Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 12/01/2022, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 01635/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2021, proposto da
Lavit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasqua Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti n. 160090106271 e n. 160090106272 del 12 Luglio 2021, con cui il Direttore della sede di Brindisi dell’I.N.P.S. ha rigettato le due istanze di C.I.G.O. presentate il 15 Marzo 2021 in relazione al periodo dal 1° Marzo 2021 al 29 Maggio 2021 (causale incendio), nonché del silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo proposto il 25 Luglio 2021 avverso i predetti provvedimenti al Comitato Amministratore Gestioni Prestazioni dell’I.N.P.S. e di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 Gennaio 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to S. Maritati, in sostituzione dell'avv.to P. Triggiani, e avv.to R. Lubello, in sostituzione degli avv.ti I.De Leonardis, M. Mattia, R. Tedone, S. Graziuso;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto la motivazione dei provvedimenti impugnati risulta adeguata e tutte le censure formulate dalla parte ricorrente non convincenti, poiché l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 148/2015 - correttamente interpretato alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici - impone la previa comunicazione alle OO.SS. (nella specie non effettuata) anche in caso di istanze di proroga della C.I.G.O. riferite ad ulteriori periodi temporali, da considerare domande distinte da quelle precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 Gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO