CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
DR CE Presidente
Lorenzo Orsenigo Consigliere
AT DI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2852/2023 promossa in grado d'appello
da
, Parte_1
(C.F. ), con sede in 22025 LE (CO) – Frazione Rozzo n. 3, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Bassi (c.f. ) con studio in Piazza C.F._1 Pt_1 del Popolo n. 14, ivi elettivamente domiciliata
APPELLANTE
Contro
(C.F. , residente a [...] C.F._2
AL ON n. 600, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo Bresciani
(C.F. ), presso il cui studio in via Volta, 62, ha eletto domicilio;
C.F._3 Pt_1
APPELLATA
E
pagina 1 di 15 e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante Parte_1
:
[...]
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
In via principale nel merito: in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1034/2023 emessa dal Tribunale di Como in persona del
Giudice unico dott. Paolo Bertollini, depositata in Cancelleria in data 22.09.2023, rigettarsi
l'opposizione ed ogni domanda formulata dal sig. perché infondate in fatto e in Controparte_1 diritto e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1989/2020 emesso in data 07.12.2020 dal Tribunale di Como (pubblicato in data 10.12.2020), con conseguente condanna del sig. nella sua qualità di fideiussore della CP_1 Controparte_4
, al pagamento integrale delle somme in esso contenute.
[...]
In via subordinata: in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1034/2023 emessa dal Tribunale di Como in persona del
Giudice unico dott. Paolo Bertollini, depositata in Cancelleria in data 22.09.2023, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta l'opposizione con conseguente revoca, anche solo parziale, del decreto ingiuntivo, accertato e dichiarato l'intervenuto recesso dell'opponente dal contratto di fideiussione in data 15.10.2013, condannare il sig. nella sua qualità di Controparte_1 fideiussore della società debitrice, a pagare alla la somma di Parte_1
€ 166.723,00.=, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, per l'esposizione del c/c n. 003/300399 intestato alla al momento del recesso del sig. Controparte_4 CP_1 dal contratto di fideiussione sottoscritto in data 06.03.2008 per cui è causa, oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso del 5,00% dal 06.08.2020 al saldo effettivo.
In via istruttoria:
pagina 2 di 15 al mero fine di non vedere pregiudicati i propri diritti di difesa, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma
Corte ritenesse di rimettere il giudizio in istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testimoni sui capitoli di prova dedotti nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., depositata telematicamente in data 17.02.2022, qui da intendersi integralmente richiamati unitamente ai nominativi dei testimoni da escutere.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria sulle prove orali dedotte da parte appellata si insiste nelle contestazioni esposte nella propria memoria CP_1 di replica ex art. 183, sesto comma, n. 3 depositata telematicamente in data 09.03.2022, qui da intendersi integralmente richiamate.
In ogni caso: condannare l'appellato, sig. al pagamento integrale delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado e del presente giudizio in grado di appello. Oltre a IVA e CPA, spese generali di studio 15,00%.”
per l'appellato Controparte_1
““In via principale e nel merito:
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previi gli opportuni accertamenti e declaratorie, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare in parte qua
l'impugnata sentenza n. 1034/2023 del Tribunale di Como.
In ogni caso: con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Al mero fine di non vedere pregiudicati i propri diritti di difesa, nell'ipotesi in cui l'Ill.ma ritenesse di rimettere il giudizio in istruttoria:
- emettersi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordine nei confronti della convenuta opposta avente ad oggetto
l'esibizione degli estratti conto afferenti le movimentazioni intercorse sul c/c n. 300399 successivamente al recesso dalla garanzia da parte del sig. (15.10.2013 o 7.11.2013) e sino CP_1 all'escussione della stessa (22.9.2020);
- emettersi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordine nei confronti dei terzi chiamati Controparte_4
e avente ad oggetto l'esibizione dei documenti
[...] Controparte_2 Controparte_3 contrattuali relativi alla cessione dei rami d'azienda esercitati nelle 11 unità locali elencate alle pagg.
4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 15 Si chiede, inoltre, ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta opposta e dei sigg. e sui seguenti Controparte_2 Controparte_3 capitoli:
1) Vero che, alla data del 31.12.2013 il saldo del conto corrente n. 300399 intrattenuto da
[...] presso CC LE presentava un saldo positivo pari ad € 89.868,77, come da Controparte_4 estratto c/c che si rammostra (doc. 10 fascicolo di parte opponente);
2) Vero che, il saldo negativo del medesimo conto alla data del 5.3.2020 (pari ad € 166.723,00) è stato generato dalla concessione di utilizzo dell'apertura di credito sul predetto c/c durante il periodo
1.1.2014 / 5.3.2020;
3) Vero che, tra il 26.6.2015 ed il 31.12.2019 ha chiuso o ceduto a terzi i Controparte_4 rami d'azienda esercitati presso le 11 unità locali elencate alle pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che si rammostrano al teste
Si indicano a testi:
- sig.ra c/o CC LE Tes_1
- sig. c/o CC LE Testimone_2
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria sulle prove orali dedotte da parte appellante nella propria memoria ex art. 13 6^ comma n. 2 cpc, depositata in data 17.2.2022, si insiste nelle contestazioni esposte nella propria memoria di replica ex art. 183 6^ comma n. 3, depositata telematicamente in data 10.03.2022, qui da intendersi integralmente richiamate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio dell'11.11.2020, adiva il Tribunale di Parte_1
Como chiedendo emettersi, nei confronti di un decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1 esecutivo per il pagamento del complessivo importo di € 166.723,00 (oltre interessi di mora e spese processuali), quale saldo debitore, alla data del 5.08.2020, del conto corrente n. 003/300399 intestato alla Controparte_4
Esponeva infatti l'istante che il allorché rivestiva la qualità di socio accomandatario della CP_1 predetta società, aveva prestato fideiussione omnibus a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dalla stessa, sino a concorrenza della somma di € 1.000.000,00 (cfr., doc. 6, fascicolo di primo grado parte pagina 4 di 15 seconda); con raccomandata del 15.10.2013, lo stesso aveva comunicato di recedere con effetto immediato dalla garanzia fideiussoria (cfr.; doc. 7, fasc. primo grado, parte seconda); egli era, tuttavia, rimasto obbligato nei limiti dell'esposizione debitoria esistente alla data del recesso, pari ad €
178.370,69 (cfr., fascicolo di primo grado, parte seconda). Chiedeva, quindi, che lo stesso fosse condannato al pagamento del saldo debitore del predetto conto alla data della revoca dell'affidamento.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1989/2021, munito di provvisoria esecutività, ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta rituale opposizione ad opera del CP_1
L'opponente deduceva innanzitutto la nullità della fideiussione per la sua conformità al c.d. schema
AB (delibera Banca d'Italia n. 55/2005) e la conseguente violazione della disciplina in materia di intese anticoncorrenziali (legge n. 287/1990). Nel dettaglio denunciava la nullità delle seguenti clausole negoziali:
- Art. 1 II comma (riproduttivo dell'art. 8 dello schema),
- Art. 1 III comma (riproduttivo dell'art. 2 dello schema)
- Art. 3 III comma (riproduttivo dell'art. 4 comma II dello schema)
- Art. 3 IV comma (riproduttivo dell'art. 4 comma III dello schema)
- Art. 5 I, II e III comma (riproduttivo dell'art. 7 I, II e III comma dello schema)
- Art. 6 I e II comma (riproduttivo art. 10 dello schema)1. Insisteva pertanto per la declaratoria di nullità totale della fideiussione.
Eccepiva, in ogni caso, la decadenza dell'opposta dalla garanzia per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. (che, nel caso di specie, non era stato derogato dalle parti), atteso che, tra la revoca degli affidamenti e la proposizione della domanda nei confronti della debitrice principale era trascorso un termine superiore a sei mesi. Deduceva, inoltre, la liberazione del fideiussore, ai sensi degli artt.
1955 e 1956 c.c., poiché la controparte gli aveva impedito, con la propria condotta, di surrogarsi nel suo credito verso la debitrice principale e aveva incrementato l'esposizione debitoria della società. Sul punto, assumeva che la banca avesse continuato a concedere credito alla società, pur a seguito della dismissione di 11 locali commerciali e nella consapevolezza della sua sostanziale illiquidità.
Infine, contestava il quantum debeatur, rappresentando che l'esposizione debitoria della CP_4 nei confronti della , alla data del 31.10.2013, era pari ad
[...] Parte_1
€ 90.638,34, al netto degli importi addebitati successivamente.
Chiedeva, infine, di autorizzare la chiamata in causa della oltre che dei soci Controparte_4 illimitatamente responsabili della stessa, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“al fine di ottenere la condanna degli stessi a manlevare e tenere indenne l'opponente dalle
[...] pretese monitoriamente azionate dall'opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1953 c.c., ovvero a rifondere gli importi che dovessero essere versati dal sig. in favore di CC LE ai sensi CP_1 degli artt. 1950 e 1951 c.c.”
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
, insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma integrale del Parte_1 decreto ingiuntivo. Sollevava, inoltre, eccezione di incompetenza per territorio in favore della Sezione
Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Milano e ciò con riferimento alla domanda di nullità proposta dal per violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990. CP_1
Disattesa l'istanza ex art. 649 c.p.c., avanzata nell'interesse dell'opponente, e delibata negativamente l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia, veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi nel rispetto del termine minimo a comparire.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.” pagina 6 di 15 All'udienza del 20.12.2021, verificata la ritualità della notifica alla ad Controparte_4 [...]
e a il giudice ne dichiarava la contumacia, prendendo atto della CP_2 Controparte_3 mancata notifica nei confronti di in quanto già deceduto. Controparte_4
Con sentenza n. 1034/2023, pubblicata in data 22 settembre 2023, il Tribunale di Como così disponeva:
“1) Dichiara l'estinzione parziale del processo, con riferimento alle domande di condanna proposte da nei confronti dei terzi chiamati, e Controparte_1 CP_4 Controparte_4 CP_4
[...]
2) Dichiara l'estinzione parziale del processo, con riferimento alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus, proposta dall'opponente;
3) In accoglimento dell'opposizione, proposta da nei confronti della Controparte_1 [...]
, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
4) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti opponente ed opposta;
5) Nulla sulle spese nei confronti dei terzi chiamati.”
Alla decisione richiamata il Giudice addiveniva motivando come segue:
- Dichiarava l'estinzione parziale del processo con riguardo alle domande svolte nei confronti di deceduto a seguito della proposizione della domanda, ma prima che Controparte_4 potesse costituirsi in giudizio. Sul punto rilevava che, a fronte della morte del terzo chiamato, gli eredi non avevano provveduto a riassumere tempestivamente la causa.
- Pronunciava la declaratoria di estinzione anche rispetto alla posizione processuale della società
. In tal caso, dava atto della sentenza di Controparte_4 liquidazione giudiziale della società, emessa in data 9 luglio 2021 dal medesimo Tribunale di
Como e dopo la notifica dell'atto di citazione alla terza chiamata (9 luglio 2021, cfr., seconda memoria ex art. 183 c.p.c., parte opposta). Sul punto constatava si era parimenti verificata un'ipotesi di interruzione del processo, anch'essa non seguita da tempestiva riassunzione ai sensi dell'art. 43 l. fall..
- Dichiarava estinzione parziale del processo in ordine alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione, giusta la rinuncia prestata alla stessa dall'opponente. Sul punto dava atto che, all'esito di prima delibazione sfavorevole, la parte precisava di avere sollevato una mera eccezione e non una azione autonoma di nullità del contratto, circostanza che avrebbe invece pagina 7 di 15 determinato la competenza della Sezione specializzata Imprese del Tribunale di Milano.
Giudicava a tal proposito irrilevante la mancata accettazione della rinuncia ad opera della controparte processuale, , posto che il suo rifiuto era dettato dalla sola volontà Parte_1 di supportare la propria eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle imprese: il che, ad avviso del Tribunale, non costituiva un interesse apprezzabile alla prosecuzione della causa
(art. 306 c.p.c.).
- Nel merito, dichiarava la decadenza dalla fideiussione della banca, per avere essa proposto domanda giudiziaria contro la debitrice principale, oltre il termine di cui Controparte_4 all'art. 1957 c.c. Sul punto, osservava che la Banca aveva agito in giudizio nei confronti della solo in data 15.10.2020, allorché aveva notificato nei suoi confronti Controparte_4
l'atto di citazione relativo al procedimento recante R.G. n. 3826/2020 (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta), e, nei confronti del fideiussore, atto di intimazione stragiudiziale solo il 23.09.2020
(cfr. all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo): entrambi gli atti erano stati compiuti quando già erano decorsi sei mesi dal 5.03.2020, data in cui l'opposta aveva comunicato al fideiussore e alla società debitrice il recesso dal rapporto di apertura di credito in conto corrente (cfr., doc.9, fasc. primo grado, parte seconda, fase monitoria);
- Giudicava priva di fondamento la prospettazione dell'opposta, per la quale il semestre ex art. 1957 c.c. sarebbe spirato in data 7.11.2020, giusta la sospensione dei termini processuali disposta in epoca pandemica dall'art. 83, secondo comma d.l. 83/2020: “ Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi […] “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020”;
- Sul punto, rilevava che la sospensione in parola non poteva invocarsi con riguardo al caso di specie, in cui la domanda di pagamento era basata su una fideiussione con clausola “a prima richiesta”, in cui cioè al creditore è dato conservare la garanzia inviando, nel semestre prescritto dall'art. 1957 c.c., semplice richiesta di pagamento al fideiussore. Ciò anche rendeva infondato il richiamo alla disciplina emergenziale della sospensione, la quale operava con riguardo ai
“termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente
pagina 8 di 15 mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi” (cfr. art. 83, comma 8, decreto-legge n. 18/2020), ovvero attività processuali (sentenza di primo grado, pag.
11: “Nel caso di specie, ad impedire la decadenza, sarebbe stato [infatti] sufficiente la notifica di una mera richiesta stragiudiziale di pagamento, non occorrendo la proposizione dell'azione.”);
- Dichiarava le spese integralmente compensate, rilevata la novità della questione di diritto e la rinuncia agli atti relativi alla domanda di nullità della fideiussione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sulla scorta di due motivi come di seguito Pt_1 rubricati e di cui infra:
1) Violazione di legge per errata applicazione e richiamo dell'art. 1957 cod. civ. in presenza di un contratto autonomo di garanzia – Assenza di previsione contrattuale dell'art. 1957 cod. civ. –
Errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.
2) Illegittima ed errata dichiarazione di violazione del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. –
Errata valutazione ed interpretazione dei fatti oggetto di causa e della normativa emergenziale
Si è costituito l'appellato contestando tutto quanto ex avderso dedotto in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e domandando la conferma della sentenza impugnata. Gli altri appellati sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza del 18.06.2025, già depositati gli scritti conclusionali nei termini assegnati ex art. 352
c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, ed è stata in pari data decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa l'appello infondato.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura l'erronea applicazione dell'art. 1957 c.c. sul presupposto che causa petendi sia un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione.
Assume, infatti, che nel testo dell'accordo è stabilito che:”Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, pagina 9 di 15 tasse ed ogni altro accessorio”(cfr., art. 5, fideiussione, doc. 6 cit.). A suo dire, tale clausola vale a identificare il contratto come autonomo di garanzia, al quale non può riferirsi il disposto di cui all'art. 1957 c.c.. Lamenta che il primo giudice, contraddicendosi, abbia dapprima correttamente qualificato il contratto sottoscritto in data 06.03.2008 come contratto autonomo di garanzia, ma poi preteso di applicare al medesimo la disciplina dell'art. 1957 cod. civ., e ciò pure in assenza di espressa pattuizione delle parti sul punto.
Col secondo motivo, censura la sentenza di primo grado per avere comunque erroneamente ritenuta tardiva l'istanza ex art. 1957 c.c. nei confronti del debitore e del garante. Assume, in proprosito, che il giudice non avrebbe considerato l'operatività della sospensione bimestrale dei termini processuali di cui alla c.d. normativa ID (DL 18, art. 83, comma 2, 2020), in forza della quale il termine di esercizio dell'azione verso il debitore principale sarebbe stato posticipato sino al 7 novembre 2020, e tanto a fronte di un ricorso monitorio notificato il 15 ottobre 2020 alla Controparte_4
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, attesa la relazione di dipendenza logica tra gli stessi.
Va anzitutto dichiarata l'infondatezza della prospettazione, di cui primo motivo di gravame, per cui il
Giudice avrebbe qualificato il contratto stipulato tra il e la come contratto autonomo di CP_1 Pt_1 garanzia.
Ebbene, la Corte osserva in primo luogo che non è dato, dalla lettura della sentenza impugnata, trarre la qualificazione del contratto pretesa dall'appellante, atteso che, quando il Tribunale si riferisce alla garanzia azionata, parla al contrario di “fideiussione omnibus” ( cfr., sentenza di primo grado, p. 10:
“Sul punto, occorre infatti premettere che la fideiussione omnibus prestata dal non contiene CP_1 alcuna deroga all'art. 1957 c.c., non essendovi una riproduzione pedissequa del c.d. schema AB, in particolare sotto il profilo dell'art. 6 dell'accordo; cfr., ultra, dispositivo della sentenza, pag. 12, in cui si legge: “Dichiara l'estinzione parziale del processo, con riferimento alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus, proposta dall'opponente”).
Unico riferimento, in sentenza, al contratto autonomo di garanzia, pare ravvisabile nella massima giurisprudenziale riportata in motivazione, per cui “la decadenza prevista in tema di fideiussione dall'art. 1957 cod. civ., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente pagina 10 di 15 estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento "a prima richiesta"”, con la precisazione, tuttavia, che “in questo caso, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” (cfr. Cass. 21 maggio 2008, n. 13078)
(cfr., ibidem, pag. 12). Si tratta di una citazione giurisprudenziale, che il primo giudice ha inteso utilizzare al fine di meglio sviluppare la parte motiva della pronuncia, ma nulla autorizza a ritenere che si sia trattato invece di una qualificazione (mediata) del contratto dedotto in giudizio, contrariamente a quella chiaramente e direttamente esplicitata nelle parti della pronuncia già prima evidenziate.
In ogni caso, la Corte evidenzia la pacifica ricorrenza nel caso di specie di una fattispecie fideiussoria.
Come correttamente rilevato da parte appellata, infatti, l'accordo si presenta come un tipico contratto di fideiussione omnibus, che all'art. 1 dispone “Oggetto della garanzia” - “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr., doc. 6, fascicolo monitorio).
Va poi considerato che, nel testo del contratto, spiccano plurime clausole univocamente riferibili alla fideiussione: “Vi comunico di costituirmi fideiussore” “la fideiussione garantisce”; art. 1 III co: “il fideiussore si impegna altresì”; art. 2 “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione”.
Né appare meritevole di condivisione la tesi di parte appellante a favore del contratto autonomo garanzia in forza di quanto previsto all'art. 5 del medesimo contratto, per cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta…”: manca, infatti, nel regolamento contrattuale, la dichiarazione del garante di rinunciare alla facoltà di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento del creditore, che, per giurisprudenza consolidata, vale quale tratto distintivo tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 19693/22: Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”).
pagina 11 di 15 Da tali considerazioni discende la pacifica applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio del regime della disciplina di cui all'art. 1957 c.c,. in punto di decadenza dalla garanzia.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, “occorre infatti premettere che la fideiussione omnibus prestata dal non contiene alcuna deroga all'art. 1957 c.c., non essendovi una CP_1 riproduzione pedissequa del c.d. schema AB, in particolare sotto il profilo dell'art. 6 dell'accordo
(cfr. all. 6 al ricorso per decreto ingiuntivo). L'istituto di credito avrebbe, pertanto, dovuto “proporre le sue istanze” e “coltivarle diligentemente”, ai sensi dell'art. 1957 c.c., nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, coincidente con la revoca dell'affidamento e con il recesso dal rapporto di conto corrente, avvenuto il 5.03.2020 (cfr. all. 4 al ricorso monitorio). È tuttavia documentalmente provato che l'opposta ha agito in giudizio nei confronti della Controparte_4 solo in data 15.10.2020, allorché ha notificato nei suoi confronti l'atto di citazione relativo al
[...] procedimento recante R.G. n. 3826/2020 (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta), e la prima intimazione di pagamento al risale al 23.09.2020 (cfr. all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo)”. CP_1
Trattasi, perciò, di atti perfezionati successivamente alla maturazione della decadenza semestrale della banca.
Né detta conclusione appare scalfita da quanto articolato dall'appellante, che tenta di sostenere la tempestività delle proprie domande in forza della disciplina vigente al tempo della pandemia da ID
19.
A parere della Banca, infatti, “i termini decadenziali nei quali è necessario agire giudizialmente per sospenderne la decorrenza, tra cui quello di cui oggi si discute, sono stati sospesi dal legislatore dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 con la normativa emessa per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del ID 19.” (doc. 2 agli atti), ovvero il che all'art. DL 18/2020 art. 83 recita “Dal 9 marzo
2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”, ragion per cui, tenuto conto dell'intervenuta revoca degli affidamenti da parte della in data 05.03.2020, il termine di decadenza sarebbe Pt_1 dunque venuto a scadenza in data 7 novembre 2020, dopo cioè che l'istituto aveva già proposto ricorso per ingiunzione avverso la società debitrice in data 15.10.2020.
pagina 12 di 15 L'assunto è privo di fondamento.
Come già correttamente rilevato in prime cure, il contratto per cui è causa è inscrivibile nel novero delle fideiussioni con clausola “a prima richiesta”, nelle quali, cioè, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (cfr., contratto, doc. 6 fascicolo monitorio). Ciò che, ai fini che rilevano, è foriero di importanti implicazioni ai fini della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Ed infatti, per orientamento ormai consolidato di questa Corte, “rispetto alle fideiussioni “a prima richiesta la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.”, atteso che diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta” (cfr. App. Milano, 24 gennaio
2023, n. 220; nello stesso senso, App. Milano, 4 marzo 2021; App. Milano, 30 marzo 2021, n. 1062).
Trattasi, peraltro di principio pacificamente sostenuto in sede di legittimità, laddove infatti si evidenzia:
“nei contratti di fideiussione con clausola di pagamento "a prima richiesta, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” (cfr. Cass. 21 maggio 2008, n. 13078).
E' sufficinte, perciò, al creditore, che non voglia incorrere nella decadenza dalla garanzia, intimare al fideiussione il pagamento con richiesta scritta nei sei mesi, ex art. 1957 c.c.
Tanto è mancato nel caso di specie, laddove è pacifico che la banca creditrice abbia inoltrato diffida di messa in mora al sig. solo in data 23.09.2020, quando cioè erano già decorsi i sei mesi dalla CP_1 revoca degli affidi in c/c., momento in cui è da ravvisare la scadenza dell'obbligazione principale.
L'operatività, nel caso di specie, della disciplina della sospensione dei termini di cui alla normativa
ID 19, è da escludere.
Sul punto, la Corte giudica corretto quanto affermato dal giudice di prime cure, per cui “non può trovare applicazione l'ipotesi di sospensione dei termini sopra descritta, che opera esclusivamente in relazione ai termini c.d. processuali, cioè solo con riferimento ai “termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi” (cfr. art. 83, comma 8, decreto-legge n. 18/2020) (cfr., sentenza, pag.
12).
pagina 13 di 15 In altre parole, la normativa speciale entrata in vigore nel periodo pandemico ha dettato una sospensione prettamente processuale, riferita cioè ai diritti il cui esercizio passi “esclusivamente” per la realizzazione dell'attività giudiziaria: la semplice possibilità che esista una via di tutela alternativa al processo, pertanto, implica la non operatività della norma in parola.
Va in definitiva rilevato che, nel caso di specie, ad impedire la decadenza sarebbe stata sufficiente la comunicazione di una mera richiesta stragiudiziale di pagamento, non occorrendo la proposizione dell'azione. Il che, per le ragioni anzidette, è avvenuto solo quando il termine decadenziale era già spirato.
L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Entrambe le parti hanno reiterato negli atti introduttivi le istanze istruttorie del primo grado, ivi disattese, senza tuttavia uno specifico motivo di appello, anche incidentale, istruttorio, ma in ogni caso le stesse resterebbero assorbite, atteso che l'appello è definito in punto di diritto.
Alla dichiarazione di infondatezza dell'appello segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (€ 166.723,00), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa concretamente prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza n. 1034 del Tribunale di Como pubblicata il 22
[...] settembre 2023, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, disattese o altrimenti assorbite, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna alla rifusione in favore Parte_2 di le spese di lite, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a..
pagina 14 di 15 3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 Giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
AT DI DR CE
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., doc. 6, fasc., primo grado, parte seconda, contratto di fideiussione: “Art. 1. […] 2. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca.
3. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi. Art. 3. […] 3. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento indicato
4. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il fideiussore può recedere senza che la banca sia tenuta a esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il saldo debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi dei precedenti commi. Art. 5. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la bamca dà tempestiva comunicazione al fideiussore. Art. 6. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo. pagina 5 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
DR CE Presidente
Lorenzo Orsenigo Consigliere
AT DI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2852/2023 promossa in grado d'appello
da
, Parte_1
(C.F. ), con sede in 22025 LE (CO) – Frazione Rozzo n. 3, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Bassi (c.f. ) con studio in Piazza C.F._1 Pt_1 del Popolo n. 14, ivi elettivamente domiciliata
APPELLANTE
Contro
(C.F. , residente a [...] C.F._2
AL ON n. 600, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo Bresciani
(C.F. ), presso il cui studio in via Volta, 62, ha eletto domicilio;
C.F._3 Pt_1
APPELLATA
E
pagina 1 di 15 e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante Parte_1
:
[...]
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
In via principale nel merito: in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1034/2023 emessa dal Tribunale di Como in persona del
Giudice unico dott. Paolo Bertollini, depositata in Cancelleria in data 22.09.2023, rigettarsi
l'opposizione ed ogni domanda formulata dal sig. perché infondate in fatto e in Controparte_1 diritto e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1989/2020 emesso in data 07.12.2020 dal Tribunale di Como (pubblicato in data 10.12.2020), con conseguente condanna del sig. nella sua qualità di fideiussore della CP_1 Controparte_4
, al pagamento integrale delle somme in esso contenute.
[...]
In via subordinata: in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1034/2023 emessa dal Tribunale di Como in persona del
Giudice unico dott. Paolo Bertollini, depositata in Cancelleria in data 22.09.2023, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta l'opposizione con conseguente revoca, anche solo parziale, del decreto ingiuntivo, accertato e dichiarato l'intervenuto recesso dell'opponente dal contratto di fideiussione in data 15.10.2013, condannare il sig. nella sua qualità di Controparte_1 fideiussore della società debitrice, a pagare alla la somma di Parte_1
€ 166.723,00.=, o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, per l'esposizione del c/c n. 003/300399 intestato alla al momento del recesso del sig. Controparte_4 CP_1 dal contratto di fideiussione sottoscritto in data 06.03.2008 per cui è causa, oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso del 5,00% dal 06.08.2020 al saldo effettivo.
In via istruttoria:
pagina 2 di 15 al mero fine di non vedere pregiudicati i propri diritti di difesa, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma
Corte ritenesse di rimettere il giudizio in istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testimoni sui capitoli di prova dedotti nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., depositata telematicamente in data 17.02.2022, qui da intendersi integralmente richiamati unitamente ai nominativi dei testimoni da escutere.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria sulle prove orali dedotte da parte appellata si insiste nelle contestazioni esposte nella propria memoria CP_1 di replica ex art. 183, sesto comma, n. 3 depositata telematicamente in data 09.03.2022, qui da intendersi integralmente richiamate.
In ogni caso: condannare l'appellato, sig. al pagamento integrale delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado e del presente giudizio in grado di appello. Oltre a IVA e CPA, spese generali di studio 15,00%.”
per l'appellato Controparte_1
““In via principale e nel merito:
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previi gli opportuni accertamenti e declaratorie, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare in parte qua
l'impugnata sentenza n. 1034/2023 del Tribunale di Como.
In ogni caso: con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Al mero fine di non vedere pregiudicati i propri diritti di difesa, nell'ipotesi in cui l'Ill.ma ritenesse di rimettere il giudizio in istruttoria:
- emettersi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordine nei confronti della convenuta opposta avente ad oggetto
l'esibizione degli estratti conto afferenti le movimentazioni intercorse sul c/c n. 300399 successivamente al recesso dalla garanzia da parte del sig. (15.10.2013 o 7.11.2013) e sino CP_1 all'escussione della stessa (22.9.2020);
- emettersi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordine nei confronti dei terzi chiamati Controparte_4
e avente ad oggetto l'esibizione dei documenti
[...] Controparte_2 Controparte_3 contrattuali relativi alla cessione dei rami d'azienda esercitati nelle 11 unità locali elencate alle pagg.
4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 15 Si chiede, inoltre, ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta opposta e dei sigg. e sui seguenti Controparte_2 Controparte_3 capitoli:
1) Vero che, alla data del 31.12.2013 il saldo del conto corrente n. 300399 intrattenuto da
[...] presso CC LE presentava un saldo positivo pari ad € 89.868,77, come da Controparte_4 estratto c/c che si rammostra (doc. 10 fascicolo di parte opponente);
2) Vero che, il saldo negativo del medesimo conto alla data del 5.3.2020 (pari ad € 166.723,00) è stato generato dalla concessione di utilizzo dell'apertura di credito sul predetto c/c durante il periodo
1.1.2014 / 5.3.2020;
3) Vero che, tra il 26.6.2015 ed il 31.12.2019 ha chiuso o ceduto a terzi i Controparte_4 rami d'azienda esercitati presso le 11 unità locali elencate alle pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che si rammostrano al teste
Si indicano a testi:
- sig.ra c/o CC LE Tes_1
- sig. c/o CC LE Testimone_2
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria sulle prove orali dedotte da parte appellante nella propria memoria ex art. 13 6^ comma n. 2 cpc, depositata in data 17.2.2022, si insiste nelle contestazioni esposte nella propria memoria di replica ex art. 183 6^ comma n. 3, depositata telematicamente in data 10.03.2022, qui da intendersi integralmente richiamate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio dell'11.11.2020, adiva il Tribunale di Parte_1
Como chiedendo emettersi, nei confronti di un decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1 esecutivo per il pagamento del complessivo importo di € 166.723,00 (oltre interessi di mora e spese processuali), quale saldo debitore, alla data del 5.08.2020, del conto corrente n. 003/300399 intestato alla Controparte_4
Esponeva infatti l'istante che il allorché rivestiva la qualità di socio accomandatario della CP_1 predetta società, aveva prestato fideiussione omnibus a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dalla stessa, sino a concorrenza della somma di € 1.000.000,00 (cfr., doc. 6, fascicolo di primo grado parte pagina 4 di 15 seconda); con raccomandata del 15.10.2013, lo stesso aveva comunicato di recedere con effetto immediato dalla garanzia fideiussoria (cfr.; doc. 7, fasc. primo grado, parte seconda); egli era, tuttavia, rimasto obbligato nei limiti dell'esposizione debitoria esistente alla data del recesso, pari ad €
178.370,69 (cfr., fascicolo di primo grado, parte seconda). Chiedeva, quindi, che lo stesso fosse condannato al pagamento del saldo debitore del predetto conto alla data della revoca dell'affidamento.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1989/2021, munito di provvisoria esecutività, ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta rituale opposizione ad opera del CP_1
L'opponente deduceva innanzitutto la nullità della fideiussione per la sua conformità al c.d. schema
AB (delibera Banca d'Italia n. 55/2005) e la conseguente violazione della disciplina in materia di intese anticoncorrenziali (legge n. 287/1990). Nel dettaglio denunciava la nullità delle seguenti clausole negoziali:
- Art. 1 II comma (riproduttivo dell'art. 8 dello schema),
- Art. 1 III comma (riproduttivo dell'art. 2 dello schema)
- Art. 3 III comma (riproduttivo dell'art. 4 comma II dello schema)
- Art. 3 IV comma (riproduttivo dell'art. 4 comma III dello schema)
- Art. 5 I, II e III comma (riproduttivo dell'art. 7 I, II e III comma dello schema)
- Art. 6 I e II comma (riproduttivo art. 10 dello schema)1. Insisteva pertanto per la declaratoria di nullità totale della fideiussione.
Eccepiva, in ogni caso, la decadenza dell'opposta dalla garanzia per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. (che, nel caso di specie, non era stato derogato dalle parti), atteso che, tra la revoca degli affidamenti e la proposizione della domanda nei confronti della debitrice principale era trascorso un termine superiore a sei mesi. Deduceva, inoltre, la liberazione del fideiussore, ai sensi degli artt.
1955 e 1956 c.c., poiché la controparte gli aveva impedito, con la propria condotta, di surrogarsi nel suo credito verso la debitrice principale e aveva incrementato l'esposizione debitoria della società. Sul punto, assumeva che la banca avesse continuato a concedere credito alla società, pur a seguito della dismissione di 11 locali commerciali e nella consapevolezza della sua sostanziale illiquidità.
Infine, contestava il quantum debeatur, rappresentando che l'esposizione debitoria della CP_4 nei confronti della , alla data del 31.10.2013, era pari ad
[...] Parte_1
€ 90.638,34, al netto degli importi addebitati successivamente.
Chiedeva, infine, di autorizzare la chiamata in causa della oltre che dei soci Controparte_4 illimitatamente responsabili della stessa, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“al fine di ottenere la condanna degli stessi a manlevare e tenere indenne l'opponente dalle
[...] pretese monitoriamente azionate dall'opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1953 c.c., ovvero a rifondere gli importi che dovessero essere versati dal sig. in favore di CC LE ai sensi CP_1 degli artt. 1950 e 1951 c.c.”
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
, insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma integrale del Parte_1 decreto ingiuntivo. Sollevava, inoltre, eccezione di incompetenza per territorio in favore della Sezione
Specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Milano e ciò con riferimento alla domanda di nullità proposta dal per violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990. CP_1
Disattesa l'istanza ex art. 649 c.p.c., avanzata nell'interesse dell'opponente, e delibata negativamente l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia, veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi nel rispetto del termine minimo a comparire.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.” pagina 6 di 15 All'udienza del 20.12.2021, verificata la ritualità della notifica alla ad Controparte_4 [...]
e a il giudice ne dichiarava la contumacia, prendendo atto della CP_2 Controparte_3 mancata notifica nei confronti di in quanto già deceduto. Controparte_4
Con sentenza n. 1034/2023, pubblicata in data 22 settembre 2023, il Tribunale di Como così disponeva:
“1) Dichiara l'estinzione parziale del processo, con riferimento alle domande di condanna proposte da nei confronti dei terzi chiamati, e Controparte_1 CP_4 Controparte_4 CP_4
[...]
2) Dichiara l'estinzione parziale del processo, con riferimento alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus, proposta dall'opponente;
3) In accoglimento dell'opposizione, proposta da nei confronti della Controparte_1 [...]
, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
4) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti opponente ed opposta;
5) Nulla sulle spese nei confronti dei terzi chiamati.”
Alla decisione richiamata il Giudice addiveniva motivando come segue:
- Dichiarava l'estinzione parziale del processo con riguardo alle domande svolte nei confronti di deceduto a seguito della proposizione della domanda, ma prima che Controparte_4 potesse costituirsi in giudizio. Sul punto rilevava che, a fronte della morte del terzo chiamato, gli eredi non avevano provveduto a riassumere tempestivamente la causa.
- Pronunciava la declaratoria di estinzione anche rispetto alla posizione processuale della società
. In tal caso, dava atto della sentenza di Controparte_4 liquidazione giudiziale della società, emessa in data 9 luglio 2021 dal medesimo Tribunale di
Como e dopo la notifica dell'atto di citazione alla terza chiamata (9 luglio 2021, cfr., seconda memoria ex art. 183 c.p.c., parte opposta). Sul punto constatava si era parimenti verificata un'ipotesi di interruzione del processo, anch'essa non seguita da tempestiva riassunzione ai sensi dell'art. 43 l. fall..
- Dichiarava estinzione parziale del processo in ordine alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione, giusta la rinuncia prestata alla stessa dall'opponente. Sul punto dava atto che, all'esito di prima delibazione sfavorevole, la parte precisava di avere sollevato una mera eccezione e non una azione autonoma di nullità del contratto, circostanza che avrebbe invece pagina 7 di 15 determinato la competenza della Sezione specializzata Imprese del Tribunale di Milano.
Giudicava a tal proposito irrilevante la mancata accettazione della rinuncia ad opera della controparte processuale, , posto che il suo rifiuto era dettato dalla sola volontà Parte_1 di supportare la propria eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle imprese: il che, ad avviso del Tribunale, non costituiva un interesse apprezzabile alla prosecuzione della causa
(art. 306 c.p.c.).
