi ivi indicati insuscettibili di una integrale esclusione dal computo dei crediti non dovuti, in quanto, non solo i bollettini allegati all'atto di citazione in primo grado di si appalesano del tutto generici (non riportando alcuna distinzione dei CP_3
canoni dovuti per il servizio di depurazione e per quello di fognatura), ma di più, la delibera comunale n. 288 del 03.11.2008 asseritamente adottata dal a seguito della quale la Controparte_2
avrebbe provveduto a sospendere la fatturazione relativa alla quota depurazione, Parte_1
riscuotendo solo quella relativa al servizio di fognatura, non è stata depositata in atti, sicché tale circostanza è rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
Anche il quarto motivo d'appello, de essere, dunque, rigettato.
3.6 Né coglie nel segno l'ultimo motivo di appello spiegato dall' , laddove paventa la Parte_1
debenza degli importi indicati nelle fatture n. 20110000122920 del 06.05.2011 n. 20138000012922 del 29.04.2013 n. 20138000065999 del 30.10.2013 comprensivi sia del canone di fognatura che di depurazione, stante l'asserito funzionamento del relativo impianto a far data dal mese di dicembre
2010, a sostegno del quale richiama la consulenza tecnica espletata dal CTU, l'Ing. , resa CP_4 nell'ambito di un diverso giudizio (recante n. R.G. 1883/2014) avente il medesimo oggetto del presente e, segnatamente la precisazione secondo cui “…risulta che le acquee reflue del CP_2
collettano nell'impianto di depurazione di a partire dal dicembre 2010” (cfr. pag. 14
[...] CP_2
atto di appello).
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In diritto, occorre premettere che la consulenza tecnica espletata in altri giudizi costituisce una “prova atipica” utilizzabile legittimamente dal giudice civile come argomento di prova, allorquando sia idonea ad offrire sufficienti elementi di giudizio e sia insuscettibile di smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie (cfr. sul punto Cass 2947/2023).
Applicando siffatti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che la richiamata consulenza tecnica e gli esiti cui è pervenuto il perito, non possono ragionevolmente costituire elementi idonei a suffragare la tesi dell'appallante, dal momento che, non solo dalla lettura dell'elaborato peritale emerge chiaramente un riferimento al mero “collettamento” delle acque reflue a partire dal mese di dicembre del 2010, nulla esprimendo sul corretto funzionamento del depuratore a decorrere da tale data e per il tempo successivo in quanto non oggetto di causa (così, lo stesso consulente proprio in riscontro alle osservazioni del CTP della convenuta cfr. sul punto elaborato peritale Ing. Parte_1
: “per quanto riguarda, il periodo da cui è partito il collettamento, non si è tenuto conto CP_4 degli anni […] successivi al 2010 in quanto non è oggetto di causa”), ma, di più, tali conclusioni non trovano perfetto riscontro nelle diverse ed ulteriori risultanze probatorie ed, in particolare, nella relazione tecnica sullo “Stato di attuazione della gestione” a firma del Commissario Delegato, dott.
e del Dirigente tecnico, Dt. Ing. (già prodotta dal in primo Persona_1 Persona_2 CP_3
grado, sottoscritta nel 2014), dalla cui lettura è dato apprendere che “a seguito delle verifiche condotte
[…] nei mesi di luglio e agosto 2013, si è posto in evidenza il completo interrimento del collettore” che dovrebbe far convogliare i reflui all'impianto di (cfr. pag. 26 relazione tecnica), oltre al CP_2 rinvenimento presso lo stesso impianto di “numerose criticità di funzionamento” (cfr. pag. 29).
Ne discende il rigetto del quinto motivo di gravame.
4. Tirando le fila di quanto innanzi esposto ed argomentato, il Tribunale ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente preso in considerazione tutte le fatture impugnate dal e da questi CP_3
regolarmente pagate.
Tuttavia, pur non condividendo la quantificazione del credito non dovuto compiuta in sentenza - in quanto, a fronte di una commistione tra le voci di canoni indicati in fattura sarebbe stato preciso onere della convenuta allegare e dimostrare le somme richieste a titolo di canone del servizio Parte_1 fognario al fine di ottenere la decurtazione delle stesse dall'accertamento negativo del credito - questo giudicante in mancanza di un appello incidentale dell'utente e sulla scorta del divieto di "reformatio in peius" in danno dello stesso appellante (Cass. 09/06/2004, n. 10965; Cass. 16/06/2006, n. 14063), limita l'accertamento del credito non dovuto alla somma di euro 50,00 come indicata dal primo giudice.
Donde, il Tribunale accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la alla restituzione della somma di euro 50,00, Parte_1
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oltre interessi, in favore del;
conferma nel resto l'accertamento negativo del credito per lo CP_3
stesso importo.
5. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento del gravame, la natura della controversia e l'esiguità del suo valore, nonché le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
6.1. L'esito parzialmente favorevole dell'appello esclude poi la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Parte_1
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, dispone, per le ragioni di cui in parte motiva, che l'appellante non
è tenuta alla restituzione, in favore di , della somma di € 50,00 oltre interessi, CP_3
confermando per il resto la pronuncia di prime cure;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 9.06.2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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