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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2019
Successivamente all'udienza del 23 aprile 2025, davanti al Giudice Unico del
Tribunale di Matera dott.ssa Anna Zaccaria, nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Erminio
Marzovilli; per parte opposta l'avv. Giuseppina Laragione in sostituzione dell'avv. Giuseppe Dellorusso. L'avv. Marzovilli chiede un rinvio per i medesimi incombenti in data successiva al febbraio 2026 in attesa della decisione della
Corte d'Appello di Potenza relativamente ad altro giudizio avente ad oggetto fattispecie analoga a quella oggetto della presente causa;
in subordine, si riporta ai propri scritti difensivi. L'avv. Laragione si oppone alla richiesta di rinvio, atteso che il giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Potenza involge parti diverse e, pertanto, si riporta ai propri atti di causa, da ultimo alla memoria conclusiva depositata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con rigetto delle avverse richieste. All'esito della Camera di Consiglio, il Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 1530/2019, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Erminio Marzovilli, per mandato in atti pagina 1 di 6 ATTORE -OPPONENTE
CONTRO
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Dellorusso, per mandato in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Si controverte della pretesa creditoria (€ 15.892,54 oltre ad accessori e spese) vantata da nei confronti di a titolo di Controparte_1 Parte_1
restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado del
Tribunale di Matera sezione stralcio n. 762/2005, successivamente riformata con sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 182/2019.
Chiesto ed ottenuto da il decreto ingiuntivo n. 317/19, parte Controparte_1 debitrice ha spiegato opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare preliminarmente l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avanzata dall'opposto in virtù dell'art. 39 c.p.c. per violazione del principio del ne bis in idem, revocando il D.I. opposto avente ad oggetto domanda identica a quella proposta in altra causa, pendente tra le medesime parti;
2)
Dichiarare la nullità/inefficacia del monitorio opposto nei confronti dell'odierno opponente per incompetenza del giudice adito, per essere Parte_1 funzionalmente competente la Corte d'Appello di Potenza, quale designato giudice del rinvio ex art. 389 cpc;
3) In via subordinata ed in caso di passaggio in giudicato della sentenza n.182/19 emessa dalla Corte d'Appello di Potenza, dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie e restitutorie trasfuse nel
D.I. opposto, per violazione del principio del ne bis in idem da cosa passata in giudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 cc, revocandolo;
4) Revocare anche nel quantum il D.I. opposto perché portante somme non dovute e che comunque l'opposto non ha legittimazione attiva a prendere per le motivazioni di pagina 2 di 6 cui ai punti n.
4-5 del presente atto d'opposizione. 5) Con vittoria di spese e competenze legali”.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato l'opposizione, insistendo nella fondatezza del proprio credito ed eccependo, a sua volta, l'infondatezza di ogni avversa domanda. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese processuali e condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.; solo per eccesso di scrupolo difensivo, qualora il giudice adito ritenga integrata l'ipotesi di continenza di cause, di essere autorizzata a riassumere la causa innanzi alla Corte
d'Appello di Potenza;
con vittoria di spese e competenze del procedimento, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, la causa, non necessitando di attività istruttoria, viene discussa oralmente e decisa nell'udienza odierna.
Ciò posto, preliminarmente deve ritenersi che la domanda proposta non viola il principio del ne bis in idem.
L'opponente ha sostenuto che la domanda restitutoria posta a base del decreto ingiuntivo opposto è stata già proposta e rigettata per difetto di prova dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 183/2019 pubblicata il 20.03.2019, non ancora passata in giudicato e, pertanto, ogni domanda di tipo restitutorio dovrebbe necessariamente essere proposta innanzi alla Corte d'Appello designata per il giudizio di rinvio, ricorrendo l'identità di domanda restitutoria tra quella proposta in sede di riassunzione e quella posta a base della ingiunzione di pagamento opposta. Da tale argomentazione fa scaturire l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avanzata dall'opposta in virtù dell'art. 39 c.p.c. per violazione del principio del ne bis in idem.
La tesi non può essere condivisa, atteso che la Corte d'appello di Potenza, nella sentenza n. 182/2019 (cfr. pag.26), rilevato che “non risulta comprovata dagli appellanti/attori in riassunzione l'avvenuta corresponsione delle somme, in favore della controparte, perché in questa sede debba pronunciarsi la condanna del alla restituzione di quanto indebitamente riscosso nel corso Parte_1 del giudizio”, nulla ha statuito sulla domanda di condanna di Parte_1
pagina 3 di 6 alla restituzione di tutte le somme pignorate agli stessi in forza delle precedenti sentenze di primo e di secondo grado e di risarcimento danni.
In argomento, giova ricordare il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui
“qualora il Giudice d'Appello, riformando la sentenza di primo grado con la quale l'appellante era stato condannato a corrispondere delle somme all'appellato, ometta di pronunciarsi sulla domanda con la quale l'appellante aveva chiesto la condanna dell'appellato a rimborsare le somme indebitamente percepite in esecuzione della sentenza riformata, l'appellante medesimo ha la possibilità alternativa - al fine di ottenere il rimborso – di proporre giudizio di legittimità oppure di instaurare un nuovo giudizio di cognizione ordinaria
(eventualmente anche mediante l'instaurazione di procedura monitoria) onde ottenere una pronuncia di condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione della riformata sentenza di primo grado” (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 24/05/2019, n. 14253;
Cass. civ., sez. III, 11/06/2008, n. 15461; Cass. civ., 24/10/2018, n. 26926, in motivazione: “in relazione alla domanda – proposta nella fase di gravame – di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente;
da tanto consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette, in tale qualità, di pronunziarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato”).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opposta (attrice in senso sostanziale, per aver chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha fornito prova documentale della propria pretesa creditoria, emergendo dalla documentazione in atti che nel corso dei vari gradi di giudizio la ha subito il pignoramento della propria pensione a far data dal CP_1
01.07.2013; pertanto, l'odierno opponente ha incassato sino al Parte_1 giugno 2019 la complessiva somma di € 15.892,54, come da prospetto di rendiconto delle somme trattenute al debitore e rilasciato dall'Inps di Matera in data 17.04.2019, in atti.
pagina 4 di 6 Va inoltre evidenziato che nelle more del giudizio la sentenza n. 182/2019 del
26.02.2019 e depositata il 20.03.2019 (posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo) è passata in giudicato, essendo decorso il termine semestrale di impugnazione.
Ebbene, per quanto sin qui esposto, atteso che il pagamento non è più sorretto dalla causa debendi, al solvens spetta la restituzione dell'importo di € 15.892,54 di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino all'integrale soddisfo. Ove il pagamento sia effettuato in esecuzione di un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, il solvens deve essere integralmente reintegrato nella situazione precedente e, in questo caso, non operando la disciplina sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (art.2033
c.c.), va esclusa ogni valutazione sulla condizione soggettiva dell'accipiens al fine di stabilire la decorrenza degli interessi;
quindi, dovendo ricostruirsi il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato, gli interessi dovuti per la prestazione pecuniaria in restituzione devono decorrere dal giorno del pagamento (per tale profilo, cfr.
Cass. sez. III, 12.11.2021 n.34011; più di recente, v. Cass. Sez. I, ord. n. 901 del
14.01.2025: “In tema di restituzione di somme pagate in base a una pronuncia di condanna successivamente caducata, l'azione restitutoria non è riconducibile allo schema della ripetizione dell'indebito, ma si configura come un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente al pagamento. La restituzione delle somme richiede la formazione di un titolo restitutorio che comprende ex lege, senza necessità di una specifica domanda e a prescindere da un'espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali. Tali interessi decorrono automaticamente, ai sensi dell'art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento, in quanto le prestazioni sono state eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. La natura integralmente restitutoria dell'obbligo comporta che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, comprensiva della restituzione della somma capitale e degli interessi legali. La domanda restitutoria può pertanto ritenersi implicitamente comprensiva della richiesta di corresponsione degli interessi sulla somma da restituire, essendo questi un effetto
pagina 5 di 6 legale automatico dell'obbligo restitutorio, volto a ripristinare integralmente la situazione patrimoniale antecedente al pagamento non dovuto. Tale principio opera indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens e prescinde dalla necessità di una messa in mora o di una domanda espressa volta al riconoscimento degli interessi”).
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 cpc.
La soccombenza implica la condanna dell'opponente al rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in dispositivo sulla scorta dello scaglione di riferimento, individuato in base al valore della controversia ed applicando i parametri medi previsti dal ex D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022 per le attività difensive concretamente svolte (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, non essendo stata fornita la prova che l'opponente abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 cpc il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.900,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Dellorusso, anticipatario e antistatario.
Così deciso in Matera il 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
pagina 6 di 6