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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/10/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Quarta sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3372/2016 R.G. avente ad oggetto: domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._1
IO CI (C.F. ) e SA PI (C.F. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma (RM) C.F._3 alla Via Guglielmo Marconi n. 57
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._4
IM VI (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Guglielmo Marconi n. 10
RESISTENTE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025 le parti insistevano nelle proprie richieste. In particolare: parte ricorrente si è riportata ai Parte_1 propri scritti difensivi chiedendo pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito a quest'ultimo. In subordine si è comunque riportata, reiterandole, a tutte le richieste istruttorie già formulate in atti;
parte resistente CP_1
si è riportato alle proprie difese ed ha chiesto trattenersi la causa in
[...] decisione. Il PM ha concluso in data 16.06.2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, proponeva ricorso Parte_1 cumulativo di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e dunque chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Torre del Greco (NA) in data 10.06.2006 (atto n. 132, parte II, serie A, anno 2006) e dal quale non erano nati figli. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa del marito che, a partire dall'anno 2014, adottava comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti della moglie, la quale veniva ripetutamente ingiuriata, minacciata, picchiata e maltrattata con grave pregiudizio per la sua integrità psico-fisica. Infatti, a seguito di denuncia-querela sporta dalla il Giudice delle Indagini Preliminari di Roma, con Pt_1 provvedimento del 12.10.2021, adottava nei confronti di la Controparte_1 misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare sita in Roma alla Via Clemente X n. 105, prescrivendogli: di lasciare immediatamente la casa familiare e di non farvi rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice;
di non avvicinarsi a , nonché ai luoghi da quest'ultima Parte_1 abitualmente frequentati, quali l'abitazione dei prossimi congiunti e di tenersi a distanza di almeno 500 metri da tali luoghi;
di non comunicare con la Pt_1 con qualunque mezzo e di allontanarsi dalla predetta immediatamente, in caso di incontro fortuito. A tal fine veniva disposto che all'indagato fosse applicato il dispositivo elettronico di controllo. Con successiva sentenza pronunciata in data 11.07.2022, il Tribunale di Roma dichiarava colpevole del Controparte_1 reato di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile, ed al versamento di una provvisionale immediatamente esecutiva per euro 8.000,00, oltre che alla refusione delle spese di giustizia. Tale condanna veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Roma con provvedimento del 22.09.2023 ed è passata in cosa giudicata allorquando la Suprema Corte di cassazione, in data 07.06.2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall' CP_1
Tanto premesso, concludeva chiedendo: di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito in ragione delle gravi condotte poste in essere ai danni della moglie;
di assegnare la casa coniugale sita in Roma alla via Clemente X n. 105 a;
di nulla prevedere per il Parte_1 mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti;
di condannare al risarcimento del danno biologico subito dalla Controparte_1 ricorrente nella misura del 38% e quantificato in euro 220.000,00 tento conto della massima personalizzazione del danno e della riconosciuta ma non versata provvisionale in sede penale di euro 8.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore determinata all'esito del giudizio;
di condannare il resistente al pagamento delle spese di lite di cui i sottoscritti procuratori si dichiaravano antistatari;
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Fissata la prima di udienza di comparizione delle parti al 3.02.2025 e non andata a buon fine la notifica nei confronti del resistente, alla predetta udienza il procuratore della ricorrente chiedeva concedersi termine per la rinnovazione della notifica al resistente, riportandosi all'istanza depositata in data 30.01.2025, con la quale chiedeva di adottare, ai sensi dell'art 473 bis.15 c.p.c., Parte_1 provvedimenti provvisori ed urgenti nel proprio interesse e, in particolare, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore. A supporto di tale richiesta la ricorrente deduceva di essere stata contattata più volte dall CP_1 sia con il telefono che a mezzo messaggistica whatsapp, e che questi avrebbe notiziato la moglie della cessazione della misura cautelare irrogata in suo danno e della volontà di recarsi presso l'immobile già adibito a casa familiare ove la stessa da sola risiedeva. Dunque, con ordinanza del 04.02.2025 pronunciata inaudita altera parte, il giudice istruttore - considerato che in mancanza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti nessuna statuizione poteva essere assunta quanto all'assegnazione della casa coniugale e che, in ogni caso, tale provvedimento avrebbe rappresentato una misura evidentemente inidonea e non congruente con le finalità di protezione della persona offesa, atteso che il pericolo paventato dalla richiedente ed indotto dalla cessazione della misura cautelare, consisteva nell'eventuale avvicinamento dell' alla persona CP_1 della ricorrente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 473-bis.46 e 70 c.p.c., imponeva ad il divieto di avvicinarsi al domicilio ed ai Controparte_1 luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, ivi compresi il domicilio della famiglia d'origine ovvero di altri prossimi congiunti di ed il Parte_1 luogo di lavoro di quest'ultima, nonché di contattarla telefonicamente o a mezzo posta elettronica o messaggistica whatsapp. Con successivo decreto del 06.02.2025, veniva fissata l'udienza del 19.02.2025 ai sensi dell'art 473-bis.71 c.p.c., ai soli fini della conferma o revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte. Con comparsa del 19.02.2025, chiedeva di revocare l'ordine di Controparte_1 protezione adottato con l'ordinanza del 04.02.2025 essendo venute meno le ragioni giustificative del provvedimento restrittivo. L' infatti, CP_1 rappresentava di aver trasferito la propria residenza in Torre del Greco alla via CI n.11 e di essersi recato per ragioni di lavoro in Lombardia e, dunque, di essere ormai molto lontano dalla casa coniugale sita in Roma. Con ordinanza del 02.03.2025, considerato che dalla documentazione in atti era emersa una situazione di attuale pericolo per la ricorrente non tutelabile altrimenti che con un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, tenuto conto che con l'allontanamento dalla casa familiare non erano cessate le minacce rivolte alla ritenuto che nonostante la distanza Pt_1 geografica non vi fosse alcun serio impedimento all'avvicinamento dell' Per_1 alla moglie, veniva confermato il contenuto del provvedimento emesso in data 04.02.2025 inaudita altera parte per la durata di mesi sei a decorrere dalla comunicazione dello stesso. Nel contempo il giudice delegato rinviava, per il prosieguo, all'udienza del 7 aprile 2025, fissata per la comparizione delle parti a seguito di concessione alla ricorrente di un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo in favore del resistente. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 19.03.2025, CP_1 aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi con
[...] successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo disporsi l'assegnazione della casa coniugale e dell'arredo ivi presente alla omessa ogni statuizione relativa al mantenimento dei coniugi, attesa la Pt_1 titolarità di autonomi e adeguati redditi propri. Il resistente si opponeva invece alla domanda di addebito in quanto avrebbe richiesto una inutile e bellicosa istruttoria ed eccepiva l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno biologico avanzata dalla ricorrente, sostenendo la non cumulabilità di tale domanda con quella di separazione, in ragione della diversità di rito dei rispettivi procedimenti e della diversità dei requisiti di fondatezza della domanda di addebito e di quella risarcitoria. Nel corso dell'udienza presidenziale del 07.04.2025, i coniugi venivano sentiti separatamente alla presenza dei procuratori di entrambe le parti ed espressamente dichiaravano di non volersi riconciliare. Con ordinanza resa in pari data il giudice delegato, ritenuto che nulla andava disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Roma alla via Clemente X n. 105 stante l'assenza dei presupposti che potessero giustificarne l'assegnazione, dichiarava l'inammissibilità della domanda relativa al risarcimento dei danni avanzata da parte ricorrente trattandosi di domanda che esula dall'oggetto del presente giudizio e da far valere eventualmente in distinto e autonomo giudizio ordinario, ed autorizzava i coniugi a vivere separatamente. Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla sola domanda di separazione e viste le richieste delle parti, rinviava ai sensi dell'art 473-bis.22 ultimo comma c.p.c. per la discussione all'udienza del 29.04.2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Con note di trattazione scritta ritualmente depositate le parti insistevano nelle proprie richieste e chiedevano riservarsi la causa in decisione;
dunque, con ordinanza del 10.06.2025 il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa in decisione al collegio, previa trasmissione degli atti per le relative conclusioni. Il PM ha concludeva in data 16.06.2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Preliminarmente si rammenta che l'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Dunque, la proposizione di ricorso per separazione giudiziale unitamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio non esclude l'ammissibilità e la procedibilità delle spiegate domande. Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi e Invero le risultanze Parte_1 Controparte_1 processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, i maltrattamenti reiterati dal marito in danno della moglie e tutta la vicenda giudiziaria che da queste condotte ha avuto origine, la condanna dell' CP_1 per il reato di cui all'art. all'art. 572 c.p., il fatto che i coniugi vivano separati da tempo ed in città lontane, il tenore delle dichiarazioni fatte nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare il fallimento di ogni tentativo di conciliazione. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Passando ai provvedimenti di carattere accessorio, si ribadisce che nulla deve essere statuito dal collegio in ordine all'assegnazione della casa familiare data l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, né in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da in quanto Parte_1 dichiarata inammissibile con ordinanza del 07.04.2025. Parimenti, nulla deve essere previsto nei rapporti economici tra i coniugi avendo gli stessi rinunciato ad ogni forma di mantenimento in quanto entrambi attualmente occupati e con sufficienti redditi propri. Orbene, l'unica questione devoluta alla cognizione del collegio afferisce alla domanda proposta dalla ricorrente di addebito della Parte_1 separazione al resistente. Sul punto va rilevato che per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896). Ed ancora: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014). Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal collegio, nella fattispecie in esame la domanda di addebito della separazione al marito proposta da deve essere accolta essendo emersa la Parte_1 prova di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dall' e dell'efficienza causale che queste hanno avuto nella crisi CP_1 coniugale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha infatti accusato il marito di aver tenuto comportamenti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, consistenti in atti di intimidazione e violenza in suo danno. Invero, dalla documentazione in atti, si evince la evidente responsabilità del marito nel fallimento del matrimonio a causa dei suoi comportamenti violenti ed aggressivi, fisicamente e psicologicamente, nei confronti della moglie, tanto che CP_1
è stato condannato ad anni 2 di reclusione, con sentenza penale n.
[...]
1977/2022 emessa dal Tribunale di Roma in data 11.07.2022 e passata in giudicato, per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all' art. 572 c.p. Non si possono infatti ignorare i comportamenti ascritti al resistente nell'ambito del giudizio penale ove è stata ritenuta provata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, per il delitto di maltrattamenti in famiglia concretizzatosi “in percosse, minacce, ingiurie, privazioni, ed atti di disprezzo, di scherno, di umiliazione e di asservimento, tutti comportamenti che hanno cagionato durevoli sofferenze fisiche e morali alla persona offesa, creandole uno stato di avvilimento ed offendendone il decoro e la dignità.” Tali condotte maltrattanti sono state indiscutibilmente provate tramite le dichiarazioni “dettagliate, coerenti e plurime” rese da nel giudizio penale, le quali sono state Parte_1 confermate anche dai testi escussi. A ciò si aggiunge il fatto che l' non ha contestato i fatti posti dalla CP_1 ricorrente a fondamento della richiesta di addebito della separazione né ha dedotto e provato altre e diverse cause della crisi coniugale. Si ritiene, pertanto, alla luce della documentazione acquisita, valutata unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie e all'assenza di elementi probatori di segno contrario, che sussista la prova di condotte violente perpetrate dal resistente in danno della moglie nel corso del matrimonio, le quali costituiscono ragione sufficiente per dichiarare a lui addebitale la separazione. Invero, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ., ord., 3924/2018). Giacché con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato affinché questi - trascorso 1 anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 07.04.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare la volontà di divorziare in conformità alle domande proposte negli atti introduttivi. La determinazione delle spese processuali va pertanto rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione proposta da con ricorso depositato in Parte_1 data 18.07.2024 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. i C.F._1 Controparte_1 C.F._4 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Torre del Greco (NA) in data 10.06.2006 (atto n. 132, parte II, serie A, anno 2006), con addebito al resistente Controparte_1
2- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Roma, alla via Clemente X n. 105;
3- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
4- dispone rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza;
5- spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano