Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2968 /2024 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZOPPITELLI CRISTIANO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Vigevano via Boldrini 10
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALZARINI CLAUDIA e con domicilio eletto CP_1 C.F._2 in Pavia corso strada Nuova 1/F
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note d'udienza le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni:
“A parziale riforma della sentenza n. 1548/2023 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 4 dicembre 2023, codesto
Tribunale voglia Per_
• confermare l'affidamento condiviso delle minori e Persona_2
• stabilire che i genitori prendano accordi direttamente con le minori per suddividere fra di loro i periodi in cui le figlie non sono impegnate negli studi nel Regno Unito, in misura tendenzialmente paritaria fra i genitori;
pagina 1 di 3
• confermare che le spese extra-assegno restino integralmente a carico del signor Parte_1
• stabilire che ciascun genitore sosterrà integralmente le spese ordinarie per le minori (comprensive di vestiti, parrucchiere, estetista) nei periodi in cui avrà le figlie con sé durante la permanenza in Italia delle minori, mentre le spese ordinarie delle minori nel Regno Unito saranno a carico del padre;
• prevedere che la casa coniugale resti assegnata alla signora La signora i impegna, fin CP_1 CP_1 da ora, a liberare l'immobile e a restituirlo al signor che ne è proprietario, entro il sedicesimo Parte_1 compleanno della figlia , ovvero entro il 20 dicembre 2026; Per_2
• compensare le spese di lite fra le parti;
• prendere atto della rinuncia all'impugnazione sottoscritta dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno raggiunto un accordo e chiesto al Tribunale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.
1548/2023 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 4 dicembre 2023, di modificare la misura del contributo al mantenimento della prole posto a carico del ricorrente e di rimodulare il regime di frequentazione con le figlie, ferma l'assegnazione della ex casa coniugale alla resistente.
Il Tribunale reputa che le condizioni proposte possano essere recepite e che le spese debbano essere compensate, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Collegio, a modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Pavia del 4 dicembre
2023 n.1548/2023:
- Recepisce integralmente le condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in data 1.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3