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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/10/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5277/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11.9.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letti gli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provve- dimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5277/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA CHIESA MADRE 29 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. VIOLANTE NI-
COLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
Pagina 1 di 4 ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_2 P.IVA_1 in VIA CHIESA MADRE 29 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. VIOLANTE NI-
COLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dal funzionario delegato, come da delega in atti;
P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2018 , in proprio ed in quali- Parte_1 tà di legale rapp.te della società chiedeva l'annullamento, Parte_2 previa sospensiva, dell'ordinanza-ingiunzione n. 867/505 A del 24.7.2018 e notificata l'8.8.2018, con la quale era stata ingiunta la sanzione pecuniaria di euro 3.300,00, per violazione dell'art. 3 D.L. 12/2002 come sostituito dall'art. 4 co. 1 della legge 183/2010
“ per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instau- razione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”.
In particolare, deduceva la illegittimità-nullità dell'ordinanza ingiunzione in considerazione della sproporzione della maxi sanzione irrogata rispetto alla gravità del presunto inadempimento del datore di lavoro;
della pronuncia della Corte Costituzionale
n. 254/2014; della regolarizzazione del lavoratore nella medesima giornata nella quale è stato effettuato l'accesso ispettivo;
del mancato accertamento dell'inizio del rapporto di lavoro del dipendente;
del pagamento della somma di euro 1515,40 re- Parte_3 lativo alla somma minima calcolata al momento dell'accesso ispettivo.
Si è costituito in giudizio l eccepen- Controparte_1 do l'infondatezza del ricorso.
In particolare, eccepiva che il pagamento della somma di euro 1500,00 non risul- tava agli atti dell'ufficio.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 6 della legge 1981/689 (ultimi capoversi) “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente pri- vo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in soli- do con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei con- fronti dell'autore della violazione”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la sanzione amministra- tiva in oggetto è stata pagata dalla società obbligata solidalmente Parte_2 con il socio accomandatario , odierno opponente nella qualità sopra pre- Parte_1 cisata (cfr. allegato 3 della produzione attorea).
In particolare, dall'esame del modello F23 depositato da parte attrice si evince che la società ha effettuato il pagamento della somma di euro Parte_2
1515,40 in data 21.6.2016 e, dunque, entro il termine di 120 gg fissato con atto di diffi- da di cui all'art. 13 dlgs 124/2004, notificato al trasgressore in data 18.5.2016 (atto di diffida con il quale il trasgressore era stato ammesso al pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 1.500,00).
Orbene, il pagamento della sanzione amministrativa da parte del coobbligato so- lidale determina l'estinzione dell'obbligazione anche nei confronti degli altri (cfr. art. 1292 c.c.).
Pertanto, l' avrebbe dovuto verificare, prima di procedere CP_1 all'irrogazione della sanzione, la circostanza dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.
L'opposizione va, dunque, accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 867/505 A del 24.7.2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
867/505 A del 24.7.2018;
2) Condanna l' al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'avv. Nicola Violante, difensore della parte attrice
Pagina 3 di 4 dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 27,00 per spese vive ed euro
1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11.9.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letti gli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.; decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente provve- dimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5277/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA CHIESA MADRE 29 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. VIOLANTE NI-
COLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
Pagina 1 di 4 ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_2 P.IVA_1 in VIA CHIESA MADRE 29 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. VIOLANTE NI-
COLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dal funzionario delegato, come da delega in atti;
P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2018 , in proprio ed in quali- Parte_1 tà di legale rapp.te della società chiedeva l'annullamento, Parte_2 previa sospensiva, dell'ordinanza-ingiunzione n. 867/505 A del 24.7.2018 e notificata l'8.8.2018, con la quale era stata ingiunta la sanzione pecuniaria di euro 3.300,00, per violazione dell'art. 3 D.L. 12/2002 come sostituito dall'art. 4 co. 1 della legge 183/2010
“ per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instau- razione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”.
In particolare, deduceva la illegittimità-nullità dell'ordinanza ingiunzione in considerazione della sproporzione della maxi sanzione irrogata rispetto alla gravità del presunto inadempimento del datore di lavoro;
della pronuncia della Corte Costituzionale
n. 254/2014; della regolarizzazione del lavoratore nella medesima giornata nella quale è stato effettuato l'accesso ispettivo;
del mancato accertamento dell'inizio del rapporto di lavoro del dipendente;
del pagamento della somma di euro 1515,40 re- Parte_3 lativo alla somma minima calcolata al momento dell'accesso ispettivo.
Si è costituito in giudizio l eccepen- Controparte_1 do l'infondatezza del ricorso.
In particolare, eccepiva che il pagamento della somma di euro 1500,00 non risul- tava agli atti dell'ufficio.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 6 della legge 1981/689 (ultimi capoversi) “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente pri- vo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in soli- do con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei con- fronti dell'autore della violazione”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la sanzione amministra- tiva in oggetto è stata pagata dalla società obbligata solidalmente Parte_2 con il socio accomandatario , odierno opponente nella qualità sopra pre- Parte_1 cisata (cfr. allegato 3 della produzione attorea).
In particolare, dall'esame del modello F23 depositato da parte attrice si evince che la società ha effettuato il pagamento della somma di euro Parte_2
1515,40 in data 21.6.2016 e, dunque, entro il termine di 120 gg fissato con atto di diffi- da di cui all'art. 13 dlgs 124/2004, notificato al trasgressore in data 18.5.2016 (atto di diffida con il quale il trasgressore era stato ammesso al pagamento, in misura ridotta, della somma di euro 1.500,00).
Orbene, il pagamento della sanzione amministrativa da parte del coobbligato so- lidale determina l'estinzione dell'obbligazione anche nei confronti degli altri (cfr. art. 1292 c.c.).
Pertanto, l' avrebbe dovuto verificare, prima di procedere CP_1 all'irrogazione della sanzione, la circostanza dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.
L'opposizione va, dunque, accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 867/505 A del 24.7.2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n.
867/505 A del 24.7.2018;
2) Condanna l' al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'avv. Nicola Violante, difensore della parte attrice
Pagina 3 di 4 dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 27,00 per spese vive ed euro
1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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