- Nel merito, dichiarava la decadenza dalla fideiussione della banca, per avere essa proposto domanda giudiziaria contro la debitrice principale, oltre il termine di cui Controparte_4 all'art. 1957 c.c. Sul punto, osservava che la Banca aveva agito in giudizio nei confronti della solo in data 15.10.2020, allorché aveva notificato nei suoi confronti Controparte_4
l'atto di citazione relativo al procedimento recante R.G. n. 3826/2020 (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta), e, nei confronti del fideiussore, atto di intimazione stragiudiziale solo il 23.09.2020
(cfr. all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo): entrambi gli atti erano stati compiuti quando già erano decorsi sei mesi dal 5.03.2020, data in cui l'opposta aveva comunicato al fideiussore e alla società debitrice il recesso dal rapporto di apertura di credito in conto corrente (cfr., doc.9, fasc. primo grado, parte seconda, fase monitoria);
- Giudicava priva di fondamento la prospettazione dell'opposta, per la quale il semestre ex art. 1957 c.c. sarebbe spirato in data 7.11.2020, giusta la sospensione dei termini processuali disposta in epoca pandemica dall'art. 83, secondo comma d.l. 83/2020: “ Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi […] “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020”;
- Sul punto, rilevava che la sospensione in parola non poteva invocarsi con riguardo al caso di specie, in cui la domanda di pagamento era basata su una fideiussione con clausola “a prima richiesta”, in cui cioè al creditore è dato conservare la garanzia inviando, nel semestre prescritto dall'art. 1957 c.c., semplice richiesta di pagamento al fideiussore. Ciò anche rendeva infondato il richiamo alla disciplina emergenziale della sospensione, la quale operava con riguardo ai
“termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente
pagina 8 di 15 mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi” (cfr. art. 83, comma 8, decreto-legge n. 18/2020), ovvero attività processuali (sentenza di primo grado, pag.
11: “Nel caso di specie, ad impedire la decadenza, sarebbe stato [infatti] sufficiente la notifica di una mera richiesta stragiudiziale di pagamento, non occorrendo la proposizione dell'azione.”);
- Dichiarava le spese integralmente compensate, rilevata la novità della questione di diritto e la rinuncia agli atti relativi alla domanda di nullità della fideiussione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sulla scorta di due motivi come di seguito Pt_1 rubricati e di cui infra:
1) Violazione di legge per errata applicazione e richiamo dell'art. 1957 cod. civ. in presenza di un contratto autonomo di garanzia – Assenza di previsione contrattuale dell'art. 1957 cod. civ. –
Errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.
2) Illegittima ed errata dichiarazione di violazione del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. –
Errata valutazione ed interpretazione dei fatti oggetto di causa e della normativa emergenziale
Si è costituito l'appellato contestando tutto quanto ex avderso dedotto in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e domandando la conferma della sentenza impugnata. Gli altri appellati sono stati dichiarati contumaci.
All'udienza del 18.06.2025, già depositati gli scritti conclusionali nei termini assegnati ex art. 352
c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, ed è stata in pari data decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa l'appello infondato.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura l'erronea applicazione dell'art. 1957 c.c. sul presupposto che causa petendi sia un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione.
Assume, infatti, che nel testo dell'accordo è stabilito che:”Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, pagina 9 di 15 tasse ed ogni altro accessorio”(cfr., art. 5, fideiussione, doc. 6 cit.). A suo dire, tale clausola vale a identificare il contratto come autonomo di garanzia, al quale non può riferirsi il disposto di cui all'art. 1957 c.c.. Lamenta che il primo giudice, contraddicendosi, abbia dapprima correttamente qualificato il contratto sottoscritto in data 06.03.2008 come contratto autonomo di garanzia, ma poi preteso di applicare al medesimo la disciplina dell'art. 1957 cod. civ., e ciò pure in assenza di espressa pattuizione delle parti sul punto.
Col secondo motivo, censura la sentenza di primo grado per avere comunque erroneamente ritenuta tardiva l'istanza ex art. 1957 c.c. nei confronti del debitore e del garante. Assume, in proprosito, che il giudice non avrebbe considerato l'operatività della sospensione bimestrale dei termini processuali di cui alla c.d. normativa ID (DL 18, art. 83, comma 2, 2020), in forza della quale il termine di esercizio dell'azione verso il debitore principale sarebbe stato posticipato sino al 7 novembre 2020, e tanto a fronte di un ricorso monitorio notificato il 15 ottobre 2020 alla Controparte_4
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, attesa la relazione di dipendenza logica tra gli stessi.
Va anzitutto dichiarata l'infondatezza della prospettazione, di cui primo motivo di gravame, per cui il
Giudice avrebbe qualificato il contratto stipulato tra il e la come contratto autonomo di CP_1 Pt_1 garanzia.
Ebbene, la Corte osserva in primo luogo che non è dato, dalla lettura della sentenza impugnata, trarre la qualificazione del contratto pretesa dall'appellante, atteso che, quando il Tribunale si riferisce alla garanzia azionata, parla al contrario di “fideiussione omnibus” ( cfr., sentenza di primo grado, p. 10:
“Sul punto, occorre infatti premettere che la fideiussione omnibus prestata dal non contiene CP_1 alcuna deroga all'art. 1957 c.c., non essendovi una riproduzione pedissequa del c.d. schema AB, in particolare sotto il profilo dell'art. 6 dell'accordo; cfr., ultra, dispositivo della sentenza, pag. 12, in cui si legge: “Dichiara l'estinzione parziale del processo, con riferimento alla domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus, proposta dall'opponente”).
Unico riferimento, in sentenza, al contratto autonomo di garanzia, pare ravvisabile nella massima giurisprudenziale riportata in motivazione, per cui “la decadenza prevista in tema di fideiussione dall'art. 1957 cod. civ., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente pagina 10 di 15 estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento "a prima richiesta"”, con la precisazione, tuttavia, che “in questo caso, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” (cfr. Cass. 21 maggio 2008, n. 13078)
(cfr., ibidem, pag. 12). Si tratta di una citazione giurisprudenziale, che il primo giudice ha inteso utilizzare al fine di meglio sviluppare la parte motiva della pronuncia, ma nulla autorizza a ritenere che si sia trattato invece di una qualificazione (mediata) del contratto dedotto in giudizio, contrariamente a quella chiaramente e direttamente esplicitata nelle parti della pronuncia già prima evidenziate.
In ogni caso, la Corte evidenzia la pacifica ricorrenza nel caso di specie di una fattispecie fideiussoria.
Come correttamente rilevato da parte appellata, infatti, l'accordo si presenta come un tipico contratto di fideiussione omnibus, che all'art. 1 dispone “Oggetto della garanzia” - “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr., doc. 6, fascicolo monitorio).
Va poi considerato che, nel testo del contratto, spiccano plurime clausole univocamente riferibili alla fideiussione: “Vi comunico di costituirmi fideiussore” “la fideiussione garantisce”; art. 1 III co: “il fideiussore si impegna altresì”; art. 2 “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione”.
Né appare meritevole di condivisione la tesi di parte appellante a favore del contratto autonomo garanzia in forza di quanto previsto all'art. 5 del medesimo contratto, per cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta…”: manca, infatti, nel regolamento contrattuale, la dichiarazione del garante di rinunciare alla facoltà di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento del creditore, che, per giurisprudenza consolidata, vale quale tratto distintivo tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 19693/22: Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo”).
pagina 11 di 15 Da tali considerazioni discende la pacifica applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio del regime della disciplina di cui all'art. 1957 c.c,. in punto di decadenza dalla garanzia.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, “occorre infatti premettere che la fideiussione omnibus prestata dal non contiene alcuna deroga all'art. 1957 c.c., non essendovi una CP_1 riproduzione pedissequa del c.d. schema AB, in particolare sotto il profilo dell'art. 6 dell'accordo
(cfr. all. 6 al ricorso per decreto ingiuntivo). L'istituto di credito avrebbe, pertanto, dovuto “proporre le sue istanze” e “coltivarle diligentemente”, ai sensi dell'art. 1957 c.c., nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, coincidente con la revoca dell'affidamento e con il recesso dal rapporto di conto corrente, avvenuto il 5.03.2020 (cfr. all. 4 al ricorso monitorio). È tuttavia documentalmente provato che l'opposta ha agito in giudizio nei confronti della Controparte_4 solo in data 15.10.2020, allorché ha notificato nei suoi confronti l'atto di citazione relativo al
[...] procedimento recante R.G. n. 3826/2020 (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta), e la prima intimazione di pagamento al risale al 23.09.2020 (cfr. all. 9 al ricorso per decreto ingiuntivo)”. CP_1
Trattasi, perciò, di atti perfezionati successivamente alla maturazione della decadenza semestrale della banca.
Né detta conclusione appare scalfita da quanto articolato dall'appellante, che tenta di sostenere la tempestività delle proprie domande in forza della disciplina vigente al tempo della pandemia da ID
19.
A parere della Banca, infatti, “i termini decadenziali nei quali è necessario agire giudizialmente per sospenderne la decorrenza, tra cui quello di cui oggi si discute, sono stati sospesi dal legislatore dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 con la normativa emessa per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del ID 19.” (doc. 2 agli atti), ovvero il che all'art. DL 18/2020 art. 83 recita “Dal 9 marzo
2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”, ragion per cui, tenuto conto dell'intervenuta revoca degli affidamenti da parte della in data 05.03.2020, il termine di decadenza sarebbe Pt_1 dunque venuto a scadenza in data 7 novembre 2020, dopo cioè che l'istituto aveva già proposto ricorso per ingiunzione avverso la società debitrice in data 15.10.2020.
pagina 12 di 15 L'assunto è privo di fondamento.
Come già correttamente rilevato in prime cure, il contratto per cui è causa è inscrivibile nel novero delle fideiussioni con clausola “a prima richiesta”, nelle quali, cioè, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (cfr., contratto, doc. 6 fascicolo monitorio). Ciò che, ai fini che rilevano, è foriero di importanti implicazioni ai fini della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Ed infatti, per orientamento ormai consolidato di questa Corte, “rispetto alle fideiussioni “a prima richiesta la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.”, atteso che diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta” (cfr. App. Milano, 24 gennaio
2023, n. 220; nello stesso senso, App. Milano, 4 marzo 2021; App. Milano, 30 marzo 2021, n. 1062).
Trattasi, peraltro di principio pacificamente sostenuto in sede di legittimità, laddove infatti si evidenzia:
“nei contratti di fideiussione con clausola di pagamento "a prima richiesta, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento” (cfr. Cass. 21 maggio 2008, n. 13078).
E' sufficinte, perciò, al creditore, che non voglia incorrere nella decadenza dalla garanzia, intimare al fideiussione il pagamento con richiesta scritta nei sei mesi, ex art. 1957 c.c.
Tanto è mancato nel caso di specie, laddove è pacifico che la banca creditrice abbia inoltrato diffida di messa in mora al sig. solo in data 23.09.2020, quando cioè erano già decorsi i sei mesi dalla CP_1 revoca degli affidi in c/c., momento in cui è da ravvisare la scadenza dell'obbligazione principale.
L'operatività, nel caso di specie, della disciplina della sospensione dei termini di cui alla normativa
ID 19, è da escludere.
Sul punto, la Corte giudica corretto quanto affermato dal giudice di prime cure, per cui “non può trovare applicazione l'ipotesi di sospensione dei termini sopra descritta, che opera esclusivamente in relazione ai termini c.d. processuali, cioè solo con riferimento ai “termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi” (cfr. art. 83, comma 8, decreto-legge n. 18/2020) (cfr., sentenza, pag.
12).
pagina 13 di 15 In altre parole, la normativa speciale entrata in vigore nel periodo pandemico ha dettato una sospensione prettamente processuale, riferita cioè ai diritti il cui esercizio passi “esclusivamente” per la realizzazione dell'attività giudiziaria: la semplice possibilità che esista una via di tutela alternativa al processo, pertanto, implica la non operatività della norma in parola.
Va in definitiva rilevato che, nel caso di specie, ad impedire la decadenza sarebbe stata sufficiente la comunicazione di una mera richiesta stragiudiziale di pagamento, non occorrendo la proposizione dell'azione. Il che, per le ragioni anzidette, è avvenuto solo quando il termine decadenziale era già spirato.
L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Entrambe le parti hanno reiterato negli atti introduttivi le istanze istruttorie del primo grado, ivi disattese, senza tuttavia uno specifico motivo di appello, anche incidentale, istruttorio, ma in ogni caso le stesse resterebbero assorbite, atteso che l'appello è definito in punto di diritto.
Alla dichiarazione di infondatezza dell'appello segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (€ 166.723,00), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa concretamente prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza n. 1034 del Tribunale di Como pubblicata il 22
[...] settembre 2023, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, disattese o altrimenti assorbite, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna alla rifusione in favore Parte_2 di le spese di lite, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15% e oltre Iva e C.p.a..
pagina 14 di 15 3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 Giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
AT DI DR CE
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., doc. 6, fasc., primo grado, parte seconda, contratto di fideiussione: “Art. 1. […] 2. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca.
3. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi. Art. 3. […] 3. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento indicato
4. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il fideiussore può recedere senza che la banca sia tenuta a esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il saldo debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi dei precedenti commi. Art. 5. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la bamca dà tempestiva comunicazione al fideiussore. Art. 6. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo. pagina 5 di 15