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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7163 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 04/02/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 14977/2022 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Portici, al Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio dell'avv. Pasquale Eboli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto Controparte_1
I n. 228, presso lo studio dell'avv. Gaetano Pilato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione del 14/4/2021 conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Barra l'ente Parte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e la
[...] CP_2
(quale ente impositore) e spiegava opposizione in relazione al credito
[...] consacrato nel ruolo esattoriale n. 2011/13440 e nella relativa cartella n.
07120110234878620000 e nel ruolo esattoriale n. 2013/1835 e nella relativa cartella n. 07120130035707556000 aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2007 e 2008 per gli importi rispettivamente di euro 51,66 ed euro 56,00; al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza di tali pendenze a seguito di verifica presso un istituto di credito in sede di finanziamento;
nel merito, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
34447 del 2019 a fondamento della giurisdizione del giudice ordinario invocava, in buona sostanza, l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione triennale.
Nella contumacia di e dell'ente impositore Parte_1
con sentenza n. 78 dell'11/1/2022 il Giudice di Pace di Barra Controparte_2 reputava sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda;
nel merito, previa declaratoria di ammissibilità accoglieva l'opposizione ritenendo che i crediti consacrati nei ruoli fossero estinti per decorso del termine di prescrizione triennale nel periodo successivo alle date di notificazione delle cartelle di pagamento.
Con atto di citazione notificato in data 17/6/2022 Parte_1
spiegava, quindi, appello avverso la sentenza sopra indicata;
in
[...] particolare, eccepiva il difetto di competenza per territorio del giudice di pace e l'incompetenza per materia del giudice ordinario in luogo del giudice tributario a fronte di crediti aventi natura tributaria;
in ogni caso, postulava la regolare notificazione delle cartelle di pagamento ed anche di una successiva intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973; contestava, ad ogni modo, l'ammissibilità della domanda in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e della carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; infine, eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda in punto di decadenza e prescrizione del credito.
Si costituiva nel presente grado di giudizio la parte appellata CP_1
, la quale domandava rigettarsi il gravame, sottolineando sia la
[...] competenza per territorio del giudice di pace ai sensi dell'art. 27 c.p.c., sia la giurisdizione del giudice ordinario a fronte di fatti estintivi successivi alla notificazione delle cartelle di pagamento, sia l'interesse ad agire a fronte del mancato sgravio, sia infine il decorso del termine di prescrizione di legge.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, è fondata la censura relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario (tale dovendosi intendere il riferimento all'incompetenza per materia in ragione della natura tributaria dei crediti oggetto di contestazione). Sul punto, è del tutto pacifico che le cartelle abbiano ad oggetto crediti di natura tributaria, trattandosi della tassa automobilistica.
Orbene, non merita condivisione l'argomentazione sviluppata dal giudice di prime cure e dall'originaria parte opponente secondo cui il caso di specie rientrerebbe nell'ambito delle ipotesi indicate dalla giurisprudenza di Cassazione in punto di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario per fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Sul punto, il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario è stato oramai delineato dalle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione nei seguenti termini.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un. 28 luglio
2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, 8465; Cass. Sez. Un. 25 maggio
2022, n. 16986).
A ben vedere, quindi, la Suprema Corte dà rilievo – quale elemento di differenziazione – all'esistenza di un atto esecutivo, tanto è vero che riconosce alla sfera della giurisdizione tributaria anche la cognizione dei fatti successivi alla notificazione della cartella ma antecedenti quella dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 (che, come noto, costituisce un atto prodromico all'esecuzione vera e propria).
In questa prospettiva si colloca anche il precedente invocato dall'odierno appellato e posto a fondamento della decisione dal giudice di prime cure (Cass. Sez. Un. n. 34447 del 2019), atteso che – in quella eventualità – la controversia postulava comunque l'esistenza di un'esecuzione (sia pure concorsuale).
Diversamente opinando il medesimo fatto estintivo dell'obbligazione tributaria (il decorso del termine di prescrizione nel periodo successivo alla notificazione della cartella, ma antecedente la notificazione dell'intimazione) finirebbe per essere oggetto di delibazione dal giudice ordinario (a fronte di un'azione diretta del debitore) e del giudice tributario (in caso di impugnazione dell'intimazione).
Peraltro, una tale conclusione trova espresso conforto nella sopra menzionata pronuncia di Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986.
Sotto questo profilo, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato come “… nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario … …”, sottolineando come tale conclusione sia “coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua ‹‹restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento››, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
Situazione che ricorre nel caso di specie, atteso che l'originario opponente ha comunque dichiarato – sin dall'atto di citazione – di aver appreso conoscenza della cartella non già per la notificazione della stessa ma a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo a fronte delle verifiche eseguite in sede di finanziamento.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assorbimento delle restanti questioni.
In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devoluto con l'appello – dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruolo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iudicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare).
§ 3. Nei rapporti con l'odierna parte appellante Parte_1 le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'originaria parte opponente e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino a 1.100,00 euro) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55 del 2014, con esclusione – per entrambi i gradi di giudizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione di quella per la fase decisoria (avendo avuto luogo in forma semplificata e con minore attività difensiva).
