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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.4259/2023 R.A.L., promosso con ricorso depositato il 28.11.2023
da
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Francesco Mei ed elett. te domiciliato presso lo studio del procuratore in Frosinone, Via Adige n.41
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., elett.te Controparte_1 dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, presso CP_1
l'Avv. Avv. Andrea Botta, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura generale alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indennità di disoccupazione NASpI
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, ha convenuto l' innanzi Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, deducendo che: 1) in data 28.8.2023 aveva presentato domanda all'Istituto per ottenere l'indennità di disoccupazione c.d. NASpI, comprovando il possesso dei requisiti di cui al
D.Lgs. n.22/2015, giacché era rimasto in stato di disoccupazione involontaria, poteva far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate lavorative effettive o equivalenti nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione;
2) con missiva del 26.9.2023, la sede competente gli aveva richiesto CP_1 di comunicare entro il termine di gg. 30 “i redditi presunti anno 2023”; 3) in data 4.10.2023 aveva così comunicato alla sede di Frosinone i propri redditi presunti per l'anno 2023, pari a zero;
4) CP_1 ciò nonostante l' non aveva accolto la domanda;
5) aveva proposto ricorso al Comitato CP_1
Provinciale, comunicando che il reddito da lavoro autonomo conseguito nell'anno 2023 era pari a zero, ma il ricorso era rimasto senza riscontro.
Su queste premesse, l'attore ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI, con ordine all' di erogare il relativo trattamento previdenziale. CP_1
Si è costituito l' affermando l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la prestazione CP_1 richiesta. In particolare, l' ha dedotto che l'omessa tempestiva comunicazione del reddito CP_1 presunto per l'anno della domanda (2023) non poteva che condurre al rigetto della domanda, visto che la sanzione prevista dal legislatore per l'omessa comunicazione era la decadenza dal beneficio.
L'Istituto ha anche dedotto che, al momento del ricevimento dell'invito dell' a comunicare i CP_1 redditi, i termini dei trenta giorni dalla domanda erano già decorsi e l'affidamento ingenerato non poteva mutare la situazione di fatto, come avrebbe potuto essere se la comunicazione fosse giunta al ricorrente in pendenza dei termini di legge, inducendolo, così, in errore, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso merita accoglimento.
La prestazione oggetto di causa, ovvero la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione economica istituita dal D.Lgs. n.22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mini-ASPI.
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione – che nel caso di specie non ricorre - degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Il richiamato D.Lgs. n.22/2015 individua i destinatari (art.2) e i requisiti della prestazione (art.3), ne stabilisce la decorrenza (art.1) e la misura (art.4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza
(art.11).
In base al dettato normativo, la prestazione spetta ai lavoratori dipendenti che presentino i seguenti requisiti:
1) stato di disoccupazione involontario. A tal fine si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Nel caso di specie, lo stato di disoccupazione involontario dell'attore, successivo all'11.8.2023, è incontestato;
2) requisito contributivo. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e si considerano valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Nel caso di specie, il requisito contributivo non è stato contestato dall' CP_1
3) requisito lavorativo. Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria. Nel caso di specie, anche il requisito lavorativo è rimasto incontestato.
Nonostante la ricorrenza dei richiamati requisiti, l' ha respinto la domanda di NASpI in CP_1 quanto l'attore non aveva comunicato i redditi presunti dell'anno 2023, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
L' ha richiamato a fondamento della sua decisione: 1) il disposto dell'art.10 del D. Lgs. CP_1
n.22/2015, in tema di compatibilità dell'indennità oggetto di causa con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale: “1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di CP_1 trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata
d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita CP_1 autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale”; 2) il disposto dell'art.11 del richiamato D. Lgs. n.22/2015, secondo cui il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … “c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”; 3) la circolare n.94/2015, che con riguardo al caso della “nuova attività lavorativa in corso di prestazione”, ha chiarito che: “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”.
L'Istituto ha quindi sostenuto che l'omessa comunicazione da parte dell'attore, entro un mese dalla presentazione della domanda, del reddito presunto per l'anno 2023, anche se pari a zero, giustificava il rigetto della domanda, visto che la sanzione per l'omessa comunicazione è la decadenza dal beneficio, come chiarito dalla richiamata circolare, punto 2.12: “Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi: (…) c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10 del d. lgs.
4 marzo 2015 n. 22”. Tale sanzione trae origine direttamente dal D.Lgs. n.22/2015 (artt. 10 e 11 citati).
Sul punto va però osservato che - dopo che l'attore ha presentato, in data 28.8.2023, domanda all'Istituto per ottenere l'indennità di disoccupazione c.d. NASpI (doc. n.1 allegato al ricorso) e prima della scadenza del termine di 30 giorni per comunicare il reddito presunto per l'anno 2023 - la sede competente ha richiesto al ricorrente, in data 26.9.2023, di comunicare i redditi presunti CP_1
anno 2023, entro il termine dei successivi 30 giorni (doc. n.2 allegato al ricorso). E in effetti, in data
4.10.2023, quindi entro il nuovo termine indicato dall'ente, l'attore ha comunicato alla sede CP_1 di Frosinone i propri redditi presunti per l'anno 2023, pari a zero (doc. n.3 allegato al ricorso). Orbene, la circostanza che la comunicazione dell' al ricorrente sia intervenuta in pendenza dei termini CP_1
di legge, inducendolo in errore sull'effettiva data entro la quale avrebbe dovuto comunicare i redditi, ha ingenerato nel ricorrente un affidamento che va tutelato, considerando come tempestiva la comunicazione reddituale effettuata in data 4.10.2023.
A ciò si aggiunga che lo stesso con circolare n.174/2017 (all. n.4 alle note attoree del CP_1
7.11.2024), ha chiarito che l'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.
Quindi, pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, l' ha chiarito che, in considerazione del possibile CP_1
equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - è cura della struttura territoriale, ove emerga l'apertura di una partita IVA o l'iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l'attività sia effettivamente svolta contattando l'interessato. Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accertano un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione può essere erogata.
Dunque, la sola apertura della partita IVA non implica lo svolgimento di attività in forma autonoma, ma impone all'ente di verificare l'effettivo esercizio dell'attività, provvedendo alla liquidazione della prestazione ogni qualvolta l'esito - come è avvenuto nel caso di specie - sia negativo.
Sulla base di queste considerazioni il ricorso va quindi accolto.
L' va quindi condannato al pagamento, in favore dell'attore, dell'indennità mensile di CP_1 disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dal D.Lgs. n.22/2015, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità mensile di Parte_1
disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 28.8.2023;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità mensile di CP_1
disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI, prevista dal D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 28.8.2023, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno dalla domanda amministrativa;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore in €.1.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, Avv. Francesco Mei, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 3.12.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi