Articolo 9 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 ottobre 2001
Art. 9. (Cancellazione) 1. La riforma in materia di cancellazione e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale e' possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le societa' di capitali dal registro delle imprese; b) prevedere forme di pubblicita' della cancellazione dal registro delle imprese.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente