Decreto cautelare 3 aprile 2023
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2024
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/04/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2023, proposto da
Stie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ernesto Stajano in Milano, c/o Segreteria Tar Lombardia;
contro
Comune di Rho, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera di Giunta comunale di Rho n. 39 del 7 marzo 2023 avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE TARIFFARIA COMPLETA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA CITTA'' DI RHO NELLO STIBM E ABOLIZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO LOCALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 187 DEL 02/10/2012”, comunicata a mezzo PEC in data 30 marzo 2023;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con il ricorso in esame, la società ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, la Delibera di Giunta comunale di Rho n. 39 del 7 marzo 2023 con cui l’ente locale, senza previo accordo tra l’Agenzia TPL e la ricorrente affidataria del servizio TPL, ha deciso di “ abolire definitivamente il sistema tariffario urbano derivante dai contratti d’appalto stipulati con STIE S.p.A. richiamati in premessa e stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 02/10/2012”, stabilendo in questo modo che “nell’ambito del territorio comunale le uniche tariffe applicate siano quelle derivanti dal sistema STIBM come periodicamente aggiornate dagli Enti preposti ”;
- che, dapprima, con deliberazione di Giunta n. 81 del 9 maggio 2023, il Comune di Rho ha deciso la “Sospensione degli effetti della deliberazione di giunta comunale n. 39 del 7 marzo 2023 e avvio di un confronto con i soggetti coinvolti nella gestione del trasporto pubblico locale”;
- che, successivamente, con determina di Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2025, lo stesso Comune ha quindi annullato in autotutela la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07/03/2023, oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
- che, in ragione di ciò, parte ricorrente chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, pur insistendo nella condanna del Comune intimato alla rifusione delle spese del giudizio;
- che, in ragione dell’evoluzione della vicenda, ritiene il Collegio che la pretesa della società istante risulti, allo stato, completamente soddisfatta dal Comune di Rho, onde non resta che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame;
- che, tuttavia, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, in ragione della condotta dimostrata nel caso di specie dal Comune intimato (che ha, comunque, tempestivamente sospeso la delibera impugnata), tranne per il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio, tranne per il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione comunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO