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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 26/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7131/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CASTORINA GABRIELE;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. SCHILIRO' VALENTINA;
Controparte_2
, in persona del Regionale in carica pro tempore della
[...] CP_3
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_4
MAUGERI SEBASTIANO;
- resistenti -
e contro
(già , in Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace-
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento e ad avvisi di addebito
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320239002237531/000 notificata in data 22.06.2023, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento e l'avviso di addebito di seguito indicati:
1. 29320040002827327000
2. 29320040013116965000
3. 29320040052640955000
4. 29320040074380517000
5. 29320050038692352000
6. 29320050079152511000
7. 29320060023594488000
8. 29320060107679028000
9. 29320080102682361000
10. 29320080111185692000
11. 59320120004260881000
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza degli uffici competenti ad iscrivere a ruolo e l'intervenuta prescrizione ex art. 3, co.
9 e 10, L. n. 335/1995, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “contrariis reiectiis, previa sospensione dell'esecuzione del ruolo di cui alla intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento in essa trasfuse, entrambe con la presente impugnate, concorrendo gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni del ricorrente, nonché dell'irreparabile pregiudizio che allo stesso, oggi pensionato, deriverebbe dalla riscossione delle somme richieste dall e dall' , ritenere e dichiarare l'illegittimità e CP_1 CP_2
l'infondatezza del ruolo, delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito impugnati, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarli, dichiararli nulli, ovvero con qualsiasi formula renderli inefficaci, dichiarando, comunque, non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte del signor all' e all' . Parte_1 CP_1 CP_2
Con vittoria di spese e compensi”.
2 Con decreto del 30.06.2023 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati in ricorso.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza dall'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi, deducendo l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e l'infondatezza della eccepita prescrizione, formulando quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice del Tribunale di Catania, Sez. lavoro, dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, tardiva alla luce della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria al netto degli sgravi e degli stralci. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza Controparte_6 dell'avviso di addebito opposto.
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Con ordinanza del 23.1.2024 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell' e di , soggetti individuati CP_2 Controparte_7
quali convenuti in ricorso.
Con memoria del 12.4.2024 si costituito in giudizio l'
[...]
, deducendo la regolare notifica delle cartelle Controparte_2
afferenti ai crediti di propria titolarità (cartelle n. 4 e 10 del suddetto elenco), rilevando la decadenza dall'opposizione a ruolo di parte ricorrente e deducendo la carenza di legittimazione passiva e la propria assenza di responsabilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione, tenuto conto del fatto e a seguito della trasmissione dei ruoli all'agente della riscossione, tutte le seguenti attività esecutive volte alla riscossione del credito previdenziale, oltreché la tempestività o meno dei successivi atti interruttivi della prescrizione, devono ritenersi imputabili esclusivamente al concessionario, con conseguente manleva dalle eventuali ripercussioni economiche. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente
3 convenuta, autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società
Concessionaria e l' alla chiamata in causa dell' già CP_2 Controparte_5
, per essere Controparte_8
manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
“In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali
e/o notifica delle cartelle, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del ricorrente e/o CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99; In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti Parte_1 dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità delle CP_2
suindicate iscrizioni a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali e degli atti ad essi CP_2
presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' . Condannare il ricorrente opponente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in CP_2
subordine, totale compensazione delle stesse. Ove rilevata, invece, responsabilità dell'
[...]
in ordine agli atti ed attività esecutiva di esclusiva competenza esattoriale da CP_9
cui sia conseguita la prescrizione del credito previdenziale (vizi di notifica cartella, mancanza
o intempestività di atti interruttivi della prescrizione del credito), condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente”.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, l' non si è Controparte_7
costituita in giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza del 22.4.2024.
L'udienza di discussione del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e, all'esito, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' . CP_2
Invero, con il ricorso in opposizione parte ricorrente ha inteso accertare l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti oggetto di causa, con censure che attengono quindi al
4 merito della pretesa contributiva e rispetto ai quali la legittimazione a contraddire va riconosciuta in capo all'ente impositore, in quanto titolare dal punto di vista sostanziale del credito oggetto di causa.
Di contro, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
che, alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, Controparte_7
nella sentenza n. 7514/2022, non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento. Dal difetto di legittimazione passiva discende l'esclusione della qualità di terzo litisconsorte necessario e la non necessità di disporre nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio, come richiesto da , dovendo altresì escludersi la chiamata in causa del CP_2
terzo, dal quale l' intende essere manlevato, atteso che la domanda di manleva si fonda CP_1
su fatti costitutivi diversi da quelli oggetto di causa e inammissibili nel presente giudizio.
2.1. Sempre in via preliminare, va esclusa l'ammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 e 421 c.p.c. formulato da e avente ad oggetto la regolarità della notifica delle cartelle CP_2
e degli atti interruttivi della prescrizione, da ordinarsi nei confronti dell Controparte_7
, avuto riguardo alla circostanza che l' , in quanto titolare sostanziale della
[...] CP_1
pretesa, ha facoltà di ottenere gli eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti in suo nome, i quali sono stati in effetti depositati in giudizio, mentre l'ammissione dell'ordine di esibizione con riguardo ad ulteriori e generici atti, non specificamente determinati e la cui esistenza non è certa, renderebbero esplorativa la suddetta istanza.
3. Tanto chiarito, occorre in primo luogo valutare la tempestività dell'opposizione proposta, sotto il profilo del rispetto dei termini di decadenza, che il D.lgs. n. 46/1999 fissa in
40 giorni dalla notifica delle cartelle per proporre opposizione al ruolo (art. 24 co. 5) e in 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 29, in combinato disposto con l'art. 617
c.p.c.).
A riguardo, stante il carattere assorbente e a prescindere da ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di addebito oggetto di causa, appare dirimente osservare che, in relazione a tali atti, l' ha documentato l'avvenuta CP_1
notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189023882865/000, che risulta consegnata in data 30.9.2019 al firmatario indicato, familiare convivente del ricorrente, e rispetto alla cui regolarità nessuna specifica e successiva contestazione è stata mossa da (cfr. doc. Pt_1
“relata di notifica A.R. AVI-29320189023882865000” – fasc. ). CP_1
5 Di tale notificazione occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex artt. 24 e 29 del D.lgs. 46/1999, costituendo tale data di notifica il dies a quo per la proposizione dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi con funzione recuperatoria avverso le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito ivi indicati. Può essere a riguardo richiamato quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui, “…il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. C. Cass. n. 24506/2016).
Nella fattispecie, fissato il dies a quo al 30.9.2019, alla data di deposito del ricorso risultano ampiamente decorsi i termini di 40 e 20 giorni per l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi, con la conseguenza che sono in questa sede inammissibili i motivi di censura proposti in via recuperatoria dal ricorrente, afferenti alla lamentata omessa notifica dei titoli opposti (non più contestabile) e alla prescrizione maturata in data antecedente a tale notifica, nonché afferenti alla lamentata decadenza dal termine per iscrivere a ruolo.
4. Rimane da valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti portati dai titoli opposti e intervenuta successivamente alla notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito sopra indicati, da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e per la quale non sono previsti termini di decadenza.
Con specifico riguardo alla prescrizione dei crediti contributivi, il termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 e 10, della l. 335/1995 risulta applicabile anche ai casi di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni, atteso che la mancata opposizione in termini non determina l'effetto di conversione della prescrizione breve (quinquennale) in prescrizione ordinaria (cfr., tra la consolidata giurisprudenza di legittimità, C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione successiva appare solo parzialmente fondata, dovendo osservarsi quanto segue con riguardo ai singoli atti opposti.
4.1. Risultano prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
29320040002827327000 e n. 29320040013116965000 (1 e 2 del superiore elenco), risultando assorbente a riguardo osservare che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 2932009900590876000 dell'08.4.2009 (cfr. doc.
“Relata di notifica AVI 29320099005908760”, fasc. resistente ) e l'intimazione di CP_1
6 pagamento n. 29320149000416112000 notificata in data 4.6.2014 (cfr. doc. “Avv. Int. PPT
Fasc. 293_2014_772”, fasc. resistente ). CP_1
Parimenti, sono prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29320040052640955000, n.
29320040074380517000 e n. 29320060023594488000 (3, 4, 7 del superiore elenco) atteso che il termine di prescrizione quinquennale è sicuramente decorso tra la notifica del preavviso di fermo documentato in atti, avvenuta il 7.11.2008 ( cfr. doc. 9 “Preavviso di fermo di beni mobili registrati”, fasc. resistente ) e la già richiamata intimazione di pagamento n. CP_2
29320149000416516000 notificata il 4.6.2014 (cfr. fasc. resistente ). CP_1
Risultano altresì prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29320060107679028000 e n.
29320080102682361000 (8 e 9 del superiore elenco), essendo decorso il termine quinquennale tra la non più contestabile notifica dei titoli (avvenuta rispettivamente il 16.9.2006 e il 27.2.2009
– cfr. fasc. resistente ) e il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti, CP_1
costituito dalla intimazione di pagamento n. 29320149000416516000 notificata il 4.6.2014 (cfr. fasc. resistente ). CP_1
4.2. Di contro, non risultano prescritti i crediti portati dalle ulteriori cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, per avere le parti resistenti documentato il compimento di validi atti interruttivi della prescrizione, sicché sul punto l'opposizione va rigettata.
In particolare, quanto alla cartella di pagamento n. 29320050038692352000 (n. 5 del superiore elenco), regolarmente notificata il 31.8.2005, (cfr. “Relata di notifica cart.
29320050038692352000”, fasc. resistente ), è stato documentato il compimento di CP_1
numerosi atti interruttivi della prescrizione, tra cui, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata il 24.7.2008, il preavviso di fermo notificato il 7.11.2008 (cfr. doc. 7 e 9 – fasc. resistente ), l'avviso di vendita notificato il 2.9.2010 (cfr. doc. “Avviso di vendita CP_2
Immobiliare”, fasc. resistente ), l'intimazione di pagamento notificata il 04.06.2014 (cfr. CP_2 doc. “Avv. Int. PPT Fasc. 293_2014_772”, fasc. resistente ), l'intimazione di pagamento CP_1
n. 29320189023882865000 notificata il 20.3.2019 (cfr. fasc. resistente ). Tenuto conto di CP_1
tale ultimo evento interruttivo della prescrizione, alla data di deposito del ricorso (26.6.2023) i crediti portati dalla cartella in esame non erano prescritti, per non essere decorso il relativo termine quinquennale.
Analoghe considerazioni valgono per la cartella n. 29320050079152511000 (n. 6 dell'elenco), notificata il 2.6.2006 (cfr. fasc. resistente ) e rispetto ai cui crediti la CP_1
prescrizione è stata interrotta con i medesimi atti sopra indicati, della cui regolarità non vi è
7 ragione di dubitare anche in considerazione dell'assenza di alcuno specifico rilievo o censura di parte ricorrente.
Quanto alla cartella n. 29320080111185692000 (n. 10 dell'elenco), considerata la ormai non più contestabile data di notifica del titolo (16.04.2009), tenuto conto della notifica degli avvisi di vendita del 2.9.2010 e del 20.11.2012, nonché della intimazione di pagamento notificata il 4.6.2014 e di quella successiva del 3.3.2019, nessuna prescrizione risulta essere maturata alla data di deposito del ricorso.
Infine, con riguardo all'avviso di addebito n. 59320120004260881000 (n. 11 dell'elenco), nessuna prescrizione risulta maturata alla data di deposito del ricorso, considerata la notifica del 5.11.2012 (cfr. doc. 2 fasc. resistente ) e l'interruzione del decorso del CP_1
termine quinquennale avvenuta mediante l'intimazione notificata il 4.6.2014 e mediante la successiva intimazione notificata il 30.3.2019.
4.3. In conclusione, risultano prescritti i crediti sottesi alle cartelle nn.
29320040002827327000, 29320040013116965000, 29320040052640955000,
29320040074380517000, 29320060023594488000, 29320060107679028000,
29320080102682361000 (nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 della superiore elencazione).
Con riguardo agli ulteriori atti opposti, non essendo maturata alcuna prescrizione, atteso il documentato compimento di idonei atti interruttivi, l'opposizione all'esecuzione va rigettata in quanto infondata.
5. Tenuto conto della parziale inammissibilità dell'opposizione e del solo parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono essere compensate integralmente tra le parti.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di non costituita in giudizio. CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la contumacia di;
Controparte_5
dichiara inammissibile l'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle e l'avviso di addebito oggetto di causa;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dalle cartelle di pagamento CP_1
29320040002827327000, 29320040013116965000, 29320040052640955000,
8 29320060023594488000, 29320060107679028000, 29320080102682361000 e insussistente il
CP_ diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento n. 29320040074380517000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del CP_2
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
rigetta nel resto l'opposizione; compensa le spese di lite tra parte ricorrente e le parti resistenti costituite;
nulla sulle spese di lite nei rapporti con . Controparte_7
Catania, 28/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 26/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7131/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CASTORINA GABRIELE;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. SCHILIRO' VALENTINA;
Controparte_2
, in persona del Regionale in carica pro tempore della
[...] CP_3
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_4
MAUGERI SEBASTIANO;
- resistenti -
e contro
(già , in Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace-
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento e ad avvisi di addebito
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320239002237531/000 notificata in data 22.06.2023, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento e l'avviso di addebito di seguito indicati:
1. 29320040002827327000
2. 29320040013116965000
3. 29320040052640955000
4. 29320040074380517000
5. 29320050038692352000
6. 29320050079152511000
7. 29320060023594488000
8. 29320060107679028000
9. 29320080102682361000
10. 29320080111185692000
11. 59320120004260881000
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza degli uffici competenti ad iscrivere a ruolo e l'intervenuta prescrizione ex art. 3, co.
9 e 10, L. n. 335/1995, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “contrariis reiectiis, previa sospensione dell'esecuzione del ruolo di cui alla intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento in essa trasfuse, entrambe con la presente impugnate, concorrendo gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni del ricorrente, nonché dell'irreparabile pregiudizio che allo stesso, oggi pensionato, deriverebbe dalla riscossione delle somme richieste dall e dall' , ritenere e dichiarare l'illegittimità e CP_1 CP_2
l'infondatezza del ruolo, delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito impugnati, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarli, dichiararli nulli, ovvero con qualsiasi formula renderli inefficaci, dichiarando, comunque, non dovuta alcuna somma a nessun titolo da parte del signor all' e all' . Parte_1 CP_1 CP_2
Con vittoria di spese e compensi”.
2 Con decreto del 30.06.2023 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati in ricorso.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza dall'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi, deducendo l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e l'infondatezza della eccepita prescrizione, formulando quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice del Tribunale di Catania, Sez. lavoro, dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, tardiva alla luce della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria al netto degli sgravi e degli stralci. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza Controparte_6 dell'avviso di addebito opposto.
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Con ordinanza del 23.1.2024 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell' e di , soggetti individuati CP_2 Controparte_7
quali convenuti in ricorso.
Con memoria del 12.4.2024 si costituito in giudizio l'
[...]
, deducendo la regolare notifica delle cartelle Controparte_2
afferenti ai crediti di propria titolarità (cartelle n. 4 e 10 del suddetto elenco), rilevando la decadenza dall'opposizione a ruolo di parte ricorrente e deducendo la carenza di legittimazione passiva e la propria assenza di responsabilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione, tenuto conto del fatto e a seguito della trasmissione dei ruoli all'agente della riscossione, tutte le seguenti attività esecutive volte alla riscossione del credito previdenziale, oltreché la tempestività o meno dei successivi atti interruttivi della prescrizione, devono ritenersi imputabili esclusivamente al concessionario, con conseguente manleva dalle eventuali ripercussioni economiche. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente
3 convenuta, autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società
Concessionaria e l' alla chiamata in causa dell' già CP_2 Controparte_5
, per essere Controparte_8
manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
“In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali
e/o notifica delle cartelle, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del ricorrente e/o CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99; In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti Parte_1 dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità delle CP_2
suindicate iscrizioni a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali e degli atti ad essi CP_2
presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all' . Condannare il ricorrente opponente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in CP_2
subordine, totale compensazione delle stesse. Ove rilevata, invece, responsabilità dell'
[...]
in ordine agli atti ed attività esecutiva di esclusiva competenza esattoriale da CP_9
cui sia conseguita la prescrizione del credito previdenziale (vizi di notifica cartella, mancanza
o intempestività di atti interruttivi della prescrizione del credito), condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente”.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, l' non si è Controparte_7
costituita in giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza del 22.4.2024.
L'udienza di discussione del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e, all'esito, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' . CP_2
Invero, con il ricorso in opposizione parte ricorrente ha inteso accertare l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti oggetto di causa, con censure che attengono quindi al
4 merito della pretesa contributiva e rispetto ai quali la legittimazione a contraddire va riconosciuta in capo all'ente impositore, in quanto titolare dal punto di vista sostanziale del credito oggetto di causa.
Di contro, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
che, alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, Controparte_7
nella sentenza n. 7514/2022, non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento. Dal difetto di legittimazione passiva discende l'esclusione della qualità di terzo litisconsorte necessario e la non necessità di disporre nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio, come richiesto da , dovendo altresì escludersi la chiamata in causa del CP_2
terzo, dal quale l' intende essere manlevato, atteso che la domanda di manleva si fonda CP_1
su fatti costitutivi diversi da quelli oggetto di causa e inammissibili nel presente giudizio.
2.1. Sempre in via preliminare, va esclusa l'ammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 e 421 c.p.c. formulato da e avente ad oggetto la regolarità della notifica delle cartelle CP_2
e degli atti interruttivi della prescrizione, da ordinarsi nei confronti dell Controparte_7
, avuto riguardo alla circostanza che l' , in quanto titolare sostanziale della
[...] CP_1
pretesa, ha facoltà di ottenere gli eventuali atti interruttivi della prescrizione compiuti in suo nome, i quali sono stati in effetti depositati in giudizio, mentre l'ammissione dell'ordine di esibizione con riguardo ad ulteriori e generici atti, non specificamente determinati e la cui esistenza non è certa, renderebbero esplorativa la suddetta istanza.
3. Tanto chiarito, occorre in primo luogo valutare la tempestività dell'opposizione proposta, sotto il profilo del rispetto dei termini di decadenza, che il D.lgs. n. 46/1999 fissa in
40 giorni dalla notifica delle cartelle per proporre opposizione al ruolo (art. 24 co. 5) e in 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 29, in combinato disposto con l'art. 617
c.p.c.).
A riguardo, stante il carattere assorbente e a prescindere da ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di addebito oggetto di causa, appare dirimente osservare che, in relazione a tali atti, l' ha documentato l'avvenuta CP_1
notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189023882865/000, che risulta consegnata in data 30.9.2019 al firmatario indicato, familiare convivente del ricorrente, e rispetto alla cui regolarità nessuna specifica e successiva contestazione è stata mossa da (cfr. doc. Pt_1
“relata di notifica A.R. AVI-29320189023882865000” – fasc. ). CP_1
5 Di tale notificazione occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex artt. 24 e 29 del D.lgs. 46/1999, costituendo tale data di notifica il dies a quo per la proposizione dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi con funzione recuperatoria avverso le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito ivi indicati. Può essere a riguardo richiamato quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui, “…il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. C. Cass. n. 24506/2016).
Nella fattispecie, fissato il dies a quo al 30.9.2019, alla data di deposito del ricorso risultano ampiamente decorsi i termini di 40 e 20 giorni per l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi, con la conseguenza che sono in questa sede inammissibili i motivi di censura proposti in via recuperatoria dal ricorrente, afferenti alla lamentata omessa notifica dei titoli opposti (non più contestabile) e alla prescrizione maturata in data antecedente a tale notifica, nonché afferenti alla lamentata decadenza dal termine per iscrivere a ruolo.
4. Rimane da valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti portati dai titoli opposti e intervenuta successivamente alla notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito sopra indicati, da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e per la quale non sono previsti termini di decadenza.
Con specifico riguardo alla prescrizione dei crediti contributivi, il termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 e 10, della l. 335/1995 risulta applicabile anche ai casi di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni, atteso che la mancata opposizione in termini non determina l'effetto di conversione della prescrizione breve (quinquennale) in prescrizione ordinaria (cfr., tra la consolidata giurisprudenza di legittimità, C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione successiva appare solo parzialmente fondata, dovendo osservarsi quanto segue con riguardo ai singoli atti opposti.
4.1. Risultano prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
29320040002827327000 e n. 29320040013116965000 (1 e 2 del superiore elenco), risultando assorbente a riguardo osservare che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 2932009900590876000 dell'08.4.2009 (cfr. doc.
“Relata di notifica AVI 29320099005908760”, fasc. resistente ) e l'intimazione di CP_1
6 pagamento n. 29320149000416112000 notificata in data 4.6.2014 (cfr. doc. “Avv. Int. PPT
Fasc. 293_2014_772”, fasc. resistente ). CP_1
Parimenti, sono prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29320040052640955000, n.
29320040074380517000 e n. 29320060023594488000 (3, 4, 7 del superiore elenco) atteso che il termine di prescrizione quinquennale è sicuramente decorso tra la notifica del preavviso di fermo documentato in atti, avvenuta il 7.11.2008 ( cfr. doc. 9 “Preavviso di fermo di beni mobili registrati”, fasc. resistente ) e la già richiamata intimazione di pagamento n. CP_2
29320149000416516000 notificata il 4.6.2014 (cfr. fasc. resistente ). CP_1
Risultano altresì prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29320060107679028000 e n.
29320080102682361000 (8 e 9 del superiore elenco), essendo decorso il termine quinquennale tra la non più contestabile notifica dei titoli (avvenuta rispettivamente il 16.9.2006 e il 27.2.2009
– cfr. fasc. resistente ) e il primo atto interruttivo della prescrizione documentato in atti, CP_1
costituito dalla intimazione di pagamento n. 29320149000416516000 notificata il 4.6.2014 (cfr. fasc. resistente ). CP_1
4.2. Di contro, non risultano prescritti i crediti portati dalle ulteriori cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, per avere le parti resistenti documentato il compimento di validi atti interruttivi della prescrizione, sicché sul punto l'opposizione va rigettata.
In particolare, quanto alla cartella di pagamento n. 29320050038692352000 (n. 5 del superiore elenco), regolarmente notificata il 31.8.2005, (cfr. “Relata di notifica cart.
29320050038692352000”, fasc. resistente ), è stato documentato il compimento di CP_1
numerosi atti interruttivi della prescrizione, tra cui, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata il 24.7.2008, il preavviso di fermo notificato il 7.11.2008 (cfr. doc. 7 e 9 – fasc. resistente ), l'avviso di vendita notificato il 2.9.2010 (cfr. doc. “Avviso di vendita CP_2
Immobiliare”, fasc. resistente ), l'intimazione di pagamento notificata il 04.06.2014 (cfr. CP_2 doc. “Avv. Int. PPT Fasc. 293_2014_772”, fasc. resistente ), l'intimazione di pagamento CP_1
n. 29320189023882865000 notificata il 20.3.2019 (cfr. fasc. resistente ). Tenuto conto di CP_1
tale ultimo evento interruttivo della prescrizione, alla data di deposito del ricorso (26.6.2023) i crediti portati dalla cartella in esame non erano prescritti, per non essere decorso il relativo termine quinquennale.
Analoghe considerazioni valgono per la cartella n. 29320050079152511000 (n. 6 dell'elenco), notificata il 2.6.2006 (cfr. fasc. resistente ) e rispetto ai cui crediti la CP_1
prescrizione è stata interrotta con i medesimi atti sopra indicati, della cui regolarità non vi è
7 ragione di dubitare anche in considerazione dell'assenza di alcuno specifico rilievo o censura di parte ricorrente.
Quanto alla cartella n. 29320080111185692000 (n. 10 dell'elenco), considerata la ormai non più contestabile data di notifica del titolo (16.04.2009), tenuto conto della notifica degli avvisi di vendita del 2.9.2010 e del 20.11.2012, nonché della intimazione di pagamento notificata il 4.6.2014 e di quella successiva del 3.3.2019, nessuna prescrizione risulta essere maturata alla data di deposito del ricorso.
Infine, con riguardo all'avviso di addebito n. 59320120004260881000 (n. 11 dell'elenco), nessuna prescrizione risulta maturata alla data di deposito del ricorso, considerata la notifica del 5.11.2012 (cfr. doc. 2 fasc. resistente ) e l'interruzione del decorso del CP_1
termine quinquennale avvenuta mediante l'intimazione notificata il 4.6.2014 e mediante la successiva intimazione notificata il 30.3.2019.
4.3. In conclusione, risultano prescritti i crediti sottesi alle cartelle nn.
29320040002827327000, 29320040013116965000, 29320040052640955000,
29320040074380517000, 29320060023594488000, 29320060107679028000,
29320080102682361000 (nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 della superiore elencazione).
Con riguardo agli ulteriori atti opposti, non essendo maturata alcuna prescrizione, atteso il documentato compimento di idonei atti interruttivi, l'opposizione all'esecuzione va rigettata in quanto infondata.
5. Tenuto conto della parziale inammissibilità dell'opposizione e del solo parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite possono essere compensate integralmente tra le parti.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di non costituita in giudizio. CP_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la contumacia di;
Controparte_5
dichiara inammissibile l'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle e l'avviso di addebito oggetto di causa;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dalle cartelle di pagamento CP_1
29320040002827327000, 29320040013116965000, 29320040052640955000,
8 29320060023594488000, 29320060107679028000, 29320080102682361000 e insussistente il
CP_ diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento n. 29320040074380517000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del CP_2
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
rigetta nel resto l'opposizione; compensa le spese di lite tra parte ricorrente e le parti resistenti costituite;
nulla sulle spese di lite nei rapporti con . Controparte_7
Catania, 28/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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