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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 412/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 28/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13220239000184056 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13220239000184056 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13220239000184056 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220100003369048 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220120001695418 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220130000351446 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220130000476689 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220140001776551 IVA-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220090001201761 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Conclusioni parte appellata
Respingere in toto l'appello e confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo notificato in data 19/05/2023 la sig.ra Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13220239000184056 che riguardava cartelle per la complessiva somma di € 74.201,40. Le cartelle oggetto dell'intimazione attengono al mancato pagamento di titoli di crediti di diversa natura (tra cui
IRAP, IVA, IRPEF e DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO, relativi interessi e sanzioni, per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014) e derivano dall'esercizio dell'attività di impresa della Società_1
e C. S.N.C. di cui la ricorrente ricopriva la carica di socio con il marito Signor Socio_1.
La contribuente lamentava la nullità dell'intimazione per duplicazione della pretesa impositiva;
e la prescrizione dei diritti di credito, delle sanzioni ed interessi imputati.
Con sentenza n. 28, pronunciata il 18/01/2024 e depositata il 20/03/2024, la Commissione
Tributaria Provinciale di Biella ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione con riguardo alle pretese contributi INPS relativamente alla cartella n. 13220110000749562000 e annullando nel resto le cartelle di pagamento portate nella intimazione di pagamento. Condannava le parti resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite determinate in euro 4.200,00 oltre accessori di legge.
Propone appello la Direzione Provinciale di Biella, per errore in fatto e in diritto per evidenti vizi logici ed errori di diritto, consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione. Precisa che tutte le cartelle contenute nell'intimazione opposta derivano dalla coobbligazione con la Società_1 e C. Snc e che ogni cartella contenuta nell'intimazione impugnata è stata correttamente notificata alla Società con la conseguenza che la pretesa iscritta a ruolo era ed è ben conoscibile a tutti i soci che, di certo, non possono ignorare le obbligazioni societarie assunte in quanto corresponsabili di diritto e di fatto, la pretesa tributaria, in assenza di impugnazione avverso tali cartelle, si è ormai cristallizzata. Sulla base dell'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. 16713/2016) è sufficiente poi, da parte dell'Agente della Riscossione, la notifica di una intimazione di pagamento al socio illimitatamente responsabile per coinvolgere direttamente quest'ultimo al pagamento dell'obbligazione tributaria in capo alla Società. Peraltro, in capo alla Società sono state emesse due intimazioni di pagamento che ricomprendono le cartelle opposte: nr. 1322014900127940300, 13220159000110212000, atti tutti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e mai opposti;
solo con la notifica dell'atto oggetto del presente contenzioso indirizzato alla contribuente, la stessa ha deciso di proporre ricorso in primo grado eccependo merito della pretesa e mancata notifica delle cartelle al coobbligato.
Quindi, tutte le cartelle ricomprese nell'atto opposto sono da ricondurre in via esclusiva ad obbligazioni in capo alla società Società_1 e C. S.n.c. per la quale la sig.ra Resistente_1 era socio illimitatamente e solidamente responsabile. Quanto alla mancata notifica, si osserva che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 16713/2016 attinente alle società di persone, la responsabilità illimitata dei soci, in merito alle obbligazioni tributarie, rappresenta una incombenza di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio e, di conseguenza, ai fini della riscossione della pretesa tributaria non è necessario che al socio venga notificato l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento, essendo sufficiente la comunicazione dell'avviso di mora da parte del Concessionario della Riscossione, redatto secondo il modello specificatamente approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la responsabilità del socio nei confronti dei debiti della società personale è solidale, illimitata, diretta e subordinata esclusivamente alla preventiva escussione del patrimonio societario (articolo 2304 cod. civ.).
In conclusione, si ribadisce quanto rappresentato dalla Suprema Corte: per poter “innescare” la coobbligazione solidale diretta del socio è necessario che allo stesso venga recapitato un atto, successivo alla notifica della cartella (o dell'avviso di accertamento) alla società, che lo possa coinvolgere come condebitore solidale. In particolare, dovrà essergli notificata un'intimazione di pagamento che risulterà essere l'unico atto impugnabile da parte del socio, e che trova il suo fondamento nella definitività dell'atto impositivo
(cartella o avviso di accertamento) notificato alla società, in seguito alla mancata impugnazione. L'operato dell'Agente della Riscossione nella fattispecie è, quindi, corretto e del tutto conforme ai dettami e ai pronunciamenti della Suprema Corte: dirimente, in questo senso, la sentenza Cassazione SS.UU. n.
28709/2020, secondo cui: “Nei confronti dell'ente creditore il socio illimitatamente responsabile è obbligato, per i debiti sociali, in via sussidiaria ma al pari della società (Cass. sez. un., 13 febbraio 2015, n. 3022), anche per quelli tributari e pure se sia receduto – come nel caso in esame – in base all'art. 2290 c.c. (tra varie, Cass. 22 dicembre 2014, n. 27189 e 4 marzo 2020, 6020). Si tratta di una responsabilità “da posizione”, perché deriva dalla qualità di socio: quella del socio non è un'obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce direttamente dalla legge … L'esistenza dell'obbligo della società…quindi, è costitutiva dell'obbligo del socio illimitatamente responsabile … Si spiega, allora, perché l'ente creditore notifica soltanto alla società…l'avviso di accertamento, senza necessità di simultaneus processus con i soci (tra varie, Cass. 21 novembre 2014, n. 24795; 5 dicembre 2014, n. 25765; 11 maggio 2016, n. 9527) … E' quindi sufficiente notificare ai soci illimitatamente responsabili…soltanto l'avviso di mora – oggi, l'intimazione di pagamento
(Cass. 13 gennaio 2006, n. 618; 16 maggio 2007, n. 11228; 1 ottobre 2014, n. 20704; n. 25765/14, cit.; 16 marzo 2018, n. 6531), atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d'imposta …”.
APPLICAZIONE DEL TERMINE DECENNALE EX ART. 2946 C.C. PER I CREDITI ERARIALI IN MANCANZA
DI ALTRA DISPOSIZIONE SPECIALE. Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Peraltro, con l'Ordinanza n. 10549/2019 la
Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che “… la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n.
25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …” In senso conforme, si veda la Sentenza della CTR Toscana n.
11/01/2021, nonché la Sentenza n. 619/01/2020, della medesima Commissione, in seno alla quale si legge che: “l'art. 2948, n. 4, cc, disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi »: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale… “ e di qui “ la prescrittibilità decennale, non solo dell' irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…”.
Pertanto, la doglianza in merito alle sanzioni ed interessi relativamente alla loro prescrizione è infondata, poiché a decorrere dalla notifica della cartella non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza.
TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE CHE VALE ANCHE PER I TRIBUTI RELATIVI AL DIRITTO
CAMERALE. Poiché la disciplina del diritto annuale non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Codice civile, il citato tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare la scadenza per ciascuna annualità.
INTERVENUTA INTERRUZIONE DEL DECORSO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO
In relazione alla cartella n. 132 2009 0001201761 000 (501) è stato notificato avviso di intimazione di pagamento n. 1322014900127940300 notificato in data 14/07/2014, per la cartella di pagamento n. 132
2010 0003369048 000 (501) è stato notificato avviso di intimazione di pagamento n. 13220159000110212000 in data 27/01/2015, come provata dall'Ufficio.
In relazione invece alle cartelle di pagamento non riconducibili ad obbligazioni societarie nr:13220110000749562 000, 13220110005453140 000, 13220120005523172 000 sono stati notificati due avvisi di intimazione di pagamento nr: 13220159003054365000 e 13220219000230287000 notificati rispettivamente il 21/10/2015 e 11/01/2022.
Controdeduce la contribuente, SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO – INAMMISSIBILITA' –
INFONDATEZZA . La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Biella ha statuito che, in applicazione dei principi di diritto vigenti, in particolare di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, al socio, che sia condebitore in solido con la società per il pagamento dei debiti tributari, deve necessariamente essere notificata la cartella di pagamento, se si vuole procedere alla riscossione nei confronti del medesimo. Tale statuizione non solo è immune da alcun vizio logico giuridico ma rispecchia l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale elaborato dalla Sentenza della
Cassazione Civile Sez. Trib. 24/12/2020 n. 2953. In particolare, con la menzionata pronuncia, la Corte di
Cassazione ha illustrato le ragioni che sostenevano l'orientamento invocato da Agenzia delle Entrate sulla scorta del quale si riteneva sufficiente la notifica dell'avviso di mora al socio illimitatamente responsabile per procedere ad esecuzione nei confronti del medesimo. Tali ragioni, spiega la Corte, traevano sostegno dalle disposizioni normative in tema di esecuzione esattoriale contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, prima delle modifiche ad esso apportate del D. Lgs. n. 46 del 1999. Ed invero, prima della ricordata riforma, l'art. 25 del
D.P.R. n. 602 del 1973, prevedeva la notifica al contribuente della cartella di pagamento, stabilendo al successivo art. 46 che, prima di iniziare l'espropriazione forzata, l'esattore dovesse notificare al debitore moroso un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, con l'invito a pagare entro cinque giorni, aggiungendo che tale notificazione “deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti”.
Ora, il D.Lgs. n. 46 del 1999 ha modificato l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento “al debitore inscritto a ruolo o al coobbligato nei cui confronti procede”, eliminando l'avviso di mora ed introducendo l'avviso di intimazione che, però, ha caratteristiche del tutto diverse, tenuto conto che, a prescindere dai diversi presupposti, si risolve, in una mera intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, senza contenere necessariamente alcuna descrizione del credito tributario.
Nel nuovo sistema, eliminato l'avviso di mora, la cartella di pagamento costituisce non solo atto di notifica del titolo esecutivo e del precetto ma anche lo strumento con il quale viene portato a conoscenza del debitore l'accertamento consacrato nel titolo, configurandosi come atto espressivo della pretesa contributiva suscettibile di dar luogo - se impugnato - ad un controllo giurisdizionale del rapporto giuridico, ovvero di consolidarsi - in caso di acquiescenza del contribuente - con efficacia preclusiva dell'accertamento. La notifica della cartella di pagamento è dunque presupposto necessario perché possano verificarsi i suddetti effetti giuridici e perché il concessionario possa, poi, procedere ad espropriazione forzata, con l'effetto che, in mancanza di notifica, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa nei confronti della parte (art. 50
d.p.r. n. 602/73). Si osserva, inoltre, come l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29533/2020 non confligge in alcun modo con i principi in tema di responsabilità illimitata dei soci verso terzi per le obbligazioni sociali che, come tali, restano immutati con ogni conseguente irrilevanza e non pertinenza delle argomentazione svolte da Controparte sul punto. In particolare, ricorda la Corte
Suprema, i debiti assunti da una società di persone non possono essere considerati debiti personali dei soci illimitatamente responsabili, essendo riconducibili esclusivamente alla società, i quali assumono piuttosto la posizione e il trattamento di garanti ex lege riguardo alla materia tributaria;
tuttavia, il socio di una società in nome collettivo può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società rispondendo solidalmente dei debiti di quest'ultima e restando sottoposto all'esazione del debito alla sola condizione posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima. Sulla scorta di tali ed immutati principi la Suprema Corte, con la sentenza n. 29533 del 24/12/2020, sottolinea ancora, come una cosa sia la formazione del titolo (come della sentenza) che, almeno per giurisprudenza maggioritaria, può intervenire senza il contradditorio del socio e una cosa sia l'esecuzione esattoriale che non può iniziare neppure contro il socio senza la notifica della cartella di pagamento. In conclusione, in applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dalla D.Lgs n. 46 del 1999, al socio che sia condebitore in solido con la società per il pagamento dei debiti tributari, deve necessariamente essere notificata la cartella di pagamento, se si vuole procedere alla riscossione nei suoi confronti.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO – INFONDATEZZA
Con il secondo motivo di appello, Agenzia delle Entrate invoca il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali, per le sanzioni ed interessi ad essi connesse e per i Tributi relativi al Diritto
Camerale.
Parimenti infondata la tesi ex adverso sostenuta con la quale Controparte invoca la prescrizione decennale anche per le sanzioni ed interessi. Ed invero costituisce principio generale, anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte che “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 (cfr.
Cass. 8 marzo 2022, n. 7486; Cass. 6 dicembre 2022 n. 35769).
Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie
“derivanti da sentenza passata in giudicato, applicandosi allora l'art. 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale l'actio iudicati. (Cfr. Cass. S.U., 10 /12/2009 n. 25790). Ancora, in ordine alla prescrizione quinquennale delle sanzioni, la Suprema Corte recentemente ha affermato che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni giusto quanto disposto dall'art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997. Ed invero, come osservato in dottrina, l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario" (Cfr. Cass n. 2024 del
2023).
Quanto agli interessi vale il medesimo e consolidato principio di diritto così come ribadito dalla Suprema
Corte nella già ricordata sentenza (Cass. Civile Sez. VI, 8/03/2022 n. 7486) secondo cui “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”.
Ancora e più specificatamente in riferimento agli interessi, la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 12528 del 8 maggio 2024 ha riaffermato che: “E' principio consolidato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (tra le più recenti Cass. 27/02/2024, n. 5220; Cass. 24/01/2023, n. 2095,
Cass. 08/03/2022, n. 7486) ".
Quest'ultima sentenza ha poi ribadito, quanto alle sanzioni, che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».
Principi di diritto di cui la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione, calcolando il termine di prescrizione dalla data di notificazione di ciascuna cartella alla società.
____
Corretta ed ineccepibile l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione relativamente ai “Diritti
Camerali”, così come ribadito dalla Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 22897/2022, citata ed illustrata dalla Corte Territoriale nella sentenza impugnata. Trattasi di principio consolidato rispetto al quale non trovano spazio le isolate e datate pronunce di merito invocate da Controparte, in ogni caso superate della successiva giurisprudenza di legittimità.
Parte appellante eccepisce, infine, l'interruzione del decorso del termine di prescrizione, in particolare allega che:
in relazione alla cartella n. 13220090001201761000 (501) è stato notificato avviso di intimazione di pagamento n. 1322014900127940300 in data 14/07/2014;
in relazione alla cartella n. 13220100003369048000 (501) è stato notificato avviso di intimazione di pagamento n. 13220159000110212000 in data 27/01/2015.
Tuttavia, agli atti del giudizio non v'è prova alcuna come acclarato e decretato in sentenza dalla Corte
Territoriale. In ogni caso, per quanto concerne i crediti riconducibili a tributi dalla società, tale circostanza non rileva ai fini della decisione impugnata in ragione della mancata notificazione ai soci delle cartelle di pagamento quale atto presupposto per poter procedere ad esecuzione forzata nei confronti del socio.
In relazione, invece, alle cartelle di pagamento non riconducibili ad obbligazioni societarie (n.
13220110000749562000, 13220110005453140000, 13220120005523172000) parte appellante allega che sono stati notificati due avvisi di intimazione di pagamento n. 13220159003054365000 e
13220219000230287000 rispettivamente il 21/10/2015 e il 11/01/2022. Tuttavia, anche in questo caso
Agenzia delle Entrate non fornisce alcuna prova. Anzi, a conferma dell'insussistenza di quanto allegato e contravvenendo al divieto di nuove prove in appello previsto dall'art. 58 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546,
Controparte versa agli atti del presente giudizio l'estratto di ruolo relativo alla cartella n.
1322013000047668900, n. 132220090001201761000 e n. 13220140001776551501, tutte concernenti tributi imputabili alla società. Fermo restando l'irritualità ed inammissibilità di tale produzione, in ordine alla quale il sottoscritto procuratore dichiara di non accettare il contraddittorio, si eccepisce in ogni caso l'irrilevanza dei documenti prodotti che in alcun modo provano l'interruzione del decorso della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado ha così motivato:
2) Circa la notifica degli atti presupposti. a)L'Ufficio ha sostenuto che l'intimazione di pagamento è stata preceduta dalla notifica alla società delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti della società – qualificate con il codice 501 -e che la notifica della sola intimazione di pagamento risulterebbe sufficiente per coinvolgere il socio nell'adempimento dell'obbligazione. Tale orientamento non risulta condiviso da parte di questa corte di giustizia che ha già aderito al diverso e recente orientamento della Suprema Corte secondo cui: “in applicazione del D.P. R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, al socio, che sia condebitore in solido con la società per il pagamento dei debiti tributari, deve necessariamente essere notificata la cartella di pagamento, se si vuole procedere alla riscossione nei suoi confronti. :”Assume,
a questo punto, fondamentale rilievo considerare che, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del
1999, prevedeva il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la notifica "al contribuente" della cartella di pagamento, stabilendo al successivo art. 46 che, prima di iniziare l'espropriazione forzata, l'esattore deve notificare al debitore moroso un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese e l'invito a pagare entro cinque giorni, aggiungendo che tale notificazione "deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti".
Secondo la Corte tali disposizioni giustificavano l'orientamento che riteneva sufficiente la notifica dell'avviso di mora al menzionato socio, proseguendo : “Il D.Lgs. n. 46 del 1999 ha poi modificato il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 25, prevedendo espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento
"al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede" ed ha eliminato l'avviso di mora, introducendo al citato D. P.R., art. 50, comma 2, l'avviso di intimazione, che però ha caratteristiche del tutto diverse, tenuto conto che, a prescindere dai diversi presupposti, si risolve, appunto, in una mera "intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni", senza contenere necessariamente alcuna descrizione del credito tributario”.In conclusione, in applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, al socio, che sia condebitore in solido con la società per il pagamento dei debiti tributari, deve necessariamente essere notificata la cartella di pagamento, se si vuole procedere alla riscossione nei suoi confronti."“Una cosa è, infatti, la formazione del titolo (come della sentenza), che, almeno per la giurisprudenza maggioritaria, può intervenire anche senza il contraddittorio con il socio (v.
Cass., Sez. 5, n. 13113 del 25/05/2018; cfr. Cass. Sez. 5, n. 19982 del 24/07/2019), e una cosa è l'esecuzione esattoriale, che non può iniziare neppure contro il socio senza la notifica della cartella di pagamento.” In considerazione dell'indicato orientamento , l'omessa notifica al socio delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti della società, esclude la possibilità per l'agenzia della riscossione, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del socio.
In assenza di valido atto presupposto l'atto di intimazione non risulta pertanto legittimo e deve essere annullato con riferimento alle seguenti cartelle: 13220090001201761501, 1322012000169548501,
13220120001695418501, 13220130000351446501, 13220130000476689501, 13220140001776551501.
Con riferimento a tali cartelle le ulteriori eccezioni devono, pertanto, ritenersi assorbite.
b) I vizi dedotti dalla ricorrente devono invece essere invece esaminati con riferimento alle ulteriori cartelle, relativamente alle quali si osserva: 1)cartella n.132 2011 0000749562000, notificata il 18.3.2011. Tale cartella ha ad oggetto crediti di natura tributaria e contributi INPS per l'anno 2007. Come eccepito dall'Ufficio e , limitatamente a tali contributi, la giurisdizione di questo giudice è esclusa, trattandosi di materia soggetta alla giurisdizione del Tribunale ordinario, quale Giudice del Lavoro. Con riferimento agli ulteriori crediti , ne deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine decennale dalla notifica del
18.3.2011, non avendo l'Ufficio fornito la prova dell'avvenuta notifica dei richiamati atti interruttivi. 2)Ad identiche conclusioni si perviene con riferimento alla cartella n.132 2011 0005453140000, notificata il
14/12/2011, IRPEF anno 2007, oltre sanzioni ed interessi. Anche in tal caso non è stata fornita la prova circa la corretta notifica degli atti interruttivi. Al riguardo, infatti la Suprema Corte ( cass. Civ. sez.trib.15.6.2023
n.17234) ha recentemente ribadito il proprio orientamento: “in tema IRPEF, IVA, "il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un'espressa previsione diversa, l'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (tra molte, ordinanza 26 giugno 2020, n.
12740; ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32308).
3) cartellla n. 32 2012 0005523172000, notificata il 19/12/2012, IRPEF anno 2009. Anche in tal caso, in assenza di prova contraria, al momento della notifica dell'intimazione di cui al presente ricorso, risultava già decorso il termine di prescrizione decennale.
4) cartella n.132 2017 0000847611000, notificata il 03/07/2017, diritto annuale camera di commercio. La suprema Corte (Cass. civ.22897/2022) ha recentemente affermato che i diritti da corrispondere alla Camera di commercio sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale. In particolare, gli LI hanno precisato che il diritto camerale può essere assimilato a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c. n. 4 il quale prevede una prescrizione quinquennale. Tale tipologia di tributi, non richiede una valutazione autonoma per ogni anno finalizzata a verificare la configurabilità dei presupposti d'imposta, essendo sufficiente, per giustificare l'obbligo di pagamento del tributo, la mera iscrizione della società nel registro delle imprese. La normativa di riferimento non prevede il riesame periodico dei requisiti poiché è onere dell'impresa richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio nel momento in cui non ci sono più le ragioni per mantenere l'iscrizione, al fine di cessare il pagamento del diritto camerale previsto dalla L. n. 580/1993, art. 18. In particolare, i giudici di Palazzaccio richiamando un orientamento già palesato in altre pronunce (Cass. Ord. 1997/2018; Cass. SS.UU. n. 23397/2016) hanno precisato che la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, inclusi dunque anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché le sanzioni amministrative riconducibili a violazioni di norme tributarie. La ratio di tale orientamento è riconducibile al principio, anch'esso segnalato in precedenti pronunce della stessa Corte, secondo cui il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria e quello riferito agli accessori di legge (sanzioni e interessi) deve essere unitario. Con specifico riferimento ai diritti camerali oggetto della contesa posta al vaglio degli LI, sarebbe illogico, hanno precisato i Giudici di Palazzaccio, pensare che nell'ambito della stessa materia riferita ai diritti camerali siano stabiliti termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerali la cui violazione ha legittimato l'irrogazione delle sanzioni. Ne deriva che, il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione principale tributaria e quello relativo alle sanzioni deve essere unitario.
Il ricorso risulta quindi fondato e deve essere accolto, non risultando legittima una intimazione di pagamento avente a presupposto atti non correttamente notificati.
Risulta quindi che la CGT di I° grado ha deliberato su cartelle riconducibili alla società dichiarando la illegittimità dell'intimazione per omessa notifica di dette cartelle anche al coobbligato, con assorbimento delle altre eccezioni (prescrizione, interruzione prescrizione). In considerazione che il precedente di legittimità invocato dalla sentenza di primo grado circa la necessità della notificazione della cartella anche al socio coobbligato risulta essere isolato e risultando per contro consolidato un orientamento opposto a cui questa
Corte territoriale ritiene di adeguarsi, condividendo la ricostruzione giuridica di Cassazione SS.UU. n.
28709/2020, secondo cui: “Nei confronti dell'ente creditore il socio illimitatamente responsabile è obbligato, per i debiti sociali, in via sussidiaria ma al pari della società (Cass. sez. un., 13 febbraio 2015, n. 3022), anche per quelli tributari e pure se sia receduto – come nel caso in esame – in base all'art. 2290 c.c. (tra varie, Cass. 22 dicembre 2014, n. 27189 e 4 marzo 2020, 6020). Si tratta di una responsabilità “da posizione”, perché deriva dalla qualità di socio: quella del socio non è un'obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce direttamente dalla legge … L'esistenza dell'obbligo della società…quindi, è costitutiva dell'obbligo del socio illimitatamente responsabile … Si spiega, allora, perché l'ente creditore notifica soltanto alla società…l'avviso di accertamento, senza necessità di simultaneus processus con i soci (tra varie, Cass. 21 novembre 2014, n. 24795; 5 dicembre 2014, n. 25765; 11 maggio 2016, n. 9527) … E' quindi sufficiente notificare ai soci illimitatamente responsabili…soltanto l'avviso di mora – oggi, l'intimazione di pagamento
(Cass. 13 gennaio 2006, n. 618; 16 maggio 2007, n. 11228; 1 ottobre 2014, n. 20704; n. 25765/14, cit.; 16 marzo 2018, n. 6531), atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d'imposta …”.
Sul punto pertanto la sentenza di primo grado deve essere riformata, con l'esame dei motivi di ricorso ritenuti assorbiti. La contribuente eccepisce la prescrizione trattandosi, come esplicitato nel'atto impugnato, di cartelle riferite a debiti della società notificate oltre dieci anni rispetto alla intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 21.3.2023 e qui oggetto di impugnazione. L'Ufficio, con l'ultimo motivo di appello, oppone la intervenuta interruzione de decorso del termine di prescrizione in relazione alla cartella n. 132 2009 0001201761 000 (501) adducendo la notificazione di avviso di intimazione di pagamento n. 1322014900127940300 (notifica in data 14/07/2014), per la cartella di pagamento n. 132 2010 0003369048
000 (501) la notifica di avviso di intimazione di pagamento n. 13220159000110212000 in data 27/01/2015, come “provata dall'Ufficio”. La sentenza di primo grado esplicitamente motiva che non risultano documentati i citati atti interruttivi e tantomeno una loro notificazione escludendo pertanto effetti interruttivi. Nel presente giudizio di appello persiste la mancata allegazione di tali atti e della loro notificazione, pertanto deve accogliersi l'eccezione di prescrizione.
Per le altre cartelle che non risultano essere riconducibili alla società:
1)cartella n.132 2011 0000749562000, notificata il 18.3.2011. Tale cartella ha ad oggetto crediti di natura tributaria e contributi INPS per l'anno 2007. Limitatamente a tali contributi, la giurisdizione del giudice tributario
è esclusa, trattandosi di materia soggetta alla giurisdizione del Tribunale ordinario, quale Giudice del Lavoro.
Con riferimento agli ulteriori crediti , ne deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine decennale dalla notifica del 18.3.2011, non avendo l'Ufficio fornito la prova dell'avvenuta notifica dei richiamati atti interruttivi. Prova che non è stata data neanche in questo grado di giudizio e pertanto trova conferma la sentenza di primo grado.
2)Ad identiche conclusioni si perviene con riferimento alla cartella n.132 2011 0005453140000, notificata il 14/12/2011, IRPEF anno 2007, oltre sanzioni ed interessi. Anche in tal caso non è stata fornita la prova circa la corretta notifica degli atti interruttivi.
3) cartella n. 32 2012 0005523172000, notificata il 19/12/2012, IRPEF anno 2009. Anche in tal caso, in assenza di prova contraria, al momento della notifica dell'intimazione di cui al presente ricorso, risultava già decorso il termine di prescrizione decennale.
4) cartella n.132 2017 0000847611000, notificata il 03/07/2017, diritto annuale 2014 camera di commercio, in accoglimento dell'appello deve confermarsi la pretesa impositiva trattandosi di tributo per il quale non è espressamente previsto da norme di legge un termine di prescrizione breve e pertanto trova applicazione il termine ordinario decennale non decorso al momento della notifica dell'intimazione di cui al presente ricorso.
In considerazione della reciproca soccombenza si dichiarano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza appellata dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella n 13220170000847611000, conferma nel resto. Spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 412/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 28/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13220239000184056 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13220239000184056 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13220239000184056 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220100003369048 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220120001695418 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220130000351446 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220130000476689 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220140001776551 IVA-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220090001201761 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Conclusioni parte appellata
Respingere in toto l'appello e confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo notificato in data 19/05/2023 la sig.ra Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13220239000184056 che riguardava cartelle per la complessiva somma di € 74.201,40. Le cartelle oggetto dell'intimazione attengono al mancato pagamento di titoli di crediti di diversa natura (tra cui
IRAP, IVA, IRPEF e DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO, relativi interessi e sanzioni, per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014) e derivano dall'esercizio dell'attività di impresa della Società_1
e C. S.N.C. di cui la ricorrente ricopriva la carica di socio con il marito Signor Socio_1.
La contribuente lamentava la nullità dell'intimazione per duplicazione della pretesa impositiva;
e la prescrizione dei diritti di credito, delle sanzioni ed interessi imputati.
Con sentenza n. 28, pronunciata il 18/01/2024 e depositata il 20/03/2024, la Commissione
Tributaria Provinciale di Biella ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione con riguardo alle pretese contributi INPS relativamente alla cartella n. 13220110000749562000 e annullando nel resto le cartelle di pagamento portate nella intimazione di pagamento. Condannava le parti resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite determinate in euro 4.200,00 oltre accessori di legge.
Propone appello la Direzione Provinciale di Biella, per errore in fatto e in diritto per evidenti vizi logici ed errori di diritto, consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione. Precisa che tutte le cartelle contenute nell'intimazione opposta derivano dalla coobbligazione con la Società_1 e C. Snc e che ogni cartella contenuta nell'intimazione impugnata è stata correttamente notificata alla Società con la conseguenza che la pretesa iscritta a ruolo era ed è ben conoscibile a tutti i soci che, di certo, non possono ignorare le obbligazioni societarie assunte in quanto corresponsabili di diritto e di fatto, la pretesa tributaria, in assenza di impugnazione avverso tali cartelle, si è ormai cristallizzata. Sulla base dell'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. 16713/2016) è sufficiente poi, da parte dell'Agente della Riscossione, la notifica di una intimazione di pagamento al socio illimitatamente responsabile per coinvolgere direttamente quest'ultimo al pagamento dell'obbligazione tributaria in capo alla Società. Peraltro, in capo alla Società sono state emesse due intimazioni di pagamento che ricomprendono le cartelle opposte: nr. 1322014900127940300, 13220159000110212000, atti tutti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e mai opposti;
solo con la notifica dell'atto oggetto del presente contenzioso indirizzato alla contribuente, la stessa ha deciso di proporre ricorso in primo grado eccependo merito della pretesa e mancata notifica delle cartelle al coobbligato.
Quindi, tutte le cartelle ricomprese nell'atto opposto sono da ricondurre in via esclusiva ad obbligazioni in capo alla società Società_1 e C. S.n.c. per la quale la sig.ra Resistente_1 era socio illimitatamente e solidamente responsabile. Quanto alla mancata notifica, si osserva che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 16713/2016 attinente alle società di persone, la responsabilità illimitata dei soci, in merito alle obbligazioni tributarie, rappresenta una incombenza di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio e, di conseguenza, ai fini della riscossione della pretesa tributaria non è necessario che al socio venga notificato l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento, essendo sufficiente la comunicazione dell'avviso di mora da parte del Concessionario della Riscossione, redatto secondo il modello specificatamente approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la responsabilità del socio nei confronti dei debiti della società personale è solidale, illimitata, diretta e subordinata esclusivamente alla preventiva escussione del patrimonio societario (articolo 2304 cod. civ.).
In conclusione, si ribadisce quanto rappresentato dalla Suprema Corte: per poter “innescare” la coobbligazione solidale diretta del socio è necessario che allo stesso venga recapitato un atto, successivo alla notifica della cartella (o dell'avviso di accertamento) alla società, che lo possa coinvolgere come condebitore solidale. In particolare, dovrà essergli notificata un'intimazione di pagamento che risulterà essere l'unico atto impugnabile da parte del socio, e che trova il suo fondamento nella definitività dell'atto impositivo
(cartella o avviso di accertamento) notificato alla società, in seguito alla mancata impugnazione. L'operato dell'Agente della Riscossione nella fattispecie è, quindi, corretto e del tutto conforme ai dettami e ai pronunciamenti della Suprema Corte: dirimente, in questo senso, la sentenza Cassazione SS.UU. n.
28709/2020, secondo cui: “Nei confronti dell'ente creditore il socio illimitatamente responsabile è obbligato, per i debiti sociali, in via sussidiaria ma al pari della società (Cass. sez. un., 13 febbraio 2015, n. 3022), anche per quelli tributari e pure se sia receduto – come nel caso in esame – in base all'art. 2290 c.c. (tra varie, Cass. 22 dicembre 2014, n. 27189 e 4 marzo 2020, 6020). Si tratta di una responsabilità “da posizione”, perché deriva dalla qualità di socio: quella del socio non è un'obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce direttamente dalla legge … L'esistenza dell'obbligo della società…quindi, è costitutiva dell'obbligo del socio illimitatamente responsabile … Si spiega, allora, perché l'ente creditore notifica soltanto alla società…l'avviso di accertamento, senza necessità di simultaneus processus con i soci (tra varie, Cass. 21 novembre 2014, n. 24795; 5 dicembre 2014, n. 25765; 11 maggio 2016, n. 9527) … E' quindi sufficiente notificare ai soci illimitatamente responsabili…soltanto l'avviso di mora – oggi, l'intimazione di pagamento
(Cass. 13 gennaio 2006, n. 618; 16 maggio 2007, n. 11228; 1 ottobre 2014, n. 20704; n. 25765/14, cit.; 16 marzo 2018, n. 6531), atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d'imposta …”.
APPLICAZIONE DEL TERMINE DECENNALE EX ART. 2946 C.C. PER I CREDITI ERARIALI IN MANCANZA
DI ALTRA DISPOSIZIONE SPECIALE. Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Peraltro, con l'Ordinanza n. 10549/2019 la
Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che “… la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n.
25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …” In senso conforme, si veda la Sentenza della CTR Toscana n.
11/01/2021, nonché la Sentenza n. 619/01/2020, della medesima Commissione, in seno alla quale si legge che: “l'art. 2948, n. 4, cc, disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi »: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale… “ e di qui “ la prescrittibilità decennale, non solo dell' irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…”.
Pertanto, la doglianza in merito alle sanzioni ed interessi relativamente alla loro prescrizione è infondata, poiché a decorrere dalla notifica della cartella non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza.
TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE CHE VALE ANCHE PER I TRIBUTI RELATIVI AL DIRITTO
CAMERALE. Poiché la disciplina del diritto annuale non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Codice civile, il citato tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare la scadenza per ciascuna annualità.
INTERVENUTA INTERRUZIONE DEL DECORSO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO
In relazione alla cartella n. 132 2009 0001201761 000 (501) è stato notificato avviso di intimazione di pagamento n. 1322014900127940300 notificato in data 14/07/2014, per la cartella di pagamento n. 132
2010 0003369048 000 (501) è stato notificato avviso di intimazione di pagamento n. 13220159000110212000 in data 27/01/2015, come provata dall'Ufficio.
In relazione invece alle cartelle di pagamento non riconducibili ad obbligazioni societarie nr:13220110000749562 000, 13220110005453140 000, 13220120005523172 000 sono stati notificati due avvisi di intimazione di pagamento nr: 13220159003054365000 e 13220219000230287000 notificati rispettivamente il 21/10/2015 e 11/01/2022.
Controdeduce la contribuente, SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO – INAMMISSIBILITA' –
INFONDATEZZA . La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Biella ha statuito che, in applicazione dei principi di diritto vigenti, in particolare di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, al socio, che sia condebitore in solido con la società per il pagamento dei debiti tributari, deve necessariamente essere notificata la cartella di pagamento, se si vuole procedere alla riscossione nei confronti del medesimo. Tale statuizione non solo è immune da alcun vizio logico giuridico ma rispecchia l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale elaborato dalla Sentenza della
Cassazione Civile Sez. Trib. 24/12/2020 n. 2953. In particolare, con la menzionata pronuncia, la Corte di
Cassazione ha illustrato le ragioni che sostenevano l'orientamento invocato da Agenzia delle Entrate sulla scorta del quale si riteneva sufficiente la notifica dell'avviso di mora al socio illimitatamente responsabile per procedere ad esecuzione nei confronti del medesimo. Tali ragioni, spiega la Corte, traevano sostegno dalle disposizioni normative in tema di esecuzione esattoriale contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, prima delle modifiche ad esso apportate del D. Lgs. n. 46 del 1999. Ed invero, prima della ricordata riforma, l'art. 25 del
D.P.R. n. 602 del 1973, prevedeva la notifica al contribuente della cartella di pagamento, stabilendo al successivo art. 46 che, prima di iniziare l'espropriazione forzata, l'esattore dovesse notificare al debitore moroso un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, con l'invito a pagare entro cinque giorni, aggiungendo che tale notificazione “deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti”.
Ora, il D.Lgs. n. 46 del 1999 ha modificato l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento “al debitore inscritto a ruolo o al coobbligato nei cui confronti procede”, eliminando l'avviso di mora ed introducendo l'avviso di intimazione che, però, ha caratteristiche del tutto diverse, tenuto conto che, a prescindere dai diversi presupposti, si risolve, in una mera intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, senza contenere necessariamente alcuna descrizione del credito tributario.
Nel nuovo sistema, eliminato l'avviso di mora, la cartella di pagamento costituisce non solo atto di notifica del titolo esecutivo e del precetto ma anche lo strumento con il quale viene portato a conoscenza del debitore l'accertamento consacrato nel titolo, configurandosi come atto espressivo della pretesa contributiva suscettibile di dar luogo - se impugnato - ad un controllo giurisdizionale del rapporto giuridico, ovvero di consolidarsi - in caso di acquiescenza del contribuente - con efficacia preclusiva dell'accertamento. La notifica della cartella di pagamento è dunque presupposto necessario perché possano verificarsi i suddetti effetti giuridici e perché il concessionario possa, poi, procedere ad espropriazione forzata, con l'effetto che, in mancanza di notifica, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa nei confronti della parte (art. 50
d.p.r. n. 602/73). Si osserva, inoltre, come l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29533/2020 non confligge in alcun modo con i principi in tema di responsabilità illimitata dei soci verso terzi per le obbligazioni sociali che, come tali, restano immutati con ogni conseguente irrilevanza e non pertinenza delle argomentazione svolte da Controparte sul punto. In particolare, ricorda la Corte
Suprema, i debiti assunti da una società di persone non possono essere considerati debiti personali dei soci illimitatamente responsabili, essendo riconducibili esclusivamente alla società, i quali assumono piuttosto la posizione e il trattamento di garanti ex lege riguardo alla materia tributaria;
tuttavia, il socio di una società in nome collettivo può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società rispondendo solidalmente dei debiti di quest'ultima e restando sottoposto all'esazione del debito alla sola condizione posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima. Sulla scorta di tali ed immutati principi la Suprema Corte, con la sentenza n. 29533 del 24/12/2020, sottolinea ancora, come una cosa sia la formazione del titolo (come della sentenza) che, almeno per giurisprudenza maggioritaria, può intervenire senza il contradditorio del socio e una cosa sia l'esecuzione esattoriale che non può iniziare neppure contro il socio senza la notifica della cartella di pagamento. In conclusione, in applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dalla D.Lgs n. 46 del 1999, al socio che sia condebitore in solido con la società per il pagamento dei debiti tributari, deve necessariamente essere notificata la cartella di pagamento, se si vuole procedere alla riscossione nei suoi confronti.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO – INFONDATEZZA
Con il secondo motivo di appello, Agenzia delle Entrate invoca il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali, per le sanzioni ed interessi ad essi connesse e per i Tributi relativi al Diritto
Camerale.
Parimenti infondata la tesi ex adverso sostenuta con la quale Controparte invoca la prescrizione decennale anche per le sanzioni ed interessi. Ed invero costituisce principio generale, anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte che “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 (cfr.
Cass. 8 marzo 2022, n. 7486; Cass. 6 dicembre 2022 n. 35769).
Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie
“derivanti da sentenza passata in giudicato, applicandosi allora l'art. 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale l'actio iudicati. (Cfr. Cass. S.U., 10 /12/2009 n. 25790). Ancora, in ordine alla prescrizione quinquennale delle sanzioni, la Suprema Corte recentemente ha affermato che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni giusto quanto disposto dall'art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997. Ed invero, come osservato in dottrina, l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario" (Cfr. Cass n. 2024 del
2023).
Quanto agli interessi vale il medesimo e consolidato principio di diritto così come ribadito dalla Suprema
Corte nella già ricordata sentenza (Cass. Civile Sez. VI, 8/03/2022 n. 7486) secondo cui “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”.
Ancora e più specificatamente in riferimento agli interessi, la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 12528 del 8 maggio 2024 ha riaffermato che: “E' principio consolidato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (tra le più recenti Cass. 27/02/2024, n. 5220; Cass. 24/01/2023, n. 2095,
Cass. 08/03/2022, n. 7486) ".
Quest'ultima sentenza ha poi ribadito, quanto alle sanzioni, che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».
Principi di diritto di cui la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione, calcolando il termine di prescrizione dalla data di notificazione di ciascuna cartella alla società.
____
Corretta ed ineccepibile l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione relativamente ai “Diritti
Camerali”, così come ribadito dalla Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 22897/2022, citata ed illustrata dalla Corte Territoriale nella sentenza impugnata. Trattasi di principio consolidato rispetto al quale non trovano spazio le isolate e datate pronunce di merito invocate da Controparte, in ogni caso superate della successiva giurisprudenza di legittimità.
Parte appellante eccepisce, infine, l'interruzione del decorso del termine di prescrizione, in particolare allega che:
in relazione alla cartella n. 13220090001201761000 (501) è stato notificato avviso di intimazione di pagamento n. 1322014900127940300 in data 14/07/2014;
in relazione alla cartella n. 13220100003369048000 (501) è stato notificato avviso di intimazione di pagamento n. 13220159000110212000 in data 27/01/2015.
Tuttavia, agli atti del giudizio non v'è prova alcuna come acclarato e decretato in sentenza dalla Corte
Territoriale. In ogni caso, per quanto concerne i crediti riconducibili a tributi dalla società, tale circostanza non rileva ai fini della decisione impugnata in ragione della mancata notificazione ai soci delle cartelle di pagamento quale atto presupposto per poter procedere ad esecuzione forzata nei confronti del socio.
In relazione, invece, alle cartelle di pagamento non riconducibili ad obbligazioni societarie (n.
13220110000749562000, 13220110005453140000, 13220120005523172000) parte appellante allega che sono stati notificati due avvisi di intimazione di pagamento n. 13220159003054365000 e
13220219000230287000 rispettivamente il 21/10/2015 e il 11/01/2022. Tuttavia, anche in questo caso
Agenzia delle Entrate non fornisce alcuna prova. Anzi, a conferma dell'insussistenza di quanto allegato e contravvenendo al divieto di nuove prove in appello previsto dall'art. 58 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546,
Controparte versa agli atti del presente giudizio l'estratto di ruolo relativo alla cartella n.
1322013000047668900, n. 132220090001201761000 e n. 13220140001776551501, tutte concernenti tributi imputabili alla società. Fermo restando l'irritualità ed inammissibilità di tale produzione, in ordine alla quale il sottoscritto procuratore dichiara di non accettare il contraddittorio, si eccepisce in ogni caso l'irrilevanza dei documenti prodotti che in alcun modo provano l'interruzione del decorso della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado ha così motivato:
2) Circa la notifica degli atti presupposti. a)L'Ufficio ha sostenuto che l'intimazione di pagamento è stata preceduta dalla notifica alla società delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti della società – qualificate con il codice 501 -e che la notifica della sola intimazione di pagamento risulterebbe sufficiente per coinvolgere il socio nell'adempimento dell'obbligazione. Tale orientamento non risulta condiviso da parte di questa corte di giustizia che ha già aderito al diverso e recente orientamento della Suprema Corte secondo cui: “in applicazione del D.P. R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, al socio, che sia condebitore in solido con la società per il pagamento dei debiti tributari, deve necessariamente essere notificata la cartella di pagamento, se si vuole procedere alla riscossione nei suoi confronti. :”Assume,
a questo punto, fondamentale rilievo considerare che, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del
1999, prevedeva il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la notifica "al contribuente" della cartella di pagamento, stabilendo al successivo art. 46 che, prima di iniziare l'espropriazione forzata, l'esattore deve notificare al debitore moroso un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese e l'invito a pagare entro cinque giorni, aggiungendo che tale notificazione "deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti".
Secondo la Corte tali disposizioni giustificavano l'orientamento che riteneva sufficiente la notifica dell'avviso di mora al menzionato socio, proseguendo : “Il D.Lgs. n. 46 del 1999 ha poi modificato il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 25, prevedendo espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento
"al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede" ed ha eliminato l'avviso di mora, introducendo al citato D. P.R., art. 50, comma 2, l'avviso di intimazione, che però ha caratteristiche del tutto diverse, tenuto conto che, a prescindere dai diversi presupposti, si risolve, appunto, in una mera "intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni", senza contenere necessariamente alcuna descrizione del credito tributario”.In conclusione, in applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, al socio, che sia condebitore in solido con la società per il pagamento dei debiti tributari, deve necessariamente essere notificata la cartella di pagamento, se si vuole procedere alla riscossione nei suoi confronti."“Una cosa è, infatti, la formazione del titolo (come della sentenza), che, almeno per la giurisprudenza maggioritaria, può intervenire anche senza il contraddittorio con il socio (v.
Cass., Sez. 5, n. 13113 del 25/05/2018; cfr. Cass. Sez. 5, n. 19982 del 24/07/2019), e una cosa è l'esecuzione esattoriale, che non può iniziare neppure contro il socio senza la notifica della cartella di pagamento.” In considerazione dell'indicato orientamento , l'omessa notifica al socio delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti della società, esclude la possibilità per l'agenzia della riscossione, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del socio.
In assenza di valido atto presupposto l'atto di intimazione non risulta pertanto legittimo e deve essere annullato con riferimento alle seguenti cartelle: 13220090001201761501, 1322012000169548501,
13220120001695418501, 13220130000351446501, 13220130000476689501, 13220140001776551501.
Con riferimento a tali cartelle le ulteriori eccezioni devono, pertanto, ritenersi assorbite.
b) I vizi dedotti dalla ricorrente devono invece essere invece esaminati con riferimento alle ulteriori cartelle, relativamente alle quali si osserva: 1)cartella n.132 2011 0000749562000, notificata il 18.3.2011. Tale cartella ha ad oggetto crediti di natura tributaria e contributi INPS per l'anno 2007. Come eccepito dall'Ufficio e , limitatamente a tali contributi, la giurisdizione di questo giudice è esclusa, trattandosi di materia soggetta alla giurisdizione del Tribunale ordinario, quale Giudice del Lavoro. Con riferimento agli ulteriori crediti , ne deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine decennale dalla notifica del
18.3.2011, non avendo l'Ufficio fornito la prova dell'avvenuta notifica dei richiamati atti interruttivi. 2)Ad identiche conclusioni si perviene con riferimento alla cartella n.132 2011 0005453140000, notificata il
14/12/2011, IRPEF anno 2007, oltre sanzioni ed interessi. Anche in tal caso non è stata fornita la prova circa la corretta notifica degli atti interruttivi. Al riguardo, infatti la Suprema Corte ( cass. Civ. sez.trib.15.6.2023
n.17234) ha recentemente ribadito il proprio orientamento: “in tema IRPEF, IVA, "il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un'espressa previsione diversa, l'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (tra molte, ordinanza 26 giugno 2020, n.
12740; ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32308).
3) cartellla n. 32 2012 0005523172000, notificata il 19/12/2012, IRPEF anno 2009. Anche in tal caso, in assenza di prova contraria, al momento della notifica dell'intimazione di cui al presente ricorso, risultava già decorso il termine di prescrizione decennale.
4) cartella n.132 2017 0000847611000, notificata il 03/07/2017, diritto annuale camera di commercio. La suprema Corte (Cass. civ.22897/2022) ha recentemente affermato che i diritti da corrispondere alla Camera di commercio sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale. In particolare, gli LI hanno precisato che il diritto camerale può essere assimilato a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c. n. 4 il quale prevede una prescrizione quinquennale. Tale tipologia di tributi, non richiede una valutazione autonoma per ogni anno finalizzata a verificare la configurabilità dei presupposti d'imposta, essendo sufficiente, per giustificare l'obbligo di pagamento del tributo, la mera iscrizione della società nel registro delle imprese. La normativa di riferimento non prevede il riesame periodico dei requisiti poiché è onere dell'impresa richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio nel momento in cui non ci sono più le ragioni per mantenere l'iscrizione, al fine di cessare il pagamento del diritto camerale previsto dalla L. n. 580/1993, art. 18. In particolare, i giudici di Palazzaccio richiamando un orientamento già palesato in altre pronunce (Cass. Ord. 1997/2018; Cass. SS.UU. n. 23397/2016) hanno precisato che la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, inclusi dunque anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché le sanzioni amministrative riconducibili a violazioni di norme tributarie. La ratio di tale orientamento è riconducibile al principio, anch'esso segnalato in precedenti pronunce della stessa Corte, secondo cui il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria e quello riferito agli accessori di legge (sanzioni e interessi) deve essere unitario. Con specifico riferimento ai diritti camerali oggetto della contesa posta al vaglio degli LI, sarebbe illogico, hanno precisato i Giudici di Palazzaccio, pensare che nell'ambito della stessa materia riferita ai diritti camerali siano stabiliti termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerali la cui violazione ha legittimato l'irrogazione delle sanzioni. Ne deriva che, il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione principale tributaria e quello relativo alle sanzioni deve essere unitario.
Il ricorso risulta quindi fondato e deve essere accolto, non risultando legittima una intimazione di pagamento avente a presupposto atti non correttamente notificati.
Risulta quindi che la CGT di I° grado ha deliberato su cartelle riconducibili alla società dichiarando la illegittimità dell'intimazione per omessa notifica di dette cartelle anche al coobbligato, con assorbimento delle altre eccezioni (prescrizione, interruzione prescrizione). In considerazione che il precedente di legittimità invocato dalla sentenza di primo grado circa la necessità della notificazione della cartella anche al socio coobbligato risulta essere isolato e risultando per contro consolidato un orientamento opposto a cui questa
Corte territoriale ritiene di adeguarsi, condividendo la ricostruzione giuridica di Cassazione SS.UU. n.
28709/2020, secondo cui: “Nei confronti dell'ente creditore il socio illimitatamente responsabile è obbligato, per i debiti sociali, in via sussidiaria ma al pari della società (Cass. sez. un., 13 febbraio 2015, n. 3022), anche per quelli tributari e pure se sia receduto – come nel caso in esame – in base all'art. 2290 c.c. (tra varie, Cass. 22 dicembre 2014, n. 27189 e 4 marzo 2020, 6020). Si tratta di una responsabilità “da posizione”, perché deriva dalla qualità di socio: quella del socio non è un'obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce direttamente dalla legge … L'esistenza dell'obbligo della società…quindi, è costitutiva dell'obbligo del socio illimitatamente responsabile … Si spiega, allora, perché l'ente creditore notifica soltanto alla società…l'avviso di accertamento, senza necessità di simultaneus processus con i soci (tra varie, Cass. 21 novembre 2014, n. 24795; 5 dicembre 2014, n. 25765; 11 maggio 2016, n. 9527) … E' quindi sufficiente notificare ai soci illimitatamente responsabili…soltanto l'avviso di mora – oggi, l'intimazione di pagamento
(Cass. 13 gennaio 2006, n. 618; 16 maggio 2007, n. 11228; 1 ottobre 2014, n. 20704; n. 25765/14, cit.; 16 marzo 2018, n. 6531), atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d'imposta …”.
Sul punto pertanto la sentenza di primo grado deve essere riformata, con l'esame dei motivi di ricorso ritenuti assorbiti. La contribuente eccepisce la prescrizione trattandosi, come esplicitato nel'atto impugnato, di cartelle riferite a debiti della società notificate oltre dieci anni rispetto alla intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 21.3.2023 e qui oggetto di impugnazione. L'Ufficio, con l'ultimo motivo di appello, oppone la intervenuta interruzione de decorso del termine di prescrizione in relazione alla cartella n. 132 2009 0001201761 000 (501) adducendo la notificazione di avviso di intimazione di pagamento n. 1322014900127940300 (notifica in data 14/07/2014), per la cartella di pagamento n. 132 2010 0003369048
000 (501) la notifica di avviso di intimazione di pagamento n. 13220159000110212000 in data 27/01/2015, come “provata dall'Ufficio”. La sentenza di primo grado esplicitamente motiva che non risultano documentati i citati atti interruttivi e tantomeno una loro notificazione escludendo pertanto effetti interruttivi. Nel presente giudizio di appello persiste la mancata allegazione di tali atti e della loro notificazione, pertanto deve accogliersi l'eccezione di prescrizione.
Per le altre cartelle che non risultano essere riconducibili alla società:
1)cartella n.132 2011 0000749562000, notificata il 18.3.2011. Tale cartella ha ad oggetto crediti di natura tributaria e contributi INPS per l'anno 2007. Limitatamente a tali contributi, la giurisdizione del giudice tributario
è esclusa, trattandosi di materia soggetta alla giurisdizione del Tribunale ordinario, quale Giudice del Lavoro.
Con riferimento agli ulteriori crediti , ne deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine decennale dalla notifica del 18.3.2011, non avendo l'Ufficio fornito la prova dell'avvenuta notifica dei richiamati atti interruttivi. Prova che non è stata data neanche in questo grado di giudizio e pertanto trova conferma la sentenza di primo grado.
2)Ad identiche conclusioni si perviene con riferimento alla cartella n.132 2011 0005453140000, notificata il 14/12/2011, IRPEF anno 2007, oltre sanzioni ed interessi. Anche in tal caso non è stata fornita la prova circa la corretta notifica degli atti interruttivi.
3) cartella n. 32 2012 0005523172000, notificata il 19/12/2012, IRPEF anno 2009. Anche in tal caso, in assenza di prova contraria, al momento della notifica dell'intimazione di cui al presente ricorso, risultava già decorso il termine di prescrizione decennale.
4) cartella n.132 2017 0000847611000, notificata il 03/07/2017, diritto annuale 2014 camera di commercio, in accoglimento dell'appello deve confermarsi la pretesa impositiva trattandosi di tributo per il quale non è espressamente previsto da norme di legge un termine di prescrizione breve e pertanto trova applicazione il termine ordinario decennale non decorso al momento della notifica dell'intimazione di cui al presente ricorso.
In considerazione della reciproca soccombenza si dichiarano compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza appellata dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella n 13220170000847611000, conferma nel resto. Spese compensate