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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9206/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9206 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Giuseppe Podda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Palomba n. 22,
Opponente contro
con sede in Cagliari, Via C. Controparte_1
Battisti n. 6, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Silvia Cuncu ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via C. Battisti n. 6, presso il Servizio Affari Legali della , Controparte_2
Opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale:
Ritenuto che nella comparsa di costituzione e di risposta dell'A R E A è stata richiesta l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, ritenuta l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione degli artt. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 I comma della Costituzione, come sopra eccepito, si chiede che l'adito Tribunale, voglia, con ordinanza disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nel merito:
1 1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inammissibile per difetto di valido titolo
(contratto di locazione non registrato);
2) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta;
In via subordinata e salvo gravame,
1) Dichiarare dovuti i canoni di locazione, nella misura accertanda, esclusivamente nell'arco di tempo dal mese di agosto 2013 al mese di giugno 2016.
2) Dichiarare, inoltre, non dovuti, per intervenuta prescrizione quinquennale tutti i canoni di locazione, qualora venissero riconosciuti nella misura richiesta dall'opposta, maturati anteriormente ai cinque anni dall'ultima diffida del febbraio 2011.
IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio
Il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione Parte_1 dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal
[...]
alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 CP_3
n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
In via preliminare:
- Dichiarare la validità del decreto ingiuntivo opposto sia per la validità della procura alle liti
che per la presenza della prova scritta;
- Rigettare la questione di illegittimità costituzionale in quanto infondata;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione e condannare il signor al pagamento in favore di Parte_1
della somma a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal CP_1
mese di ottobre 2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di Pt_1
causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20/9/2017, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1171/2017 del Tribunale di Controparte_1
Cagliari, depositato il 25/06/2017 e notificato in data 6/9/2017 per il pagamento della somma di euro
33.061,56, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di differenze maturate sui canoni scaduti fino al 30 giugno 2016, nella misura aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, in riferimento al contratto di locazione sottoscritto in data 10 dicembre 1988 e avente a oggetto l'alloggio di servizio, assegnato unitamente ad altri al personale di polizia, sito in Cagliari, via Schiavazzi s.n.c., oggi Piazza Pigafetta n. 10, piano 6, int. 11.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto (poiché rilasciata dal Direttore generale dell'Area su mandato dell'Amministratore unico e non del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.r. 8 agosto 2006, n. 12), nonché l'inammissibilità del decreto ingiuntivo a fronte della contestazione della pretesa, sia in relazione all'an che al quantum, in quanto emesso in base a conteggi unilaterali e senza contabilizzare i versamenti dei canoni effettuati dal dal 2006 al 2016; nel Pt_1 merito, l'attore ha affermato l'applicabilità al rapporto in questione di una particolare disciplina che determinerebbe l'infondatezza della pretesa dell' , e ha chiesto l'accertamento della prescrizione CP_1
quinquennale per alcuni dei pretesi canoni.
L'attore ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata,
l'accertamento della prescrizione fino al 30 settembre 2006.
A fondamento della propria pretesa, l'attore ha esposto quanto segue.
Lo della Provincia di Cagliari in data 10 dicembre 1988 aveva concesso in locazione a CP_4
un alloggio sito in Cagliari, via Schiavazzi s.n.c., ora Piazza Pigafetta n. 10, piano 6, Parte_1
int. 11.
Egli, infatti, aveva partecipato alla procedura bandita il 14 marzo 1988 dalla Prefettura di Cagliari, in virtù della L. n. 52/1976, per l'assegnazione in locazione di alloggi di servizio costruiti con fondi statali per il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e degli Agenti di custodia.
L'art. 1, comma 3, della legge citata prevedeva che i canoni fossero stabiliti con successivo decreto ministeriale, e l'art. 2 del contratto di locazione stabiliva un canone mensile pari a lire 50.544 determinato dallo stesso secondo i criteri previsti dall'art. 22 della L. n. 513/1977 che a sua CP_4 volta richiamava l'art. 19 del D.P.R. n. 1035 del 1972, nel quale è specificato da quali quote è costituito il canone di locazione degli immobili assegnati per esigenze di servizio (trattandosi di abitazioni aventi una particolare destinazione e perciò assoggettate a una particolare disciplina).
3 La pretesa di , che assume che l'attore si sarebbe reso inadempiente in ragione del mancato CP_1
pagamento del canone di locazione dal 1/7/2003 calcolato in base alla L.R. n. 13 del 1989 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003 (per un totale di euro 33.061,56 al 30/6/2016), sarebbe illegittima. Le leggi regionali, infatti, non avrebbero dovuto trovare applicazione in relazione al contratto di locazione in corso e ai fini del calcolo del relativo canone. Egli, dunque, non poteva ritenersi inadempiente, avendo provveduto a pagare il canone nella misura prevista in base alla legge applicabile.
La L.R. n. 13/1989, che disciplina l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'art. 1 definisce il proprio ambito di applicazione con riferimento “a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato …”
e all'art. 2 specifica i criteri per la determinazione del valore locativo medio degli alloggi, ancorato alla legge n. 392/1978 (e agli artt. 31-38 la medesima L.R. disciplina le modalità di determinazione del canone di locazione sempre applicando le norme della l. n. 392/1978).
L'art. 31 della L.R. n. 13/1989, poi, attribuisce al canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la funzione di compensazione dei costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge n. 513/1977, che è la stessa legge applicata al contratto di locazione stipulato dall'attore.
Alla L.R. n. 13/1989 fa riferimento la L.R. n. 7/2003 nella quale, all'art. 4, è stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976 n. 52, qualora non siano stati adottati dai competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989…”. Tale art. 4 fa riferimento però alla determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il “personale militare” e quindi non poteva riferirsi all'attore, che era dipendente della
Polizia di Stato.
Secondo la prospettazione dell'attore, le norme invocate da nel ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
non sarebbero applicabili al caso de quo in quanto la L. n. 52/1976 che ha stabilito “interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, …” non fa alcun riferimento agli alloggi con le finalità tipiche dell'edilizia residenziale pubblica, ma introduce una disciplina particolare (in ragione della particolarità dei soggetti destinatari) anche in relazione alla determinazione del canone, diversa da quella di cui alle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003.
L'opponente ha, pertanto, eccepito l'incostituzionalità dell'art. 4 della L.r. n. 7/2003 per violazione degli artt. 3, commi 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 comma 1 della Costituzione.
Il a, inoltre, dedotto che gli alloggi costruiti ai sensi della L. n. 52/1976, locati agli appartenenti Pt_1
4 alle forze dell'ordine, pur rientrando nella generale categoria dell'edilizia residenziale pubblica, sono stati inseriti nelle disposizioni della L. n. 560/1993 che ha reso alienabili tali immobili, che non hanno nessuna relazione con l'equo canone.
Gli assegnatari di tali immobili, infatti, avevano titolo per procedere all'acquisto e la Regione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 560/1993 avrebbe dovuto formulare, su proposta degli enti proprietari, dei piani di vendita. Il aveva, altresì, presentato la domanda di cessione della Pt_1 proprietà dell'alloggio di servizio con lettera inviata alla Prefettura di Cagliari.
Inoltre, anche la giurisprudenza di merito e di legittimità si era più volte pronunciata sulla materia oggetto del giudizio (Trib. Cagliari n. 949/1997, confermata da App. Cagliari n. 189/1999) affermando l'inapplicabilità della disciplina prevista in materia di canone per l'edilizia residenziale pubblica, dovendo unicamente trovare applicazione la disciplina speciale prevista dalla L. n. 52/1976, che non poteva ritenersi implicitamente abrogata da successive leggi sull'edilizia residenziale pubblica unicamente in ragione del vuoto normativo dovuto alla mancata emanazione del decreto interministeriale;
anche la Cassazione (sent. n. 1731/1999) aveva affermato che tali alloggi erano assoggettati a una disciplina speciale, non potendosi ritenere che la L.R. n. 13/1989 avesse voluto estendere il proprio ambito applicativo anche agli alloggi in questione, né la mancanza di una esplicita esclusione poteva essere intesa come implicita estensione della disciplina anche a tali beni. Anche la più recente sentenza del Tribunale di Cagliari n. 983/2009 aveva dichiarato applicabile la disciplina della L. n. 52/1976 ai fini della determinazione del canone e di conseguenza aveva accertato che non fossero dovute le maggiori somme rispetto al canone concordato.
Con la memoria ex art. 426 I comma c.p.c., l'opponente ha, inoltre, contestato il quantum della pretesa di , eccependo che l'immobile oggetto di causa non risultava censito al Catasto Fabbricati, e che CP_1 in generale non erano stati forniti da , nonostante l'onere probatorio sulla stessa gravante, tutti CP_1
gli elementi utili ai fini della determinazione del canone di locazione.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/2/2018 si è costituita in giudizio l' contestando il fondamento dell'opposizione in Controparte_1
ragione della normativa regionale sopravvenuta sulla determinazione della misura del canone degli alloggi di servizio, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giungo 2016 ovvero per la condanna al pagamento della somma maggiore o minore dovuta, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
In relazione all'eccepito difetto di valida procura alle liti, l' ha dedotto che con Delibera 299/4 CP_1
del 18 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione aveva dato mandato al Direttore Generale di
5 avviare ogni possibile azione legale tesa al recupero della morosità da canoni e da oneri contrattuali insoluti nei confronti del Pt_1
Ugualmente priva di fondamento sarebbe l'eccezione relativa all'inammissibilità del decreto opposto per la mancanza delle condizioni e la contestazione sia sull'an che sul quantum debeatur.
L' ha, infatti, fatto riferimento alle fatture trasmesse al dalle quali si evincono le voci di CP_1 Pt_1
addebito delle singole somme, nonché eventuali conguagli a seguito di verifica del reddito del nucleo familiare. Inoltre, l'estratto conto alla base del decreto ingiuntivo era accompagnato da formale attestazione del credito/debito da parte del Dirigente del competente Servizio Territoriale.
Nel merito, le deduzioni dell'attore circa l'applicabilità agli alloggi in questione di una disciplina particolare (così come la giurisprudenza dallo stesso citata a supporto) sarebbero state superate dal mutato contesto legislativo costituzionale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità. La norma regionale di cui si discute, infatti, dispone testualmente che “Per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della L. 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni”, così evidentemente intendendo disciplinare quel vuoto di disciplina che si era creato a seguito della mancata adozione, per decenni, dei decreti ministeriali di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.
Inoltre, il contratto di locazione stipulato dal con , all'art. 3, dedicato al canone di Pt_1 CP_1
locazione, prevede espressamente che: "il canone di locazione è stabilito in lire 50.544 mensili.
L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di norme di legge". È evidente, quindi, che era stata volontà delle parti in sede contrattuale quella di ancorare la determinazione della misura del canone alle norme dell'edilizia residenziale pubblica, ed assoggettare la sua eventuale revisione proprio alle leggi regionali in materia di ERP. Pertanto, già nel contratto di locazione le parti avevano inteso richiamare le norme dell'ERP, e non quelle statali che detterebbero una disciplina “speciale” per gli alloggi c.d. di servizio.
Peraltro, i criteri di determinazione del canone di cui alla L.R. 13 del 1989 e ss.mm.ii., adottata nelle more dell'adozione dei Decreti ministeriali, erano quelli propri dell'edilizia popolare, per cui di certo non erano corrispondenti a quelli di mercato, ma di gran lunga inferiori e calmierati. Pertanto,
l'intervento legislativo doveva ritenersi proporzionato e ragionevole. Infatti, a seguito delle modifiche legislative viene richiesto un canone di circa euro 250,00 mensili, in luogo del precedente canone, pari a circa euro 25,00.
Inoltre, la giurisprudenza citata dall'attore (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997 e Cass. n.
6 1731/1999) sarebbe riferita a un periodo precedente e diverso da quello oggetto del decreto ingiuntivo, cosicché alcun giudicato poteva dirsi formato in materia, né le pronunce potevano essere citate a sostegno della tesi dell'opponente, in quanto era completamente mutato il contesto normativo di riferimento.
Al tempo dei citati precedenti, infatti, non era ancora intervenuta la legge regionale n. 7 del 2003, il cui articolo 4, per l'appunto, ha disciplinato diversamente il profilo della determinazione del canone per gli alloggi di servizio. Del mutato quadro normativo, aveva pure preso atto la stessa giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, la quale, con sentenza n. 339 del 2009, depositata in data 27 gennaio
2010, aveva espressamente riconosciuto il diritto di di applicare, in forza dell'esplicito richiamo CP_1 contenuto nella L. R. n. 7 del 2003, proprio la legge regionale n. 13 del 1989, recante la “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Detta normativa regionale, quindi, per la giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, doveva essere presa in considerazione per la determinazione della misura del canone afferente agli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, in mancanza di adozione dei Decreti ministeriali. La Corte d'Appello, infatti, aveva accolto il motivo inerente la richiesta di applicazione al caso in esame del D.lgs. n. 112/1998 che prevedeva espressamente che gli alloggi costruiti ai sensi della l. n. 52/1976 sarebbero stati gestiti dalle
Regioni con appositi provvedimenti normativi, anche in relazione alla quantificazione del canone di locazione.
Essendo pacifica e incontroversa la mancata emanazione dei Decreti ministeriali attuativi del disposto del contenuto dell'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976, la richiesta dell' di adeguamento dei canoni di CP_1 locazione (in applicazione della L.R. n. 13/1989) a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003, si rivelerebbe pertanto del tutto legittima. La misura del canone, quindi, era stata correttamente rideterminata da in base ai criteri stabiliti dalla Legge n. 13 del 1989, modificata e integrata CP_1
dalla L.R. n. 7/2000, come si evincerebbe dalla tabella allegata alla L.R. n. 7/2000 e dalla scheda riepilogativa dei criteri di computo di cui al doc. 4.
Peraltro, la richiesta non poteva dirsi neppure sproporzionata, in quanto la nuova e transitoria misura del canone era pure calmierata, poiché riconducibile ai criteri dell'edilizia popolare di cui alla L.R. 13 del 1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n.7 del 2000.
***
Il giudice, all'udienza del 14/2/2018, previo mutamento del rito in quello speciale delle locazioni, ha rinviato l'udienza al 20/6/2018 per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c.
Con decreto del 25/6/2019 il giudice ha fissato l'udienza del 13/6/2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione poi rinviata al 1/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
7 ***
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza del motivo di opposizione inerente al difetto di procura alle liti. L'art. 18 lett. d) della L.R. n. 12/2006 (norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari – in CP_4 [...]
dispone che il direttore generale, su mandato del consiglio Controparte_5
di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio. Nel caso di specie, la procura speciale risulta validamente conferita dal Direttore generale in forza di delibera autorizzativa n. 299/4 del Consiglio di
Amministrazione assunta già dal 18 dicembre 2012 e quindi in data anteriore all'iniziativa di recupero del credito, anche nei confronti dell'odierno opponente (doc. 1 opposta).
Sempre in via preliminare occorre esaminare l'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta di “ordinare all' la produzione dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i CP_1 fondi della legge n. 52 del 1976 dal alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di Controparte_3 cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013”.
L'istanza non può essere accolta, non essendo tale documento rilevante ai fini della decisione.
In primo luogo, si osserva, infatti, che l'opponente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di locazione con , avendo svolto le sue difese limitatamente alla questione dell'aggiornamento del CP_1 canone sulla base dell'asserita inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, mentre l'applicazione del contratto di locazione deve ritenersi pacifica.
D'altro canto, la questione si rivela del tutto irrilevante rispetto alla legittimazione a riscuotere i canoni locativi, in capo all'ente gestore, nascente dal contratto di locazione, e non dalla proprietà dei relativi immobili.
Peraltro, il trasferimento dell'immobile al patrimonio regionale non è mai stato contestato dall'opponente nell'atto introduttivo, bensì soltanto con le note conclusive depositate in data 3/3/2025
e dunque la deduzione si rivela, in ogni caso, tardiva.
Per le medesime considerazioni non può trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata dall'opponente che “la morosità venga calcolata con decorrenza agosto 2013 e fino al giugno 2016, ossia dalla data di trasferimento dell'immobile alla Regione Sardegna…”.
***
Nel merito, è pacifico in causa che l'opponente, in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, avesse stipulato in data 10 dicembre 1988 un contratto di locazione con l'Istituto Autonomo per le Case
Popolari (IACP) per un alloggio di servizio assegnato ai sensi della L. n. 52/1976 a fronte del pagamento di un canone di locazione mensile pari a Lire 50.544.
8 Risulta, invece, controversa tra le parti l'applicabilità al caso di specie della L.r. n. 7/2003, posta a fondamento della pretesa di di ottenere il pagamento, a titolo di differenze maturate sul canone CP_1 di locazione dall'ottobre 2010 al giugno 2016, della somma di euro 33.061,56.
L'opponente ha, infatti, innanzitutto contestato l'applicabilità della legge in questione che aveva determinato l'equiparazione degli alloggi di servizio ex L. n. 52/1976 agli altri immobili dell'edilizia residenziale pubblica ai fini della determinazione del canone, in ragione della particolarità della disciplina degli alloggi in questione.
Al contrario, l' ha fondato la propria pretesa creditoria sulla normativa regionale sopravvenuta CP_1
(art. 4 l.r. 7/2003) nonché alla luce dell'art. 3 del contratto di locazione stipulato dalle parti, il quale ancorava la determinazione e la revisione del canone alla misura prevista dalle norme di edilizia residenziale pubblica, con il conseguente richiamo anche di quelle regionali (L.r. n. 13/1989).
Ritiene questo giudice, richiamando sul punto alcune pronunce già rese da questo Tribunale in casi sovrapponibili, che la pretesa creditoria di risulti fondata, dovendosi ritenere applicabile al caso CP_1
di specie la L.r. n. 7/2003 ai fini della determinazione del canone di locazione anche per gli alloggi di cui alla L. n. 52/1976.
Il quadro normativo in forza del quale era stata in passato riconosciuta la “specialità” della disciplina della L. n. 52/1976 rispetto alle norme valevoli in generale per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, ai fini della determinazione del canone di locazione, è mutata in seguito alla L. cost. n.
3/2001.
Si osserva, infatti, che la L. n. 52/1976 all'art. 1, comma 3, prevede in relazione agli alloggi di cui è causa che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione [sarebbero stati] stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per
l'edilizia residenziale”. È pacifico che tali decreti ministeriali non siano stati mai adottati. Per lungo tempo, inoltre, neppure le leggi regionali sarde emanate in materia di edilizia residenziale pubblica si erano occupate degli alloggi ex L. n. 52/1976 in quanto la Regione Sardegna, come le regioni a statuto ordinario, doveva allora osservare la competenza anche legislativa dello Stato per la fissazione dei canoni di tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Tale situazione perdurò fino all'emanazione del D.lgs. n. 112/1998 col quale, ai sensi dell'art. 60, lett. e), fu conferita alle regioni la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre nulla fu disposto per gli alloggi di cui al presente giudizio. La mancata equiparazione era stata, inoltre, confermata dalla giurisprudenza anche di legittimità citata dall'opponente.
Tuttavia, come correttamente rilevato da questo Tribunale con le sentenze n. 210, 212, 213 e 214/2025 il quadro normativo è mutato in seguito alla L. cost. n. 3/2001 con cui è stata conferita alle Regioni la
9 potestà legislativa in relazione a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con la conseguenza che “nel nuovo assetto, non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Nella specie, con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (posta a fondamento della pretesa creditoria dell' ) CP_1
è stato stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.
Nonostante la rubrica sia riferita agli alloggi realizzati per il personale militare, è evidente, stante l'espresso richiamo nel corpo della disposizione alla L. n. 52/1976, che la portata della norma regionale corrisponda a quella della norma statale, applicabile non solo al personale militare ma anche a quello civile (e, dunque, in linea di principio anche al contratto stipulato dal appartenente alla Pt_1
Polizia di Stato).
Il legislatore del 2003, dunque, a rimedio del vuoto normativo lasciato dalla mancata emanazione dei decreti interministeriali di cui alla L. n. 52/1976, ha disciplinato la materia dell'adeguamento dei canoni con rinvio ai criteri, di favore, propri dell'edilizia popolare. Le due tipologie di alloggi, con distinte funzioni (di servizio e di edilizia popolare), sono state pertanto assimilate dalla legge regionale ai soli fini dell'aggiornamento del canone locatizio.
Dunque, tale disposizione deve ritenersi applicabile agli alloggi di cui è causa.
***
Occorre, tuttavia, esaminare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della L.r. n. 7/2003 sollevata dall'opponente in relazione agli artt. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117, comma 1, della
Costituzione.
Innanzitutto, deve darsi atto dell'esistenza di una precedente pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale che ha esaminato la medesima questione dedotta in analogo giudizio pendente davanti a questo Tribunale (Corte cost., n. 228/2020).
Con ordinanza del 2 agosto 2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, questo Tribunale, infatti, aveva sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto di tale disposizione con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia.
La Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 228 del 2020, aveva dichiarato inammissibile la
10 questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013; di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Nella specie, si ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia manifestamente infondata.
Innanzitutto, sotto il profilo della ragionevolezza dell'intervento legislativo e della dedotta disparità di trattamento (artt. 3 e 5 Cost.), la questione risulta dedotta in modo generico con riferimento all'asserita discriminazione territoriale degli assegnatari degli alloggi di servizio della Sardegna rispetto ad altre
Regioni italiane non meglio specificate. Ad ogni modo, quanto alla ragionevolezza dell'intervento legislativo si richiama quanto rilevato in analoghe vertenze da questo Tribunale, il quale in modo condivisibile ha ritenuto che non si ponesse un problema di legittimità costituzionale della normativa in esame affermando che: “Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo, alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice. Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare. Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall , dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, Controparte_1
almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, primo comma, e 97, primo comma, Cost.)” (si vedano, in particolare, le sentenze n. 212/2025, n. 213/2025 e n. 214/2025).
Peraltro, la disciplina dei rapporti di locazione fra dipendenti statali e azienda regionale in relazione agli aspetti di natura patrimoniale rilevanti nella presente opposizione, come ricordato sopra, non può
11 essere ricondotta tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, non sussistendo pertanto nemmeno il dedotto contrasto con l'art. 117 Cost. Infatti, l'art. 117 comma 2 Cost., nella sua attuale formulazione, indica un elenco di materie per le quali è prevista la legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali non figura quella per cui è causa, trattandosi di gestione di beni immobili rientranti nella generale tipologia dell'edilizia residenziale pubblica.
Deve, in definitiva, ritenersi che la normativa regionale posta a fondamento della pretesa creditoria di sia applicabile al caso di specie sia in ragione del mutato contesto normativo costituzionale (che CP_1
porta a escludere che si versi in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato) sia in quanto, per le ragioni sopra esposte, non si pone un problema di compatibilità costituzionale della legge in esame.
È bene osservare, in aggiunta, che in base a quanto risultante dal contratto di locazione stipulato in data 10 dicembre 1988 il canone mensile era stato convenuto in base all'art. 3 in Lire 50.544 e determinato a sensi delle “vigenti leggi in materia di E.R.P.” con l'intesa che esso poteva variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute. All'art. 19, inoltre, le parti avevano fatto di nuovo espresso “rinvio”, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”, riconoscendone, dunque, in modo espresso l'applicabilità.
Pertanto, facendo applicazione, nel caso di specie, dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (nel testo ratione temporis vigente) ovvero dell'art. 3 del contratto di locazione (che rinviava a tutte le norme, anche successive, per la fissazione del canone di locazione in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica) la pretesa dell' di ottenere dall'opponente il pagamento delle maggiori somme CP_1
maturate per ciascuna mensilità deve ritenersi fondata.
Peraltro, deve ritenersi infondata altresì l'eccezione (sollevata soltanto con le note conclusive) relativa alla nullità del contratto per mancata registrazione poiché risulta in atti che il contratto di locazione stipulato dall'opponente con lo – ora – era stato registrato in data 20/1/1999 (si veda il CP_4 CP_1
doc. 2 del fascicolo monitorio in cui è ricompreso anche il contratto di locazione stipulato da
. Ad ogni modo, risulta dirimente, anche volendo prescindere dalla questione Parte_1 concernente l'applicabilità della disciplina della registrazione al contratto de quo, il fatto che il contratto sia stato stipulato in data 10 dicembre 1988 e, dunque, ben prima dell'entrata in vigore della l. 311/2004 che all'art. 1 comma 346 ha previsto la nullità per mancata registrazione. Al riguardo, è stato, infatti, chiarito che “La previsione dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 -
a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se non registrati - si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore e non a quelli preesistenti” (Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 16/02/2024, n. 4265).
12 ***
In relazione al quantum, non occorre compiere alcuna indagine in quanto, da un lato, il canone di locazione è stato determinato da facendo applicazione dei parametri di calcolo esemplificati CP_1
nella scheda prodotta in giudizio (doc. 7 opposta) i quali corrispondono ai parametri previsti dalla legge;
dall'altro lato, le contestazioni avanzate dall'opponente in relazione ai criteri utilizzati da CP_1
per la determinazione del canone di cui al medesimo doc. 7 sono risultate generiche. In particolare, in relazione alla mancata determinazione del reddito del nucleo familiare l'opponente non ha specificamente dedotto perché il valore utilizzato da non fosse corretto, né quale sarebbe stato il CP_1
corretto valore del reddito da tenere in considerazione ai fini della determinazione del canone;
peraltro, la deduzione risulta apparentemente infondata (come risultante dal doc. 7 dalla quale risulta che ha formato oggetto di espressa considerazione anche il parametro inerente al reddito).
Anche in relazione al mancato accatastamento dell'immobile de quo e dunque alla categoria catastale, deve ritenersi corretta l'attribuzione del coefficiente di 1,05 previsto dall'art. 16 della l. 392/1978
(richiamato dall'art. 33 della l. r. 13/1989) per la tipologia A/3 (abitazioni di tipo economico), in quanto l'opponente si è limitato a eccepire l'assenza di accatastamento, non contestando invece la corrispondenza della categoria catastale applicata da rispetto alle caratteristiche dell'immobile. CP_1
Pertanto, la pretesa di si ritiene sufficientemente provata anche nel quantum secondo quanto CP_1 risultante dall'estratto conto di cui al doc. 6, che risulta analitico oltre che emesso in applicazione dei parametri di legge (doc. 7).
In relazione all'eccepita prescrizione dei canoni dovuti fino al 30 settembre 2006, occorre inoltre osservare come l' , nel costituirsi nel presente giudizio, abbia limitato la propria pretesa ai CP_1
canoni di locazione maturati dal mese di ottobre 2006 al giugno 2016, come esplicitato nelle conclusioni formulate da nell'atto di costituzione in giudizio, nonché dall'estratto conto CP_1 prodotto nel presente giudizio (doc. 6 opposta), che comprende il periodo dall'ottobre 2010 al giugno
2018.
Al tempo stesso, la pretesa di ottenere la condanna dell'opponente anche al pagamento delle differenze maturate nel periodo successivo a quello dedotto nel ricorso per ingiunzione, ha carattere di novità e risulta, pertanto, inammissibile.
Dunque, dalla somma totale risultante dall'estratto conto prodotto nel presente giudizio (euro
35.028,09 - doc. 6 opposta) devono essere sottratte le righe che fanno riferimento agli importi dovuti per i periodi successivi al giugno 2016 fino al giugno 2018, ottenendo così l'importo di euro
28.584,87.
***
L'opposizione risulta, invece, fondata nella parte in cui l'opponente, nel proprio atto interruttivo, ha
13 affermato che non avrebbe tenuto conto delle somme ricevute mese per mese dall'opponente CP_1
nella misura corrispondente al canone non aggiornato (pari a euro 27,11 mensili, come si evince dalle ricevute di versamento prodotte – doc. 2).
L'opponente, infatti, fin dall'atto introduttivo, aveva dedotto che nel riepilogo (all. 3 fasc. CP_1
monitorio) non avesse contabilizzato i versamenti dei canoni di locazione effettuati dal dei Pt_1
quali ha prodotto le relative ricevute (doc. 2 opponente).
A fronte di tale contestazione, l' non ha dedotto alcunché in relazione ai pagamenti effettuati dal CP_1
nel periodo oggetto della presente opposizione (dal mese di ottobre 2006 al giugno 2016), non Pt_1 avendo chiarito, in particolare, se le somme oggetto di decreto ingiuntivo e dell'estratto conto riguardassero le sole maggiorazioni sul canone (già detratti, dunque, i pagamenti effettuati dall'opponente) oppure, come peraltro pare evincersi dagli atti, l'intero importo del canone maggiorato calcolato per ogni mensilità.
L'opponente ha, invece, prodotto i pagamenti effettuati mese per mese (pari a euro 27,11 mensili) in favore dell' : dal doc. 2 allegato all'atto introduttivo emerge, infatti, che nel periodo dall'ottobre CP_1
2006 al dicembre 2010 il ha pagato l'importo complessivo di euro 1.382,61 (euro 27,11 x 51 Pt_1
mensilità).
Non risultano agli atti, invece, ulteriori pagamenti relativi al periodo successivo fino al giugno 2016.
Pertanto, occorre sottrarre dal credito vantato da dall'ottobre 2010 al giugno 2016 (pari a euro CP_1
28.584,87), la somma di euro 1.382,61, residuando l'importo di euro 27.202,26.
Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura convenzionale (art. 3 del contratto, parificata al vigente tasso ufficiale di sconto) a decorrere dalle singole scadenze.
Non risulta dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno.
Infine, non può condividersi l'interpretazione fornita dall'opponente della L.R. n. 18/2023 nella parte in cui, all'art. 4 comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003 nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
Tale disposizione (e dunque la riduzione del 50%) non può ritenersi applicabile anche ai canoni di locazione maturati prima della sua entrata in vigore, in assenza di un'espressa previsione in tal senso, ma soltanto a quelli successivi secondo i principi generali.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 27.202,26, CP_1
oltre interessi come sopra specificati.
14 ***
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (da euro
26.001 a euro 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 27.202,26, a titolo di canoni scaduti per le differenze
[...]
dovute e non pagate, oltre agli interessi moratori nella misura convenzionale, a decorrere dalle singole scadenze;
3) Compensa per 1/3 la spese del presente giudizio e condanna al pagamento in Parte_1 favore dell' dei restanti 2/3 delle spese Controparte_1
processuali, liquidate in euro 5.077,33 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari il 12/04/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9206 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in virtù di procura speciale in atti dall'avv. Giuseppe Podda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Palomba n. 22,
Opponente contro
con sede in Cagliari, Via C. Controparte_1
Battisti n. 6, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Silvia Cuncu ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via C. Battisti n. 6, presso il Servizio Affari Legali della , Controparte_2
Opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale:
Ritenuto che nella comparsa di costituzione e di risposta dell'A R E A è stata richiesta l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, ritenuta l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione degli artt. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 I comma della Costituzione, come sopra eccepito, si chiede che l'adito Tribunale, voglia, con ordinanza disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nel merito:
1 1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inammissibile per difetto di valido titolo
(contratto di locazione non registrato);
2) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta;
In via subordinata e salvo gravame,
1) Dichiarare dovuti i canoni di locazione, nella misura accertanda, esclusivamente nell'arco di tempo dal mese di agosto 2013 al mese di giugno 2016.
2) Dichiarare, inoltre, non dovuti, per intervenuta prescrizione quinquennale tutti i canoni di locazione, qualora venissero riconosciuti nella misura richiesta dall'opposta, maturati anteriormente ai cinque anni dall'ultima diffida del febbraio 2011.
IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio
Il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione Parte_1 dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal
[...]
alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 CP_3
n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013”.
Nell'interesse dell'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
In via preliminare:
- Dichiarare la validità del decreto ingiuntivo opposto sia per la validità della procura alle liti
che per la presenza della prova scritta;
- Rigettare la questione di illegittimità costituzionale in quanto infondata;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione e condannare il signor al pagamento in favore di Parte_1
della somma a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal CP_1
mese di ottobre 2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di Pt_1
causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20/9/2017, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1171/2017 del Tribunale di Controparte_1
Cagliari, depositato il 25/06/2017 e notificato in data 6/9/2017 per il pagamento della somma di euro
33.061,56, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di differenze maturate sui canoni scaduti fino al 30 giugno 2016, nella misura aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, in riferimento al contratto di locazione sottoscritto in data 10 dicembre 1988 e avente a oggetto l'alloggio di servizio, assegnato unitamente ad altri al personale di polizia, sito in Cagliari, via Schiavazzi s.n.c., oggi Piazza Pigafetta n. 10, piano 6, int. 11.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto (poiché rilasciata dal Direttore generale dell'Area su mandato dell'Amministratore unico e non del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.r. 8 agosto 2006, n. 12), nonché l'inammissibilità del decreto ingiuntivo a fronte della contestazione della pretesa, sia in relazione all'an che al quantum, in quanto emesso in base a conteggi unilaterali e senza contabilizzare i versamenti dei canoni effettuati dal dal 2006 al 2016; nel Pt_1 merito, l'attore ha affermato l'applicabilità al rapporto in questione di una particolare disciplina che determinerebbe l'infondatezza della pretesa dell' , e ha chiesto l'accertamento della prescrizione CP_1
quinquennale per alcuni dei pretesi canoni.
L'attore ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata,
l'accertamento della prescrizione fino al 30 settembre 2006.
A fondamento della propria pretesa, l'attore ha esposto quanto segue.
Lo della Provincia di Cagliari in data 10 dicembre 1988 aveva concesso in locazione a CP_4
un alloggio sito in Cagliari, via Schiavazzi s.n.c., ora Piazza Pigafetta n. 10, piano 6, Parte_1
int. 11.
Egli, infatti, aveva partecipato alla procedura bandita il 14 marzo 1988 dalla Prefettura di Cagliari, in virtù della L. n. 52/1976, per l'assegnazione in locazione di alloggi di servizio costruiti con fondi statali per il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e degli Agenti di custodia.
L'art. 1, comma 3, della legge citata prevedeva che i canoni fossero stabiliti con successivo decreto ministeriale, e l'art. 2 del contratto di locazione stabiliva un canone mensile pari a lire 50.544 determinato dallo stesso secondo i criteri previsti dall'art. 22 della L. n. 513/1977 che a sua CP_4 volta richiamava l'art. 19 del D.P.R. n. 1035 del 1972, nel quale è specificato da quali quote è costituito il canone di locazione degli immobili assegnati per esigenze di servizio (trattandosi di abitazioni aventi una particolare destinazione e perciò assoggettate a una particolare disciplina).
3 La pretesa di , che assume che l'attore si sarebbe reso inadempiente in ragione del mancato CP_1
pagamento del canone di locazione dal 1/7/2003 calcolato in base alla L.R. n. 13 del 1989 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003 (per un totale di euro 33.061,56 al 30/6/2016), sarebbe illegittima. Le leggi regionali, infatti, non avrebbero dovuto trovare applicazione in relazione al contratto di locazione in corso e ai fini del calcolo del relativo canone. Egli, dunque, non poteva ritenersi inadempiente, avendo provveduto a pagare il canone nella misura prevista in base alla legge applicabile.
La L.R. n. 13/1989, che disciplina l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'art. 1 definisce il proprio ambito di applicazione con riferimento “a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato …”
e all'art. 2 specifica i criteri per la determinazione del valore locativo medio degli alloggi, ancorato alla legge n. 392/1978 (e agli artt. 31-38 la medesima L.R. disciplina le modalità di determinazione del canone di locazione sempre applicando le norme della l. n. 392/1978).
L'art. 31 della L.R. n. 13/1989, poi, attribuisce al canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la funzione di compensazione dei costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge n. 513/1977, che è la stessa legge applicata al contratto di locazione stipulato dall'attore.
Alla L.R. n. 13/1989 fa riferimento la L.R. n. 7/2003 nella quale, all'art. 4, è stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976 n. 52, qualora non siano stati adottati dai competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989…”. Tale art. 4 fa riferimento però alla determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il “personale militare” e quindi non poteva riferirsi all'attore, che era dipendente della
Polizia di Stato.
Secondo la prospettazione dell'attore, le norme invocate da nel ricorso per decreto ingiuntivo CP_1
non sarebbero applicabili al caso de quo in quanto la L. n. 52/1976 che ha stabilito “interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, …” non fa alcun riferimento agli alloggi con le finalità tipiche dell'edilizia residenziale pubblica, ma introduce una disciplina particolare (in ragione della particolarità dei soggetti destinatari) anche in relazione alla determinazione del canone, diversa da quella di cui alle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003.
L'opponente ha, pertanto, eccepito l'incostituzionalità dell'art. 4 della L.r. n. 7/2003 per violazione degli artt. 3, commi 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117 comma 1 della Costituzione.
Il a, inoltre, dedotto che gli alloggi costruiti ai sensi della L. n. 52/1976, locati agli appartenenti Pt_1
4 alle forze dell'ordine, pur rientrando nella generale categoria dell'edilizia residenziale pubblica, sono stati inseriti nelle disposizioni della L. n. 560/1993 che ha reso alienabili tali immobili, che non hanno nessuna relazione con l'equo canone.
Gli assegnatari di tali immobili, infatti, avevano titolo per procedere all'acquisto e la Regione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 560/1993 avrebbe dovuto formulare, su proposta degli enti proprietari, dei piani di vendita. Il aveva, altresì, presentato la domanda di cessione della Pt_1 proprietà dell'alloggio di servizio con lettera inviata alla Prefettura di Cagliari.
Inoltre, anche la giurisprudenza di merito e di legittimità si era più volte pronunciata sulla materia oggetto del giudizio (Trib. Cagliari n. 949/1997, confermata da App. Cagliari n. 189/1999) affermando l'inapplicabilità della disciplina prevista in materia di canone per l'edilizia residenziale pubblica, dovendo unicamente trovare applicazione la disciplina speciale prevista dalla L. n. 52/1976, che non poteva ritenersi implicitamente abrogata da successive leggi sull'edilizia residenziale pubblica unicamente in ragione del vuoto normativo dovuto alla mancata emanazione del decreto interministeriale;
anche la Cassazione (sent. n. 1731/1999) aveva affermato che tali alloggi erano assoggettati a una disciplina speciale, non potendosi ritenere che la L.R. n. 13/1989 avesse voluto estendere il proprio ambito applicativo anche agli alloggi in questione, né la mancanza di una esplicita esclusione poteva essere intesa come implicita estensione della disciplina anche a tali beni. Anche la più recente sentenza del Tribunale di Cagliari n. 983/2009 aveva dichiarato applicabile la disciplina della L. n. 52/1976 ai fini della determinazione del canone e di conseguenza aveva accertato che non fossero dovute le maggiori somme rispetto al canone concordato.
Con la memoria ex art. 426 I comma c.p.c., l'opponente ha, inoltre, contestato il quantum della pretesa di , eccependo che l'immobile oggetto di causa non risultava censito al Catasto Fabbricati, e che CP_1 in generale non erano stati forniti da , nonostante l'onere probatorio sulla stessa gravante, tutti CP_1
gli elementi utili ai fini della determinazione del canone di locazione.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/2/2018 si è costituita in giudizio l' contestando il fondamento dell'opposizione in Controparte_1
ragione della normativa regionale sopravvenuta sulla determinazione della misura del canone degli alloggi di servizio, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giungo 2016 ovvero per la condanna al pagamento della somma maggiore o minore dovuta, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
In relazione all'eccepito difetto di valida procura alle liti, l' ha dedotto che con Delibera 299/4 CP_1
del 18 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione aveva dato mandato al Direttore Generale di
5 avviare ogni possibile azione legale tesa al recupero della morosità da canoni e da oneri contrattuali insoluti nei confronti del Pt_1
Ugualmente priva di fondamento sarebbe l'eccezione relativa all'inammissibilità del decreto opposto per la mancanza delle condizioni e la contestazione sia sull'an che sul quantum debeatur.
L' ha, infatti, fatto riferimento alle fatture trasmesse al dalle quali si evincono le voci di CP_1 Pt_1
addebito delle singole somme, nonché eventuali conguagli a seguito di verifica del reddito del nucleo familiare. Inoltre, l'estratto conto alla base del decreto ingiuntivo era accompagnato da formale attestazione del credito/debito da parte del Dirigente del competente Servizio Territoriale.
Nel merito, le deduzioni dell'attore circa l'applicabilità agli alloggi in questione di una disciplina particolare (così come la giurisprudenza dallo stesso citata a supporto) sarebbero state superate dal mutato contesto legislativo costituzionale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità. La norma regionale di cui si discute, infatti, dispone testualmente che “Per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della L. 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti Ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni”, così evidentemente intendendo disciplinare quel vuoto di disciplina che si era creato a seguito della mancata adozione, per decenni, dei decreti ministeriali di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.
Inoltre, il contratto di locazione stipulato dal con , all'art. 3, dedicato al canone di Pt_1 CP_1
locazione, prevede espressamente che: "il canone di locazione è stabilito in lire 50.544 mensili.
L'importo di detto canone è stato determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia di ERP (edilizia residenziale pubblica) e potrà essere variato in qualsiasi momento a seguito dell'applicazione di norme di legge". È evidente, quindi, che era stata volontà delle parti in sede contrattuale quella di ancorare la determinazione della misura del canone alle norme dell'edilizia residenziale pubblica, ed assoggettare la sua eventuale revisione proprio alle leggi regionali in materia di ERP. Pertanto, già nel contratto di locazione le parti avevano inteso richiamare le norme dell'ERP, e non quelle statali che detterebbero una disciplina “speciale” per gli alloggi c.d. di servizio.
Peraltro, i criteri di determinazione del canone di cui alla L.R. 13 del 1989 e ss.mm.ii., adottata nelle more dell'adozione dei Decreti ministeriali, erano quelli propri dell'edilizia popolare, per cui di certo non erano corrispondenti a quelli di mercato, ma di gran lunga inferiori e calmierati. Pertanto,
l'intervento legislativo doveva ritenersi proporzionato e ragionevole. Infatti, a seguito delle modifiche legislative viene richiesto un canone di circa euro 250,00 mensili, in luogo del precedente canone, pari a circa euro 25,00.
Inoltre, la giurisprudenza citata dall'attore (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997 e Cass. n.
6 1731/1999) sarebbe riferita a un periodo precedente e diverso da quello oggetto del decreto ingiuntivo, cosicché alcun giudicato poteva dirsi formato in materia, né le pronunce potevano essere citate a sostegno della tesi dell'opponente, in quanto era completamente mutato il contesto normativo di riferimento.
Al tempo dei citati precedenti, infatti, non era ancora intervenuta la legge regionale n. 7 del 2003, il cui articolo 4, per l'appunto, ha disciplinato diversamente il profilo della determinazione del canone per gli alloggi di servizio. Del mutato quadro normativo, aveva pure preso atto la stessa giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, la quale, con sentenza n. 339 del 2009, depositata in data 27 gennaio
2010, aveva espressamente riconosciuto il diritto di di applicare, in forza dell'esplicito richiamo CP_1 contenuto nella L. R. n. 7 del 2003, proprio la legge regionale n. 13 del 1989, recante la “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Detta normativa regionale, quindi, per la giurisprudenza della Corte d'Appello di Cagliari, doveva essere presa in considerazione per la determinazione della misura del canone afferente agli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, in mancanza di adozione dei Decreti ministeriali. La Corte d'Appello, infatti, aveva accolto il motivo inerente la richiesta di applicazione al caso in esame del D.lgs. n. 112/1998 che prevedeva espressamente che gli alloggi costruiti ai sensi della l. n. 52/1976 sarebbero stati gestiti dalle
Regioni con appositi provvedimenti normativi, anche in relazione alla quantificazione del canone di locazione.
Essendo pacifica e incontroversa la mancata emanazione dei Decreti ministeriali attuativi del disposto del contenuto dell'art. 1 co. 3 della L. n. 52/1976, la richiesta dell' di adeguamento dei canoni di CP_1 locazione (in applicazione della L.R. n. 13/1989) a partire dall'entrata in vigore della L.R. n. 7/2003, si rivelerebbe pertanto del tutto legittima. La misura del canone, quindi, era stata correttamente rideterminata da in base ai criteri stabiliti dalla Legge n. 13 del 1989, modificata e integrata CP_1
dalla L.R. n. 7/2000, come si evincerebbe dalla tabella allegata alla L.R. n. 7/2000 e dalla scheda riepilogativa dei criteri di computo di cui al doc. 4.
Peraltro, la richiesta non poteva dirsi neppure sproporzionata, in quanto la nuova e transitoria misura del canone era pure calmierata, poiché riconducibile ai criteri dell'edilizia popolare di cui alla L.R. 13 del 1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n.7 del 2000.
***
Il giudice, all'udienza del 14/2/2018, previo mutamento del rito in quello speciale delle locazioni, ha rinviato l'udienza al 20/6/2018 per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c.
Con decreto del 25/6/2019 il giudice ha fissato l'udienza del 13/6/2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione poi rinviata al 1/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali.
7 ***
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza del motivo di opposizione inerente al difetto di procura alle liti. L'art. 18 lett. d) della L.R. n. 12/2006 (norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari – in CP_4 [...]
dispone che il direttore generale, su mandato del consiglio Controparte_5
di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio. Nel caso di specie, la procura speciale risulta validamente conferita dal Direttore generale in forza di delibera autorizzativa n. 299/4 del Consiglio di
Amministrazione assunta già dal 18 dicembre 2012 e quindi in data anteriore all'iniziativa di recupero del credito, anche nei confronti dell'odierno opponente (doc. 1 opposta).
Sempre in via preliminare occorre esaminare l'istanza istruttoria di parte opponente relativa alla richiesta di “ordinare all' la produzione dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i CP_1 fondi della legge n. 52 del 1976 dal alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di Controparte_3 cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013”.
L'istanza non può essere accolta, non essendo tale documento rilevante ai fini della decisione.
In primo luogo, si osserva, infatti, che l'opponente non ha mai contestato l'esistenza del contratto di locazione con , avendo svolto le sue difese limitatamente alla questione dell'aggiornamento del CP_1 canone sulla base dell'asserita inapplicabilità della legge regionale sopravvenuta, mentre l'applicazione del contratto di locazione deve ritenersi pacifica.
D'altro canto, la questione si rivela del tutto irrilevante rispetto alla legittimazione a riscuotere i canoni locativi, in capo all'ente gestore, nascente dal contratto di locazione, e non dalla proprietà dei relativi immobili.
Peraltro, il trasferimento dell'immobile al patrimonio regionale non è mai stato contestato dall'opponente nell'atto introduttivo, bensì soltanto con le note conclusive depositate in data 3/3/2025
e dunque la deduzione si rivela, in ogni caso, tardiva.
Per le medesime considerazioni non può trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata dall'opponente che “la morosità venga calcolata con decorrenza agosto 2013 e fino al giugno 2016, ossia dalla data di trasferimento dell'immobile alla Regione Sardegna…”.
***
Nel merito, è pacifico in causa che l'opponente, in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, avesse stipulato in data 10 dicembre 1988 un contratto di locazione con l'Istituto Autonomo per le Case
Popolari (IACP) per un alloggio di servizio assegnato ai sensi della L. n. 52/1976 a fronte del pagamento di un canone di locazione mensile pari a Lire 50.544.
8 Risulta, invece, controversa tra le parti l'applicabilità al caso di specie della L.r. n. 7/2003, posta a fondamento della pretesa di di ottenere il pagamento, a titolo di differenze maturate sul canone CP_1 di locazione dall'ottobre 2010 al giugno 2016, della somma di euro 33.061,56.
L'opponente ha, infatti, innanzitutto contestato l'applicabilità della legge in questione che aveva determinato l'equiparazione degli alloggi di servizio ex L. n. 52/1976 agli altri immobili dell'edilizia residenziale pubblica ai fini della determinazione del canone, in ragione della particolarità della disciplina degli alloggi in questione.
Al contrario, l' ha fondato la propria pretesa creditoria sulla normativa regionale sopravvenuta CP_1
(art. 4 l.r. 7/2003) nonché alla luce dell'art. 3 del contratto di locazione stipulato dalle parti, il quale ancorava la determinazione e la revisione del canone alla misura prevista dalle norme di edilizia residenziale pubblica, con il conseguente richiamo anche di quelle regionali (L.r. n. 13/1989).
Ritiene questo giudice, richiamando sul punto alcune pronunce già rese da questo Tribunale in casi sovrapponibili, che la pretesa creditoria di risulti fondata, dovendosi ritenere applicabile al caso CP_1
di specie la L.r. n. 7/2003 ai fini della determinazione del canone di locazione anche per gli alloggi di cui alla L. n. 52/1976.
Il quadro normativo in forza del quale era stata in passato riconosciuta la “specialità” della disciplina della L. n. 52/1976 rispetto alle norme valevoli in generale per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, ai fini della determinazione del canone di locazione, è mutata in seguito alla L. cost. n.
3/2001.
Si osserva, infatti, che la L. n. 52/1976 all'art. 1, comma 3, prevede in relazione agli alloggi di cui è causa che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione [sarebbero stati] stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per
l'edilizia residenziale”. È pacifico che tali decreti ministeriali non siano stati mai adottati. Per lungo tempo, inoltre, neppure le leggi regionali sarde emanate in materia di edilizia residenziale pubblica si erano occupate degli alloggi ex L. n. 52/1976 in quanto la Regione Sardegna, come le regioni a statuto ordinario, doveva allora osservare la competenza anche legislativa dello Stato per la fissazione dei canoni di tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Tale situazione perdurò fino all'emanazione del D.lgs. n. 112/1998 col quale, ai sensi dell'art. 60, lett. e), fu conferita alle regioni la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre nulla fu disposto per gli alloggi di cui al presente giudizio. La mancata equiparazione era stata, inoltre, confermata dalla giurisprudenza anche di legittimità citata dall'opponente.
Tuttavia, come correttamente rilevato da questo Tribunale con le sentenze n. 210, 212, 213 e 214/2025 il quadro normativo è mutato in seguito alla L. cost. n. 3/2001 con cui è stata conferita alle Regioni la
9 potestà legislativa in relazione a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con la conseguenza che “nel nuovo assetto, non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
Nella specie, con l'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (posta a fondamento della pretesa creditoria dell' ) CP_1
è stato stabilito che “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”.
Nonostante la rubrica sia riferita agli alloggi realizzati per il personale militare, è evidente, stante l'espresso richiamo nel corpo della disposizione alla L. n. 52/1976, che la portata della norma regionale corrisponda a quella della norma statale, applicabile non solo al personale militare ma anche a quello civile (e, dunque, in linea di principio anche al contratto stipulato dal appartenente alla Pt_1
Polizia di Stato).
Il legislatore del 2003, dunque, a rimedio del vuoto normativo lasciato dalla mancata emanazione dei decreti interministeriali di cui alla L. n. 52/1976, ha disciplinato la materia dell'adeguamento dei canoni con rinvio ai criteri, di favore, propri dell'edilizia popolare. Le due tipologie di alloggi, con distinte funzioni (di servizio e di edilizia popolare), sono state pertanto assimilate dalla legge regionale ai soli fini dell'aggiornamento del canone locatizio.
Dunque, tale disposizione deve ritenersi applicabile agli alloggi di cui è causa.
***
Occorre, tuttavia, esaminare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della L.r. n. 7/2003 sollevata dall'opponente in relazione agli artt. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5 e dell'art. 117, comma 1, della
Costituzione.
Innanzitutto, deve darsi atto dell'esistenza di una precedente pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale che ha esaminato la medesima questione dedotta in analogo giudizio pendente davanti a questo Tribunale (Corte cost., n. 228/2020).
Con ordinanza del 2 agosto 2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, questo Tribunale, infatti, aveva sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto di tale disposizione con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia.
La Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 228 del 2020, aveva dichiarato inammissibile la
10 questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013; di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
Nella specie, si ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia manifestamente infondata.
Innanzitutto, sotto il profilo della ragionevolezza dell'intervento legislativo e della dedotta disparità di trattamento (artt. 3 e 5 Cost.), la questione risulta dedotta in modo generico con riferimento all'asserita discriminazione territoriale degli assegnatari degli alloggi di servizio della Sardegna rispetto ad altre
Regioni italiane non meglio specificate. Ad ogni modo, quanto alla ragionevolezza dell'intervento legislativo si richiama quanto rilevato in analoghe vertenze da questo Tribunale, il quale in modo condivisibile ha ritenuto che non si ponesse un problema di legittimità costituzionale della normativa in esame affermando che: “Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo, alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice. Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare. Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall , dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, Controparte_1
almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, primo comma, e 97, primo comma, Cost.)” (si vedano, in particolare, le sentenze n. 212/2025, n. 213/2025 e n. 214/2025).
Peraltro, la disciplina dei rapporti di locazione fra dipendenti statali e azienda regionale in relazione agli aspetti di natura patrimoniale rilevanti nella presente opposizione, come ricordato sopra, non può
11 essere ricondotta tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, non sussistendo pertanto nemmeno il dedotto contrasto con l'art. 117 Cost. Infatti, l'art. 117 comma 2 Cost., nella sua attuale formulazione, indica un elenco di materie per le quali è prevista la legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali non figura quella per cui è causa, trattandosi di gestione di beni immobili rientranti nella generale tipologia dell'edilizia residenziale pubblica.
Deve, in definitiva, ritenersi che la normativa regionale posta a fondamento della pretesa creditoria di sia applicabile al caso di specie sia in ragione del mutato contesto normativo costituzionale (che CP_1
porta a escludere che si versi in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato) sia in quanto, per le ragioni sopra esposte, non si pone un problema di compatibilità costituzionale della legge in esame.
È bene osservare, in aggiunta, che in base a quanto risultante dal contratto di locazione stipulato in data 10 dicembre 1988 il canone mensile era stato convenuto in base all'art. 3 in Lire 50.544 e determinato a sensi delle “vigenti leggi in materia di E.R.P.” con l'intesa che esso poteva variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute. All'art. 19, inoltre, le parti avevano fatto di nuovo espresso “rinvio”, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”, riconoscendone, dunque, in modo espresso l'applicabilità.
Pertanto, facendo applicazione, nel caso di specie, dell'art. 4 della L.R. n. 7/2003 (nel testo ratione temporis vigente) ovvero dell'art. 3 del contratto di locazione (che rinviava a tutte le norme, anche successive, per la fissazione del canone di locazione in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica) la pretesa dell' di ottenere dall'opponente il pagamento delle maggiori somme CP_1
maturate per ciascuna mensilità deve ritenersi fondata.
Peraltro, deve ritenersi infondata altresì l'eccezione (sollevata soltanto con le note conclusive) relativa alla nullità del contratto per mancata registrazione poiché risulta in atti che il contratto di locazione stipulato dall'opponente con lo – ora – era stato registrato in data 20/1/1999 (si veda il CP_4 CP_1
doc. 2 del fascicolo monitorio in cui è ricompreso anche il contratto di locazione stipulato da
. Ad ogni modo, risulta dirimente, anche volendo prescindere dalla questione Parte_1 concernente l'applicabilità della disciplina della registrazione al contratto de quo, il fatto che il contratto sia stato stipulato in data 10 dicembre 1988 e, dunque, ben prima dell'entrata in vigore della l. 311/2004 che all'art. 1 comma 346 ha previsto la nullità per mancata registrazione. Al riguardo, è stato, infatti, chiarito che “La previsione dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 -
a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se non registrati - si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore e non a quelli preesistenti” (Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 16/02/2024, n. 4265).
12 ***
In relazione al quantum, non occorre compiere alcuna indagine in quanto, da un lato, il canone di locazione è stato determinato da facendo applicazione dei parametri di calcolo esemplificati CP_1
nella scheda prodotta in giudizio (doc. 7 opposta) i quali corrispondono ai parametri previsti dalla legge;
dall'altro lato, le contestazioni avanzate dall'opponente in relazione ai criteri utilizzati da CP_1
per la determinazione del canone di cui al medesimo doc. 7 sono risultate generiche. In particolare, in relazione alla mancata determinazione del reddito del nucleo familiare l'opponente non ha specificamente dedotto perché il valore utilizzato da non fosse corretto, né quale sarebbe stato il CP_1
corretto valore del reddito da tenere in considerazione ai fini della determinazione del canone;
peraltro, la deduzione risulta apparentemente infondata (come risultante dal doc. 7 dalla quale risulta che ha formato oggetto di espressa considerazione anche il parametro inerente al reddito).
Anche in relazione al mancato accatastamento dell'immobile de quo e dunque alla categoria catastale, deve ritenersi corretta l'attribuzione del coefficiente di 1,05 previsto dall'art. 16 della l. 392/1978
(richiamato dall'art. 33 della l. r. 13/1989) per la tipologia A/3 (abitazioni di tipo economico), in quanto l'opponente si è limitato a eccepire l'assenza di accatastamento, non contestando invece la corrispondenza della categoria catastale applicata da rispetto alle caratteristiche dell'immobile. CP_1
Pertanto, la pretesa di si ritiene sufficientemente provata anche nel quantum secondo quanto CP_1 risultante dall'estratto conto di cui al doc. 6, che risulta analitico oltre che emesso in applicazione dei parametri di legge (doc. 7).
In relazione all'eccepita prescrizione dei canoni dovuti fino al 30 settembre 2006, occorre inoltre osservare come l' , nel costituirsi nel presente giudizio, abbia limitato la propria pretesa ai CP_1
canoni di locazione maturati dal mese di ottobre 2006 al giugno 2016, come esplicitato nelle conclusioni formulate da nell'atto di costituzione in giudizio, nonché dall'estratto conto CP_1 prodotto nel presente giudizio (doc. 6 opposta), che comprende il periodo dall'ottobre 2010 al giugno
2018.
Al tempo stesso, la pretesa di ottenere la condanna dell'opponente anche al pagamento delle differenze maturate nel periodo successivo a quello dedotto nel ricorso per ingiunzione, ha carattere di novità e risulta, pertanto, inammissibile.
Dunque, dalla somma totale risultante dall'estratto conto prodotto nel presente giudizio (euro
35.028,09 - doc. 6 opposta) devono essere sottratte le righe che fanno riferimento agli importi dovuti per i periodi successivi al giugno 2016 fino al giugno 2018, ottenendo così l'importo di euro
28.584,87.
***
L'opposizione risulta, invece, fondata nella parte in cui l'opponente, nel proprio atto interruttivo, ha
13 affermato che non avrebbe tenuto conto delle somme ricevute mese per mese dall'opponente CP_1
nella misura corrispondente al canone non aggiornato (pari a euro 27,11 mensili, come si evince dalle ricevute di versamento prodotte – doc. 2).
L'opponente, infatti, fin dall'atto introduttivo, aveva dedotto che nel riepilogo (all. 3 fasc. CP_1
monitorio) non avesse contabilizzato i versamenti dei canoni di locazione effettuati dal dei Pt_1
quali ha prodotto le relative ricevute (doc. 2 opponente).
A fronte di tale contestazione, l' non ha dedotto alcunché in relazione ai pagamenti effettuati dal CP_1
nel periodo oggetto della presente opposizione (dal mese di ottobre 2006 al giugno 2016), non Pt_1 avendo chiarito, in particolare, se le somme oggetto di decreto ingiuntivo e dell'estratto conto riguardassero le sole maggiorazioni sul canone (già detratti, dunque, i pagamenti effettuati dall'opponente) oppure, come peraltro pare evincersi dagli atti, l'intero importo del canone maggiorato calcolato per ogni mensilità.
L'opponente ha, invece, prodotto i pagamenti effettuati mese per mese (pari a euro 27,11 mensili) in favore dell' : dal doc. 2 allegato all'atto introduttivo emerge, infatti, che nel periodo dall'ottobre CP_1
2006 al dicembre 2010 il ha pagato l'importo complessivo di euro 1.382,61 (euro 27,11 x 51 Pt_1
mensilità).
Non risultano agli atti, invece, ulteriori pagamenti relativi al periodo successivo fino al giugno 2016.
Pertanto, occorre sottrarre dal credito vantato da dall'ottobre 2010 al giugno 2016 (pari a euro CP_1
28.584,87), la somma di euro 1.382,61, residuando l'importo di euro 27.202,26.
Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura convenzionale (art. 3 del contratto, parificata al vigente tasso ufficiale di sconto) a decorrere dalle singole scadenze.
Non risulta dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno.
Infine, non può condividersi l'interpretazione fornita dall'opponente della L.R. n. 18/2023 nella parte in cui, all'art. 4 comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003 nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
Tale disposizione (e dunque la riduzione del 50%) non può ritenersi applicabile anche ai canoni di locazione maturati prima della sua entrata in vigore, in assenza di un'espressa previsione in tal senso, ma soltanto a quelli successivi secondo i principi generali.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 27.202,26, CP_1
oltre interessi come sopra specificati.
14 ***
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione dei valori medi del D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (da euro
26.001 a euro 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 27.202,26, a titolo di canoni scaduti per le differenze
[...]
dovute e non pagate, oltre agli interessi moratori nella misura convenzionale, a decorrere dalle singole scadenze;
3) Compensa per 1/3 la spese del presente giudizio e condanna al pagamento in Parte_1 favore dell' dei restanti 2/3 delle spese Controparte_1
processuali, liquidate in euro 5.077,33 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari il 12/04/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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