Nulla deve invece prevedersi per le spese del primo grado in ragione della contumacia dell'odierna parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
RIFORMA integralmente la sentenza n. 78 del 11/1/2022 del Giudice di Pace di Barra;
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
CONDANNA parte appellata al pagamento – in favore di Controparte_1
– delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in euro 43,00 per spese prenotate a debito ed euro 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 16/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 04/02/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 14977/2022 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Portici, al Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio dell'avv. Pasquale Eboli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto Controparte_1
I n. 228, presso lo studio dell'avv. Gaetano Pilato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione del 14/4/2021 conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Barra l'ente Parte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e la
[...] CP_2
(quale ente impositore) e spiegava opposizione in relazione al credito
[...] consacrato nel ruolo esattoriale n. 2011/13440 e nella relativa cartella n.
07120110234878620000 e nel ruolo esattoriale n. 2013/1835 e nella relativa cartella n. 07120130035707556000 aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 2007 e 2008 per gli importi rispettivamente di euro 51,66 ed euro 56,00; al riguardo, premetteva di aver avuto conoscenza di tali pendenze a seguito di verifica presso un istituto di credito in sede di finanziamento;
nel merito, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
34447 del 2019 a fondamento della giurisdizione del giudice ordinario invocava, in buona sostanza, l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione triennale.
Nella contumacia di e dell'ente impositore Parte_1
con sentenza n. 78 dell'11/1/2022 il Giudice di Pace di Barra Controparte_2 reputava sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda;
nel merito, previa declaratoria di ammissibilità accoglieva l'opposizione ritenendo che i crediti consacrati nei ruoli fossero estinti per decorso del termine di prescrizione triennale nel periodo successivo alle date di notificazione delle cartelle di pagamento.
Con atto di citazione notificato in data 17/6/2022 Parte_1
spiegava, quindi, appello avverso la sentenza sopra indicata;
in
[...] particolare, eccepiva il difetto di competenza per territorio del giudice di pace e l'incompetenza per materia del giudice ordinario in luogo del giudice tributario a fronte di crediti aventi natura tributaria;
in ogni caso, postulava la regolare notificazione delle cartelle di pagamento ed anche di una successiva intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973; contestava, ad ogni modo, l'ammissibilità della domanda in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e della carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; infine, eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda in punto di decadenza e prescrizione del credito.
Si costituiva nel presente grado di giudizio la parte appellata CP_1
, la quale domandava rigettarsi il gravame, sottolineando sia la
[...] competenza per territorio del giudice di pace ai sensi dell'art. 27 c.p.c., sia la giurisdizione del giudice ordinario a fronte di fatti estintivi successivi alla notificazione delle cartelle di pagamento, sia l'interesse ad agire a fronte del mancato sgravio, sia infine il decorso del termine di prescrizione di legge.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, è fondata la censura relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario (tale dovendosi intendere il riferimento all'incompetenza per materia in ragione della natura tributaria dei crediti oggetto di contestazione). Sul punto, è del tutto pacifico che le cartelle abbiano ad oggetto crediti di natura tributaria, trattandosi della tassa automobilistica.
Orbene, non merita condivisione l'argomentazione sviluppata dal giudice di prime cure e dall'originaria parte opponente secondo cui il caso di specie rientrerebbe nell'ambito delle ipotesi indicate dalla giurisprudenza di Cassazione in punto di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario per fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Sul punto, il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario è stato oramai delineato dalle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione nei seguenti termini.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un. 28 luglio
2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, 8465; Cass. Sez. Un. 25 maggio
2022, n. 16986).
A ben vedere, quindi, la Suprema Corte dà rilievo – quale elemento di differenziazione – all'esistenza di un atto esecutivo, tanto è vero che riconosce alla sfera della giurisdizione tributaria anche la cognizione dei fatti successivi alla notificazione della cartella ma antecedenti quella dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 (che, come noto, costituisce un atto prodromico all'esecuzione vera e propria).
In questa prospettiva si colloca anche il precedente invocato dall'odierno appellato e posto a fondamento della decisione dal giudice di prime cure (Cass. Sez. Un. n. 34447 del 2019), atteso che – in quella eventualità – la controversia postulava comunque l'esistenza di un'esecuzione (sia pure concorsuale).
Diversamente opinando il medesimo fatto estintivo dell'obbligazione tributaria (il decorso del termine di prescrizione nel periodo successivo alla notificazione della cartella, ma antecedente la notificazione dell'intimazione) finirebbe per essere oggetto di delibazione dal giudice ordinario (a fronte di un'azione diretta del debitore) e del giudice tributario (in caso di impugnazione dell'intimazione).
Peraltro, una tale conclusione trova espresso conforto nella sopra menzionata pronuncia di Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986.
Sotto questo profilo, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato come “… nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario … …”, sottolineando come tale conclusione sia “coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua ‹‹restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento››, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
Situazione che ricorre nel caso di specie, atteso che l'originario opponente ha comunque dichiarato – sin dall'atto di citazione – di aver appreso conoscenza della cartella non già per la notificazione della stessa ma a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo a fronte delle verifiche eseguite in sede di finanziamento.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assorbimento delle restanti questioni.
In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devoluto con l'appello – dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruolo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iudicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare).
§ 3. Nei rapporti con l'odierna parte appellante Parte_1 le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'originaria parte opponente e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino a 1.100,00 euro) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55 del 2014, con esclusione – per entrambi i gradi di giudizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione di quella per la fase decisoria (avendo avuto luogo in forma semplificata e con minore attività difensiva).
Nulla deve invece prevedersi per le spese del primo grado in ragione della contumacia dell'odierna parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
RIFORMA integralmente la sentenza n. 78 del 11/1/2022 del Giudice di Pace di Barra;
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
CONDANNA parte appellata al pagamento – in favore di Controparte_1
– delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in euro 43,00 per spese prenotate a debito ed euro 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 16/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea