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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 13827/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - I Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13827/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Capua Vetere, rappresentato e difeso dall' Avv. Mario D'Ario presso il cui studio sito in Aversa
(CE) alla Via Maiuri, 17, elettivamente domicilia giusta procura in atti, ammesso in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato,
RICORRENTE
E
, C.F. nata il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Oliva presso cui è elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via F. Saporito, 58, giusta mandato in atti, ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello
Stato,
RESISTENTE
pagina 1 di 10 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 19.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 31.12.22, ritualmente notificato, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio in data 13.08.2011, in Aversa col rito concordatario con CP_1
(trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune: atto n. 171, parte II, serie A, anno
[...]
2011 ); che dal matrimonio era nato un figlio , ad Aversa il 18.11.2012, attualmente Per_1 convivente con la madre in Piazza Marconi, n. 7 in Aversa presso la nonna materna;
che in data
13.06.2022 era stata pubblicata la sentenza n. 2258/2022 del Tribunale di Napoli Nord che aveva definito il giudizio di separazione – RG n. 6912/2017 con cui si prevedeva l'affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso la madre, un calendario di visita in favore del padre ed un assegno mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al contributo al 50 % per le spese straordinarie ed ancor prima, in data 13.04.2021, veniva pubblicata la sentenza n. 981/2021 che si pronunciava sullo status dichiarando i coniugi separati, passata in giudicato;
che il ricorrente era disoccupato e svolgeva lavori saltuari, mentre la resistente percepiva il reddito di cittadinanza di euro 550,00 e l'assegno unico per il figlio;
che gli incontri tra il minore e il padre dovevano essere attivati ad opera dei Servizi sociali di Lusciano presso uno spazio neutro, ma di fatto non si erano svolti.
Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso del minore, attivare i percorsi per migliorare i rapporti con il minore e la riduzione ad euro 150,00 l'assegno di mantenimento per il figlio.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva al divorzio ma assumeva che non godeva del reddito di cittadinanza, revocato nel mese di febbraio 2022. Contestava la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento assumendo che le condizioni economiche del ricorrente fossero rimaste immutate rispetto al momento della separazione, mentre ella si trovava priva di pagina 2 di 10 occupazione per dedicarsi alla cura del figlio e far fronte alle ingenti spese per la prole e la gestione familiare, situazione che rendeva necessario l'aiuto economico della famiglia d'origine. Deduceva, inoltre, l'inottemperanza del ricorrente rispetto agli impegni economici assunti in sede di separazione, specificando che il ricorrente aveva provveduto al pagamento della quota di mantenimento solo per un importo pari ad euro 150,00 a fronte dei 250,00 stabiliti in sede di separazione e nulla per le spese straordinarie creando difficoltà alla resistente.
Chiedeva, l'aumento dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 per il figlio ed euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione e spese straordinarie e la conferma della sentenza di n. 2258/22 di questo tribunale per le statuizioni in ordine all'affido e alle visite.
All'udienza presidenziale del 09.06.23, il Presidente delegato esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione e, all'esito dell'audizione delle parti, con ordinanza resa in pari data, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti con cui confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione con la sola eccezione per le visite del minore che venivano concordate dai genitori, e rimetteva le parti dinanzi al G.I. rinviando all'udienza del 28.11.2023 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Su richiesta dei procuratori delle parti il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito della suddetta udienza il Giudicante emetteva sentenza non definitiva sullo status, in virtù della quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con successiva ordinanza del 29.11.2023, il Collegio assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc con fissazione di nuova udienza cartolare al 16.04.2024.
Depositate le memorie istruttorie e lette le note di trattazione scritta, il G.I., con provvedimento del
02.05.2024 ammetteva la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della resistente ed onerava ai Servizi Sociali di Lusciano e di Aversa al deposito di una relazione socio ambientale sui nuclei familiari delle parti specificando i rapporti del padre con il minore ed acquisendo con l'ausilio delle
Asl territorialmente competente anche relazione sulle rispettive competenze genitoriali.
Espletato l'interrogatorio formale della resistente all'udienza del 13.12.2024, dopo vari rinvii per l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, che venivano depositate in data 03.04.2025 e
04.04.2025.con provvedimento del 19.09.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 10 Il Tribunale, a seguito dell'emissione della sentenza parziale sullo status n. 4900/2023 pubb. il
04.12.2023, è chiamato a pronunciarsi sulle residue domande accessorie relative al figlio minore e ai rapporti economici.
Sull'affido del figlio minore
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non ha necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr.
Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Orbene nel caso di specie dalla relazione dei Servizi Sociali di Aversa emerge i rapporti col padre risultano essere migliorati tanto che ha ripreso gli incontri con il figlio nei giorni Per_1 prestabiliti anche se il minore non preferisce pernottare presso l'abitazione ove vive con la nuova compagna e la figlia di anni 3. Il ricorrente - che ha partecipato agli incontri con il distretto sanitario 17 -19 nel percorso di sostegno alla genitorialità - si è sempre mostrato disponibile allo scambio e alla riflessione relativamente al proprio ruolo genitoriale, ricostruendo i temi portanti della funzione paterna con una modalità adeguata. Attribuisce la colpa del mancato rapporto con il figlio alla moglie che “precludono contatti frequenti tra di loro e che hanno portato la coppia genitoriale ad utilizzare come tramite il minore almeno per ciò che riguarda l'organizzazione degli incontri padre-figlio”.
In sede di audizione del ricorrente ai Servizi Sociali di Lusciano riferisce: di vedere regolarmente tre volte a settimana il figlio e che hanno ricostruito, dopo le ultime vicissitudini, un ottimo pagina 4 di 10 rapporto tanto che, allo stato, i due comunicano liberamente e programmano le uscite e le attività da svolgere insieme. Anche dalle relazioni delle Asl di appartenenza in ordine alla competenze genitoriali non sono emersi elementi di criticità ( cfr relazioni Asl Caserta distretto 17/19 del 3.4.25 per il ricorrente e del 2.4.25 per la resistente).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per il minore tali da ostacolare l'affido ad entrambi i genitori;
del resto, entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso del figlio minore, come disposto in sede presidenziale e di separazione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre.
In ordine alle modalità del diritto di visita le parti hanno chiesto di recepire le modalità vigenti previste nel verbale di udienza del giorno 09.06.23 (c.f.r. Decreto di fissazione udienza cronol.
6145/23 del 09/06/2023) dell'intestato Tribunale.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato il [...]) Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento dei figli, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -, come nella specie - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. pagina 5 di 10 Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti la allo stato è disoccupata, come CP_1 dichiarato dalla stessa, percepisce l'assegno unico per un importo pari ad euro 199,40, come risulta dalla certificazione Inps;
non è proprietaria di immobili ed è titolare di una PostePay evolution con un saldo al mese marzo dell'anno 2024 per 242,00, euro;
mentre il ricorrente di dichiara disoccupato e nel ricorso indica di svolgere lavori saltuari;
risultano agli atti solo redditi anno 2017 di € 11.262,00; € 8.314,00 per l'anno 2018; è proprietario di un' auto acquistata Fiat (cfr. autodichiarazione in atti l' 8 giugno 2023).
In merito al quantum dell'importo per il mantenimento per il figlio, il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico deducendo a sostegno di tale richiesta un peggioramento delle proprie condizioni economiche e lamentando che le spese da sostenere assorbirebbero quasi interamente la sua retribuzione mensile. La resistente di contro si è opposta, contestando il dedotto peggioramento economico del ricorrente e sottolineando la persistenza delle proprie difficoltà economiche.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti pagina 6 di 10 preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Nel caso in esame, il ricorrente non è riuscito a fornire adeguata prova di un peggioramento sostanziale e sopravvenuto della propria situazione reddituale e patrimoniale rispetto alla separazione in quanto le allegazioni relative all'incidenza delle spese sul suo stipendio non dimostrano di per sé una sopravvenuta alterazione della sua capacità contributiva rispetto a quella
(auto)valutata dalle parti in sede di separazione.
Anche quanto alle spese straordinarie, va osservato che la loro debenza al 50% era già prevista negli accordi di separazione, e la loro natura, talvolta non preventivabile con esattezza nell'ammontare, è circostanza intrinseca a tale categoria di esborsi e circostanza nota ad entrambe le parti. Esse, pertanto, non possono di norma costituire un “giustificato motivo sopravvenuto” per la riduzione dell'assegno ordinario, a meno di un loro impatto straordinario e continuativo sulla capacità economica del genitore onerato, circostanza – come detto - non sufficientemente provata nel presente giudizio.
Parallelamente, non è emerso alcun miglioramento delle condizioni economiche della resistente, considerando anche le risultanze istruttorie che non hanno fatto emergere fonti di reddito ulteriori o diverse.
In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova di un effettivo e significativo peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, e tenuto conto che l'assetto economico è stato concordato dalle parti con la separazione in tempi relativamente recenti, il Collegio ritiene confermare l'obbligo di mantenimento a carico di in favore del figlio Parte_1
nella misura di euro 250,00 mensili complessivi, dovendosi ritenere compensata la Per_1 circostanza della nascita di un altro figlio con le accresciute esigenze di quello nato dal matrimonio e dall'aumento del costo della vita, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente indicato da Tale importo sarà soggetto a rivalutazione CP_1 annuale automatica secondo gli indici ISTAT.
Resta altresì confermato l'obbligo del ricorrente di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio, così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L
898/1970.
pagina 7 di 10 Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale
(come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29
Cost.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi - ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. pagina 8 di 10 Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibrartici dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Venendo al caso di specie, mancano gli elementi di natura assistenziale e perequativa richiesti per la corresponsione dell'assegno in quanto in sede di separazione nulla era stato disposto, e nel presente giudizio nulla è stato provato sull'ammontare effettivo dei redditi del ricorrente e in precedenza la resistente percepiva a livello assistenziale il reddito di cittadinanza ed ora convive con la madre ed il minore. Inoltre il ricorrente ha una nuova relazione dalla quale è nata il [...] la figlia alla quale certamente deve contribuire per il mantenimento. In considerazione di Per_2 questi elementi e dell'età ancora collocabile della resistente nel mondo lavorativo, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la natura obbligatoria della pronuncia sullo status, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (nato ad [...] il [...]) ad Per_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad entro il Parte_1 CP_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio minore , (nato il [...]) oltre il 50%, delle spese mediche, Per_1 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) rigetta la domanda della resistente di assegno divorzile;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - I Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13827/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Capua Vetere, rappresentato e difeso dall' Avv. Mario D'Ario presso il cui studio sito in Aversa
(CE) alla Via Maiuri, 17, elettivamente domicilia giusta procura in atti, ammesso in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato,
RICORRENTE
E
, C.F. nata il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Oliva presso cui è elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via F. Saporito, 58, giusta mandato in atti, ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello
Stato,
RESISTENTE
pagina 1 di 10 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 19.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 31.12.22, ritualmente notificato, premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio in data 13.08.2011, in Aversa col rito concordatario con CP_1
(trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune: atto n. 171, parte II, serie A, anno
[...]
2011 ); che dal matrimonio era nato un figlio , ad Aversa il 18.11.2012, attualmente Per_1 convivente con la madre in Piazza Marconi, n. 7 in Aversa presso la nonna materna;
che in data
13.06.2022 era stata pubblicata la sentenza n. 2258/2022 del Tribunale di Napoli Nord che aveva definito il giudizio di separazione – RG n. 6912/2017 con cui si prevedeva l'affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso la madre, un calendario di visita in favore del padre ed un assegno mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al contributo al 50 % per le spese straordinarie ed ancor prima, in data 13.04.2021, veniva pubblicata la sentenza n. 981/2021 che si pronunciava sullo status dichiarando i coniugi separati, passata in giudicato;
che il ricorrente era disoccupato e svolgeva lavori saltuari, mentre la resistente percepiva il reddito di cittadinanza di euro 550,00 e l'assegno unico per il figlio;
che gli incontri tra il minore e il padre dovevano essere attivati ad opera dei Servizi sociali di Lusciano presso uno spazio neutro, ma di fatto non si erano svolti.
Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso del minore, attivare i percorsi per migliorare i rapporti con il minore e la riduzione ad euro 150,00 l'assegno di mantenimento per il figlio.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva al divorzio ma assumeva che non godeva del reddito di cittadinanza, revocato nel mese di febbraio 2022. Contestava la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento assumendo che le condizioni economiche del ricorrente fossero rimaste immutate rispetto al momento della separazione, mentre ella si trovava priva di pagina 2 di 10 occupazione per dedicarsi alla cura del figlio e far fronte alle ingenti spese per la prole e la gestione familiare, situazione che rendeva necessario l'aiuto economico della famiglia d'origine. Deduceva, inoltre, l'inottemperanza del ricorrente rispetto agli impegni economici assunti in sede di separazione, specificando che il ricorrente aveva provveduto al pagamento della quota di mantenimento solo per un importo pari ad euro 150,00 a fronte dei 250,00 stabiliti in sede di separazione e nulla per le spese straordinarie creando difficoltà alla resistente.
Chiedeva, l'aumento dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 per il figlio ed euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione e spese straordinarie e la conferma della sentenza di n. 2258/22 di questo tribunale per le statuizioni in ordine all'affido e alle visite.
All'udienza presidenziale del 09.06.23, il Presidente delegato esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione e, all'esito dell'audizione delle parti, con ordinanza resa in pari data, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti con cui confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione con la sola eccezione per le visite del minore che venivano concordate dai genitori, e rimetteva le parti dinanzi al G.I. rinviando all'udienza del 28.11.2023 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Su richiesta dei procuratori delle parti il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito della suddetta udienza il Giudicante emetteva sentenza non definitiva sullo status, in virtù della quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con successiva ordinanza del 29.11.2023, il Collegio assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc con fissazione di nuova udienza cartolare al 16.04.2024.
Depositate le memorie istruttorie e lette le note di trattazione scritta, il G.I., con provvedimento del
02.05.2024 ammetteva la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della resistente ed onerava ai Servizi Sociali di Lusciano e di Aversa al deposito di una relazione socio ambientale sui nuclei familiari delle parti specificando i rapporti del padre con il minore ed acquisendo con l'ausilio delle
Asl territorialmente competente anche relazione sulle rispettive competenze genitoriali.
Espletato l'interrogatorio formale della resistente all'udienza del 13.12.2024, dopo vari rinvii per l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, che venivano depositate in data 03.04.2025 e
04.04.2025.con provvedimento del 19.09.2025, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 10 Il Tribunale, a seguito dell'emissione della sentenza parziale sullo status n. 4900/2023 pubb. il
04.12.2023, è chiamato a pronunciarsi sulle residue domande accessorie relative al figlio minore e ai rapporti economici.
Sull'affido del figlio minore
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non ha necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr.
Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Orbene nel caso di specie dalla relazione dei Servizi Sociali di Aversa emerge i rapporti col padre risultano essere migliorati tanto che ha ripreso gli incontri con il figlio nei giorni Per_1 prestabiliti anche se il minore non preferisce pernottare presso l'abitazione ove vive con la nuova compagna e la figlia di anni 3. Il ricorrente - che ha partecipato agli incontri con il distretto sanitario 17 -19 nel percorso di sostegno alla genitorialità - si è sempre mostrato disponibile allo scambio e alla riflessione relativamente al proprio ruolo genitoriale, ricostruendo i temi portanti della funzione paterna con una modalità adeguata. Attribuisce la colpa del mancato rapporto con il figlio alla moglie che “precludono contatti frequenti tra di loro e che hanno portato la coppia genitoriale ad utilizzare come tramite il minore almeno per ciò che riguarda l'organizzazione degli incontri padre-figlio”.
In sede di audizione del ricorrente ai Servizi Sociali di Lusciano riferisce: di vedere regolarmente tre volte a settimana il figlio e che hanno ricostruito, dopo le ultime vicissitudini, un ottimo pagina 4 di 10 rapporto tanto che, allo stato, i due comunicano liberamente e programmano le uscite e le attività da svolgere insieme. Anche dalle relazioni delle Asl di appartenenza in ordine alla competenze genitoriali non sono emersi elementi di criticità ( cfr relazioni Asl Caserta distretto 17/19 del 3.4.25 per il ricorrente e del 2.4.25 per la resistente).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per il minore tali da ostacolare l'affido ad entrambi i genitori;
del resto, entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso del figlio minore, come disposto in sede presidenziale e di separazione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre.
In ordine alle modalità del diritto di visita le parti hanno chiesto di recepire le modalità vigenti previste nel verbale di udienza del giorno 09.06.23 (c.f.r. Decreto di fissazione udienza cronol.
6145/23 del 09/06/2023) dell'intestato Tribunale.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato il [...]) Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento dei figli, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -, come nella specie - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. pagina 5 di 10 Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti la allo stato è disoccupata, come CP_1 dichiarato dalla stessa, percepisce l'assegno unico per un importo pari ad euro 199,40, come risulta dalla certificazione Inps;
non è proprietaria di immobili ed è titolare di una PostePay evolution con un saldo al mese marzo dell'anno 2024 per 242,00, euro;
mentre il ricorrente di dichiara disoccupato e nel ricorso indica di svolgere lavori saltuari;
risultano agli atti solo redditi anno 2017 di € 11.262,00; € 8.314,00 per l'anno 2018; è proprietario di un' auto acquistata Fiat (cfr. autodichiarazione in atti l' 8 giugno 2023).
In merito al quantum dell'importo per il mantenimento per il figlio, il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico deducendo a sostegno di tale richiesta un peggioramento delle proprie condizioni economiche e lamentando che le spese da sostenere assorbirebbero quasi interamente la sua retribuzione mensile. La resistente di contro si è opposta, contestando il dedotto peggioramento economico del ricorrente e sottolineando la persistenza delle proprie difficoltà economiche.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti pagina 6 di 10 preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Nel caso in esame, il ricorrente non è riuscito a fornire adeguata prova di un peggioramento sostanziale e sopravvenuto della propria situazione reddituale e patrimoniale rispetto alla separazione in quanto le allegazioni relative all'incidenza delle spese sul suo stipendio non dimostrano di per sé una sopravvenuta alterazione della sua capacità contributiva rispetto a quella
(auto)valutata dalle parti in sede di separazione.
Anche quanto alle spese straordinarie, va osservato che la loro debenza al 50% era già prevista negli accordi di separazione, e la loro natura, talvolta non preventivabile con esattezza nell'ammontare, è circostanza intrinseca a tale categoria di esborsi e circostanza nota ad entrambe le parti. Esse, pertanto, non possono di norma costituire un “giustificato motivo sopravvenuto” per la riduzione dell'assegno ordinario, a meno di un loro impatto straordinario e continuativo sulla capacità economica del genitore onerato, circostanza – come detto - non sufficientemente provata nel presente giudizio.
Parallelamente, non è emerso alcun miglioramento delle condizioni economiche della resistente, considerando anche le risultanze istruttorie che non hanno fatto emergere fonti di reddito ulteriori o diverse.
In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova di un effettivo e significativo peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, e tenuto conto che l'assetto economico è stato concordato dalle parti con la separazione in tempi relativamente recenti, il Collegio ritiene confermare l'obbligo di mantenimento a carico di in favore del figlio Parte_1
nella misura di euro 250,00 mensili complessivi, dovendosi ritenere compensata la Per_1 circostanza della nascita di un altro figlio con le accresciute esigenze di quello nato dal matrimonio e dall'aumento del costo della vita, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente indicato da Tale importo sarà soggetto a rivalutazione CP_1 annuale automatica secondo gli indici ISTAT.
Resta altresì confermato l'obbligo del ricorrente di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio, così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L
898/1970.
pagina 7 di 10 Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale
(come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29
Cost.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi - ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. pagina 8 di 10 Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibrartici dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Venendo al caso di specie, mancano gli elementi di natura assistenziale e perequativa richiesti per la corresponsione dell'assegno in quanto in sede di separazione nulla era stato disposto, e nel presente giudizio nulla è stato provato sull'ammontare effettivo dei redditi del ricorrente e in precedenza la resistente percepiva a livello assistenziale il reddito di cittadinanza ed ora convive con la madre ed il minore. Inoltre il ricorrente ha una nuova relazione dalla quale è nata il [...] la figlia alla quale certamente deve contribuire per il mantenimento. In considerazione di Per_2 questi elementi e dell'età ancora collocabile della resistente nel mondo lavorativo, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la natura obbligatoria della pronuncia sullo status, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (nato ad [...] il [...]) ad Per_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad entro il Parte_1 CP_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio minore , (nato il [...]) oltre il 50%, delle spese mediche, Per_1 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) rigetta la domanda della resistente di assegno divorzile;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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