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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2023 R.G. avente ad oggetto azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 c.c. promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , TE C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. INCATASCIATO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, nato il [...] a [...], c.f. CO
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERLISI ANNALISA, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata il [...] a [...], c.f. . CP_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024 e gli atti sono stati trasmessi al PM.
pagina 1 di 2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di risultare figlia nata il TE
27/12/1971 nel matrimonio tra e e di essere venuta a conoscenza CP_2 CO dalla madre di essere nata dalla sua relazione con un altro soggetto – ha chiesto al Tribunale di accertare che non è suo padre. CO
si è costituito in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo di non avere CO mai sospettato che l'attrice e le altre sue figlie nate durante il matrimonio con la non fossero CP_2 biologicamente figlie sue;
chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda dell'attrice.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Espletata CTU genetica, all'udienza del 22/10/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . CP_2 La domanda dell'attrice è fondata e deve pertanto essere accolta. L'art. 244 c.c. stabilisce che l'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età e che la stessa è imprescrittibile riguardo al figlio.
Dalla CTU genetica espletata è emerso che dall'analisi comparativa sui campioni “è stata osservata incompatibilità genetica tra i caratteri ereditari del sig. e i caratteri ereditari di CO
”; le incompatibilità genetiche osservate e la valutazione statistica dei dati genetici TE osservati sono tali da escludere il rapporto di paternità di nei confronti di CO
. TE
Deve pertanto essere dichiarato che non è padre di . CO TE
In considerazione della natura costituiva della causa in materia di stato delle persone, le spese vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 291/2023 R.G., previa dichiarazione di contumacia di : CP_2
Dichiara che , nato a [...] il [...], non è padre di CO TE
, nata a [...] il [...].
[...]
Compensa integralmente le spese tra le parti. Dispone che copia della decisione sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile del comune di Ragusa e al passaggio in giudicato di essa sia fatta annotazione sull'atto di nascita della predetta TE
.
[...]
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2023 R.G. avente ad oggetto azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 c.c. promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , TE C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. INCATASCIATO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, nato il [...] a [...], c.f. CO
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERLISI ANNALISA, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nata il [...] a [...], c.f. . CP_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024 e gli atti sono stati trasmessi al PM.
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di risultare figlia nata il TE
27/12/1971 nel matrimonio tra e e di essere venuta a conoscenza CP_2 CO dalla madre di essere nata dalla sua relazione con un altro soggetto – ha chiesto al Tribunale di accertare che non è suo padre. CO
si è costituito in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo di non avere CO mai sospettato che l'attrice e le altre sue figlie nate durante il matrimonio con la non fossero CP_2 biologicamente figlie sue;
chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda dell'attrice.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Espletata CTU genetica, all'udienza del 22/10/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . CP_2 La domanda dell'attrice è fondata e deve pertanto essere accolta. L'art. 244 c.c. stabilisce che l'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età e che la stessa è imprescrittibile riguardo al figlio.
Dalla CTU genetica espletata è emerso che dall'analisi comparativa sui campioni “è stata osservata incompatibilità genetica tra i caratteri ereditari del sig. e i caratteri ereditari di CO
”; le incompatibilità genetiche osservate e la valutazione statistica dei dati genetici TE osservati sono tali da escludere il rapporto di paternità di nei confronti di CO
. TE
Deve pertanto essere dichiarato che non è padre di . CO TE
In considerazione della natura costituiva della causa in materia di stato delle persone, le spese vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 291/2023 R.G., previa dichiarazione di contumacia di : CP_2
Dichiara che , nato a [...] il [...], non è padre di CO TE
, nata a [...] il [...].
[...]
Compensa integralmente le spese tra le parti. Dispone che copia della decisione sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile del comune di Ragusa e al passaggio in giudicato di essa sia fatta annotazione sull'atto di nascita della predetta TE
.
[...]
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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