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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Daniela FEDELE Consigliere R. Gen. N. 912/2021
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 912/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2021 dall'avv. Gianantonio Taddei in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18 settembre 2024
d a OGGETTO:
(c.f.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 opposizione all'esecuzione (art. 615, difeso dall' avv. TADDEI GIANANTONIO (c.f.: 2° comma c.p.c.)
) del Foro di Brescia elettivamente domiciliato in mobiliare C.F._2
BRESCIA VIA MARTINENGO CESARESCO n. 1/b, presso l' avv.
[...] codice:
come da procura a margine della comparsa CodiceFiscale_3
di costituzione in primo grado r.g. n. 17872/2016
pagina 1 di 10 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ). Controparte_1 CodiceFiscale_4
APPELLATO-CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione quarta civile, in data 18 ottobre 2020 / 27 gennaio 2021 n. 192/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante
“In via principale nel merito,
Per le ragioni di cui in espositiva, in riforma integrale della impugnata sentenza, rigettare e respingere tutte ed ognuna le domande / azioni e conclusioni proposte dall' in quanto infondate e/o, Controparte_1
comunque, inammissibili.
In via subordinata,
Per le ragioni di cui in espositiva, in riforma, anche parziale, della impugnata sentenza, revocarsi ogni statuizione economica in ordine alla temerarietà della lite e/o alle spese di lite poste a carico dell'odierno appellante per come liquidate in sentenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione all'esecuzione.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono. pagina 2 di 10 ha proposto opposizione all'atto di precetto su assegno Controparte_1
bancario a lui notificato su istanza di . Parte_1
Questi ha agito al fine di ottenere il pagamento della somma di euro
26.000,00 portati dall'assegno n. 3615340133 datato 20 settembre 2014 a firma di . CP_1
Nel proprio atto di opposizione quest'ultimo ha sostenuto che il titolo indicato nel precetto faceva parte di un blocchetto con altri sette assegni il cui smarrimento era stato denunciato in data 12 giugno 2013 presso i carabinieri di Castrezzato (Bs) e che, quindi, da parte del vi era Pt_1
stato abusivo riempimento del titolo in quanto non vi era alcun rapporto di debito nei suoi confronti.
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti con interrogatorio formale delle parti e con prova per testi, ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha accolto l'opposizione, condannando il alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di Pt_1
una somma in favore dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che l'azione esecutiva preannunciata con la notifica del precetto, non poteva avere luogo in quanto il portatore dell'assegno non aveva fornito la prova del rapporto sottostante che avrebbe giustificato il pagamento della somma indicata nel titolo.
Avverso la decisione è stato proposto appello da con Parte_1
atto di citazione articolato in tre motivi con il quale ha ribadito la propria domanda svolta in primo grado nei confronti di di rigetto Controparte_1
dell'opposizione all'esecuzione da questi proposta.
pagina 3 di 10 L'appellato, seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in questa fase del giudizio.
All'udienza del 24 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta.
Con ordinanza del 20/27 marzo 2024 la Corte, ritenendo la necessità di acquisire copia, sia della denuncia di smarrimento presentata dall , sia dell'assegno posto a fondamento dell'atto di precetto, CP_1
ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, concedendo termini per provvedere al loro deposito che è stato ritualmente effettuato da parte del difensore dell'appellante.
All'udienza del 18 settembre 2024 la causa è stata, quindi, nuovamente trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni cinquanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (La motivazione e sua contraddittorietà; circostanze da cui deriva la violazione della legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata).
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha indicato di avere tenuto conto, ai fini del decidere, della sola testimonianza della teste , moglie dell e sua socia Testimone_1 CP_1
nella compagine sociale con lui costituita.
Deduce al riguardo che della teste non è stata adeguatamente valutata l'attendibilità, cosa che invece avrebbe dovuto essere stata fatta stante il suo rapporto personale e d'affari con l'appellato.
pagina 4 di 10 Indica, inoltre, che non è stato tenuto conto delle testimonianze, favorevoli al rese dai testi e . Pt_1 Testimone_2 Testimone_3
Rileva che l'esistenza di debiti dell conseguenti alla sua attività CP_1
imprenditoriale è stata confermata dalla teste , la quale ha Testimone_1
confermato che l'assegno, asseritamente smarrito, era stato da lei compilato con l'importo e sottoscritto dall , oltre che non essere CP_1
stata smentita dalla difesa dell'appellato che non l'ha contestata nella prima difesa utile.
Argomenta, infine, in ordine al richiamo ai precedenti di legittimità ricordati dal Tribunale nella motivazione facendo rilevare che la loro portata non è stata affatto compresa.
Secondo motivo (In particolare, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla testimonianza resa dal teste
; Attendibilità del teste da valutarsi sotto una duplice Testimone_1
veste: a. in ordine al rapporto sociale con l'opponente – appellato
, nella sua qualità di socia accomandante della Società Controparte_1
in Accomandita Semplice “La Corte di Andaloro Angelo & C Sas”; b. in ordine al rapporto coniugale con l' ) Controparte_1
Nel secondo motivo l'appellante svolge più ampiamente di quanto fatto con il primo motivo l'argomentazione circa l'attendibilità della teste
, coniuge e socia in affari dell con pertinenti Testimone_1 CP_1
richiami a precedenti di legittimità.
Terzo motivo (Una chiosa che pare opportuna in ordine alle
(incomprensibili) statuizioni di natura economica conseguenti
l'accoglimento della apposizione quale ulteriore specifico ed autonomo motivo di impugnazione) pagina 5 di 10 Con il terzo ed ultimo motivo la sentenza viene impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese, contestando la correttezza dello scaglione applicato, e nella parte relativa alla condanna per lite temeraria.
* * *
Possono essere trattati congiuntamente i tre motivi, stante la loro connessione.
Ritiene il Collegio che le doglianze e le argomentazioni addotte dall'appellante hanno pregio difensivo.
La denuncia di smarrimento del blocchetto di assegni presentata ai
Carabinieri di Castrezzato induce seri dubbi sulla veridicità di quanto riferito dall . CP_1
Appare alquanto inverosimile che l'esponente non sia stato in grado di fornire la benché minima indicazione, né sull'epoca in cui sarebbe avvenuto lo smarrimento, né sul luogo, ma che sia stato tuttavia in grado di indicare con precisione il numero di serie iniziale e finale degli assegni facenti parte del blocchetto asseritamente smarrito, quasi a voler far credere che tali riferimenti, non facili da memorizzare, fossero stati annotati da qualche parte.
Comportamento che sarebbe stato del tutto inusuale.
La dichiarazione di avvenuto smarrimento del blocchetto di assegni va valutata unitamente a quanto esposto negli atti difensivi dell' CP_1
depositati nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale.
In essi sono state fornite indicazioni assai meno laconiche di quelle rese ai Carabinieri in sede di presentazione della denuncia di smarrimento.
L ha infatti affermato che l'assegno era già compilato con CP_1 pagina 6 di 10 l'indicazione dell'importo e, soprattutto, con la firma del traente
(l medesimo). CP_1
Esso, secondo la tesi sostenuta nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, era “destinato ai cognati e CP_2 [...]
”, i quali erano soci assieme all' ed alla di lui moglie CP_3 CP_1
della Immobiliare La Corte s.a.s., società costituita per la Testimone_1
costruzione di un edificio, e l'importo in esso indicato aveva il fine di
“riequilibrare i versamenti in conto capitale a seguito del loro maggior apporto”.
Appare, quindi, quantomeno sospetto che tutti questi elementi non siano stati riportati nella invero estremamente scarna denuncia di smarrimento ai Carabinieri.
Si consideri, inoltre, che nella propria comparsa di costituzione in primo grado ha affermato che l aveva contratto Parte_1 CP_1
diversi debiti con la sua attività imprenditoriale e che egli era fra i suoi creditori.
Tale asserzione, di decisiva importanza, non è stata minimamente smentita nella prima difesa utile dell . CP_1
Nulla vi è a verbale della prima udienza successiva al deposito della comparsa di costituzione;
non è stata depositata la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e nella seconda memoria sono state articolate istanze istruttorie, ma nulla è stato detto circa l'affermazione del Pt_1
dell'esistenza di debiti dell anche nei confronti dell'attuale CP_1
appellante.
Circostanze tutte che, valutate alla luce di quanto previsto dall'art. 115
pagina 7 di 10 c.p.c., devono essere ritenute come ammesse.
La difesa svolta dall nel giudizio avanti il Tribunale ha avuto CP_1
come contenuto l'affermazione che il non avrebbe avuto titolo per Pt_1
incassare l'assegno, che sarebbe stato da lui abusivamente riempito, in quanto egli non sarebbe stato in grado di dimostrare il rapporto sottostante all'emissione del titolo.
A sostegno della tesi ha ricordato alcuni precedenti di legittimità che, tuttavia, non sono affatto pertinenti al caso di specie.
Il infatti, non è semplice possessore del titolo (situazione cui si Pt_1
riferiscono le decisioni della Cassazione riportate dall' ), ma ne è CP_1
il prenditore e, in quanto tale, non onerato dal dover fornire la prova del rapporto giuridico sottostante da cui si origina il credito cui si riferisce l'importo indicato nell'assegno.
E', invece, il soggetto che ha sottoscritto il titolo che, stante l'astrattezza di questo, è onerato dall'obbligo di fornire la prova dell'inesistenza di un rapporto sottostante di credito da parte del prenditore, cioè, il soggetto al quale il titolo è intestato.
Pur nella decisività delle considerazioni che precedono deve farsi un cenno, a completamento della motivazione per la quale va disposta l'integrale riforma dell'impugnata decisione, alle testimonianze rese dai testi introdotti dalla difesa dell . CP_1
Entrambi ( e ) hanno confermato la Testimone_2 Testimone_3
dazione dell'assegno da parte dell al e l'esistenza di un CP_1 Pt_1
credito di quest'ultimo nei confronti dell'appellato.
* * *
pagina 8 di 10 La ritenuta inverosimiglianza di quanto indicato dall nella CP_1
denuncia di smarrimento dell'assegno ed il suo comportamento processuale in primo grado, nel corso del quale ha sostenuto tesi palesemente infondate, devono essere valutati ai fini di un'applicazione officiosa di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c..
Ritiene al riguardo la Corte che quanto sopra integra gli estremi quantomeno della colpa grave e ne giustificano pertanto l'applicazione.
* * *
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di a Controparte_1
rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi Parte_1
del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. 5.200,01 ed
€. 26.000,00).
Va altresì disposta la revoca della condanna dell'appellante comminata dal Tribunale ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la Parte_1
sentenza n.° 192/2021 emessa dal Tribunale di Brescia il 27.01.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione in totale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
la somma di €. *26.000,00*, oltre ad interessi al tasso legale Parte_1
dalla data di notifica dell'atto di precetto al saldo;
pagina 9 di 10 - revoca la condanna di comminata dal Tribunale ai Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'appellato a rimborsare all'appellante Controparte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, Parte_1
quanto al primo, in complessivi euro *5.077,00* di cui euro *919,00* per la “fase di studio”, euro *777,00* per la “fase introduttiva”, euro
*1.680,00* per la “fase istruttoria” ed euro *1.701,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la
“fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna a corrispondere a , ai sensi Controparte_1 Parte_1
dell'art. 96 c.p.c., la somma di euro *4.500,00*.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Daniela FEDELE Consigliere R. Gen. N. 912/2021
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 912/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2021 dall'avv. Gianantonio Taddei in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18 settembre 2024
d a OGGETTO:
(c.f.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 opposizione all'esecuzione (art. 615, difeso dall' avv. TADDEI GIANANTONIO (c.f.: 2° comma c.p.c.)
) del Foro di Brescia elettivamente domiciliato in mobiliare C.F._2
BRESCIA VIA MARTINENGO CESARESCO n. 1/b, presso l' avv.
[...] codice:
come da procura a margine della comparsa CodiceFiscale_3
di costituzione in primo grado r.g. n. 17872/2016
pagina 1 di 10 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ). Controparte_1 CodiceFiscale_4
APPELLATO-CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione quarta civile, in data 18 ottobre 2020 / 27 gennaio 2021 n. 192/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante
“In via principale nel merito,
Per le ragioni di cui in espositiva, in riforma integrale della impugnata sentenza, rigettare e respingere tutte ed ognuna le domande / azioni e conclusioni proposte dall' in quanto infondate e/o, Controparte_1
comunque, inammissibili.
In via subordinata,
Per le ragioni di cui in espositiva, in riforma, anche parziale, della impugnata sentenza, revocarsi ogni statuizione economica in ordine alla temerarietà della lite e/o alle spese di lite poste a carico dell'odierno appellante per come liquidate in sentenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione all'esecuzione.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono. pagina 2 di 10 ha proposto opposizione all'atto di precetto su assegno Controparte_1
bancario a lui notificato su istanza di . Parte_1
Questi ha agito al fine di ottenere il pagamento della somma di euro
26.000,00 portati dall'assegno n. 3615340133 datato 20 settembre 2014 a firma di . CP_1
Nel proprio atto di opposizione quest'ultimo ha sostenuto che il titolo indicato nel precetto faceva parte di un blocchetto con altri sette assegni il cui smarrimento era stato denunciato in data 12 giugno 2013 presso i carabinieri di Castrezzato (Bs) e che, quindi, da parte del vi era Pt_1
stato abusivo riempimento del titolo in quanto non vi era alcun rapporto di debito nei suoi confronti.
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti con interrogatorio formale delle parti e con prova per testi, ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha accolto l'opposizione, condannando il alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di Pt_1
una somma in favore dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che l'azione esecutiva preannunciata con la notifica del precetto, non poteva avere luogo in quanto il portatore dell'assegno non aveva fornito la prova del rapporto sottostante che avrebbe giustificato il pagamento della somma indicata nel titolo.
Avverso la decisione è stato proposto appello da con Parte_1
atto di citazione articolato in tre motivi con il quale ha ribadito la propria domanda svolta in primo grado nei confronti di di rigetto Controparte_1
dell'opposizione all'esecuzione da questi proposta.
pagina 3 di 10 L'appellato, seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in questa fase del giudizio.
All'udienza del 24 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta.
Con ordinanza del 20/27 marzo 2024 la Corte, ritenendo la necessità di acquisire copia, sia della denuncia di smarrimento presentata dall , sia dell'assegno posto a fondamento dell'atto di precetto, CP_1
ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, concedendo termini per provvedere al loro deposito che è stato ritualmente effettuato da parte del difensore dell'appellante.
All'udienza del 18 settembre 2024 la causa è stata, quindi, nuovamente trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni cinquanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (La motivazione e sua contraddittorietà; circostanze da cui deriva la violazione della legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata).
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha indicato di avere tenuto conto, ai fini del decidere, della sola testimonianza della teste , moglie dell e sua socia Testimone_1 CP_1
nella compagine sociale con lui costituita.
Deduce al riguardo che della teste non è stata adeguatamente valutata l'attendibilità, cosa che invece avrebbe dovuto essere stata fatta stante il suo rapporto personale e d'affari con l'appellato.
pagina 4 di 10 Indica, inoltre, che non è stato tenuto conto delle testimonianze, favorevoli al rese dai testi e . Pt_1 Testimone_2 Testimone_3
Rileva che l'esistenza di debiti dell conseguenti alla sua attività CP_1
imprenditoriale è stata confermata dalla teste , la quale ha Testimone_1
confermato che l'assegno, asseritamente smarrito, era stato da lei compilato con l'importo e sottoscritto dall , oltre che non essere CP_1
stata smentita dalla difesa dell'appellato che non l'ha contestata nella prima difesa utile.
Argomenta, infine, in ordine al richiamo ai precedenti di legittimità ricordati dal Tribunale nella motivazione facendo rilevare che la loro portata non è stata affatto compresa.
Secondo motivo (In particolare, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla testimonianza resa dal teste
; Attendibilità del teste da valutarsi sotto una duplice Testimone_1
veste: a. in ordine al rapporto sociale con l'opponente – appellato
, nella sua qualità di socia accomandante della Società Controparte_1
in Accomandita Semplice “La Corte di Andaloro Angelo & C Sas”; b. in ordine al rapporto coniugale con l' ) Controparte_1
Nel secondo motivo l'appellante svolge più ampiamente di quanto fatto con il primo motivo l'argomentazione circa l'attendibilità della teste
, coniuge e socia in affari dell con pertinenti Testimone_1 CP_1
richiami a precedenti di legittimità.
Terzo motivo (Una chiosa che pare opportuna in ordine alle
(incomprensibili) statuizioni di natura economica conseguenti
l'accoglimento della apposizione quale ulteriore specifico ed autonomo motivo di impugnazione) pagina 5 di 10 Con il terzo ed ultimo motivo la sentenza viene impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese, contestando la correttezza dello scaglione applicato, e nella parte relativa alla condanna per lite temeraria.
* * *
Possono essere trattati congiuntamente i tre motivi, stante la loro connessione.
Ritiene il Collegio che le doglianze e le argomentazioni addotte dall'appellante hanno pregio difensivo.
La denuncia di smarrimento del blocchetto di assegni presentata ai
Carabinieri di Castrezzato induce seri dubbi sulla veridicità di quanto riferito dall . CP_1
Appare alquanto inverosimile che l'esponente non sia stato in grado di fornire la benché minima indicazione, né sull'epoca in cui sarebbe avvenuto lo smarrimento, né sul luogo, ma che sia stato tuttavia in grado di indicare con precisione il numero di serie iniziale e finale degli assegni facenti parte del blocchetto asseritamente smarrito, quasi a voler far credere che tali riferimenti, non facili da memorizzare, fossero stati annotati da qualche parte.
Comportamento che sarebbe stato del tutto inusuale.
La dichiarazione di avvenuto smarrimento del blocchetto di assegni va valutata unitamente a quanto esposto negli atti difensivi dell' CP_1
depositati nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale.
In essi sono state fornite indicazioni assai meno laconiche di quelle rese ai Carabinieri in sede di presentazione della denuncia di smarrimento.
L ha infatti affermato che l'assegno era già compilato con CP_1 pagina 6 di 10 l'indicazione dell'importo e, soprattutto, con la firma del traente
(l medesimo). CP_1
Esso, secondo la tesi sostenuta nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, era “destinato ai cognati e CP_2 [...]
”, i quali erano soci assieme all' ed alla di lui moglie CP_3 CP_1
della Immobiliare La Corte s.a.s., società costituita per la Testimone_1
costruzione di un edificio, e l'importo in esso indicato aveva il fine di
“riequilibrare i versamenti in conto capitale a seguito del loro maggior apporto”.
Appare, quindi, quantomeno sospetto che tutti questi elementi non siano stati riportati nella invero estremamente scarna denuncia di smarrimento ai Carabinieri.
Si consideri, inoltre, che nella propria comparsa di costituzione in primo grado ha affermato che l aveva contratto Parte_1 CP_1
diversi debiti con la sua attività imprenditoriale e che egli era fra i suoi creditori.
Tale asserzione, di decisiva importanza, non è stata minimamente smentita nella prima difesa utile dell . CP_1
Nulla vi è a verbale della prima udienza successiva al deposito della comparsa di costituzione;
non è stata depositata la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e nella seconda memoria sono state articolate istanze istruttorie, ma nulla è stato detto circa l'affermazione del Pt_1
dell'esistenza di debiti dell anche nei confronti dell'attuale CP_1
appellante.
Circostanze tutte che, valutate alla luce di quanto previsto dall'art. 115
pagina 7 di 10 c.p.c., devono essere ritenute come ammesse.
La difesa svolta dall nel giudizio avanti il Tribunale ha avuto CP_1
come contenuto l'affermazione che il non avrebbe avuto titolo per Pt_1
incassare l'assegno, che sarebbe stato da lui abusivamente riempito, in quanto egli non sarebbe stato in grado di dimostrare il rapporto sottostante all'emissione del titolo.
A sostegno della tesi ha ricordato alcuni precedenti di legittimità che, tuttavia, non sono affatto pertinenti al caso di specie.
Il infatti, non è semplice possessore del titolo (situazione cui si Pt_1
riferiscono le decisioni della Cassazione riportate dall' ), ma ne è CP_1
il prenditore e, in quanto tale, non onerato dal dover fornire la prova del rapporto giuridico sottostante da cui si origina il credito cui si riferisce l'importo indicato nell'assegno.
E', invece, il soggetto che ha sottoscritto il titolo che, stante l'astrattezza di questo, è onerato dall'obbligo di fornire la prova dell'inesistenza di un rapporto sottostante di credito da parte del prenditore, cioè, il soggetto al quale il titolo è intestato.
Pur nella decisività delle considerazioni che precedono deve farsi un cenno, a completamento della motivazione per la quale va disposta l'integrale riforma dell'impugnata decisione, alle testimonianze rese dai testi introdotti dalla difesa dell . CP_1
Entrambi ( e ) hanno confermato la Testimone_2 Testimone_3
dazione dell'assegno da parte dell al e l'esistenza di un CP_1 Pt_1
credito di quest'ultimo nei confronti dell'appellato.
* * *
pagina 8 di 10 La ritenuta inverosimiglianza di quanto indicato dall nella CP_1
denuncia di smarrimento dell'assegno ed il suo comportamento processuale in primo grado, nel corso del quale ha sostenuto tesi palesemente infondate, devono essere valutati ai fini di un'applicazione officiosa di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c..
Ritiene al riguardo la Corte che quanto sopra integra gli estremi quantomeno della colpa grave e ne giustificano pertanto l'applicazione.
* * *
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di a Controparte_1
rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi Parte_1
del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. 5.200,01 ed
€. 26.000,00).
Va altresì disposta la revoca della condanna dell'appellante comminata dal Tribunale ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la Parte_1
sentenza n.° 192/2021 emessa dal Tribunale di Brescia il 27.01.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione in totale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
la somma di €. *26.000,00*, oltre ad interessi al tasso legale Parte_1
dalla data di notifica dell'atto di precetto al saldo;
pagina 9 di 10 - revoca la condanna di comminata dal Tribunale ai Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'appellato a rimborsare all'appellante Controparte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, Parte_1
quanto al primo, in complessivi euro *5.077,00* di cui euro *919,00* per la “fase di studio”, euro *777,00* per la “fase introduttiva”, euro
*1.680,00* per la “fase istruttoria” ed euro *1.701,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la
“fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna a corrispondere a , ai sensi Controparte_1 Parte_1
dell'art. 96 c.p.c., la somma di euro *4.500,00*.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10