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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
RG.3777/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P., dr. Orsola NAPOLANO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3777 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione dopo la discussione delle parti ed avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.792/2021, notificato in data 24.09.2021, emesso dal Tribunale di Cassino in data 10.08.2021 sul ricorso sub RG. n. 2494/2021, 12.383,41, con il limite di €. 7.000,00 per il fideiussore , oltre gli interessi e Parte_1 le spese della procedura monitoria.
TRA
( ), nato il [...] in [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...]; 2) Parte_1
( ), nata il [...] a [...] ed ivi
[...] C.F._2 residente in [...]; rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Domenico Marrazzo
(CF: ) ed Enrico Maria Iossa (CF: ), elett.te C.F._3 C.F._4 domiciliati presso il loro studio sito in Napoli al Corso Umberto I, 75, in virtù di procura rilasciata separatamente e da considerarsi in calce al presente atto
OPPONENTI
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), con sede in Cassino (FR) – Piazza Diaz n. 14, in persona dei sigg.ri P.IVA_1
, e nella qualità di procuratori Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 speciali investiti, sia congiuntamente che disgiuntamente, di tutti i poteri loro attribuiti in
1 forza di procura speciale del 18.01.2021 (rep. n. 8938 - racc. n. 7294) Notaio Dr. Per_1
elettivamente domiciliata in Fontana Liri, Via Napoli n. 10, presso lo Studio dell'
[...]
Avv. Cristina Schimperna (C.F. - Fax 0775 -853604 – per notifiche C.F._5
e comunicazioni Pec: , che la rappresenta Email_1
e difende, per delega in calce al decreto ingiuntivo n. 792/2021
- creditore opposto -OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.18.06.2009 n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza –art.132 n.4 c.p.c. -, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione, pertanto basta ricordare:
Con atto di citazione notificato il 3 novembre 2021 e Parte_2 Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 792/2021 emesso in loro danno dal Tribunale di Cassino ed in favore della per la somma di €. Controparte_1 12.383,41, con il limite di €. 7.000,00 per il fideiussore , oltre gli interessi e Parte_1 le spese della procedura monitoria. Gli opponenti concludevano chiedendo –previa revoca della provvisoria esecutività- “accertare e dichiarare nullo, e dunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite”.
- Si costituiva in giudizio, la , impugnando e contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. Ed in via preliminare eccepiva la tardività dell'opposizione proposta, con conseguente inammissibilità della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è tardiva e pertanto va rigettata.
Ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
2 Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve rilevarsi che questo giudice, ai fini della presente decisione, non può non tener conto della data di Con notifica della opposizione al
Ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'atto di opposizione dev'essere notificato al creditore- ricorrente entro il termine di 40 giorni decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo.
La tardiva opposizione comporta il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ex art. 647 c.p.c. Il ricorso con decreto ingiuntivo n. 792/2021 è stato notificato ad entrambi gli opponenti in data 22 settembre 2021 ed il termine di 40 giorni per l'opposizione scadeva il
1 novembre 2021, differito al 2 novembre per la festività, mentre l'atto di citazione è stato notificato con Pec al difensore dell'opposta in data 3 novembre 2021 h. 17:34, come risultante dalle stesse ricevute di accettazione e consegna depositate dagli opponenti con l'atto di citazione in opposizione (cfr. ricevute accettazione consegna, relata di notifica depositate il 10.11.2021). Sul punto, non può condividersi l'argomentazione contenuta nell'ordinanza del 03.05.2022 del precedente istruttore secondo il quale, ai fini della tempestività della notifica “conta la data di spedizione” atteso che la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta, il 22 settembre 2021. Deve pertanto ritenersi tardiva l'opposizione, poiché dalla data in cui la raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario è stata ritirata presso l'ufficio postale (22.09.2021) alla data di notifica dell'opposizione (03.11.2021) era già spirato il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui alla l. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, ed infatti: le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore;
viceversa, l'art. 140 c.p.c., effettuata come nel caso che ci occupa dall'ufficiale giudiziario all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento di perfezionamento della notifica con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale, come chiaramente e univocamente ribadito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. sez. II, 09/06/2023 n.16383; Cass.civ. 6089/2020; Cass. 5556/2019; Cass.
3 19772/2015) La notifica ad entrambi gli ingiunti è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito degli atti presso la Casa Comunale il 14 settembre 2021 (all. 1 comparsa costituzione BPC) ed invio in pari data delle raccomandate informative che sono state ritirate dai destinatari il 22 settembre 2021 (all.
2-3 comparsa costituzione BPC). Come da costante e univoca giurisprudenza la predetta notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc si è quindi perfezionata per i destinatari-opponenti, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza (come nella fattispecie), ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. Avendo gli opponenti ritirato la raccomandata informativa il 22 settembre, prima dei 10 giorni, la notificazione si è perfezionata in tale data con conseguente insanabile tardività dell'opposizione notificata il 3 novembre 2021, oltre il termine perentorio dei 40 giorni.
Ciò posto si dichiara tardiva l'opposizione con conferma del DI opposto.
Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.792/2021, notificato in data
24.09.2021, emesso dal Tribunale di Cassino in data 10.08.2021 sul ricorso sub RG. n.
2494/2021, 12.383,41, con il limite di €. 7.000,00 per il fideiussore , oltre Parte_1
gli interessi e le spese della procedura monitoria.
-condanna gli opponenti e in solido al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite alla opposta
[...] che si quantificano in €. 2.000,00 oltre iva,cpa magg. come Controparte_1
per legge.
Si comunichi.
CASSINO data del deposito.
Il G.o.p.
d.ssa Orsola NAPOLANO
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