TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7206/2019 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
C.F. e P. IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria
De Simone, in forza di procura generale alle liti in autentica dr. Per_1
, notaio in Bologna, del 29.10.2010, Rep. 115840, Racc. 33105,
[...]
domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Pierluigi Telese, in virtù di procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Sant'Anastasia n. 1254/2019, depositata in data
27.03.2019, con cui è stata condannata la , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante p.t., al rimborso delle commissioni e del premio assicurativo per il periodo non goduto a favore dell'odierno appellato, in ragione della anticipata estinzione del contratto di finanziamento n.
75687, per la somma complessiva di euro 2.456,75, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
In punto di diritto, parte appellante eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al rimborso delle quote assicurative non godute e, nel merito, contestava la decisione del Giudice di prime cure, il quale avrebbe dichiarato erroneamente la vessatorietà delle clausole in tema di estinzione anticipata del finanziamento, sulla base delle quali è prevista la non rimborsabilità dei costi up front.
Il sig. costituitosi in giudizio, contestava l'avversa CP_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, parte appellante censura la decisione resa in primo grado, con riguardo alla dichiarazione di vessatorietà della clausola di cui alla lettera d), in tema di estinzione anticipata del contratto di finanziamento per cui è causa, sulla base della quale è prevista la non rimborsabilità dei costi up front.
Secondo parte appellante, la clausola in questione sarebbe stata sottoscritta in maniera specifica dal contraente, ex art. 1341 e 1342 c.c. e, di conseguenza, risulterebbe pienamente valida.
Parte appellante censura, inoltre, la sentenza del Giudice di pace di
Sant'Anastasia nella parte in cui ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 125 - sexies TUB al finanziamento per cui è causa, in quanto la norma in questione sarebbe stata introdotta soltanto con il d. lgs. 13.08.2010,
n.141, ovvero successivamente alla stipulazione del rapporto per cui è causa.
Tali argomentazioni sono infondate e non meritano accoglimento. Il contratto per cui è causa costituisce un'ipotesi di credito al consumo,
regolata dall'art. 125 T.U.B., che, nel testo applicabile ratione temporis, così recitava: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza
penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa
riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Il principio in questione è rinvenibile, tra l'altro, anche nell'attuale formulazione dell'art. 125 – sexies T.U.B.
La non rimborsabilità dei costi up front, invero, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, realizza un'ingiustificata disparità di trattamento tra i contratti estinti anticipatamente e quelli estinti alla naturale scadenza e determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, idoneo a fondare una dichiarazione di nullità della clausola in questione, anche se oggetto di specifica sottoscrizione, ex artt. 33 e 36 del Codice del consumo.
Come detto, la norma applicabile al caso di specie risulta pienamente in linea con i principi tracciati successivamente, con l'art. 125-sexies T.U.B.
e, per questo motivo, va interpretata anche alla luce delle modifiche intervenute in seguito, con riguardo a tale ultima disposizione.
In punto di diritto, vanno effettuate, dunque, le opportune precisazioni preliminari, alla luce dell'interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125 - sexies del T.U.B.: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva.
La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “Lexitor” (Corte
di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere
interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del
consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (i c.d. costi recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(i c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché con l'adozione delle disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da CA d'IA
nel 2019, era stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con esclusione dei costi up front.
Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, in quanto è stato statuito che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti
sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA d'IA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale innovazione normativa, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe in contrasto con le coordinate ermeneutiche tracciate con la sentenza c.d.
“Lexitor”, e precluderebbe, di conseguenza, un'interpretazione conforme alle linee guida indicate in materia dalla Corte di giustizia europea.
Parte della giurisprudenza sosteneva, invero, che sulla base delle norme secondarie emanate dalla CA d'IA, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe possibile il rimborso dei soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
In virtù di tale impostazione, dunque, in ipotesi di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, sarebbe stato possibile rimborsare al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
Per i contratti conclusi dopo la data sopra indicata, invece, sarebbe stata possibile un'interpretazione conforme al dictum della Corte di giustizia europea, con la possibilità di rimborsare “tutti” i costi relativi al finanziamento e non solo quelli c.d. recurring.
Appare evidente come tale impostazione rischiava di porsi in frizione con il sistema, in quanto il nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 11 e
117 Cost., deve conformarsi ai principi delineati in sede sovranazionale.
In tal senso, la giurisprudenza ha sottolineato, in diverse occasioni, come una delimitazione dell'efficacia delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia europea, risulti frutto di un'operazione indebita, salvo nell'ipotesi in cui tali limiti temporali vengano posti dalla stessa Corte.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della
Corte costituzionale del 22.12.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Consulta: “Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l'intento del
legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui
rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di
sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la
conformità alla sentenza Lexitor”.
Per la Corte costituzionale, “In sostanza, le norme secondarie della CA
d'IA richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e
valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili. E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di
giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione
sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Secondo la Consulta, dunque, il richiamo alle norme secondarie da parte del legislatore costituiva un limite invalicabile a una lettura dell'ordinamento interno conforme ai principi tracciati con la sentenza c.d. “Lexitor”, la cui lettura interpretativa deve valere anche per i contratti stipulati in precedenza al 2019, pena la violazione degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione.
Inoltre, non ha alcun valore il richiamo ai principi di trasparenza, nell'ipotesi in cui al consumatore sia comunque negato il rimborso dei costi up front, poiché la tutela prospettata in sede europea è fondata sull'esigenza di garantire al consumatore una riduzione di “tutti” i costi del credito.
A nulla vale, in tal senso, il richiamo contenuto nelle condizioni contrattuali alla chiara e trasparente suddivisione dei costi in recurring e up front, in quanto la tutela riservata al consumatore attiene, nello stesso modo, a entrambe le voci di costo.
Secondo la Corte costituzionale, in tal senso: “Si deve allora concludere che,
prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza
Lexitor, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem
e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto
dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20,
Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto Per_2
40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non
può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile»
con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»
(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34)”.
La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità della norma sopra indicata “limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della CA d'IA», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
In forza dell'interpretazione fornita dalla sentenza “Lexitor”, dunque,
l'art. 125- sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up-front e, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i principi della sentenza “Lexitor” devono essere applicati anche al contratto di finanziamento per cui è causa.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è
intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione
orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a
favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del
costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche esposte in precedenza, dunque, non ha più alcun rilievo la distinzione tra spese recurring e spese up front.
Deve essere considerata ininfluente, dunque, la chiarezza con cui nel contratto sono indicate le commissioni e le spese oggetto di rimborso e quelle che non possono essere rimborsate.
L' appellante asserisce, invero, che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione.
Tali doglianze non colgono nel segno, sulla base di quanto ampiamente esposto in precedenza.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla banca appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure. Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo,
invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
In considerazione delle stesse, l'ABF aveva previsto che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La CA d'IA era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul
credito ai consumatori» con cui era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata
e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al
consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre
pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al
minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “Lexitor”, punto 32).
Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo e alla chiarezza delle clausole contenute nel contratto.
Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, in definitiva, il
Giudice di prime ha dichiarato correttamente la vessatorietà delle clausole riprodotte nel contratto di finanziamento in tema di estinzione anticipata, con conseguente nullità delle stesse, in quanto contenenti una previsione contrastante con il dato normativo, letto alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale sul punto e idonee a cagionare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo. Tali clausole, sulla base di quanto previsto ex art. 36 del Codice del consumo, vanno dichiarate nulle anche se oggetto di specifica trattativa.
L'appellante sostiene, poi, che il Giudice di prime cure si sarebbe pronunciato erroneamente in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva sollevato dalla banca in merito al rimborso delle spese assicurative.
Tali censure non meritano accoglimento, poiché laddove al momento della conclusione del contratto di finanziamento la banca trattenga dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, tra gli altri costi,
anche l'ammontare della polizza assicurativa stipulata, come nel caso di specie, la stessa è tenuta al rimborso di tali costi e a nulla vale la circostanza che la stessa banca asserisca di aver versato successivamente tali cifre alla compagnia assicurativa, poiché tale questione attiene,
appunto, al rapporto tra la compagnia predetta e Parte_1
In tal senso, anche la giurisprudenza arbitrale ha costantemente riconosciuto la sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ex
multis, ABF Collegio di decisione n. 912 del 18.02.2013).
Va inoltre evidenziato che, anche a seguito dell'entrata in vigore (il
19.12.2012) dell'art. 22 del d. l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012 n. 221), va ribadito che “gli obblighi ivi
stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la
restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” (ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013).
Secondo parte appellante, in ogni caso, i costi relativi al contratto di assicurazione non sarebbero costi non rimborsabili in quanto up front.
Anche tale ultima censura non coglie nel segno, in quanto, come ampiamente spiegato, alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, non rileva la distinzione tra i costi recurring e i costi up front, ai fini del rimborso da riconoscere al consumatore.
Analoghe riflessioni devono essere effettuate con riferimento alle commissioni di intermediazione.
Sul punto, va evidenziato che i costi relativi all'attività di intermediazione sono stati trattenuti dal capitale corrisposto, insieme alle altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca appellante.
Per questo motivo, è a dover restituire tali costi. Parte_1 Inoltre, si conviene con quanto statuito in giurisprudenza, in merito al fatto che la circostanza che la banca abbia ritenuto di rivolgersi a un terzo intermediario, “non può comportare un danno per il consumatore, così come
non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto bancario la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia
stata trasferita ad altro soggetto” (Tribunale di Nola, I sez. civile, 07.01.2025 nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2023).
A ciò si aggiunga che, secondo l'appellante, si tratterebbe di costi up front
e, quindi, non rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento ma anche tale censura è priva di fondamento, per tutte le ragioni già ampiamente esposte in precedenza.
Quanto all'utilizzo del criterio pro rata temporis, ai fini del calcolo del quantum debeatur, anche in relazione al rimborso del premio assicurativo, il
Giudice di prime cure ha effettuato riferimento a tale criterio, cui è fatto ampio ricorso in giurisprudenza in quanto lo stesso “risulta più adeguato a
fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo
dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte
di Giustizia nella citata sentenza “Lexitor” (Tribunale di Torino, 13.02.2023, cfr. Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa r.g. 336/2021 del
9.2.2023).
Il Giudice di pace di Sant'Anastasia, ritenendo applicabile al caso di specie il criterio pro-rata temporis, ha fornito un'interpretazione in linea con le coordinate tracciate in sede sovranazionale, ove si pensi che un diverso criterio di calcolo, per il consumatore, potrebbe risultare meno intuitivo, tale da non consentire allo stesso di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata (cfr. Tribunale di Torino, 13.02.2023).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7206/2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Nola, lì 28.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7206/2019 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
C.F. e P. IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria
De Simone, in forza di procura generale alle liti in autentica dr. Per_1
, notaio in Bologna, del 29.10.2010, Rep. 115840, Racc. 33105,
[...]
domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Pierluigi Telese, in virtù di procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliato come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Sant'Anastasia n. 1254/2019, depositata in data
27.03.2019, con cui è stata condannata la , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante p.t., al rimborso delle commissioni e del premio assicurativo per il periodo non goduto a favore dell'odierno appellato, in ragione della anticipata estinzione del contratto di finanziamento n.
75687, per la somma complessiva di euro 2.456,75, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
In punto di diritto, parte appellante eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al rimborso delle quote assicurative non godute e, nel merito, contestava la decisione del Giudice di prime cure, il quale avrebbe dichiarato erroneamente la vessatorietà delle clausole in tema di estinzione anticipata del finanziamento, sulla base delle quali è prevista la non rimborsabilità dei costi up front.
Il sig. costituitosi in giudizio, contestava l'avversa CP_1
impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, parte appellante censura la decisione resa in primo grado, con riguardo alla dichiarazione di vessatorietà della clausola di cui alla lettera d), in tema di estinzione anticipata del contratto di finanziamento per cui è causa, sulla base della quale è prevista la non rimborsabilità dei costi up front.
Secondo parte appellante, la clausola in questione sarebbe stata sottoscritta in maniera specifica dal contraente, ex art. 1341 e 1342 c.c. e, di conseguenza, risulterebbe pienamente valida.
Parte appellante censura, inoltre, la sentenza del Giudice di pace di
Sant'Anastasia nella parte in cui ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 125 - sexies TUB al finanziamento per cui è causa, in quanto la norma in questione sarebbe stata introdotta soltanto con il d. lgs. 13.08.2010,
n.141, ovvero successivamente alla stipulazione del rapporto per cui è causa.
Tali argomentazioni sono infondate e non meritano accoglimento. Il contratto per cui è causa costituisce un'ipotesi di credito al consumo,
regolata dall'art. 125 T.U.B., che, nel testo applicabile ratione temporis, così recitava: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza
penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa
riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Il principio in questione è rinvenibile, tra l'altro, anche nell'attuale formulazione dell'art. 125 – sexies T.U.B.
La non rimborsabilità dei costi up front, invero, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, realizza un'ingiustificata disparità di trattamento tra i contratti estinti anticipatamente e quelli estinti alla naturale scadenza e determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, idoneo a fondare una dichiarazione di nullità della clausola in questione, anche se oggetto di specifica sottoscrizione, ex artt. 33 e 36 del Codice del consumo.
Come detto, la norma applicabile al caso di specie risulta pienamente in linea con i principi tracciati successivamente, con l'art. 125-sexies T.U.B.
e, per questo motivo, va interpretata anche alla luce delle modifiche intervenute in seguito, con riguardo a tale ultima disposizione.
In punto di diritto, vanno effettuate, dunque, le opportune precisazioni preliminari, alla luce dell'interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125 - sexies del T.U.B.: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva.
La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “Lexitor” (Corte
di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere
interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del
consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (i c.d. costi recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(i c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché con l'adozione delle disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da CA d'IA
nel 2019, era stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con esclusione dei costi up front.
Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, in quanto è stato statuito che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti
sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA d'IA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale innovazione normativa, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe in contrasto con le coordinate ermeneutiche tracciate con la sentenza c.d.
“Lexitor”, e precluderebbe, di conseguenza, un'interpretazione conforme alle linee guida indicate in materia dalla Corte di giustizia europea.
Parte della giurisprudenza sosteneva, invero, che sulla base delle norme secondarie emanate dalla CA d'IA, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe possibile il rimborso dei soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
In virtù di tale impostazione, dunque, in ipotesi di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, sarebbe stato possibile rimborsare al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
Per i contratti conclusi dopo la data sopra indicata, invece, sarebbe stata possibile un'interpretazione conforme al dictum della Corte di giustizia europea, con la possibilità di rimborsare “tutti” i costi relativi al finanziamento e non solo quelli c.d. recurring.
Appare evidente come tale impostazione rischiava di porsi in frizione con il sistema, in quanto il nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 11 e
117 Cost., deve conformarsi ai principi delineati in sede sovranazionale.
In tal senso, la giurisprudenza ha sottolineato, in diverse occasioni, come una delimitazione dell'efficacia delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia europea, risulti frutto di un'operazione indebita, salvo nell'ipotesi in cui tali limiti temporali vengano posti dalla stessa Corte.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della
Corte costituzionale del 22.12.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Consulta: “Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l'intento del
legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui
rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di
sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la
conformità alla sentenza Lexitor”.
Per la Corte costituzionale, “In sostanza, le norme secondarie della CA
d'IA richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e
valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili. E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di
giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione
sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Secondo la Consulta, dunque, il richiamo alle norme secondarie da parte del legislatore costituiva un limite invalicabile a una lettura dell'ordinamento interno conforme ai principi tracciati con la sentenza c.d. “Lexitor”, la cui lettura interpretativa deve valere anche per i contratti stipulati in precedenza al 2019, pena la violazione degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione.
Inoltre, non ha alcun valore il richiamo ai principi di trasparenza, nell'ipotesi in cui al consumatore sia comunque negato il rimborso dei costi up front, poiché la tutela prospettata in sede europea è fondata sull'esigenza di garantire al consumatore una riduzione di “tutti” i costi del credito.
A nulla vale, in tal senso, il richiamo contenuto nelle condizioni contrattuali alla chiara e trasparente suddivisione dei costi in recurring e up front, in quanto la tutela riservata al consumatore attiene, nello stesso modo, a entrambe le voci di costo.
Secondo la Corte costituzionale, in tal senso: “Si deve allora concludere che,
prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza
Lexitor, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem
e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto
dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20,
Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto Per_2
40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non
può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile»
con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»
(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34)”.
La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità della norma sopra indicata “limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della CA d'IA», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della
legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
In forza dell'interpretazione fornita dalla sentenza “Lexitor”, dunque,
l'art. 125- sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up-front e, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i principi della sentenza “Lexitor” devono essere applicati anche al contratto di finanziamento per cui è causa.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è
intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione
orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a
favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del
costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche esposte in precedenza, dunque, non ha più alcun rilievo la distinzione tra spese recurring e spese up front.
Deve essere considerata ininfluente, dunque, la chiarezza con cui nel contratto sono indicate le commissioni e le spese oggetto di rimborso e quelle che non possono essere rimborsate.
L' appellante asserisce, invero, che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione.
Tali doglianze non colgono nel segno, sulla base di quanto ampiamente esposto in precedenza.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla banca appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure. Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo,
invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
In considerazione delle stesse, l'ABF aveva previsto che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La CA d'IA era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul
credito ai consumatori» con cui era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata
e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al
consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre
pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al
minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “Lexitor”, punto 32).
Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo e alla chiarezza delle clausole contenute nel contratto.
Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, in definitiva, il
Giudice di prime ha dichiarato correttamente la vessatorietà delle clausole riprodotte nel contratto di finanziamento in tema di estinzione anticipata, con conseguente nullità delle stesse, in quanto contenenti una previsione contrastante con il dato normativo, letto alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale sul punto e idonee a cagionare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo. Tali clausole, sulla base di quanto previsto ex art. 36 del Codice del consumo, vanno dichiarate nulle anche se oggetto di specifica trattativa.
L'appellante sostiene, poi, che il Giudice di prime cure si sarebbe pronunciato erroneamente in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva sollevato dalla banca in merito al rimborso delle spese assicurative.
Tali censure non meritano accoglimento, poiché laddove al momento della conclusione del contratto di finanziamento la banca trattenga dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, tra gli altri costi,
anche l'ammontare della polizza assicurativa stipulata, come nel caso di specie, la stessa è tenuta al rimborso di tali costi e a nulla vale la circostanza che la stessa banca asserisca di aver versato successivamente tali cifre alla compagnia assicurativa, poiché tale questione attiene,
appunto, al rapporto tra la compagnia predetta e Parte_1
In tal senso, anche la giurisprudenza arbitrale ha costantemente riconosciuto la sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ex
multis, ABF Collegio di decisione n. 912 del 18.02.2013).
Va inoltre evidenziato che, anche a seguito dell'entrata in vigore (il
19.12.2012) dell'art. 22 del d. l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012 n. 221), va ribadito che “gli obblighi ivi
stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la
restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” (ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013).
Secondo parte appellante, in ogni caso, i costi relativi al contratto di assicurazione non sarebbero costi non rimborsabili in quanto up front.
Anche tale ultima censura non coglie nel segno, in quanto, come ampiamente spiegato, alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, non rileva la distinzione tra i costi recurring e i costi up front, ai fini del rimborso da riconoscere al consumatore.
Analoghe riflessioni devono essere effettuate con riferimento alle commissioni di intermediazione.
Sul punto, va evidenziato che i costi relativi all'attività di intermediazione sono stati trattenuti dal capitale corrisposto, insieme alle altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca appellante.
Per questo motivo, è a dover restituire tali costi. Parte_1 Inoltre, si conviene con quanto statuito in giurisprudenza, in merito al fatto che la circostanza che la banca abbia ritenuto di rivolgersi a un terzo intermediario, “non può comportare un danno per il consumatore, così come
non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto bancario la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia
stata trasferita ad altro soggetto” (Tribunale di Nola, I sez. civile, 07.01.2025 nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2023).
A ciò si aggiunga che, secondo l'appellante, si tratterebbe di costi up front
e, quindi, non rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento ma anche tale censura è priva di fondamento, per tutte le ragioni già ampiamente esposte in precedenza.
Quanto all'utilizzo del criterio pro rata temporis, ai fini del calcolo del quantum debeatur, anche in relazione al rimborso del premio assicurativo, il
Giudice di prime cure ha effettuato riferimento a tale criterio, cui è fatto ampio ricorso in giurisprudenza in quanto lo stesso “risulta più adeguato a
fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo
dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte
di Giustizia nella citata sentenza “Lexitor” (Tribunale di Torino, 13.02.2023, cfr. Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa r.g. 336/2021 del
9.2.2023).
Il Giudice di pace di Sant'Anastasia, ritenendo applicabile al caso di specie il criterio pro-rata temporis, ha fornito un'interpretazione in linea con le coordinate tracciate in sede sovranazionale, ove si pensi che un diverso criterio di calcolo, per il consumatore, potrebbe risultare meno intuitivo, tale da non consentire allo stesso di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata (cfr. Tribunale di Torino, 13.02.2023).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7206/2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Nola, lì 28.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura